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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 4403 dell'anno 2024, promossa da con l'Avv. Ludovica Ludovici Parte_1
e NO ZI, con l'Avv. Tiziana Ronchetti
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e LI ZI hanno adito questo Parte_1
Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti hanno dedotto:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 6 luglio 2003, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Monte San Savino dell'anno 2003, parte II, n. 17, Serie A., Ufficio 1;
- che dalla loro unione sono nati: , in Roma (RM) il 25/03/2003, residente Persona_1
a ID EL (RM), in viale Roma N.84, maggiorenne non economicamente autosufficiente;
, in ID EL (RM) il 28/04/2006, Persona_2 residente a [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente;
, in ID EL (RM) il Per_3
21/03/2009, residente a [...], minorenne, non economicamente autosufficiente;
- di essersi separati consensualmente, giusta verbale ex art. 711 c.p.c. del 26/11/2013, omologato dal Tribunale di Tivoli in data 15/01/2014 le cui condizioni sono poi state modificate giusta sentenza del Tribunale di Tivoli resa nell'ambito del procedimento recante R.G.V.G. 425/2015;
- dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche.
Avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore sarà affidata ad ambo i genitori e sarà collocata e residente presso il domicilio del padre in ID EL (RM) a Viale Roma n. 84;
2) I figli maggiorenni sono collocati e residenti presso il domicilio del padre in ID
EL (RM) a Viale Roma n. 84;
3) La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando lo desideri, previo accordo con il padre, e comunque due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 20.00, riaccompagnandola presso l'abitazione del padre, per due fine settimana alternati al mese, dall'uscita di scuola del venerdì sino al lunedì mattina riaccompagnandola a scuola;
nel periodo natalizio, dall'inizio delle vacanze natalizie e sino al 29 dicembre ovvero, alternativamente, dal 29 dicembre sino al 7 gennaio;
secondo il principio dell'alternanza durante le vacanze pasquali;
per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
alternativamente nei restanti giorni di festività;
3) ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei figli nel periodo in cui essi si troveranno presso di sé:
4) le spese straordinarie, giusto protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, relative ai tre figli saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, ove documentate
e previamente concordate;
5) I coniugi si manterranno autonomamente essendo dotati di redditi propri.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data di comparizione delle parti innanzi il Presidente del Tribunale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse della figlia minorenne
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse della minore delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 4404 dell'anno 2024 R.G, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
e NO ZI, e trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Matrimonio del Comune di Monte San Savino, alle condizioni riportate in motivazione;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025
Il Presidente dott. Michele Cappai