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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 868/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
(c.f. ), nata ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. , nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...]1, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola
Venosa, in forza di procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Polla (Sa), alla via Vittorio Emanuele n. 82
-ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione su domanda congiunta.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025. Il P.M. in data 11.11.2024 nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 27.08.2024 e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in NA CA (Sa) il Parte_2
pagina 1 di 4 13.06.2009, di avere fissato la residenza di famiglia in NA CA (Sa) al viale Kennedy n.
4/1 scala A int. 1, presso un immobile di proprietà della famiglia di e che Parte_2 dall'unione è nato un figlio, , l'1.09.2012 a Polla (Sa), hanno dedotto che, dopo circa dieci Per_1 anni dall'inizio della loro unione, sono sorti contrasti tali da non avere più una unione affettiva e sentimentale;
che è venuta meno la comunione materiale e spirituale e il rapporto coniugale ha subito una metamorfosi;
che seppur la relazione è terminata i coniugi, nell'interesse del figlio
, hanno continuato a vivere nella stessa casa;
che, quindi entrambi i coniugi hanno deciso di Per_1
sciogliere la comunione e di separarsi consensualmente.
Tanto premesso hanno chiesto che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi ai patti e condizioni di seguito meglio precisati:
“a) i coniugi vivranno separati di mensa e di letto con l'obbligo di reciproco rispetto all'interno della casa coniugale sita in NA CA (SA) in Viale Kennedy n. 4/1 scala A int. 1 che verrà opportunamente adeguata alle sopravvenute esigenze;
b) il figlio ancora Persona_2
minorenne verrà affidato ad entrambi i genitori con allocazione presso la madre;
i genitori provvederanno all'esercizio congiunto della potestà genitoriale attuando concordemente ogni decisione nel preminente interesse del figlio;
c) il figlio vivrà con la madre nell'abitazione già adibita a casa coniugale sita in NA CA (SA) in Viale Kennedy n. 4/1 scala A int. 1, con obbligo di comunicare al genitore non collocatario ogni eventuale spostamento e/o cambio di residenza;
d) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con se il figlio minorenne quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dello stesso e previo accordo, anche telefonico, con la madre. Qualora dovessero insorgere contrasti tra i coniugi, il diritto di visita del genitore non collocatario sarà così regolamentato: il figlio trascorrerà con il padre il sabato
e la domenica di ogni settimana dalle ore 10.00 alle ore 22.00 due volte al mese, il padre avrà facoltà di tenere con se il figlio dalle ore 19:00 alle ore 22:00 del mercoledì e del giovedì di ciascuna settimana. Inoltre, in occasione delle vacanze di Natale, il padre, terrà con se il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì in Albis e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con il genitore non collocatario due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il trenta aprile di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del figlio si seguirà il criterio dell'alternanza annuale salvo diverso accordo. e) le parti stabiliscono che,
pagina 2 di 4 previo accordo, si potranno modificare i giorni di visita secondo le esigenze del figlio e degli impegni lavorativi dei coniugi;
f) i coniugi stabiliscono che la casa coniugale, ubicata in NA
CA (SA) in Viale Kennedy n. 4/1 scala A int. 1 resterà assegnata, per la porzione di sua spettanza all'esito dell'adeguamento, alla IG.ra ; g) il IG. si Parte_1 Parte_2
impegna a versare alla IG.ra , che rilascerà ricevuta, a titolo di concorso per il Parte_1 mantenimento del figlio, la somma complessiva di € 400,00; h) le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive ecc.), resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e dovranno essere previamente concordate tra gli stessi;
i) i coniugi dichiarano, reciprocamente, di rinunciare ad ogni e qualsiasi altra pretesa patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere,
l'uno dall'altra, a qualsivoglia titolo o ragione, avendo già risolto ogni questione di natura patrimoniale inerente sia i beni mobili che immobili. j) i coniugi dichiarano che in relazione al figlo non sono intervenuti provvedimenti emessi dall'autorità giudiziari k) i coniugi prestano sin
d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio, dandosi reciproca autorizzazione a recarsi all'estero unitamente ai figli minorenni ed a ottenere
i relativi documenti e permessi”.
Il P.M. in data 11.11.2024 nulla ha opposto.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.12.2024 i coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di separarsi nonché di rinunciare alla comparizione personale.
Con ordinanza del 17.12.2024 il Tribunale ha rilevato che non è stato depositato il ricorso sottoscritto dalle parti personalmente ai sensi dell'art 473-bis.51 co. 2 c.p.c. e ha quindi chiesto depositarsi il ricorso sottoscritto da entrambi i coniugi all'uopo fissando l'udienza del
17.03.2025. Con le successive note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi aggiungendo che tutta la documentazione richiesta dal Tribunale è stata regolarmente depositata.
2. Tanto precisato la domanda è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte e il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo e secondo comma c.p.c..
pagina 3 di 4 Le parti pur invitate dal Tribunale con ordinanza del 17.12.2024 ad integrare il ricorso con la loro sottoscrizione personale non hanno provveduto (cfr. note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025).
Non essendo agli atti il ricorso sottoscritto personalmente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 co. 2 c.p.c. la domanda va quindi dichiarata inammissibile.
3. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara la domanda inammissibile;
2) nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio dell'8.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
(c.f. ), nata ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. , nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...]1, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola
Venosa, in forza di procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Polla (Sa), alla via Vittorio Emanuele n. 82
-ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione su domanda congiunta.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025. Il P.M. in data 11.11.2024 nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 27.08.2024 e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in NA CA (Sa) il Parte_2
pagina 1 di 4 13.06.2009, di avere fissato la residenza di famiglia in NA CA (Sa) al viale Kennedy n.
4/1 scala A int. 1, presso un immobile di proprietà della famiglia di e che Parte_2 dall'unione è nato un figlio, , l'1.09.2012 a Polla (Sa), hanno dedotto che, dopo circa dieci Per_1 anni dall'inizio della loro unione, sono sorti contrasti tali da non avere più una unione affettiva e sentimentale;
che è venuta meno la comunione materiale e spirituale e il rapporto coniugale ha subito una metamorfosi;
che seppur la relazione è terminata i coniugi, nell'interesse del figlio
, hanno continuato a vivere nella stessa casa;
che, quindi entrambi i coniugi hanno deciso di Per_1
sciogliere la comunione e di separarsi consensualmente.
Tanto premesso hanno chiesto che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi ai patti e condizioni di seguito meglio precisati:
“a) i coniugi vivranno separati di mensa e di letto con l'obbligo di reciproco rispetto all'interno della casa coniugale sita in NA CA (SA) in Viale Kennedy n. 4/1 scala A int. 1 che verrà opportunamente adeguata alle sopravvenute esigenze;
b) il figlio ancora Persona_2
minorenne verrà affidato ad entrambi i genitori con allocazione presso la madre;
i genitori provvederanno all'esercizio congiunto della potestà genitoriale attuando concordemente ogni decisione nel preminente interesse del figlio;
c) il figlio vivrà con la madre nell'abitazione già adibita a casa coniugale sita in NA CA (SA) in Viale Kennedy n. 4/1 scala A int. 1, con obbligo di comunicare al genitore non collocatario ogni eventuale spostamento e/o cambio di residenza;
d) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con se il figlio minorenne quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dello stesso e previo accordo, anche telefonico, con la madre. Qualora dovessero insorgere contrasti tra i coniugi, il diritto di visita del genitore non collocatario sarà così regolamentato: il figlio trascorrerà con il padre il sabato
e la domenica di ogni settimana dalle ore 10.00 alle ore 22.00 due volte al mese, il padre avrà facoltà di tenere con se il figlio dalle ore 19:00 alle ore 22:00 del mercoledì e del giovedì di ciascuna settimana. Inoltre, in occasione delle vacanze di Natale, il padre, terrà con se il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì in Albis e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con il genitore non collocatario due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il trenta aprile di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del figlio si seguirà il criterio dell'alternanza annuale salvo diverso accordo. e) le parti stabiliscono che,
pagina 2 di 4 previo accordo, si potranno modificare i giorni di visita secondo le esigenze del figlio e degli impegni lavorativi dei coniugi;
f) i coniugi stabiliscono che la casa coniugale, ubicata in NA
CA (SA) in Viale Kennedy n. 4/1 scala A int. 1 resterà assegnata, per la porzione di sua spettanza all'esito dell'adeguamento, alla IG.ra ; g) il IG. si Parte_1 Parte_2
impegna a versare alla IG.ra , che rilascerà ricevuta, a titolo di concorso per il Parte_1 mantenimento del figlio, la somma complessiva di € 400,00; h) le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive ecc.), resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e dovranno essere previamente concordate tra gli stessi;
i) i coniugi dichiarano, reciprocamente, di rinunciare ad ogni e qualsiasi altra pretesa patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere,
l'uno dall'altra, a qualsivoglia titolo o ragione, avendo già risolto ogni questione di natura patrimoniale inerente sia i beni mobili che immobili. j) i coniugi dichiarano che in relazione al figlo non sono intervenuti provvedimenti emessi dall'autorità giudiziari k) i coniugi prestano sin
d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio, dandosi reciproca autorizzazione a recarsi all'estero unitamente ai figli minorenni ed a ottenere
i relativi documenti e permessi”.
Il P.M. in data 11.11.2024 nulla ha opposto.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.12.2024 i coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di separarsi nonché di rinunciare alla comparizione personale.
Con ordinanza del 17.12.2024 il Tribunale ha rilevato che non è stato depositato il ricorso sottoscritto dalle parti personalmente ai sensi dell'art 473-bis.51 co. 2 c.p.c. e ha quindi chiesto depositarsi il ricorso sottoscritto da entrambi i coniugi all'uopo fissando l'udienza del
17.03.2025. Con le successive note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi aggiungendo che tutta la documentazione richiesta dal Tribunale è stata regolarmente depositata.
2. Tanto precisato la domanda è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte e il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo e secondo comma c.p.c..
pagina 3 di 4 Le parti pur invitate dal Tribunale con ordinanza del 17.12.2024 ad integrare il ricorso con la loro sottoscrizione personale non hanno provveduto (cfr. note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025).
Non essendo agli atti il ricorso sottoscritto personalmente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 co. 2 c.p.c. la domanda va quindi dichiarata inammissibile.
3. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara la domanda inammissibile;
2) nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio dell'8.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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