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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A IT A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo ROndini Consigliere
Maria Delle Donne Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5871 R.G.A.C. dell'anno 2020 , posta in decisione all'udienza cartolare del 22 aprile 2025 e vertente
TRA
(P.IVA ), , RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. LUIGI Parte_1 P.IVA_1
OCCHIUTO PER PROCURA IN ATTI;
Appellante
E
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI Controparte_1
OR , RAPPRESENTATA DA codice fiscale e numero di P.IVA_2 Controparte_2 iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-
Brianza-Lodi rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Benedetto Gargani. P.IVA_3
Appellata
FATTI RILEVANTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza 12624/2020, con la quale il Tribunale di Parte_1
RO ha respinto le domande dalla stessa proposte nei confronti di , Controparte_3
condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Si è costituita parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
All'udienza del 15 aprile 2025 , fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti non hanno depositato note di trattazione scritta e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale nessuna delle parti ha depositato le note cartolari.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n.
112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, in relazione alle cause introdotte successivamente alla data del 25/6/2008, come quella di specie.
Peraltro, agli atti risultano rinuncia al gravame ed accettazione alla stessa per raggiunta transazione tra le parti.
P.q.m.
La Corte di Appello di RO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 5871 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, così provvede: dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in RO il 22 APRILE 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo ROndini Consigliere
Maria Delle Donne Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5871 R.G.A.C. dell'anno 2020 , posta in decisione all'udienza cartolare del 22 aprile 2025 e vertente
TRA
(P.IVA ), , RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. LUIGI Parte_1 P.IVA_1
OCCHIUTO PER PROCURA IN ATTI;
Appellante
E
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI Controparte_1
OR , RAPPRESENTATA DA codice fiscale e numero di P.IVA_2 Controparte_2 iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-
Brianza-Lodi rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Benedetto Gargani. P.IVA_3
Appellata
FATTI RILEVANTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza 12624/2020, con la quale il Tribunale di Parte_1
RO ha respinto le domande dalla stessa proposte nei confronti di , Controparte_3
condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Si è costituita parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
All'udienza del 15 aprile 2025 , fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti non hanno depositato note di trattazione scritta e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale nessuna delle parti ha depositato le note cartolari.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n.
112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, in relazione alle cause introdotte successivamente alla data del 25/6/2008, come quella di specie.
Peraltro, agli atti risultano rinuncia al gravame ed accettazione alla stessa per raggiunta transazione tra le parti.
P.q.m.
La Corte di Appello di RO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 5871 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, così provvede: dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in RO il 22 APRILE 2025
Il Consigliere est. Il Presidente