Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 17319/2021 R.G.T.
SENTENZA
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Anna Morsillo, come da procura in Parte 1
atti; RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Della Porta, come da procura in CP 1
,
atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati tre figli, tutti ad oggi maggiorenni (ER in data 24.6.2001, PE in data 26.11.2002, Per 3 in data 2.4.2006), che da 5 anni il clima domestico era diventato tesissimo a causa delle condotte di umiliazione psicologica già da moltissimo tempo perpetrate dal marito (la coppia dal 2015 iniziava a dormire in stanze separate) e, poi, acuitesi, tanto da fa rivolgere la ricorrente ad un legale per la separazione nel 2019, che la moglie aveva lasciato gli studi universitari dopo la nascita dei primi due figli ed anche il lavoro dopo la nascita della terza figlia per dedicarsi alla famiglia e consentire al marito di
assegnarsi la casa coniugale alla ricorrente;
determinarsi un assegno di mantenimento per i figli a carico del resistente pari ad euro 2.400,00 mensili, oltre al 90% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale a carico del marito, nonchè un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 1.200,00 mensili.
Il resistente si costituiva, contestava le deduzioni della moglie, rilevava che la stessa aveva deciso autonomamente di lasciare gli studi universitari ed il lavoro ed aveva intrattenuto relazioni extraconiugali anche allontanandosi da casa per più giorni, nonché aggredito anche fisicamente il marito, che lo stesso si era trasferito nel 2021 con la figlia ER a
Santa Marinella, luogo dove la famiglia trascorreva le vacanze, in un villino di proprietà del CP_1 stesso, e chiedeva, oltre alla pronuncia di separazione ed a quelle relative alla figlia allora minore: l'addebito alla moglie con la sua condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni, come meglio indicato nella comparsa di costituzione e risposta;
il pagamento a suo carico delle spese condominiali e di riscaldamento della casa coniugale;
un assegno di mantenimento a suo carico per i figli pari ad euro 200,00 mensili ciascuno (quello per la figlia ER, da versare direttamente alla stessa).
A fronte di questo, la moglie accusava nelle note successive il marito di avere intrattenuto relazioni extraconiugali.
In sede presidenziale, dopo l'audizione dei figli, veniva disposto quanto segue con ordinanza del gennaio 2022: “... rilevato che i coniugi vivono di fatto da tempo separati atteso che la moglie vive nella casa familiare con i figli e che il marito vive in una abitazione di sua proprieta' sita in
S.Marinella;
rilevato che la figlia R_ è minorenne ed i figli ER e PE sono maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente;
rilevato che la figlia R_ nel corso del suo ascolto ha riferito che vive con la madre e con i suoi fratelli nella casa familiare, che il padre vive a S.Marinella, che vede il padre tutti i fine settimana a Santa
Marinella dal venerdì sera al lunedì mattina allorquando il padre l'accompagna a scuola, che la predetta organizzazione le è gradita in quanto le consente di vedere entrambi i genitori con i quali ha buoni rapporti, che la madre si è sempre occupata di tutte loro esigenze e che anche il padre lo ha fatto negli ultimi cinque anni;
rilevato che il figlio PE ha dichiarato che vive con la madre e con le sue sorelle che da quando i genitori si sono separati vede il padre nel fine settimana in quanto lo va a trovare a Santa Marinella ed in quanto durante la settimana non ha la possibilita' di vederlo per impegni universitari, che la madre sta cercando lavoro e che il padre è impegnato con il lavoro in quanto libero professionista, che ha un buon rapporto con la sorella Per_3 e che invece ha un rapporto un po piu' complicato con la sorella ER;
rilevato che la figlia ER ha riferito che vive alcuni giorni dalla madre, altri giorni dal padre e talvolta anche dal suo fidanzato, che, pur volendo bene ad entrambi i genitori, preferisce vivere con il padre a Santa
Marinella atteso che si trova meglio ed è piu' serena e che, invece, a casa con la madre l'atmosfera è molto più tesa anche perché quest'ultima non accetta che possa avere un'opinione diversa dalla sua;
ritenuto, cio' premesso, che non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso per la figlia minore PE 3 non essendo emerse né essendo state prospettate limitazioni della capacita' genitoriale delle parti;
ritenuto, quindi, che, allo stato, la figlia minore R_ deve essere affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilita' genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa tenuto conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e separatamente solo per le questioni relative alla ordinaria amministrazione;
ritenuto che la figlia minore R_ deve essere collocata, in via prevalente, presso la madre con la quale ha sempre vissuto e con la quale vive attualmente e che deve ritenersi il suo genitore di riferimento in ragione della sua eta' e delle sue presumibili esigenze, anche considerato cha la stessa è casalinga e che, pertanto, deve presumersi che abbia un tempo maggiore per assolvere ai compiti di assistenza e di cura della minore rispetto a quello nella disponibilita' del padre che svolge l'attivita' lavorativa di perito assicurativo, considerato l'attuale assetto familiare che le parti hanno inteso darsi come emerge dalle dichiarazioni delle parti e della minore nel corso della sua audizione nonché il desiderio di quest'ultima; ritenuto doversi disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di visita del padre in modo tale da tutelare al tempo stesso le esigenze di stabilita' della figlia minore PE 3 ed il diritto alla bigenitorialita', considerato anche l'attuale assetto familiare che le parti hanno inteso darsi come emerge dalle dichiarazioni delle parti e come riferito dalla minore nel corso della sua audizione ed il desiderio di quest'ultima, prevedendo che lo stesso possa vedere e tenere con il se' la figlia minore quando vorra', previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore medesima ed, in difetto di accordo, tre fine settimana al mese dal venerdi' all'uscita da scuola o dalle ore 16.00 in caso di sospensione dell'attivita' scolastica fino al lunedi' mattina con riaccompagno a scuola o presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivita' scolastica, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio facendo in modo che la minore stia il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, per tre giorni durante le festività scolastiche pasquali in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, per 30 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa'; ritenuto che, allo stato, la casa coniugale sita in Roma Viale Angelico n°269 deve essere assegnata alla madre quale genitore collocatario della figlia minore R_ e quale genitore convivente in via prevalente con il figlio PE 2 maggiorenne ma non indipendente economicamente, il quale nel corso della sua audizione ha riferito che per ragioni scolastiche ed extrascolastiche vive durante la settimana dalla madre e nel weekend va a trovare il padre a S.Marinella; rilevato che la ricorrente ha dichiarato che è casalinga e che si è sempre occupata delle esigenze dei figli e della famiglia e che non ha redditi autonomi (cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale); rilevato che il resistente ha dichiarato che è un perito assicurativo, che percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 1.500,00 mensili, che vive presso la sua abitazione sita a S.Marinella, che è proprietario del 100% della casa familiare e della casa in cui vive ed è onerato dal pagamento della rata del mutuo pari ad euro 630,00 mensili (cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', estratti conto, dichiarazioni rese all'udienza presidenziale); rilevato che i redditi dichiarati dal marito non possono ritenersi attendibili in quanto lo stesso è evidentemente dotato di una diversa e maggiore capacita' di spesa, considerato che in costanza di matrimonio e fino alla separazione di fatto ha provveduto in via esclusiva a sostenere i costi per il mantenimento dell'intera famiglia, atteso che la moglie è casalinga e priva di redditi propri, ed a corrispondere la rata del mutuo di euro 630,00 mensili e considerato che dall'esame degli estratti conto del conto corrente n°9312 acceso presso la Controparte_2 concernenti il primo semestre dell'anno 2021 risulta che lo stesso ha incassato in media somme di denaro maggiori di quelle dichiarate, il che fa presumere la percezione di redditi maggiori di quelli dichiarati al netto delle imposte;
ritenuto, cio' premesso, doversi porre a carico del marito un assegno pari ad euro 600,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei figli PE e R_ tenuto conto delle risorse economiche del resistente, come risultanti dagli atti, delle condizione di casalinga della ricorrente, delle presumibili esigenze economiche dei figli rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre in quanto genitore collocatario della figlia minore R_ e convivente con il figlio PE maggiorenne ma non indipendente economicamente;
ritenuto doversi porre a carico del marito il mantenimento ordinario della figlia ER in ragione del fatto che la stessa ha dichiarato che preferisce vivere con il padre e tenuto conto del reddito dello stesso come emergente dagli atti e del fatto che la moglie allo stato è casalinga e non ha redditi propri;
ritenuto doversi porre a carico del padre il pagamento del 100% delle spese straordinarie necessarie per i figli PE 1, PE e R_ come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
ritenuto, altresi, doversi porre a carico del marito un assegno pari ad euro 300,00 mensili per il mantenimento della moglie tenuto conto delle risorse economiche e della capacita' lavorativa del resistente, come risultanti dagli atti, delle condizione di casalinga della ricorrente, priva di redditi autonomi, del godimento da parte della stessa della casa familiare di proprieta' del marito;
ritenuto doversi riservare alla fase istruttoria ogni altro accertamento in ordine alle dedotte maggiori disponibilita' economiche del resistente;
visto l'art.708 c.p.c.,
adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1)autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2)affida la figlia minore R_ ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilita' genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e separatamente solo per le questioni relative alla ordinaria amministrazione;
3)dispone che la figlia PE 3 sia collocata in via prevalente presso la madre;
4)dispone che il padre possa vedere e tenere con il se' la figlia minore quando vorra', previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore medesima ed, in difetto di accordo, tre settimana al mese dal venerdi' all'uscita da scuola o dalle ore 16.00 in caso di sospensione dell'attivita' scolastica fino al lunedi' mattina con riaccompagno a scuola o presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivita' scolastica, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio facendo in modo che la minore stia il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, per tre giorni durante le festività scolastiche pasquali in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, per trenta giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa'; la casa coniugale sita in Roma Viale Angelico n°269 dalla quale il5)assegna a Parte 1 marito si è gia' allontanato;
6)pone a carico di un assegno pari ad euro 600,00 mensili quale contributo al CP 1
mantenimento dei figli PE e R_ da corrispondersi dal mese di gennaio 2022 ad Parte 1 al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7)pone a carico di il mantenimento ordinario della figlia ER;
CP 1
8)pone a carico di il pagamento del 100% delle spese straordinarie mediche (interventi CP 1
chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione
(libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per i figli ER, PE e R_ come da Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale;
9)pone a carico di CP 1 un assegno pari ad euro 300,00 mensili quale contributo al mantenimento della moglie Parte 1 da corrispondersi dal mese di gennaio 2022 ad Parte_1
[...] al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
...".
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, con rigetto delle ulteriori istanze istruttorie in quanto ritenute superflue.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
In ordine alla domanda di separazione della Pt 1 si rileva che le condotte del marito contestate come avvenute nel 2021 e relative alla assenza di contribuzione economica della famiglia, oggetto di prova testimoniale, non possono essere fondanti l'accoglimento della domanda, in quanto, per quanto anche dedotto dai testi (ma anche dalla stessa ricorrente fin dal ricorso), la coppia viveva da “separata in casa” da anni, in particolare dormendo in stanze separate per la conflittualità che c'era nella coppia;
dunque, la condotta contestata al CP 1 e ora esposta non può ritenersi essere alla base della crisi matrimoniale.
Null'altro veniva provato dalla Pt 1 quanto agli ulteriori comportamenti del coniuge ed alla loro efficacia causale sulla fine del matrimonio.
Quanto, poi, alla domanda di addebito svolta dal marito, non risultano provate le condotte disinteressate della famiglia contestate alla moglie, né quelle denigratorie nei riguardi del marito, nemmeno risultando provata l'ulteriore circostanza della relazione extraconiugale della moglie o relativa alle assenze anche notturne della stessa dalla casa coniugale (l'uomo sulla cui macchina la Pt 1 era stata vista salire dai figli e dal marito il 26.12.2020 era un amico di famiglia e non vi è prova che con lo stesso vi fosse una relazione e che la trascorresse con lui giorni e notti intere, viste le contraddittorie deposizioni Pt 1
testimoniali sul punto dei figli); anche sulla dedotta aggressione fisica della moglie al marito vi sono testimonianze dei figli contraddittorie, nè vi è prova di condotte non consone della moglie dovute all'abuso di psicofarmaci o alcool (dedotte dal CP_1 nella comparsa di costituzione). In ogni caso, la condotta della Pt 1 risalente al dicembre Nessun provvedimento, poi, può essere assunto nei riguardi della figlia più piccola circa il suo affidamento, collocamento e diritto di visita, essendo la ragazza diventata maggiorenne nelle more del presente procedimento.
Deve darsi atto che la figlia PE 1 vive stabilmente con il padre e che non ha rapporti regolari con la madre (come dalla stessa dichiarato quando veniva sentita come teste), mentre gli altri due figli vivono con la Pt 1 pur frequentando il padre (circostanze, queste ultime, pacifiche).
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di poter confermare l'assegnazione della casa coniugale all' Pt_1 in quanto ivi convivente con i due figli maggiorenni ma non economicamente autonomi (circostanza non contestata tra le parti).
In ordine all'aspetto economico, fermo quanto già indicato in sede presidenziale circa le capacità economiche delle parti, deve rilevarsi che non risulta contestato che la moglie, da dopo la nascita della terza figlia, non abbia lavorato e che sia allo stato prova di redditi propri. Il CP_1 non è più onerato del mutuo sull'abitazione di sua proprietà, scaduto a giugno scorso, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti, non risultando avere depositato quanto richiesto a verbale di udienza del 26.5.2022 dal G.I. in relazione all'aggiornamento delle sue complessive capacità patrimoniali, adempimento al quale non ottemperava nemmeno la Pt 1
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro in relazione agli assegni di mantenimento posti a carico del CP_1
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza,
sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale di Parte 1 e CP 1 , coniugati in
Roma in data 12.12.1999; -ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 01386, parte II, serie A05);
-assegna alla moglie la casa coniugale;
- conferma le statuizioni economiche determinate in sede presidenziale, dunque a carico
: un assegno pari ad euro 600,00 mensili quale contributo al di CP 1
mantenimento dei figli PE e PE 3 da corrispondersi ad al suo Parte 1
domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro;
il mantenimento ordinario della figlia
PE 1 ; il pagamento del 100% delle spese straordinarie mediche (interventi chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione
(libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per i figli ER, PE e Per 3 come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale;
un assegno pari ad euro 300,00 mensili quale contributo al mantenimento della moglie da corrispondersi alla stessa al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 16.12.2024
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Francesca Cosentino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 (l'uscita di casa il 26 dicembre con un uomo) avveniva quando la crisi coniugale era conclamata, come detto (non risulta contestato, infatti, dal CP_1 la circostanza che la moglie fin dal 2019 si fosse rivolta ad un legale per chiedere la separazione ed il figlio delle parti, sentito come teste, dichiarava che i suoi genitori dormivano in camere separate dal
2015, in particolare la madre nella stanza da letto ed il padre sul divano).
Le domande di addebito svolte dalle parti, dunque, devono essere rigettate.