Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 187/24 R.G Promosso da
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. e nato a C.F._1 Parte_2
RI il 29.10.1969 ed ivi residente in [...] C.F. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Franchini M. Francesca
Attori in riassunzione
Contro
, nato a [...] il [...], con studio in RI CP_1
(AN), Via Berti n. 39 (C.F.: – P.IVA: C.F._3
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca P.IVA_1
PENTERICCI e dall'Avv. Mirco MINARDI
29, presso e nello studio del Dott. quale Curatore del Controparte_3
Fallimento medesimo
Convenuta in riassunzione contumace
(C.F.: ) nato il Controparte_4 C.F._4
06.10.1969, a Napoli (NA) e residente in RI (AN), alla Frazione
Moscano - Vallemontagnana n. 120, rappresentato e difeso dall'avv.
Riccardo Leonardi
Convenuto in riassunzione
(già in Controparte_5 Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore corrente in 40128
Bologna via Stalingrado n. 45, P. IVA , rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli avvocati Mario Scaloni ed Alessandro Scaloni
Convenuta in riassunzione
, nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_7 residente a[...], codice fiscale: C.F._5
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Carmenati
[...]
Convenuta in riassunzione
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di
Cassazione n. 2474/2024 del 15.1.2024 pubblicata il 25.1.2024.
CONCLUSIONI
Per gli attori in riassunzione “…IN RITO e relativamente ai giudizi n.ri 500830/2009 R.G. e R.G.
500636/2009 R.G., entrambi Tribunale di Ancona, come incardinati e come già riuniti darsi atto che:
- le parti dell'originario giudizio n° 500830/2009 R.G. Trib. AN avente ad oggetto l'opposizione di al decreto ingiuntivo Parte_1
n°329/2009 R. Ing., depositato in Cancelleria il 25.06.2009, richiesto ed ottenuto dall'Arch. , giusta citazione in opposizione a CP_1
d. i. del 14.10.2009, debbono definitivamente individuarsi in Parte_1
– opponente – e – ingiungente –
[...] CP_1
- non è mai intervenuto, invece, un provvedimento che abbia disposto la riunione tra loro dei due giudizi di opposizioni a decreto ingiuntivo di cui agli originali R. G. n. 500830/2009 ) e R. G. n. Parte_1
500831/2009 ), giudizi poi proseguiti in Corte di Controparte_7
Appello di Ancona e rubricati al n. 1429/2016 R.G.
- successivamente all'incardinarsi delle opposizioni appena sopra è intervenuto giudizio ordinario rubricato al n° 500636/2009 R.G. nel quale i sig.ri e [e ] Parte_1 Parte_2 Controparte_7 hanno evocato in giudizio il e e CP_8 Controparte_9 CP_1
l'Impresa appaltatrice in persona del sig. Parte_3
quale socio e legale rappresentante. Controparte_4
Darsi in particolare atto che
- gli attori oggi appellanti e hanno Parte_1 Parte_2 evocato in giudizio la e non la Parte_3 CP_2
che non esisteva al momento della notifica della citazione quale
[...] atto introduttivo del giudizio n° 500636/2009 R.G., giudizio nel quale non si è costituita la società di persone regolarmente citata, ma ha ritenuto di costituirsi la (soggetto di successiva Controparte_2 costituzione) quale dichiarato risultato della trasformazione della Pt_3 citata;
- persiste una legittimazione passiva processuale della
[...]
e per essa dei soci illimitatamente responsabili Parte_3
e per assenza della Controparte_4 Parte_4 comunicazione della trasformazione della società di persone in s.r.l. ai sig.ri e e per inesistenza di prestazione Parte_1 Parte_2 di consenso espresso o tacito da parte di questi ultimi alla trasformazione stessa, con perpetuatio legitimationis in capo a e quali già soci della Controparte_4 Parte_4 [...]
(con relativa inefficacia/inopponibilità nei confronti di Parte_3
e della trasformazione societaria). Parte_1 Parte_2
In via principale e
1) NEL MERITO: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(ingiungente e ingiunta ) e, segnatamente, n° CP_1 Parte_1
500830/2009 R.G. Trib. AN e successivamente proseguito in Corte di
Appello e rubricato al n. 1429/2016 R. G. e Corte di Cassazione R. G.
n. 8344/2021 ) e n. 9855/2021 Controparte_4 [...]
) si conclude come appresso: CP_1
- ritenuta l'utilizzabilità delle risultanze istruttorie sia specifiche di questo giudizio così come anche quelle rese nel giudizio rubricato al n.
500636/2009 Trib. AN;
- accertata, all'esito della complessiva istruttoria, la sussistenza di vizi gravi sull'immobile oggetto di progettazione e Direzione Lavori dell'Arch. come lamentati dall'opponente CP_1 Parte_1
[...] - accertato, quindi, l'inadempimento grave, per fatto e colpa dell'Arch.
, in relazione alle obbligazioni assunte con il contratto di CP_1 prestazione d'opera quale progettista e Direttore Lavori,
- accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 329/2009 Reg. Ing.
Trib. Ancona promossa da anche ai sensi e per gli Parte_1 effetti di cui all'art. 1460 c.c. e, per l'effetto,
- revocare il decreto ingiuntivo opposto perché risultato infondato in fatto e diritto e carente dei presupposti, requisiti, condizioni di legge;
- riconoscere, in particolare, che a seguito del richiamato d. i. su ricorso
Rossi, dichiarava espressamente di aver versato a Parte_1 la somma di € 5.600,00 come risultato provato per tabulas e CP_1 come peraltro non dichiarata come ricevuta nel d. i. opposto da CP_1 né in sede di ricorso per d. i., né negli atti allo stesso riferibili a seguito della opposizione di che di tale versamento aveva Parte_1 fatto espressa menzione fornendone prova documentale, pagamento, questo, da intendersi più che satisfattivo di qualsiasi pretesa del CP_1 verso (in disparte la stessa infondatezza della Parte_1 pretesa dell'architetto con ogni conseguenziale pronuncia);
- rigettare ogni e qualsiasi domanda svolta e formulata dall'Arch. CP_1 verso perché infondata e non provata o con ogni Parte_1 altra statuizione ritenuta di giustizia, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
2) NEL MERITO: nel giudizio rubricato al n° 500636/2009 R.G. Trib. AN
(a cui sono stati riuniti i giudizi di opposizione a d. i. n.ri 500830/2009
e 500831/2009 R.G. Trib. AN), come proseguiti in Corte di Appello e rubricato al n. 1429/2016 R. G. e Corte di cassazione R. G. n.
8344/2021 ) e n. 9855/2021 Controparte_4 [...]
), CP_1
- ritenuta utilizzabile anche la prova testimoniale resa nell'ambito dei giudizi rubricati ai numeri 500830/2009 e 500831/2009 R.G. riuniti al
500636/2009 R.G., gli attori oggi riassumenti e Parte_1
così concludono: Parte_2
darsi atto che nel giudizio di primo grado
- i mezzi istruttori ammessi con ordinanza del 13.10.2010, depositata in pari data, non sono stati completamente espletati segnatamente in relazione alla escussione dei testi , Testimone_1 Tes_2
, , ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
, , legale rappresentante della Ditta Testimone_6 Testimone_7
Moro Centro Ecologico, Geom. Giappichetti c/o Grondex e non è stata sciolta la riserva assunta all'udienza del 12.12.2013 relativamente al teste del quale sia parte attrice che il convenuto Testimone_5 [...]
hanno chiesto l'escussione, e solo per la denegata ipotesi che CP_1 le testimonianze degli stessi rese nel giudizio di opposizione n.
500830/2009 R. G. Trib. AN non siano ritenute utilizzabili anche per questo giudizio, ammettere quindi le residue prove istruttorie non espletate;
- attese le risultanze della C.T.U., ancorchè non pienamente condivisa da parte riassumente/attrice, questa ultima (in accoglimento delle sollecitazioni conciliative formulate dal Giudice di primo grado) si era già dichiarata disponibile (si veda anche, da ultimo, memoria del
15.09.2015) ad una soluzione conciliativa unicamente per far cessare il contenzioso, che prevedeva il pagamento, da parte dei convenuti in solido, a favore degli attori, della somma onnicomprensiva pari ad € 60.000,00 (offerta/disponibilità che viene qui reiterata/riconfermata) alla quale non hanno aderito i convenuti;
- la domanda riconvenzionale dell'Arch. , nel giudizio n. CP_1
500636/2009 R.G. Trib. AN, costituisce una inammissibile, non consentita duplicazione di quanto già dallo stesso richiesto a Parte_1
[...]
I. prima con il ricorso per decreto ingiuntivo e poi con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione n° 500636/2009 R.G. nonché 1° memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata nei medesimi giudizi (pendenti tra esso CH e CP_1 Parte_1
;
[...]
- è intervenuto riconoscimento dei vizi riscontrati sull'immobile oggetto di giudizio da parte dell'Arch. e dell'impresa CP_1 [...] come dimostrato dalla documentazione depositata in Parte_3 atti (allegati alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. degli attori oggi in riassunzione).
Il tutto con ogni conseguenza e declaratoria di rito e merito.
Accertata, poi, la sussistenza dei gravi vizi, difformità e difetti di progettazione e costruzione come illustrati in citazione e come anche riconosciuti dal C.T.U. nominato nella consulenza depositata in data
03.07.2012 e, conseguentemente,
- dichiarata la responsabilità in solido del progettista, direttore lavori ed impresa appaltatrice (e, per essa, di quale Controparte_4 socio illimitatamente responsabile) per i danni arrecati agli attori,
- accertare/dichiarare la risoluzione e/o risolvere i contratti
(prestazione professionale e appalto) intervenuti tra le parti appellanti e ed i convenuti in primo grado e Parte_2 Parte_1 CP_1 impresa appaltatrice e, per essa, i soci illimitatamente responsabili per fatto e colpa dei convenuti in riassunzione oggi citati
- condannare i convenuti Arch. , CP_1 Controparte_4 nella qualità sopra dichiarata, ciascuno per il titolo che gli è
[...] proprio e congiuntamente in solido per l'intero, per loro fatto e colpa, al risarcimento dei danni causati agli attori in riassunzione, che si quantificano in € 84.833,07 per ciò che concerne i danni/le spese di ripristino delle parti comuni dell'edificio degli attori nella misura della quota di competenza di ciascuno di essi pari al 25% dell'intera somma per ciò che riguarda e del 50% dell'intera somma Parte_1 per ciò che riguarda oltre € 56.294,86 quale risarcimento Parte_2 danni in favore della sig.ra per difformità nella Parte_1 progettazione, costi sostenuti per sistemazione scala interna, opere di finitura, soglie interne ed esterne, rifacimento n° 2 terrazzi;
oltre €
32.300,00 per i danni che sono stati accertati nella proprietà esclusiva del sig. all'esito dell'espletata istruttoria, il tutto come Parte_2 analiticamente conteggiato nella C.T.P. dell'Arch. e Persona_1 come riportato nei “quesiti per chiarimenti avverso la C.T.U. con richiesta di integrazione quesiti (pagg. 11 e 12)” depositata in
Cancelleria il 07.02.2013 e come sostenuto e provato dai documenti contabili/fiscali depositati.
3) In alternativa nel merito condannare i convenuti tutti CP_1
e n. q. di socio illimitatamente responsabile], Controparte_4 ciascuno per il titolo che gli è proprio e congiuntamente in solido per l'intero, al risarcimento, in favore di e , Parte_1 Parte_2 della somma di € 63.000,00 somma risultante dalla sommatoria di tutti i costi sostenuti fino all'anno 2013 dagli allora attori ed oggi riassumenti e per rimuovere i vizi e difetti riscontrati Parte_2 Parte_1 sull'immobile dal C.T.U. e dimostrati nel loro importo dalle fatture tutte depositate in atti ed allegate alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed alla memoria di “quesiti per chiarimenti (sopra richiamata pagg.11 e 12)” depositata il 07.02.2013 dagli attori in seno al giudizio di primo grado n. 500636/2009 R. G. Trib. AN, con pedisseque quietanze di pagamento e come ora per quota reclamata spettante a e nella misura, Parte_2 Parte_1 rispettivamente, del 50% e 25% dell'intera somma (€ 63.000,00) come sopra specificato.
4) In alternativa subordinata nel merito, condannare i convenuti tutti, come sopra individuati al punto 3, ciascuno per il titolo che gli è proprio e congiuntamente in solido per l'intero al risarcimento, in favore di e , della somma di € 6o.875,00 quale Parte_1 Parte_2 risulta dal conteggio effettuato (seppure non completamente condiviso) dal C.T.U. e riportato a pag. 121 e seguenti della relazione peritale depositata in Cancelleria il 03.07.2012, somma che ricomprende le opere da realizzare sulla parte dell'immobile di proprietà comune e quelle da realizzare sulle proprietà esclusive di e [e ] come ora Parte_1 Parte_2 Controparte_7 per quota reclamata spettante a nella misura del 50% Parte_2 dell'intero ed a nella misura del 25% dell'intero; il Parte_1 tutto oltre IVA nell'aliquota attuale salvo maggiore aliquota IVA all'atto della corresponsione.
5) In ulteriore subordine, condannare i convenuti tutti, come sopra individuati al punto 3, ciascuno per il titolo che gli è proprio e congiuntamente in solido per l'intero al risarcimento, in favore di e , della somma maggiore o minore, Parte_1 Parte_2 rispetto alla quantificazione sopra effettuata, che risulterà di giustizia per le vari voci sopra riportate per le parti di immobile di proprietà comune e limitatamente alla quota a ciascuno spettante del 25% a e 50% a ed anche per ciascuna parte Parte_1 Parte_2 qui appellante/attrice per la singola proprietà per i vizi tutti presenti nell'immobile, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese successive. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso spese di C.T.U. e spese per C.T.P. come quantificate e spese tutte dei giudizi, Cassazione compresa.
6) Ove la Compagnia di Assicurazione UnipolSai s. p.a. già CP_6 venisse dichiarata tenuta al pagamento in luogo ed in manleva del proprio assicurato Arch. , chiamante della stessa in sede CP_1 di giudizio di primo grado, per la copertura del rischio professionale, condannare la stessa società, per quanto di ragione, a risarcire tutti i danni in favore degli attuali qui riassumenti.
IN VIA ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto, in parte qualsiasi, delle domande dei qui riassumenti, disporre la compensazione di ogni reciproco debito/credito per quanto di ragione e per le concorrenti quantità. In ogni caso con ogni conseguenziale pronuncia….”
Per CP_1
“Piaccia all'On.le Corte d'appello:
in via principale, in relazione ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (già R.G. 500830/2009; R.G. 500831/2009 Trib. Ancona), rigettare l'opposizione, confermando i decreti emessi, oppure, in via subordinata, condannare gli ingiunti al pagamento delle somme ritenute di giustizia, oltre interessi dalla messa in mora al saldo. In relazione al giudizio di risoluzione e risarcimento del danno proposto dagli attori (R.G. 500636/2009), rigettare tutte le domande. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande avversarie nei confronti dell'arch. si chiede di CP_1 essere tenuti indenni dalla Compagnia di assicurazioni chiamata in garanzia per tutto quanto l'arch. possa essere tenuto a pagare. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, oltre accessori di legge (r.f., cpa ed iva).
Per Controparte_4
“In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. e, per l'effetto, estromettere Controparte_4 lo stesso dal giudizio, per le causali di cui in narrativa;
In via preliminare: accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n. 1058/2016 R.G., emessa dal Tribunale di Ancona, in persona del G.I. Dott.sa D. Fratini, a definizione del procedimento n.
