Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 1524 del 2024 R.G.L. promossa da
Parte_1
C.F._1 con l'avv. LANZETTA ROSARIO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Adriana
Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino
-resistente -
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
COLONNA ROMANO GIOVANNI
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo
All'esito dell'udienza del 20.03.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA
Avente il seguente
D I S P O S I TI V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 59620160008913249000, che per l'effetto annulla.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite.
NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.02.2024, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 29680202300047946000 fasc. n. 2023/000206306 notificato in data 10/01/2024 relativamente agli avvisi di addebito nn.
0008913249000 per un totale complessivo pari ad € 10.701,83 eccependo la prescrizione quinquennale, non avendo mai ricevuto la notifica degli avvisi de quo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e CP_3 AR
, deducendo l'infondatezza del ricorso, del
[...] quale ne chiedevano il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni dei procuratori delle parti è stata decisa all'udienza del 20.03.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione.
L'art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito:
“le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria [..]”.
Dalla documentazione depositata dall' è emerso che: CP_3
l'avviso di addebito n. 596.2014.0000038053000 è stato notificato in data 20.05.2014;
l'avviso di addebito n. 596.2014.0002380643000 è stato notificato in data 30.09.2014;
l'avviso di addebito n. 596.2016. 0008913249000 è stato notificato in data 30.12.2016.
Dalla documentazione depositata dall' AR
è emerso che:
[...] in data 08/03/2019 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 2962018900488101, portante gli avvisi di addebito nn. 596.2014.0000038053000, 596.2014.0002380643000; in data 04/03/2023 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29620229015815560 portante l'avviso di addebito n. 59620160008913249000.
Orbene, sul punto si osserva che l'art. 67 D.L. 18/2020 (Decreto
Cura Italia) conv. in legge 24.04.2020 n. 27 , adottato per far fronte alle contingenze emergenziali per la diffusione del Covid 19, ha disposto la sospensione dei termini di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e dagli avvisi di addebito affidati all'agente della riscossione in scadenza, nonché la sospensione dei relativi termini prescrizionali, inizialmente a far data dall'8.03.2020 ed a seguito di intervenute modifiche al quadro normativo emergenziale,
l'ultimo dei quali con L. 106/2021 di conversione del “Decreto
Sostegni bis” (D.L. 73/2021), è stato stabilito che il periodo di sospensione dell'attività di riscossione si protraesse sino alla data del 31.08.2021, con la conseguenza che nessuna prescrizione, per gli avvisi di addebito de quo, può dirsi verificata. L'esattoria ha operato nel pieno rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali in quanto si devono computare
311 giorni di sospensione per effetto dell'entrata in vigore della normativa emergenziale suddetta, quindi la notifica dell'intimazione impugnata è stata tempestiva e idonea a produrre gli effetti interruttivi ex art. 2945 c.c..
L'intimazione di pagamento n. 29620229015815560, considerando il periodo di sospensione COVID, avrebbe dovuta essere notificata entro il 07.11.2022 ed essendo stata notificata in data 04.03.2023 risulta palesemente notificata oltre i termini di prescrizione.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto limitatamente all'avviso di addebito n. 59620160008913249000
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo così deciso all'esito dell'udienza del 20.03.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio