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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/11/2024, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2408 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], scala I,
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...], scala I,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Picco
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
si richiamano integralmente al contenuto del ricorso congiunto depositato e insistono affinchè
l'Ill.mo Tribunale voglia pronunciare la separazione dei coniugi alle condizioni stabilite e determinate di comune accordo, come di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale viene assegnata al sig. , mentre la sig.ra Parte_1 Parte_2
si trasferirà altrove;
[...]
3) La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e manterrà la residenza Per_1
presso la casa coniugale sita in Vicenza, Via Fra' Paolo Sarpi 4, ove rimarrà con il padre dalla domenica sera alle ore 20, fino al mercoledì sera alle ore 18 di ogni settimana;
rimarrà con la madre dal mercoledì sera alle 18 fino al venerdì alle ore 18, di ogni settimana. Rimarrà con uno e con l'altro genitore a week end alterni. Inoltre:
a. Durante il mese di agosto, salvo diverso accordo tra le parti, rimarrà per due Per_1
settimane consecutive con uno dei genitori e per le altre due settimane consecutive con l'altro genitore. Le settimane verranno stabilite di comune accordo tra i genitori entro e non oltre il 31
maggio di ogni anno;
b. Durante il periodo natalizio, rimarrà una settimana consecutiva con uno dei genitori Per_1
e l'altra settimana con l'altro genitore, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale ed il
Primo dell'Anno;
c. Durante le vacanze pasquali, rimarrà tre giorni con uno dei genitori e altri tre giorni Per_1
con l'altro, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì in albis;
4) Nulla stabilirsi a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, essendo i tempi di
2 permanenza pressoché paritari. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% secondo i termini e le modalità stabilite dal vigente protocollo in materia applicato dal Tribunale di
Vicenza. L'assegno unico viene suddiviso al 50% tra i coniugi
5) Nulla stabilirsi a titolo di reciproco concorso nel mantenimento essendo i coniugi dotati di reddito proprio ed economicamente autosufficienti;
6) Le spese di causa saranno integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 29.09.2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 03.10.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla collocazione pressoché paritaria tra i due genitori Per_1
con residenza presso la casa coniugale ed alla disciplina dei tempi di visita da parte di entrambi i genitori;
3 -neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, in via Fra' Paolo Sarpi n.4, in favore di;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Vicenza in data 29.09.2012 con atto trascritto al n. 104, Parte_2
parte II, serie A, anno 2012 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello
4 scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2024
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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