500636/2009 R.G. – cui sono stati riuniti i giudizi nn. 500830/2009 e
500831/2009 R.G. - in data 14.06.2016 e depositata in data
14.06.2016, quanto al rapporto tra il sig. e Controparte_4 la sig.ra per le causali di cui in narrativa;
Controparte_7
Nel merito ed in via principale: rigettare l'atto di appello e, per l'effetto,
l'atto di citazione in riassunzione, in quanto destituito, in fatto e in diritto, di qualsivoglia fondamento, per le causali di cui in narrativa;
Nel merito ed in via subordinata: in ipotesi di accoglimento dell'appello,
e, per l'effetto, dell'atto di citazione in riassunzione, accertato e dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza n. 1058/2016 R.G., emessa dal Tribunale di Ancona, in persona del G.I. Dott.sa D. Fratini,
a definizione del procedimento n. 500636/2009 R.G. – cui sono stati riuniti i giudizi nn. 500830/2009 e 500831/2009 R.G. - in data 14.06.2016 e depositata in data 14.06.2016, quanto al rapporto processuale intercorrente tra il sig. e la sig.ra Controparte_4
tenere indenne il sig. Controparte_7 Controparte_4 quanto alla richiesta di risarcimento danni per vizi, difetti e/o difformità afferenti parti comuni degli edifici, per la quota parte intestata alla sig.ra nonché dalla richiesta di risarcimento Controparte_7 danni per vizi, difetti e/o difformità afferenti il rateo di proprietà della sig.ra e dalla richiesta di condanna al pagamento Controparte_7 dell'indennità per mancato introito dei canoni di locazione a causa del mancato utilizzo delle unità immobiliari e per la costituita servitù passiva .”
Per : Controparte_5
“nel merito, in via principale: rigettare l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto per le motivazioni espresse in narrativa, con qualsiasi statuizione;
sempre in via principale: in conseguenza della reiezione dell'appello principale, rigettare la domanda di garanzia del chiamante in causa, ove riproposta in sede di giudizio di rinvio, in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, con qualsiasi statuizione;
in via strettamente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attrice, accertare e dichiarare tenuta la chiamata in causa assicurazione e manlevare il convenuto,
Arch. in forza di polizza per la responsabilità professionale n. CP_1
888/122/50715792 dalle conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare allo stesso a seguito dell'accoglimento anche parziale delle domande attrici, esclusivamente entro i limiti, i massimali di polizza e le franchigie ivi previste (5.000,00 euro), meglio descritte negli scritti difensivi in atti, determinando, altresì, la quota di danno direttamente imputabile all'opera dell'assicurato, essendo esclusa, a termini di contratto, la responsabilità solidale dell'Arch. con i restanti CP_1 convenuti.
Con vittoria di spese e competenze professionali anche dei precedenti gradi di giudizio ad eccezione del giudizio di Cassazione.”
Per Controparte_7
"in riforma della Sentenza n. 1058/2016 Tribunale di Ancona, accertare e dichiarare l'erroneità della Sentenza impugnata nella parte in cui, preso atto della mancata riassunzione nei confronti del fallimento della ditta esecutrice, ha statuito l'estinzione del giudizio n. 500636/09 R.g.
Tribunale di Ancona e del riunito giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 500831/09 r.g. Tribunale di Ancona, e per l'effetto, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, accogliere le domande della
Signora e per l'effetto accogliere l'opposizione a Controparte_7 decreto ingiuntivo n. 328/09, revocare il predetto decreto ingiuntivo n.
328/09 in quanto totalmente illegittimo, statuendo che le somme ivi richieste non sono dovute, ordinare la restituzione delle somme già incamerate dall'Arch. per effetto della mancata CP_1 sospensione della provvisoria esecuzione della Sentenza oggetto del presente gravame, e condannare l'Arch. e la CP_1 [...]
già in solido tra loro, a Controparte_5 Controparte_10 risarcire alla Signora la somma di € 9.740,00 Controparte_7 come quantificata in narrativa, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ponendo definitivamente a carico dell'Arch. CP_1
e della le spese di C.T.U. e C.T.P.
[...] Controparte_5 come già quantificate e le spese di tutti i gradi di giudizio, Cassazione compresa, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge."
FATTI DI CAUSA e e convennero in giudizio Pt_1 Controparte_7 CP_11 davanti al Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di RI
(procedimento n.500636/2009), l'Arch. Controparte_12 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3
, chiedendo pronunciarsi la risoluzione dei Controparte_4 contratti stipulati, con il primo, per la progettazione e direzione dei lavori, con la seconda, per l'esecuzione in appalto dei lavori relativi all'edificazione di un fabbricato suddiviso in distinte unità immobiliari su terreno di loro proprietà: chiesero, infatti, ascriversi a responsabilità sia dell'uno che dell'altra i vizi e difetti riscontrati nelle opere realizzate, avanzando connesse pretese risarcitorie.
Si costituivano, chiedendo il rigetto della domanda attorea, la società
quale società derivante dalla trasformazione della CP_2 [...]
e l'arch. il quale, preliminarmente, chiedeva la Parte_3 CP_1 chiamata in causa della società per essere Controparte_5 dalla stessa manlevato, avanzando, altresì, in via riconvenzionale, domanda per il pagamento delle somme relative alle prestazioni di opera professionale da lui svolte in favore delle signore e Pt_1 [...]
Controparte_7
Si costituiva anche la terza chiamata compagnia di assicurazioni che chiedeva il rigetto della domanda, eccependo l'inoperatività della polizza.
Avendo, nel frattempo ottenuto, l'Arch. l'emissione di separati CP_1 decreti ingiuntivi, rispettivamente nei confronti di (decreto Pt_1 ingiuntivo n. 329/2009) e (decreto ingiuntivo n. Controparte_13
328/2009), per il pagamento dei compensi pretesi per l'opera professionale prestata in relazione al detto incarico ed essendo istaurati, su iniziativa delle ingiunte, davanti al medesimo Tribunale, separati giudizi di opposizione (proc n. 830/2009 su opposizione di e proc n. 831/2009 su opposizione di Parte_1 [...] ), veniva disposta la riunione di questi ultimi procedimenti CP_13 al primo giudizio.
Nelle more del giudizio n. 500636/2009, venne dichiarata l'interruzione del processo per il sopravvenuto fallimento della Controparte_2
e instarono, Parte_1 Controparte_7 Parte_2 quindi, per la riassunzione, espressamente dichiarando di voler riassumere solo nei confronti dell'architetto e della di lui CP_1 compagnia assicuratrice nonché di e di Controparte_4 [...]
quali soci illimitatamente responsabili della Parte_4 [...]
trasformata nella Parte_3 Controparte_2
Il Tribunale di Ancona, respinta l'istanza di concessione di nuovo termine per la rinnovazione della notifica nei confronti di
[...]
(non andata a buon fine a differenza delle altre) e invitate Parte_4 le parti a precisare le conclusioni, alla scadenza dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, pronunciò sentenza n. 1058/2016 con la quale dichiarò l'estinzione di tutti i giudizi riuniti (con le connesse statuizioni in ordine alle spese ed alla esecutività dei decreti ingiuntivi opposti) a motivo dell'omessa notifica dell'atto di riassunzione nei confronti del Parte_5
[...]
Proponevano appello avverso detta sentenza sia e Parte_1
(giudizio n. 1429/2016), sia, con autonomo atto, CP_11 [...]
(giudizio n. 1480/2016) e la Corte d'Appello di Ancona, Controparte_7 riuniti i due procedimenti, con sentenza n. 1198/2020 pubblicata il
12.11.2020, in accoglimento degli appelli, ritenuta l'erroneità della declaratoria di estinzione, disponeva, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., la rimessione della causa al primo giudice, ponendo le spese del grado a carico del della di lui compagnia assicuratrice CP_1 [...]
e di Controparte_5 Controparte_4
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione l'Arch. e a cui hanno resistito, CP_1 Controparte_4 separatamente, e da un lato, e Parte_1 Parte_2 [...]
dall'altro. Controparte_7
La Suprema Corte, riuniti i due procedimenti e qualificato il ricorso depositato in data successiva (quello del alla stregua di ricorso CP_1 incidentale, ritenuto che correttamente la Corte di Appello aveva stabilito che, nell'ipotesi in esame, si era in presenza di cause scindibili che non davano, quindi, vita ad un litisconsorzio necessario e che, altrettanto correttamente, aveva ritenuto ingiustificata la declaratoria di estinzione del giudizio disposta dl giudice di primo grado (e ancor prima la dichiarazione di interruzione) a causa della mancata notifica dell'atto di riassunzione nei confronti del fallimento, cassava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rimesso la causa ex art
354 cpc al primo giudice, mentre avrebbe dovuto deciderla nel merito, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione e Parte_2 Parte_1 hanno convenuto innanzi alla Corte di Appello di Ancona CP_1 la il fallimento della Controparte_4 Controparte_14
e rassegnando le conclusioni Controparte_2 Controparte_7 sopra trascritte.
