Versione
25 giugno 2015
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19 luglio 2020
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Art. 38. Somministrazione irregolare 1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore puo' chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. ((20)) 4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
----------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 , ha disposto (con l'art. 80-bis, comma 1) che "Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non e' compreso il licenziamento".
2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore puo' chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. ((20)) 4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
----------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 , ha disposto (con l'art. 80-bis, comma 1) che "Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non e' compreso il licenziamento".
Commentari • 34
- 1. Il limite dei 24 mesi nella somministrazione a termine: la Cassazione ribadisce la tutela lavoristica, tra nullità e conversioneEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 21 novembre 2025 · 26.983519
[…] La Cassazione, già con la sentenza n. 22861/2022, aveva affermato che la decadenza agisce solo quanto alla possibilità di tutela giurisdizionale, ma non inficia la considerazione storico-fattuale dei periodi lavorati nella stessa missione per la valutazione del tetto temporale. Superato il limite dei 24 mesi, si produce una nullità di sistema che travolge tanto il rapporto tra somministratore e lavoratore quanto quello commerciale sottostante, consentendo al lavoratore la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore ex art. 38 d.lgs. 81/2015. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Udine, sentenza 29/08/2022, n. 762Provvedimento: […] - Pt_1 accogliersi la domanda riconvenzionale di CP_1 per una delle ragioni di cui in narrativa (validità dei contratti o disciplina dell'art.38 D.Lgs. 81/2015 o validità delle prestazioni già eseguite o disciplina ex art.1338 cc o arricchimento), condannando a Pt_1 corrispondere a l'importo di € 65.472,38 CP_1 oltre interessi di cui all'art. 11 delle condizioni generali, o in subordine al tasso legale, dal dovuto al saldo; […] consiste nel fatto che la tesi maggioritaria, sviluppatasi nella vigenza del previgente D.Lgs.276/2003, è stata recepita dalla disciplina dell'art.38 del D.Lgs. 81/2015 che, […] Alla luce di ciò, l'art.38 del d.lgs.81/2015, al di fuori dell'ipotesi di mancanza di forma scritta, prevede, alLeggi di più...
- somministrazione di lavoro·
- domanda riconvenzionale·
- interessi su corrispettivi contrattuali·
- art. 38 bis D.Lgs. 81/2015·
- somministrazione irregolare·
- art. 38 D.Lgs. 81/2015·
- somministrazione fraudolenta·
- nullità contratto·
- annullabilità contratto·
- onere della prova