Si è costituito , il quale, preliminarmente, ha eccepito CP_1
l'invalidità della procura alle liti conferita all'Avv.to Francesca Franchini al fine di opporre i due decreti ingiuntivi richiesti dall'Arch. CP_1 ritenendo sussistere un conflitto di interessi tra le sorelle e Parte_1
e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di Parte_2 risoluzione e risarcitoria proposta, atteso che, come rilevato dal ctu, gli errori esecutivi erano imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice e non ad esso direttore dei lavori, non ritenendo sussistenti, peraltro, neppure errori commessi da esso convenuto quale progettista, errori che, in ogni caso, stante la minima entità, non giustificherebbero la richiesta risoluzione. Faceva, altresì, presente che non era stato pagato dalle signore e che, quindi, era debitrice della Parte_1 Controparte_7 somma di € 15.297,75 euro, già detratto l'acconto dato, mentre la sig.ra della somma di 13.328,84 euro, sempre Parte_1 detratto l'acconto dato, credito azionato in via monitoria.
Si costituiva , il quale eccepiva il proprio Controparte_4 difetto di legittimazione passiva quale socio illimitatamente responsabile della atteso che l'originario atto di Parte_3 citazione era stato notificato alla società e non Parte_3 anche al socio illimitatamente responsabile Controparte_4
e, dopo la trasformazione della società di persone in Controparte_2
(avvenuta dopo la notifica dell'atto di citazione -01.07.2009, ma antecedentemente la data di costituzione in giudizio -01.12.2009), che si costituiva nel giudizio di primo grado, gli attori non avevano chiesto di estendere il contraddittorio nei confronti di esso convenuto quale socio illimitatamente responsabile della Parte_3
In ogni caso, chiedeva il rigetto della domanda nel merito.
Si costituiva la , che chiedeva il rigetto della Controparte_5 domanda attorea, riproponendo le eccezioni e domande già formulate in primo grado e relative all'operatività della garanzia assicurativa.
Si costituiva che chiedeva l'accoglimento della Controparte_7 domanda proposta nel primo grado di giudizio e dell'opposizione presentata avverso il decreto ingiuntivo n. 328/2009, nonché la restituzione delle somme già pagate in forza dello stesso.
Nessuno si costituiva per il fallimento che, Controparte_2 regolarmente evocato in giudizio, deve essere dichiarato contumace.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A seguito della sostituzione del Giudice relatore per astensione, preso atto delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, senza concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve esaminarsi, innanzitutto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa del lo stesso Controparte_4 sostiene che gli attori, nell'evocare in giudizio la società
[...]
e non anche i soci illimitatamente responsabili e nel Parte_3 non aver esteso la domanda a questi ultimi dopo aver appreso, al momento della costituzione in giudizio della CP_2 dell'avvenuta trasformazione societaria, non avrebbero potuto Part riassumere il giudizio nei confronti dei soci della posto che la prosecuzione del giudizio interrotto avrebbe dovuto continuare esclusivamente nei confronti dei contraddittori originari.
Gli appellanti, al riguardo, eccepiscono, in primis, la tardività di detta eccezione perché sollevata solo in appello, dal momento che nel giudizio di primo grado il era contumace. CP_4
Le contestazioni sulla legittimazione ad agire-attiva o passiva- come anche quelle sulla titolarità-attiva o passiva- del rapporto controverso hanno natura di semplici difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, pertanto, il difetto di legittimazione come anche la mancanza di titolarità del rapporto, sebbene non oggetto di contestazione ad opera della controparte, sono rilevabili di ufficio qualora si evincano dagli atti di causa. Ne discende che siffatta contestazione non soggiace a termini preclusivi ed, in ogni caso, è rilevabile d'ufficio dal giudice se emerge dagli atti di causa (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 2951 del
16/02/2016), per cui non ha alcuna rilevanza il fatto che l'eccezione - riconducibile alla categoria delle eccezioni in senso lato - non sia stata sollevata dal nel primo grado di giudizio. CP_4 Ciò posto, va premesso che la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria.(Cass civ. Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23030).
In altri termini, non essendoci una successione da un soggetto all'altro,
l'ente trasformato conserva gli obblighi ed i diritti e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione.
Ne discende che, correttamente, la si è costituita in CP_2 giudizio, essendo intervenuta la trasformazione societaria dopo la notifica della citazione di primo grado e, non avendo gli attori chiesto la chiamata in causa dei soci illimitatamente responsabili della
[...]
, al momento della riassunzione del giudizio a seguito Parte_3 dell'interruzione dovuta al fallimento della non potevano CP_2
Part evocare in giudizio i soci della che non erano parte del giudizio interrotto.
Invero, seppure è corretto quanto evidenziato dalla difesa attorea circa il permanere della responsabilità del per i crediti CP_4 preesistenti alla trasformazione, non essendo avvenuta la liberazione dello stesso ai sensi dell'art 2500 quinquies cc, pur tuttavia, poiché
l'atto di riassunzione non introduce un nuovo procedimento, trattandosi di una mera prosecuzione di quello già pendente, non potevano gli attori estendere il giudizio a soggetti che non avevano preso parte al giudizio interrotto, con la conseguenza che deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_4
Va poi esaminata l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dalla difesa del sulla validità della procura rilasciata all'Avv Franchini per CP_1 conflitto di interessi.
In particolare, deduce il convenuto che, in data 30/06/2009, le sorelle e avevano conferito all'Avv. Franchini una Parte_1 Parte_2 procura alle liti, al fine di chiedere la risoluzione del contratto di progettazione e quello di appalto stipulati rispettivamente con il CP_1
e con la ed in forza di tale mandato si incardinava il giudizio Parte_3 iscritto con il n. 636/2009.
Successivamente, in data 14/10/2009, l'Avv. Franchini otteneva due procure alle liti dalle sorelle al fine di opporre i due decreti Parte_1 ingiuntivi chiesti ed ottenuti dall'Arch. nei loro confronti e da CP_1 quelle citazioni hanno avuto luogo le procedure di opposizione iscritte con i n. 830/2009 e 831/2009, riunite poi, al giudizio 636/2009.
Ebbene, in entrambi gli atti di citazione in opposizione Controparte_7
e contestavano la percentuale di ripartizione
[...] Parte_1 interna che l'Arch. aveva utilizzato per suddividere il compenso CP_1 totale, ritenendo di dover pagare una percentuale inferiore (25%), in luogo delle percentuali del 26,9%, quanto a e del Parte_1
29,3%, quanto a , tenuto conto che i compensi si Controparte_7 sarebbero dovuti suddividere in base alla quota di proprietà e, quindi, il 50% quanto al sig. e il 25% quanto a ciascuna delle Parte_2 sorelle Parte_1
Sostiene allora il che appare evidente che, a fronte CP_1 dell'accoglimento della domanda di riduzione della percentuale proposta da e da , Parte_1 Controparte_7 Parte_2 si ritroverebbe a dover pagare la differenza non corrisposta del 5,8%, tenuto conto che l'Arch. aveva calcolato nella misura del 44,2% CP_1 la sua partecipazione al pagamento del corrispettivo.
Ci si troverebbe, quindi, a dire del al cospetto di un conflitto di CP_1 interessi che determina l'invalidità di entrambi i mandati.
Sostiene, al proposito, la difesa degli attori in riassunzione che detta eccezione sarebbe, in ogni caso, tardiva perché sollevata solo nel presente giudizio di riassunzione, facendo comunque presente che nei giudizi di appello rubricati ai numeri 1429/2021 e 1480/2021, nel giudizio di riassunzione avanti al Tribunale di Ancona iscritto al n.
601/2021 R.G. e n. 621/2021 R.G. nonché in questa sede di appello, la sig.ra è stata rappresentata da altro difensore Controparte_7
(Avv. Carmenati Enrico).
Aggiungeva, altresì, che l'eccepito conflitto di interessi non sussisterebbe perché giammai il pagamento della parcella professionale per la restante parte del 5,8% non corrisposta al è CP_1 stata mai richiesto da quest' ultimo al e che, inoltre, detto Pt_2 ipotetico credito sarebbe pure da tempo prescritto.
Deve innanzitutto osservarsi che l'eccezione non risulta essere tardiva, dal momento che, poiché l'eccepito conflitto di interessi investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti, lo stesso è rilevabile d'ufficio anche in sede di appello
(Cassazione civile sez. II, 04/11/2005, n.21350 cfr. Cass. n. 22722 del
2018; Cass. n. 15884 del 2013).
Ciò posto, va ribadito che l'esistenza di un conflitto di interessi tra le parti (attuale o virtuale) va valutata "...in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (cfr.Cass. 28 gennaio 1997, n. 835), in guisa tale che la tutela degli interessi dell'una parte non possa attuarsi compiutamente senza nocumento per l'interesse o gli interessi dell'altra parte (cfr. Cass. 14 giugno 2005, n. 12741; Cass. 1 ottobre
1999, n. 10863; e Cass. 28 gennaio 1997, n. 835, cit."; nonché
l'ulteriore principio di diritto (già affermato da Cass. n. 13218 del 2015) per cui l'attualità del conflitto può anche venir meno "ma a detto fine
è necessario che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore (sentenze 10 maggio 2004, n. 8842, 19 luglio 2005,
n. 15183, 4 novembre 2005, n. 21350, 26 luglio 2012, n.
13204)".(Cassazione civile sez. III, 18/09/2023, (ud. 24/02/2023, dep. 18/09/2023), n.26769)
A ciò va aggiunto che il principio per cui è vietato ad un avvocato di assumere validamente l'incarico di difesa contemporaneamente per due parti in conflitto, anche solo potenziale, di interessi tra loro e che determina, di conseguenza, la nullità del secondo mandato difensivo, non vale solo in caso di costituzione contestuale dell'avvocato in un unico giudizio per più parti, ma vale anche in relazione a giudizi diversi
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. n. 1550 del 24/01/2011, Rv. 616322 -
01; Sez. 2, Sentenza n. 21350 del 04/11/2005, Rv. 584805 01; Sez.
1, Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018, Rv. 648113 01; Sez. 3, Sentenza
n. 8842 del 10/05/2004, Rv. 572758 - 01).
Ora, nel caso in esame, assorbe ogni questione il chiarimento fornito dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che “il conflitto di interessi, sebbene possa essere meramente virtuale (quindi legato ad interessi anche solo potenzialmente in contrapposizione), deve essere necessariamente attuale, posto che una contrapposizione di interessi già sussistente e successivamente superata, ove tale risulti inequivocamente dagli atti processuali, non ha rilevanza” (così in motivazione, Cass. 2015, n.14634; vedi anche Cass. 2005, n. 21350).
Ne discende che la circostanza per cui la sig.ra Controparte_7 sia assistita da altro difensore e quella per cui l'eventuale ulteriore credito dell'Arch nei confronti del non è stato mai azionato CP_1 Pt_2
e, come tale, è inevitabilmente prescritto (come eccepito dagli attori in riassunzione), portano a ritenere infondata l'eccezione sollevata.
A ciò va aggiunto che lo stesso nel corso del reso interrogatorio Pt_2 formale ha dichiarato che la parte di sua spettanza era il 50%, così espressamente rendendo non evidente l'eccepito conflitto di interessi.
Ciò posto, va allora esaminata nel merito la domanda formulata da parte attrice nel primo grado di giudizio.
In particolare, gli attori lamentavano che, quali comproprietari del terreno sito in RI e censito al catasto al foglio 137 mappale 3231, dovendo realizzare un'abitazione, conferivano all'architetto CP_1 mandato di progettare e realizzare un fabbricato da suddividersi
[...] conformemente e nel rispetto delle quote di proprietà di ciascuno dei tre attori e, segnatamente, nel 50% per e del 25% Parte_2 ciascuna per le signore e , sia per quel Parte_1 CP_7 che riguarda l'abitazione che il giardino di pertinenza e, successivamente, concludevano contratto di appalto per l'edificazione del fabbricato con la società , con nomina Parte_3 dell'architetto come direttore dei lavori. CP_1
Rappresentavano che, in corso d'opera e, in particolare, a far data dal
Marzo 2007, denunciavano al direttore dei lavori e all'impresa costruttrice l'insorgenza di problematiche riconducibili alla presenza di copiose infiltrazioni di acqua all'interno dello stabile, nonché di ulteriori vizi sia sulle parti comuni che sulle proprietà esclusive;
vizi che, con il passare del tempo, si presentavano di tale gravità da non consentire l'effettuazione di lavori minimi per la loro eliminazione, come era stato prospettato sia dal direttore dei lavori che dall'impresa, aggiungendo che, peraltro, con il passare del tempo, emergevano nuovi vizi prima sconosciuti ad essi committenti sempre riconducibili alla progettazione ed esecuzione del lavoro.
Ebbene, nel corso del giudizio di primo grado è stata effettuata consulenza tecnica al fine di accertare la presenza di detti vizi di verificare se gli stessi fossero riferibili ad errori di progettazione e/o di costruzioni nonché di individuare i costi necessari per l'eliminazione degli stessi e l'ausiliario nominato, alla cui relazione il collegio intende fa riferimento, nell'apprezzamento del metodo utilizzato e nella chiarezza dell'elaborato in atti, ha riscontrato l'effettiva presenza di alcuni vizi nella realizzazione del fabbricato meglio indicati alle pagine da 40 a 100 della relazione che qui devono intendersi per richiamate e trascritte.
Il ctu ha precisato che dette opere edili sono di normale e corrente esecuzione per un'impresa che appalta un lavoro di questo tipo, con la conseguenza che i vari vizi e difetti riscontrati dipendono da errori di esecuzione (sia per quanto attiene le opere di intonacatura esterna, la posa in opera di manto di copertura in tegole, l'impermeabilizzazione in copertura e l'impermeabilizzazione dei balconi, l'installazione di discendenti con bacinella di raccolta e la realizzazione del canale di gronda, la realizzazione e l'installazione della scala esterna in metallo, la posa in opera del canale di raccolta dell'acqua sullo scivolo esterno di accesso al garage interrato e la realizzazione in pendenza dello scivolo nonché la realizzazione di pavimento in cemento del garage).
Ha, invece, condivisibilmente ritenuto che siano errori di progettazione il sottodimensionamento in altezza del muretto del canale di gronda lato nord che non riesce a contenere gli schizzi dell'acqua; l'errato posizionamento in altezza reciproca tra le tubazioni e la vaschetta di raccolta delle acque piovane e del lato nord e la minore altezza della vaschetta scelta nonché l'errata scelta di una pavimentazione esterna della scala del lato nord che non è funzionalmente antiscivolo soprattutto nelle condizioni atmosferiche avverse a cui il clima di
RI è soggetto, non allontanando subito bene l'acqua piovana.
L'ausiliario nominato poi analiticamente indicato le opere da realizzare per l'eliminazione dei vizi e per il ripristino dei danni valutati come dipendenti da errori di progettazione e di esecuzione ed ha stimato che i costi per ovviare ai difetti di progettazione sono quantificabili in euro
3.843,54 mentre quelli derivanti da vizi di esecuzione in euro
54.648,47.
Ciò premesso in fatto, esclusa, come detto, la possibilità di accertare la responsabilità della ditta appaltatrice, dal momento che gli attori in riassunzione correttamente non hanno avanzato domanda alcuna nei confronti della (domanda che si sarebbe, infatti, dovuta CP_2 far valere in ambito fallimentare), deve allora valutarsi l'eventuale responsabilità dell'architetto quale progettista nonché quale CP_1 direttore dei lavori e, quindi, la fondatezza della domanda di risoluzione dei contratti con lo stesso stipulati dagli odierni attori nonché di quella risarcitoria.
Giova, sul punto, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto.
(Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913).Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (Cassazione civile sez. II, 18/10/2024, (ud.
17/09/2024, dep. 18/10/2024), n.27045), salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse (Cassazione civile sez. III, 09/04/2024,
n.9572)
Orbene, seppure è emerso dall'istruttoria orale espletata nel primo grado di giudizio che l'Arch era quasi quotidianamente presente CP_1 in cantiere (cfr dichiarazioni di e interrogatorio Testimone_8 formale di e sostanziale non contestazione sul punto da Parte_6 parte della difesa attorea) e, seppure risulti documentato che lo stesso abbia posto all'attenzione dell'impresa appaltatrice alcune problematiche verificatesi in corso d'opera (cfr All 7), purtuttavia deve rilevarsi che dette condotte non escludono la responsabilità per mancata sorveglianza e verifica del lavoro svolto poiché, al di là dell'interlocuzione con la ditta appaltatrice, l'opera appaltata è stata realizzata ed ultimata sotto la supervisione del direttore dei lavori, con la presenza di vizi di esecuzione ed in maniera non conforme alle regole della buona tecnica.
A ciò deve aggiungersi che il contratto di appalto demandava ogni decisione alla D.L. ed al progettista: un esempio di ciò è rinvenibile all'art. 2 del contratto 27.04.2005 dove si legge che le opere debbono eseguirsi in conformità al progetto ed alle indicazioni e prescrizioni della
D.L. e del progettista;
all'art. 14 dove si prevede che ogni variante, anche minima, deve essere soggetta all'insindacabile giudizio della direzione lavori;
nessuna variazione o addizione può essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata preventivamente autorizzata dalla
D.L….ad insindacabile giudizio della D.L. si deciderà se effettuare o meno sopralluoghi di verifica.
In tutto il contratto, dunque, compare la clausola “ad insindacabile giudizio della D.L. e progettista”, dicitura rinvenibile anche all'interno della lettera di incarico professionale e ciò avvalora quanto sopra detto in merito al ruolo ed alle responsabilità del direttore dei lavori.
Devono allora analizzarsi i vizi nell'esecuzione dell'opera ritenuti sussistenti dal ctu nominato (che, deve sottolinearsi, ha escluso per tutti una corresponsabilità del direttore dei lavori, evidenziando che detti vizi derivavano esclusivamente da una non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa su attività di normale e corrente esecuzione) per verificare se vi sia anche una corresponsabilità del direttore dei lavori.
Orbene, deve ritenersi una responsabilità del direttore dei lavori per i vizi sottoelencati, dovendosi per il resto condividersi quanto affermato dal CTU nominato in merito al fatto che gli ulteriori difetti, costituendo una "tecnica elementare del buon costruire", sono, in realtà, una operazione elementare e marginale, imputabile esclusivamente all'impresa esecutrice dei lavori. Sicuramente deve allora ravvisarsi la corresponsabilità del direttore dei lavori in relazione si seguenti vizi:
1.errato posizionamento delle tegole: invero, sebbene il CTU ha precisato che si tratta di posa in opera da qualificarsi come opera edile di normale e corrente esecuzione, con la conseguenza che l'impresa appaltatrice non poteva non essere a conoscenza di come eseguire detta opera secondo le normali regole e norme dell'arte senza dover ricorrere alla spiegazione ed all'ausilio da parte della direzione dei lavori, risulta, però, di intuitiva evidenza che la posa in opera di tegole non è certamente un'operazione elementare sempre e comunque indefettibilmente connaturata alle regole dell'arte, ma è oggetto di una opzione alternativa di tecnica costruttiva che implica, in generale - e, in particolare, implicava nel caso di specie - una scelta di carattere tecnico-professionale, da operarsi in base alle caratteristiche dell'edificio da realizzare ed alle caratteristiche ambientali (il ctu parla di tetto particolarmente esposto ai venti) ed alla particolarità dei laterizi utilizzati, per la cui posa in opera la stessa casa produttrice aveva indicato all'Arch con comunicazione del 31.5.2012, la CP_1 metodologia da utilizzare, di fatto, disattesa dall'impresa e dallo stesso direttore dei lavori
Tale scelta certamente rientra nella competenza del direttore dei lavori e costituisce oggetto della sua obbligazione professionale, che consiste, tra l'altro, nel disporre l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, di talché il vizio riscontrato deve essere anche allo stesso imputabile.
2. inadeguatezza del canale di gronda eseguito in muratura lungo il perimetro del fabbricato: appare evidente che il direttore dei lavori avrebbe potuto e dovuto verificare che detto canale, per le sue dimensioni., era inidoneo a contenere l'irruenza dell'acqua piovana e che con riferimento a detto vizio vi sia una responsabilità del CP_1 anche come progettista, come condivisibilmente affermato dal ctu;
3. errato posizionamento della griglia a pavimento per la raccolta dell'acqua piovana: il ctu ha riscontrato che detta griglia non è stata posta a ridosso della porta di accesso al garage, ma è stata installata in linea obliqua ed un po' arretrata e la stessa pavimentazione è stata realizzata con pendenza verso il locale garage, con la conseguenza che l'acqua che sfugge alla griglia o che cade direttamente sulla pavimentazione esterna entra nel garage passando sotto la porta: appare evidente che per detto vizio, sicuramente riscontrabile ictu oculi, il direttore dei lavori deve essere chiamato a rispondere, non avendo, all'evidenza, dettato le corrette direttive tecniche atte ad evitare l'ingresso delle acque nel garage
4. Distacco dell'intonaco esterno: il ctu ha ritenuto che detti vizi siano dipesi sia dalla scelta sbagliata del periodo di realizzazione sia dai diversi coefficienti di dilatazione termica dei materiali messi a contatto: appare allora evidente che il direttore dei lavori ben poteva e doveva vigilare sull'attività dell'impresa e non prevedere né la realizzazione durante i periodi più caldi dell'intonacatura né che l'intonaco venisse realizzato medianti materiali diversi che reagiscono diversamente alle temperature esterne.
5. mancata realizzazione di una linea di discontinuità (sporgenza) tra l'intonaco delle pareti e il rivestimento in pietra: l'Arch ben CP_1 avrebbe dovuto e potuto prevedere che la mancata realizzazione della sporgenza avrebbe potuto provocare, come in effetti avvenuto, la colatura di acqua e sporco provenienti dalle pareti sovrastanti, disponendo l'inserimento di un profilato sopra il rivestimento in pietra. Orbene, per detti vizi, tutti incidenti sulle parti comuni, il ctu nel computo metrico allegato alla relazione (all 6) ha descritto le opere necessarie per l'eliminazione dei vizi, quantificandone i costi come segue:
- per il vizio sub 1.(euro 3038,40 +4320.00)
- per il vizio sub 3 euro 600.00
- per il vizio sub 4 e 5 euro 25.266,35
Diverso discorso deve farsi per il vizio sub 2 che, attenendo alla progettazione, deve essere imputato all'Arch nella sua diversa CP_1 qualifica di progettista.
Quanto poi ai vizi di progettazione, il ctu ha indicato:
- il sottodimensionamento in altezza del muretto del canale di gronda lato nord (che non riesce a contenere i schizzi dell'acqua che scende velocemente dalla grande falda del tetto lato nord),
- l'errato posizionamento in altezza reciproca tra le tubazioni e la vaschetta di raccolta delle acque piovane del lato nord e la minore altezza della vaschetta stessa,
- l'errata scelta di una pavimentazione esterna della scala del lato nord
(scala metallica con pavimentazione metallica) che non sia funzionalmente antiscivolo (soprattutto nelle condizioni di pioggia, neve e ghiaccio a cui il clima di RI è soggetto) e non allontani subito bene l'acqua piovana;
quantificando il danno in euro 3843,54
Ciò premesso, devono esaminarsi le domande avanzate dagli attori nel primo grado di giudizio e, in primis, la domanda di risoluzione per dichiararne l'infondatezza, non ravvisandosi, nel caso in esame, la ricorrenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'art 1668 cc. Invero, appare evidente, alla luce di quanto illustrato, che i vizi sopra elencati non sono tali da incidere in maniera notevole sulla struttura e sulla funzionalità della medesima, tanto da renderla completamente inadatta alla sua destinazione oggettiva o all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21188 del
05/07/2022), potendo essere eliminati con interventi correttivi.
Parte attrice chiede allora il risarcimento dei danni subiti, domanda il cui esame, a parere del collegio, non è precluso (come invece eccepito dalla difesa del , dovendosi condividere l'insegnamento della CP_1
Suprema Corte che, più volte, ha ribadito che il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale determinato dalla scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il rigetto della contestuale domanda di risarcimento, giacché un inadempimento inidoneo ai fini risolutori può aver cagionato comunque un danno risarcibile (cfr Cass civ sez II n. 12466/2016).
Ciò posto, si ritiene che alle signore ed al vadano Parte_1 Pt_2 risarcite le somme come sopra indicate, stante l'inadempimento al proprio incarico professionale dell'Arch nella sua duplice veste di CP_1 progettista e direttore dei lavori e, segnatamente, l'importo di euro
33.224,75, oltre 5% per imprevisti ed Iva al 10% per inadempimenti commessi quale direttore dei lavori ed euro 3843,54 oltre 5% per imprevisti ed Iva al 10% per inadempimenti commessi quale progettista. Dette somma andranno rivalutate dalla data di deposito della ctu alla data della presente sentenza, trovandoci al cospetto di un debito di valore, tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria, sopravvenuta, fino alla data della liquidazione (Cass.
22/06/2004, n. 11594; in termini, ex multis, Cass. n. 6/11/2013, n.
25015 Cassazione civile sez. II, 21/06/2023, (ud. 23/05/2023, dep.
21/06/2023), n.17710) e sulle somme così determinate decorreranno gli interessi legali che, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito e devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra la data di deposito della ctu ed il saldo.
È rimasta, invece, del tutto indimostrata la voce di danno relativa alla perdita dei canoni di locazione per € 11.330,00 avanzata da
[...]
, avendo anzi il ctu rinvenuto l'immobile della stessa locato, CP_7 al pari della pretesa della sig.ra volta ad ottenere un Parte_1 risarcimento di € 56.294,86 per la ridotta misura della soffitta, per il fatto di avere due terrazzi anziché tre, per la sottrazione di spazi a causa del passaggio della canna fumaria e di tubazioni del bagno.
Quanto, infine, ai costi per il rispristino di alcuni vizi già sostenuti dagli attori, deve osservarsi che il rimborso di detti costi non è stato richiesto nell'originario atto introduttivo né nella prima memoria ex art 183 cpc;
che, in ogni caso, parte della documentazione a sostegno è stata tardivamente prodotta oltre i termini per le preclusioni istruttorie e che, inoltre, ad esempio per quanto attiene i lavori eseguiti da sulla CP_15 guaina impermeabilizzante di copertura del tetto (in relazione alla quale potrebbe in astratto ravvisarsi una responsabilità del direttore dei lavori) deve osservarsi che il ctu ha ritenuto che la guaina era correttamente posizionate e che i problemi delle infiltrazioni potrebbero essere dipesi da ditte che hanno operato sul tetto successivamente, facendo anche dei fori per il posizionamento degli impianti, di talché anche a prescindere dai sopra rilevati vizi procedurali, la domanda sarebbe anche infondata difettando la prova di qualsivoglia responsabilità del quale direttore dei lavori. CP_1
Manifestamente tardive rispetto alle preclusioni assertive sono, inoltre, le contestazioni relative alle asserite prestazioni non eseguite, alla tardività della conclusione dei lavori e al preteso abuso edilizio, trattandosi di circostanze che si sarebbero dovute allegare tempestivamente e, comunque, non oltre la 1° memoria ex art. 183
c.p.c..
Ciò posto deve esaminarsi la domanda proposta dal in via CP_1 riconvenzionale e con i due ricorsi monitori nei confronti delle signore e finalizzata ad ottenere il pagamento dei propri compensi Parte_1 professionali, dovendosi, a tal proposito, evidenziare che laddove l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità ed il committente chieda il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, la presenza dei vizi non esclude il diritto dell'appaltatore al compenso in capo al progettista e al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata. (cfr Cass civ 29218/2017)
Orbene, a fondamento dell'opposizione, la signora Parte_1 deduceva che, come pattuito, le spese necessarie per la realizzazione del fabbricato dovevano essere divise tra le parti in considerazione delle rispettive quote di proprietà, con la conseguenza che, essendo essa opponente proprietaria del 25% del terreno, solo in detta misura avrebbe dovuto sostenere le spese per il direttore dei lavori che, invece, aveva operato una divisione dei costi in modo differente rispetto a quello concordato.
Eccepiva, inoltre, che la somma portata nel decreto ingiuntivo non teneva conto dell'importo complessivo di euro 5600,00 versato da essa opponente in due tranches, l'una nell'agosto 2004 e l'altra il 28 settembre 2005 e contestava la presenza di vizi.
Analoghe contestazioni venivano fatte dall'opponente Controparte_7
.
[...]
Deve preliminarmente evidenziarsi che le opponenti non hanno mai contestato che l'arch. abbia svolto in loro favore le prestazioni di CP_1 cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio, né le tariffe applicate, dovendosi ritenere del tutto tardive le contestazioni in merito alle attività svolte fatte solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.
Dalla lettera di incarico versata in atti non emerge che la suddivisione dei costi e delle competenze del professionista dovesse seguire la quota di proprietà del terreno per cui, correttamente, l'Arch ha chiesto CP_1
a ciascuna delle due opponenti la somma dovuta con riferimento all'attività che il professionista ha effettivamente posto in essere in favore di ciascuna delle stesse in base ai progetti approvati, valendo un diverso eventuale accordo, solo nei rapporti interni tra i tre committenti.
Parimenti quanto agli acconti versati emerge che le somme che la sig.ra deve pagare sono le seguenti: Parte_1
Sorte 15.224,08
Inarcassa 2% 304,49
Imponibile IVA 15.529,15
IVA 20% __3.105,83
Totale da pagare 18.634,98
Acconto __5.600,00
A cui deve aggiungersi la somma di euro 294.55 per diritti di bollo per un totale di euro 13.329,53, ovverosia somma di poco maggiore a quella di euro 13.328.84 richiesta nel decreto ingiuntivo.
Le somme che la sig.ra deve pagare sono le Controparte_7 seguenti:
Sorte 18.832,66 Inarcassa 2% 336,65
Imponibile IVA 17.169,31
IVA 20% __3.433,86
Totale da pagare 20.603,18
Acconto __5.600,00
Richiesta decreto ingiuntivo 15.297,75
E' evidente, quindi, che nel ricorso monitorio l'opposto ha tenuto conto delle somme pagate a titolo di acconto e che le opposizioni proposte andranno, pertanto, respinte.
Esaminando ora la domanda di manleva proposta dal verso la CP_1 propria compagnia di assicurazioni chiamata in causa, deve osservarsi che la ha eccepito l'inoperatività della Controparte_5 polizza n. 888/122/50715792 convenzione Inarcassa garanzia C., la quale prevede che, per i danni subiti dalle opere progettate o di cui si
è seguita la direzione dei lavori, la garanzia operi esclusivamente per i danni che consistono in rovina totale o rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che ne compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata delle opere stesse.
Detta eccezione è fondata, atteso che l'art C3 della polizza prevede un obbligo indennitario dell'assicurazione solo per quanto l'assicurato è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di gravi difetti delle opere progettate e/o dirette che rendano l'opera inidonea all'uso e/o alla necessità a cui è destinata: appare allora evidente che i vizi di cui si discute, come già sopra evidenziato, non avendo una gravità tale da rendere l'opera inidonea all'uso a cui la stessa è destinata, non rientrano nella copertura assicurativa, dovendosi, quindi, rigettare la domanda di manleva come proposta.
Quanto alle spese di lite, deve innanzitutto evidenziarsi che “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata
l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa.” (Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022,
n.27295).
A ciò va aggiunto che “ il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”
(Cassazione civile sez. I, 07/03/2024, n.6151 e nello stesso senso
Cass., S.U., n. 32906/2022; Cass., n. 25553/2011; Cass., n.
28417/2018; Cass., n. 13113/2004; Cass., n. 10681/2023).
Ciò premesso, quanto all'originario giudizio n. 500636/2009, le spese di lite seguono la soccombenza del dovendosi comunque CP_1 disporre la compensazione delle stesse nella misura di un terzo, in considerazione del rigetto di alcune domande risarcitorie, della domanda di risoluzione e della riduzione del petitum.
Le stesse si liquidano, sulla base del decisum, e previa compensazione, nel residuo come segue:
per il primo grado di giudizio (ivi comprese le spese per atp) in euro
3384.66 per compensi ed in euro 858.95 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il secondo grado di giudizio, con riduzione rispetto ai valori medi, trattandosi di giudizio definito in rito, in euro 2997.33 per compensi ed in euro 518.00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il giudizio di Cassazione in euro 3677.33 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il presente giudizio di rinvio in euro 3384.66 per compensi ed in euro 615.59 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Il sarà tenuto, inoltre, a rimborsare agli attori le spese del Ctp CP_1 come documentate in atti, trattandosi di allegazioni difensive tecniche parificabili alle spese di lite.
Quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 500830/2009, le spese di lite seguono la soccombenza di e si Parte_1 liquidano come segue:
per il primo grado di giudizio in euro 3225.00 per compensi ed in euro
361.28 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. Per il secondo grado di giudizio, con riduzione rispetto ai valori medi, trattandosi di giudizio definito in rito, in euro 2906.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge
Per il giudizio di Cassazione in euro 3082.00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il presente giudizio di rinvio in euro 5809.00 per compensi ed in euro 615.59 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 500831/2009, le spese di lite seguono la soccombenza di e si Controparte_7 liquidano come segue:
per il primo grado di giudizio in euro 3225.00 per compensi ed in euro
361.28 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il secondo grado di giudizio, con riduzione rispetto ai valori medi, trattandosi di giudizio definito in rito, in euro 2906.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge
Per il giudizio di Cassazione in euro 3082.00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il presente giudizio di rinvio in euro 5809.00 per compensi ed in euro 615.59 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Nei rapporti tra gli attori e , parte solo nel Controparte_4 giudizio n. 500636/2009, le spese seguono la soccombenza solidale degli attori , e di e Parte_2 Parte_1 Parte_7 si liquidano sulla base del disputatum come segue in favore dell'Avv
Riccardo Leonardi, dichiaratosi anticipatario: per il giudizio di appello, stante la definizione in rito, con riduzione rispetto ai valori medi, in euro 7160.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il giudizio di Cassazione in euro 7655.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il presente giudizio di rinvio in euro 14.317,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
In considerazione del rigetto della domanda di manleva, nei rapporti tra il e la compagnia di Assicurazioni, le spese seguono la CP_1 soccombenza del chiamante in causa e si liquidano sulla base del disputatum come segue:
per il primo grado di giudizio in euro 14.103.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
per il giudizio di appello, stante la definizione in rito, con riduzione rispetto ai valori medi, in euro 7160.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il giudizio di Cassazione in euro 7655.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il presente giudizio di rinvio in euro 14.317,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Devono invece dichiararsi irripetibili le spese con il fallimento, stante la contumacia dello stesso.
Quanto, infine, alle spese di ctu, liquidate con autonomo decreto in corso di causa, le stesse devono essere poste integralmente a carico del CP_1
PQM
La Corte di Appello di Ancona, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. n. 2474/2024 del
15.1.2024 pubblicata il 25.1.2024 così provvede:
accerta l'inesatto adempimento da parte di alle CP_1 obbligazioni assunte nei confronti di , e Parte_2 Parte_1
Controparte_7
accerta l'esistenza in capo a , e Parte_2 Parte_1 [...]
del diritto di ricevere da il risarcimento dei CP_7 CP_1 danni loro causati in conseguenza del citato inesatto adempimento, danni quantificati nella somma complessiva di euro37.068,29 oltre
5% per imprevisti ed Iva al 10% oltre rivalutazione monetaria dalla data di deposito della ctu ed oltre interessi legali calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra la data di deposito della ctu ed il saldo, per il risarcimento dei danni insiti nei vizi di cui detti lavori sono risultati parzialmente affetti;
condanna al pagamento in favore di , CP_1 Parte_2
e della somma complessiva Parte_1 Controparte_7
di euro37.068,29 oltre 5% per imprevisti ed Iva al 10% oltre rivalutazione monetaria dalla data di deposito della ctu ed oltre interessi legali calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra la data di deposito della ctu ed il saldo;
rigetta tutte le ulteriori domande proposte da , Parte_2 Parte_1
e per le ragioni di cui in parte motiva;
[...] Controparte_7
dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_4 rigetta le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi n. 329/2009 e n.
328/2009 rispettivamente proposte da e Pt_1 CP_13
[...]
rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti CP_1 di . Controparte_5
Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_1 di , e relative al Parte_2 Parte_1 Controparte_7 giudizio n. 500636/2009 che, previa compensazione in misura di un terzo, liquida nel residuo, come segue:
per il primo grado di giudizio (ivi comprese le spese per atp) in euro
3384.66 per compensi ed in euro 858.95 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il secondo grado di giudizio in euro 2997.33 per compensi ed in euro 518.00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il giudizio di Cassazione in euro 3677.33 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il presente giudizio di rinvio in euro 3384.66 per compensi ed in euro 615.59 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Condanna a rimborsare a , CP_1 Parte_2 Parte_1
e le spese di ctp come documentate in atti. Parte_1 CP_7
Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_1 di relative al giudizio 500636/2009 che liquida Controparte_14 come segue:
per il primo grado di giudizio in euro 14.103.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. per il giudizio di appello in euro 7160.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il giudizio di Cassazione in euro 7655.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il presente giudizio di rinvio in euro 14.317,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Condanna , e in Parte_2 Parte_1 Controparte_7 solido tra loro al pagamento delle spese di lite relative al giudizio n.
500636/2009 sostenute da , che liquida in Controparte_4 favore dell'Avv Riccardo Leonardi, dichiaratosi anticipatario, come segue:
per il giudizio di appello in euro 7160.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il giudizio di Cassazione in euro 7655.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il presente giudizio di rinvio in euro 14.317,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute dal relativamente al giudizio n. 500830/2009, che si CP_1 liquidano come segue:
per il primo grado di giudizio in euro 3225.00 per compensi ed in euro
361.28 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il secondo grado di giudizio, con riduzione rispetto ai valori medi, trattandosi di giudizio definito in rito, in euro 2906.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge
Per il giudizio di Cassazione in euro 3082.00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. Per il presente giudizio di rinvio in euro 5809.00 per compensi ed in euro 615.59 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_7 sostenute dal relativamente al giudizio n. 500831/2009 che si CP_1 liquidano come segue: per il primo grado di giudizio in euro 3225.00 per compensi ed in euro
361.28 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il secondo grado di giudizio, con riduzione rispetto ai valori medi, trattandosi di giudizio definito in rito, in euro 2906.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge
Per il giudizio di Cassazione in euro 3082.00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il presente giudizio di rinvio in euro 5809.00 per compensi ed in euro 615.59 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, a carico definitivo di . CP_1
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico