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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/06/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 88/2024 R.G. promossa da in persona dell'amministrazione unico e legale Parte_1
rappresentante (p. iva: con sede in Foligno, Via Monte Parte_2 P.IVA_1
Acuto n. 7 e (c.f.: , nato a [...] il Parte_2 C.F._1
17.01.1969, in proprio, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariangela Mauriello,
Rita Mauriello e Giacomo Mauriello ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Roma, Via Sistina n. 121 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellanti =
nei confronti di
, (c.f.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 02.03.1974 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Guarino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, pagina 1 di 16 Via De Gaspari n.45 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
=Appellata=
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 14.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato adiva il Tribunale di Spoleto per Controparte_1
sentir accertare e dichiarare la occupazione sine titulo da parte di Parte_2
dell'immobile sito nel comune Foligno distinto al NCEU al F.220 P.lla 1606 Sub 12
dalla medesima acquistato con atto di compravendita del 18/07/2016 a rogito del Notaio
, rep. 2249 Racc. n° 1660, registrato a Napoli il 25/07/2016 al n°15325 Persona_1
serie 1T e, per l'effetto, ottenere la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile stesso.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva l'assenza di un regolare contratto di locazione scritto e registrato dell'immobile tale da legittimarne l'occupazione da parte del resistente che, pertanto, era da considerarsi occupante illegittimo con conseguente diritto della medesima a chiederne la restituzione ed il conseguente rilascio.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva al Tribunale di Spoleto la condanna del convenuto al rilascio del bene, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con comparsa del 14.05.2019 si costituiva , in proprio, intervenendo, Parte_2
altresì, quale amministratore e legale rappresentante della con Parte_1
socio unico, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, formulando, da un pagina 2 di 16 lato, eccezione riconvenzionale per simulazione -rappresentando di avere, quale amministratore della venduto alla moglie Parte_1 Controparte_1
l'appartamento in questione, sostanziandosi un trasferimento a sé stesso- e, dall'altro,
domanda riconvenzionale tesa alla declaratoria di nullità e/o annullabilità dell'atto di compravendita a rogito OT del 18.7.2016, stante la nullità, invalidità ed Per_1
inefficacia dell'art. 6 dell'atto in oggetto per falsa applicazione dell'art. 179 c.c., anche quale conseguenza della natura fittizia dell'intera operazione.
Rappresentava, inoltre, che sulla domanda svolta in via di eccezione riconvenzionale
(simulazione relativa) pendeva già altro giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, Rg.
3761/2017.
Nelle more del giudizio, con ordinanza n. 13171/2020 del 22.07.2020, il Tribunale di
Napoli dichiarava la continenza del giudizio avente Rg. n. 3761/2017 con quello pendente dinanzi al Tribunale di Spoleto (Rg. n. 441/2019) e fissava il termine per la riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Nel giudizio così riassunto dinanzi al Tribunale di Spoleto dallo Iorio si costituiva la
. Controparte_1
Disposta la riunione al giudizio R.g. n. 44172019, la causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento dell'interrogatorio formale della . CP_1
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 14/2024, pubblicata il 08.01.2024, rigettava le domande proposte da dichiarando valido ed efficace il contratto di Parte_2
compravendita stipulato in data 18.7.2016 a rogito OT Rep. 2249 Persona_1
Racc. 1660 e accertava l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte dello , Pt_2
condannandolo al rilascio e al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 14/2024 hanno interposto appello
[...]
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 16 e , in proprio, per i seguenti motivi: Pt_2 Parte_2
1) “Violazione e falsa applicazione degli art. 1414 – 1415 – 1417 c.c. – degli art. 2697 –
2723 c.c. nonché degli art. 113 – 115 e 116 c.p. – motivazione insufficiente – illogicità -
contraddittorietà”
Parte appellante sostiene che la decisione impugnata si discosti dalla realtà dei fatti emergenti dalle risultanze processuali e dai rapporti tra le parti.
Deduce che ha introdotto un'azione di accertamento di Parte_1
simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, tesa all'annullamento dell'atto di compravendita;
dunque, - a suo dire - l'indagine del primo giudice doveva essere rivolta ad accertare chi è il vero contraente e la causa o la genesi del contratto simulato.
Afferma che l'intero impianto documentale in atti dimostra che Parte_1
contraente terzo, è la proprietaria dell'immobile oggetto di compravendita, mentre Pt_2
in proprio (interponente) è l'acquirente reale dell'atto dissimulato e la
[...] CP_1
il soggetto fittiziamente interposto.
A suo dire la sentenza impugnata è errata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda dell'odierna parte appellante sul presupposto dell'assenza della controdichiarazione scritta.
Afferma inoltre l'impossibilità oggettiva di dotarsi di una controdichiarazione scritta,
circostanza avvalorata dalla confusione soggettiva tra il contraente o terzo Parte_2
quale unico socio e amministratore, tra il soggetto interponente che pure si identifica in
(a titolo personale) e tra il predetto soggetto nella duplice veste e il Parte_2
soggetto interposto , coniuge dello stesso . Controparte_1 Pt_2
Sostiene che il materiale probatorio in atti vale quale principio di prova scritta dal contenuto equipollente alla controdichiarazione la cui forma scritta ben può ricavarsi dal pagina 4 di 16 predetto materiale, attesa la non sacralità della forma dell'atto dichiarativo della dissimulazione.
Afferma sussistere comunque l'interesse della quale terzo, a far Parte_1
valere la simulazione nei confronti delle parti attraverso l'ammissione delle prove orali formulate in primo grado.
2) “Violazione e falsa applicazione degli art. 2907 e 2697 c.c. – art. 2724 – in relazione
agli art. 1414 – 1415 c.c. – 1417 c.c. ed in relazione agli artt. 2721 – 2722 e 2723 –
violazione degli art. 113 – 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione ed ammissione della
prova orale richiesta – motivazione insufficiente e contraddittoria”.
Parte appellante sostiene che a fronte della posizione di terzo contraente di
[...]
e dell'impossibilità soggettiva ed oggettiva per di munirsi Parte_1 Parte_2
di formale controdichiarazione all'atto simulato, è necessaria, ammissibile e pertinente la prova testimoniale dedotta in primo grado e reiterata in grado di appello.
Afferma che l'ammissibilità della prova orale, attesa la specificità del caso, va ricavata in virtù degli art. 1415, secondo comma, c.c., dell'art. 1417 c.c. e dell'art. 2724, nn. 1 e
2, c.c.
3) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1417 c.c. sotto altro profilo – dell'art. 1395
c.c. – violazione degli art. 113 – 115 e 116 c.p.c. – incongruità e illogicità – omissione.”
Parte appellante afferma che al giudice di prime cure è sfuggito che l'esistenza del conflitto di interesse tra la e le parti del contratto dissimulato di Parte_1
compravendita immobiliare è di impedimento a ritenerne valida la stipula.
Sostiene che il primo giudice non si è avveduto della mancanza di autorizzazione assembleare alla stipula, del fatto che , socio unico della S.r.l. unipersonale, Parte_2
è intervenuto in modo conflittuale nell'atto di compravendita, così violando la normativa in tema di contratto con sé stesso. pagina 5 di 16 4) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 c.c. – violazione e falsa applicazione
degli art. 113 – 115 e 116 c.p.c. – insufficienza e non pertinenza della motivazione –
omessa delibazione degli atti.”
Il primo giudice ha pretermesso gravi, precisi e concordanti elementi indiziari emergenti dalla documentazione versata in atti che escludono la veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 179 c.c. dalla in sede di atto di compravendita. CP_1
Tali elementi - ad avviso della parte appellante - escludono la veridicità delle dichiarazioni rese dall'appellata in sede di interrogatorio formale poste dal primo giudice a base dell'impugnata sentenza.
Il materiale documentale depositato proverebbe infatti l'assenza di possibilità
economiche dell'appellata ad affrontare l'impegno di spesa per l'acquisto dell'immobile in contestazione.
A dire della parte appellante è dunque certo che la dichiarazione di cui all'art. 179 c.c.
raccolta dal Notaio rientri nell'accordo simulatorio e che, pertanto, non sia né legittima né efficace;
sostiene infine che non vi sia prova che l'appellata abbia acquistato l'immobile con denaro proprio.
In conformità dei motivi dedotti, gli appellanti hanno chiesto che, in totale riforma della sentenza impugnata, vengano accolte le eccezioni e le domande come formulate sia con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado (rigetto della domanda di detenzione senza titolo e accoglimento dell'eccezione e della domanda riconvenzionale)
sia con il successivo atto di riassunzione, così come precisate nella memoria 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. del 3.03.2021 e, segnatamente: - a) accertare la simulazione relativa soggettiva del contratto di compravendita stipulato in data 18.7.2016 a rogito OT
Rep. 2249, Racc. 1660 per interposizione fittizia nella persona di Persona_1
, acquirente in luogo di;
- b) accertare l'illiceità e la Controparte_1 Parte_2
pagina 6 di 16 nullità del contratto di compravendita dissimulato in quanto contratto da Parte_2
con sé stesso, quale amministratore e legale rappresentante della Parte_1
per aggirare la disciplina sul conflitto di interessi e sul contratto con sé stessi, nonché
simulato e nullo nella parte in cui la rende la dichiarazione ex art. 179 c.c.; - c) CP_1
accertare e dichiarare che l'appartamento distinto al NCEU al Fol. 220, P.lla 1606, sub
12 e il box pertinenziale riportato al NCEU Fol. 220 P.lla 1606, sub 6, sono di proprietà
della con unico socio e disporne la retrocessione a quest'ultima, Parte_1
disponendo la trascrizione dell'emananda sentenza;
d) in subordine accertare l'illiceità e disporre l'annullamento del contratto di compravendita dissimulato stipulato da Pt_2
con sé stesso, quale amministratore e l.r. della in quanto
[...] Parte_1
concluso in conflitto di interessi in violazione della disciplina dettata per i contratti con sé stesso e, comunque, anche a scopi di elusione fiscale;
e) disporre il trasferimento dell'appartamento distinto al NCEU al Fol. 220, P.lla 1606, sub 12 e del box pertinenziale riportato al NCEU Fol. 220 P.lla 1606, sub 6, in favore della
[...]
disporre, altresì, la trascrizione dell'emananda sentenza;
f) in Parte_1
accoglimento dell'eccezione riconvenzionale dell'appellante quale Parte_2
amministratore, socio unico e legale rappresentante della Parte_1
dichiarare la nullità dell'atto a rogito OT di del 18/7/2016 per Per_1 Per_1
simulazione relativa soggettiva, connotato da illeceità, essendo al contempo contraente terzo quale persona giuridica la ed interponente il suo legale Parte_1
rappresentante e amministratore unico nonché acquirente apparente per Parte_2
l'interposta persona della;
g) nel contempo, in proprio e Controparte_1 Parte_2
quale coniuge separato di , chiede che in accoglimento della domanda Controparte_1
riconvenzionale sia pronunciata la declaratoria di nullità e/o annullabilità dell'atto per
OT del 18/7/2016 rep. 229, racc. 1660 per l'illegittimità della dichiarazione Per_1
pagina 7 di 16 ex art. 179 c.c.; h) per l'effetto, rigettare le domande della di detenzione senza CP_1
titolo e si risarcimento dei danni. Il tutto con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta del 18.04.2024 si è costituita che ha Controparte_1
contestato integralmente l'appello avversario e ne ha chiesto il rigetto;
in ogni caso, ha chiesto dichiararsi valido ed efficace il contratto di compravendita stipulato il 18/7/2016
a Rogito OT e, per l'effetto, rigettarsi le avverse domande;
- accertare Persona_1
e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte di dell'immobile di cui Parte_2
all'atto di compravendita del 18/07/2016 a rogito OT , rep. 229 racc. Persona_1
1660 e, per l'effetto condannare o suoi aventi causa al rilascio, oltre al Parte_2
pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria ha chiesto ammettersi la prova per testi articolata in primo grado.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 16.04.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Il primo e il secondo motivo – tra loro strettamente connessi – vengono trattati congiuntamente.
Con essi parte appellante si duole del rigetto della domanda volta all'accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita del 18.7.2016 a rogito Notaio Per_1
di rep. 229, racc. 1660 per interposizione fittizia di persona, decisione che il Per_1
giudice di prime cure ha fondato in ragione dell'assenza della controdichiarazione scritta, proveniente anche dal terzo contraente, da cui risulti l'accordo simulatorio. pagina 8 di 16 Sostengono gli appellanti che il giudice di primo grado abbia erroneamente rivolto l'indagine unicamente all'esistenza di detta controdichiarazione scritta, mentre non si è
peritato di accertare chi fosse il vero contraente e la causa del contratto simulato.
Deducono altresì che quale soggetto terzo era (è) ammessa a Parte_1
provare l'asserito accordo simulatorio lesivo dei propri diritti a mezzo presunzioni e prova per testi, ciò in ragione della peculiarità della fattispecie e dell'impossibilità per la società stessa di dotarsi di una controdichiarazione scritta, considerata la confusione soggettiva tra i protagonisti della vicenda.
Affermano che, in ogni caso, l'intero materiale agli atti vale quale principio di prova scritta equipollente alla controdichiarazione atteso il principio della non sacralità della forma dell'atto dichiarativo della simulazione.
Entrambi i motivi sono infondati.
Osserva la Corte che parte appellante ha dedotto in giudizio la simulazione relativa per interposizione soggettiva in un contratto di compravendita immobiliare.
Come è noto la simulazione per interposizione si caratterizza per l'attribuzione apparente di una posizione giuridica ad una parte, l'interposto, che in realtà, in forza dell'intesa simulatoria, non è il destinatario degli effetti del contratto, i quali effetti si producono invece, in via immediata e diretta, nei confronti di un soggetto,
l'interponente, rimasto estraneo all'atto simulato.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. sez. II, 19.2.2008 n. 4071; Cass. sez.
II, 10.3.2017 n. 6272) - dalla quale questa Corte non ha motivo di discostarsi - nel caso
(come quello di specie) di allegazione della simulazione per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per pagina 9 di 16 presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli art. 1414,
secondo comma, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione scritta, nella quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.
Dunque, l'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due, onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta;
mentre la mancata conoscenza -
da parte di detto terzo- degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persone.
Ne deriva che dedotta in giudizio la simulazione soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente,
consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente
(Cass. 27189/2024), nel senso che questi deve dare la propria espressa adesione all'intesa raggiunta dai primi due, giacché egli deve essere in tutto e per tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente (v., tra le tante, Cass. 331871973;
Cass. 2349/90; Cass. 767471996, n. 491171998 e Cass. 13261/1999).
Sulla base di queste premesse ne consegue che, allorché si deduca (come nella fattispecie) la simulazione relativa di un contratto, la prova dell'accordo simulatorio pagina 10 di 16 deve avere necessariamente ad oggetto anche la partecipazione ad esso del terzo e,
poiché nei contratti relativi a trasferimenti immobiliari la prova del contratto diverso da quello apparente voluto deve essere data (cfr. ex multis, Cass. 17389/2011, ord. Cass.
7535/2017) mediante atto scritto (dato il disposto dell'art. 1414 c.c. ed in virtù della limitazione di cui all'art. 2725 c.c.) il documento contenente la controdichiarazione deve fornire idonea dimostrazione della partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interponente e dell'interposto, ma anche del terzo contraente.
Attesa l'essenzialità della partecipazione del terzo all'accordo – diversamente vertendosi nella diversa ipotesi dell'interposizione reale – tale prova deve essere fornita, tanto nelle controversie insorte tra l'interponente e/o interposto e il terzo, quanto nelle controversie che vedano i primi tra loro contrapposti (Cass. 25578/2018).
Orbene, alla luce degli esposti principi, risulta corretta e pienamente condivisa dalla
Corte la decisione del primo giudice laddove ha rilevato che nel caso in esame “manchi
qualsiasi genere di accordo tra le parti che possa sostenere la ricostruzione della
vicenda offerta da parte convenuta (odierna appellante) in termini di interposizione
fittizia di persona” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
Né l'assenza di controdichiarazione scritta può essere, in alcun modo, sopperita dalla prova per testi - di cui parte appellante ha reiterato la richiesta di ammissione - o per presunzioni atteso che, dedotta l'ipotesi di simulazione relativa, segue l'ordinario regime dettato dall'art. 2725 c.c., con conseguente operatività della sola deroga di cui all'art. 2724, n. 3 c.c. (“quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli
forniva la prova”), circostanza peraltro neppure dedotta nella fattispecie.
In proposito questo Collegio rileva che non ha motivo di discostarsi dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, in relazione ad una compravendita immobiliare per la quale si deduca la simulazione relativa per pagina 11 di 16 interposizione fittizia della persona dell'acquirente, nel conflitto fra compratore apparente e compratore effettivo la prova della simulazione medesima rientra nella previsione dell'art. 2725 c.c. con salvezza della prova testimoniale nel solo caso di cui all'art. 2724, n. 3, c.c.. La prova dell'accordo simulatorio si traduce nella prova dell'esistenza e della validità dell'accordo dissimulato e come tale deve essere fornita con la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti o comunque dalla parte contro cui è esibita, operando non solo le normali limitazioni della prova testimoniali e per presunzioni, ma anche quella più rigorosa dell'art. 2725 c.c., con conseguente ammissione della prova testimoniale solo nell'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento e non anche nelle altre ipotesi di cui al n. 1 e 2 dell'art. 2724 c.c. (in termini cfr. Cass. 12/19529; Cass. 11/17389/; Cass.
09/21637; Cass. 08/4071).
La richiesta prova per testi è dunque inammissibile.
In buona sostanza, come correttamente rilevato dal primo giudice (cfr. pag. 7 della sentenza gravata), “non può affermarsi, al fine di ammettere la possibilità di provare
l'accordo dissimulato per testi, che la società sia terza rispetto a quest'ultimo,
considerato appunto, proprio che la partecipazione del terzo all'accordo simulatorio
costituisce indispensabile presupposto per la configurabilità della fattispecie di
interposizione fittizia di persona”.
Né, come preteso dall'appellante, può essere ammessa a provare per Parte_1
presunzioni la interposizione fittizia tra e in quanto Parte_2 Controparte_1
“terzo” estraneo all'accordo, attesa la particolare fattispecie di “contratto con sé stesso”
stipulato da nella qualità di legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
(parte venditrice) e il reale acquirente nell'ambito del negozio asseritamente
[...]
dissimulato di interposizione fittizia. pagina 12 di 16 La Corte ritiene tale assunto errato perché, come sostenuto dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (ord. 18049/2022), anche a voler considerare l'ipotesi in cui l'azione di simulazione sia intrapresa dalla società venditrice rappresentata dal medesimo soggetto che sostiene essere la reale parte acquirente per effetto di interposizione fittizia, la prova dell'interposizione va comunque necessariamente fornita mediante la controdichiarazione scritta, nella fattispecie mancante.
I dedotti motivi di gravame, dunque, sono infondati e pertanto vengono respinti.
*****
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono della decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso la dedotta nullità/illiceità del contratto di compravendita concluso da con sé stesso, quale amministratore e socio Parte_2
unico della per aggirare la disciplina sul conflitto di interessi, in Parte_1
violazione della normativa dettata in tema di contratto con sé stesso e con finalità elusive della normativa fiscale.
Il motivo non coglie nel segno.
Come noto, ai sensi dell'art. 1395 c.c. “è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi. L'impugnazione può essere proposta solo dal rappresentato”.
Orbene, premesso che, in ipotesi, il contratto concluso con sé stesso è causa di annullabilità e non di nullità, la presunzione iuris tantum è superabile mediante la dimostrazione in via alternativa di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l'autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali (cfr. Cass. 70/1852), mentre resta irrilevante il profilo della pagina 13 di 16 sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante (Cass. 08/27783).
Dunque, nel caso in esame risulta (cfr. doc. 17 in fascicolo di parte del giudizio di primo grado dell'appellata) che , Amministratore Unico della Parte_2 Parte_1
sia stato espressamente autorizzato dall'assemblea dei soci della
[...] Parte_1
con delibera del 18.07.2016, ad intervenire nell'atto di compravendita con il quale
[...]
la società ha venduto alla di lui moglie, (odierna appellata), l'immobile Controparte_1
per cui è causa al prezzo concordato di €.130.000,00, “conforme ai valori di mercato”
(cfr. delibera cit.).
Orbene, osserva questa Corte che la predetta (necessaria) autorizzazione contiene elementi negoziali (tra cui l'indicazione del prezzo concordato -€.130.000,00- valutato
“conforme ai valori di mercato”) ritenuti dalla giurisprudenza sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato e ad impedire abusi del rappresentante (Cass. 04/5906; Cass.
02/14982; Cass. 92/5438).
Né, peraltro, i dedotti intenti elusivi della normativa fiscale costituiscono motivo di nullità/annullabilità del contratto, considerato che, come rilevato nella sentenza impugnata, le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere in tutto o in parte la normativa fiscale non implicano la nullità del contratto stesso, trovando il sistema tributario le relative sanzioni e non trovando applicazione, invece, le sanzioni civilistiche (Cass. 3170/2023).
Dunque, anche il predetto motivo di appello è infondato e non può trovare accoglimento.
****
Con il quarto motivo parte appellante sostiene che il giudice di prime cure non abbia correttamente valutato il materiale documentale in atti e l'assenza di possibilità
economiche dell'appellata ad affrontare l'impegno di spesa per l'acquisto dell'immobile pagina 14 di 16 in contestazione.
Sostengono gli appellanti che la dichiarazione di cui all'art. 179 c.c., raccolta dal Notaio,
rientri nell'accordo simulatorio e, pertanto, non sia legittima ed efficace.; affermano infine che non vi sia prova che l'appellata abbia acquistato l'immobile con denaro proprio.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che dall'esame dell'atto di compravendita del 18.7.2016 (cfr. doc. 3 in fascicolo di primo grado di parte appellate) emerge che l'acquirente , Controparte_1
coniugata in regime di comunione dei beni con , ha dichiarato ai sensi Parte_2
dell'art 179 c.c. (art. 6) che l'acquisto di cui trattasi è stato fatto mediante impiego di denaro personale, con conseguente esclusione del bene dalla comunione legale.
Risulta altresì che, conformemente al disposto di cui all'art. 179, secondo comma, c.c.,
al predetto atto abbia partecipato in qualità di coniuge lo stesso , il quale ha Parte_2
confermato la dichiarazione fatta dalla (acquisto eseguito con denaro di CP_1
provenienza personale) e dunque l'esclusione dell'acquisto in questione dal regime della comunione legale dei beni.
La predetta dichiarazione, pienamente valida ed efficace, resa dinanzi al pubblico ufficiale e riportata nell'atto di acquisto, conferma l'acquisto con denaro proprio dell'immobile da parte dell'odierna appellata.
Né dagli atti di causa o dalle dichiarazioni rese dall'odierna appellata in sede di interrogatorio formale emergono prove / indizi / presunzioni (gravi precise e concordanti) che indichino il carattere fittizio dell'operazione e che possano inficiare la validità della dichiarazione.
Ne consegue che anche tale motivo di impugnazione debba essere respinto.
***** pagina 15 di 16 Le questioni sin qui definite esauriscono la controversia, rimanendo assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e di resistenza.
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 Pt_2
, e da , in proprio, nei confronti di , contrariis
[...] Parte_2 Controparte_1
reiectis, così provvede:
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n.14/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto il 08.01.2024);
- Condanna e in proprio, in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata costituita che liquida in €.9.991,00
per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché gli appellanti versino un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 26 giugno 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 88/2024 R.G. promossa da in persona dell'amministrazione unico e legale Parte_1
rappresentante (p. iva: con sede in Foligno, Via Monte Parte_2 P.IVA_1
Acuto n. 7 e (c.f.: , nato a [...] il Parte_2 C.F._1
17.01.1969, in proprio, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariangela Mauriello,
Rita Mauriello e Giacomo Mauriello ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Roma, Via Sistina n. 121 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellanti =
nei confronti di
, (c.f.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 02.03.1974 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Guarino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, pagina 1 di 16 Via De Gaspari n.45 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
=Appellata=
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 14.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato adiva il Tribunale di Spoleto per Controparte_1
sentir accertare e dichiarare la occupazione sine titulo da parte di Parte_2
dell'immobile sito nel comune Foligno distinto al NCEU al F.220 P.lla 1606 Sub 12
dalla medesima acquistato con atto di compravendita del 18/07/2016 a rogito del Notaio
, rep. 2249 Racc. n° 1660, registrato a Napoli il 25/07/2016 al n°15325 Persona_1
serie 1T e, per l'effetto, ottenere la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile stesso.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva l'assenza di un regolare contratto di locazione scritto e registrato dell'immobile tale da legittimarne l'occupazione da parte del resistente che, pertanto, era da considerarsi occupante illegittimo con conseguente diritto della medesima a chiederne la restituzione ed il conseguente rilascio.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva al Tribunale di Spoleto la condanna del convenuto al rilascio del bene, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con comparsa del 14.05.2019 si costituiva , in proprio, intervenendo, Parte_2
altresì, quale amministratore e legale rappresentante della con Parte_1
socio unico, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, formulando, da un pagina 2 di 16 lato, eccezione riconvenzionale per simulazione -rappresentando di avere, quale amministratore della venduto alla moglie Parte_1 Controparte_1
l'appartamento in questione, sostanziandosi un trasferimento a sé stesso- e, dall'altro,
domanda riconvenzionale tesa alla declaratoria di nullità e/o annullabilità dell'atto di compravendita a rogito OT del 18.7.2016, stante la nullità, invalidità ed Per_1
inefficacia dell'art. 6 dell'atto in oggetto per falsa applicazione dell'art. 179 c.c., anche quale conseguenza della natura fittizia dell'intera operazione.
Rappresentava, inoltre, che sulla domanda svolta in via di eccezione riconvenzionale
(simulazione relativa) pendeva già altro giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, Rg.
3761/2017.
Nelle more del giudizio, con ordinanza n. 13171/2020 del 22.07.2020, il Tribunale di
Napoli dichiarava la continenza del giudizio avente Rg. n. 3761/2017 con quello pendente dinanzi al Tribunale di Spoleto (Rg. n. 441/2019) e fissava il termine per la riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Nel giudizio così riassunto dinanzi al Tribunale di Spoleto dallo Iorio si costituiva la
. Controparte_1
Disposta la riunione al giudizio R.g. n. 44172019, la causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento dell'interrogatorio formale della . CP_1
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 14/2024, pubblicata il 08.01.2024, rigettava le domande proposte da dichiarando valido ed efficace il contratto di Parte_2
compravendita stipulato in data 18.7.2016 a rogito OT Rep. 2249 Persona_1
Racc. 1660 e accertava l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte dello , Pt_2
condannandolo al rilascio e al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 14/2024 hanno interposto appello
[...]
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 16 e , in proprio, per i seguenti motivi: Pt_2 Parte_2
1) “Violazione e falsa applicazione degli art. 1414 – 1415 – 1417 c.c. – degli art. 2697 –
2723 c.c. nonché degli art. 113 – 115 e 116 c.p. – motivazione insufficiente – illogicità -
contraddittorietà”
Parte appellante sostiene che la decisione impugnata si discosti dalla realtà dei fatti emergenti dalle risultanze processuali e dai rapporti tra le parti.
Deduce che ha introdotto un'azione di accertamento di Parte_1
simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, tesa all'annullamento dell'atto di compravendita;
dunque, - a suo dire - l'indagine del primo giudice doveva essere rivolta ad accertare chi è il vero contraente e la causa o la genesi del contratto simulato.
Afferma che l'intero impianto documentale in atti dimostra che Parte_1
contraente terzo, è la proprietaria dell'immobile oggetto di compravendita, mentre Pt_2
in proprio (interponente) è l'acquirente reale dell'atto dissimulato e la
[...] CP_1
il soggetto fittiziamente interposto.
A suo dire la sentenza impugnata è errata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda dell'odierna parte appellante sul presupposto dell'assenza della controdichiarazione scritta.
Afferma inoltre l'impossibilità oggettiva di dotarsi di una controdichiarazione scritta,
circostanza avvalorata dalla confusione soggettiva tra il contraente o terzo Parte_2
quale unico socio e amministratore, tra il soggetto interponente che pure si identifica in
(a titolo personale) e tra il predetto soggetto nella duplice veste e il Parte_2
soggetto interposto , coniuge dello stesso . Controparte_1 Pt_2
Sostiene che il materiale probatorio in atti vale quale principio di prova scritta dal contenuto equipollente alla controdichiarazione la cui forma scritta ben può ricavarsi dal pagina 4 di 16 predetto materiale, attesa la non sacralità della forma dell'atto dichiarativo della dissimulazione.
Afferma sussistere comunque l'interesse della quale terzo, a far Parte_1
valere la simulazione nei confronti delle parti attraverso l'ammissione delle prove orali formulate in primo grado.
2) “Violazione e falsa applicazione degli art. 2907 e 2697 c.c. – art. 2724 – in relazione
agli art. 1414 – 1415 c.c. – 1417 c.c. ed in relazione agli artt. 2721 – 2722 e 2723 –
violazione degli art. 113 – 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione ed ammissione della
prova orale richiesta – motivazione insufficiente e contraddittoria”.
Parte appellante sostiene che a fronte della posizione di terzo contraente di
[...]
e dell'impossibilità soggettiva ed oggettiva per di munirsi Parte_1 Parte_2
di formale controdichiarazione all'atto simulato, è necessaria, ammissibile e pertinente la prova testimoniale dedotta in primo grado e reiterata in grado di appello.
Afferma che l'ammissibilità della prova orale, attesa la specificità del caso, va ricavata in virtù degli art. 1415, secondo comma, c.c., dell'art. 1417 c.c. e dell'art. 2724, nn. 1 e
2, c.c.
3) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1417 c.c. sotto altro profilo – dell'art. 1395
c.c. – violazione degli art. 113 – 115 e 116 c.p.c. – incongruità e illogicità – omissione.”
Parte appellante afferma che al giudice di prime cure è sfuggito che l'esistenza del conflitto di interesse tra la e le parti del contratto dissimulato di Parte_1
compravendita immobiliare è di impedimento a ritenerne valida la stipula.
Sostiene che il primo giudice non si è avveduto della mancanza di autorizzazione assembleare alla stipula, del fatto che , socio unico della S.r.l. unipersonale, Parte_2
è intervenuto in modo conflittuale nell'atto di compravendita, così violando la normativa in tema di contratto con sé stesso. pagina 5 di 16 4) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 c.c. – violazione e falsa applicazione
degli art. 113 – 115 e 116 c.p.c. – insufficienza e non pertinenza della motivazione –
omessa delibazione degli atti.”
Il primo giudice ha pretermesso gravi, precisi e concordanti elementi indiziari emergenti dalla documentazione versata in atti che escludono la veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 179 c.c. dalla in sede di atto di compravendita. CP_1
Tali elementi - ad avviso della parte appellante - escludono la veridicità delle dichiarazioni rese dall'appellata in sede di interrogatorio formale poste dal primo giudice a base dell'impugnata sentenza.
Il materiale documentale depositato proverebbe infatti l'assenza di possibilità
economiche dell'appellata ad affrontare l'impegno di spesa per l'acquisto dell'immobile in contestazione.
A dire della parte appellante è dunque certo che la dichiarazione di cui all'art. 179 c.c.
raccolta dal Notaio rientri nell'accordo simulatorio e che, pertanto, non sia né legittima né efficace;
sostiene infine che non vi sia prova che l'appellata abbia acquistato l'immobile con denaro proprio.
In conformità dei motivi dedotti, gli appellanti hanno chiesto che, in totale riforma della sentenza impugnata, vengano accolte le eccezioni e le domande come formulate sia con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado (rigetto della domanda di detenzione senza titolo e accoglimento dell'eccezione e della domanda riconvenzionale)
sia con il successivo atto di riassunzione, così come precisate nella memoria 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. del 3.03.2021 e, segnatamente: - a) accertare la simulazione relativa soggettiva del contratto di compravendita stipulato in data 18.7.2016 a rogito OT
Rep. 2249, Racc. 1660 per interposizione fittizia nella persona di Persona_1
, acquirente in luogo di;
- b) accertare l'illiceità e la Controparte_1 Parte_2
pagina 6 di 16 nullità del contratto di compravendita dissimulato in quanto contratto da Parte_2
con sé stesso, quale amministratore e legale rappresentante della Parte_1
per aggirare la disciplina sul conflitto di interessi e sul contratto con sé stessi, nonché
simulato e nullo nella parte in cui la rende la dichiarazione ex art. 179 c.c.; - c) CP_1
accertare e dichiarare che l'appartamento distinto al NCEU al Fol. 220, P.lla 1606, sub
12 e il box pertinenziale riportato al NCEU Fol. 220 P.lla 1606, sub 6, sono di proprietà
della con unico socio e disporne la retrocessione a quest'ultima, Parte_1
disponendo la trascrizione dell'emananda sentenza;
d) in subordine accertare l'illiceità e disporre l'annullamento del contratto di compravendita dissimulato stipulato da Pt_2
con sé stesso, quale amministratore e l.r. della in quanto
[...] Parte_1
concluso in conflitto di interessi in violazione della disciplina dettata per i contratti con sé stesso e, comunque, anche a scopi di elusione fiscale;
e) disporre il trasferimento dell'appartamento distinto al NCEU al Fol. 220, P.lla 1606, sub 12 e del box pertinenziale riportato al NCEU Fol. 220 P.lla 1606, sub 6, in favore della
[...]
disporre, altresì, la trascrizione dell'emananda sentenza;
f) in Parte_1
accoglimento dell'eccezione riconvenzionale dell'appellante quale Parte_2
amministratore, socio unico e legale rappresentante della Parte_1
dichiarare la nullità dell'atto a rogito OT di del 18/7/2016 per Per_1 Per_1
simulazione relativa soggettiva, connotato da illeceità, essendo al contempo contraente terzo quale persona giuridica la ed interponente il suo legale Parte_1
rappresentante e amministratore unico nonché acquirente apparente per Parte_2
l'interposta persona della;
g) nel contempo, in proprio e Controparte_1 Parte_2
quale coniuge separato di , chiede che in accoglimento della domanda Controparte_1
riconvenzionale sia pronunciata la declaratoria di nullità e/o annullabilità dell'atto per
OT del 18/7/2016 rep. 229, racc. 1660 per l'illegittimità della dichiarazione Per_1
pagina 7 di 16 ex art. 179 c.c.; h) per l'effetto, rigettare le domande della di detenzione senza CP_1
titolo e si risarcimento dei danni. Il tutto con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta del 18.04.2024 si è costituita che ha Controparte_1
contestato integralmente l'appello avversario e ne ha chiesto il rigetto;
in ogni caso, ha chiesto dichiararsi valido ed efficace il contratto di compravendita stipulato il 18/7/2016
a Rogito OT e, per l'effetto, rigettarsi le avverse domande;
- accertare Persona_1
e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte di dell'immobile di cui Parte_2
all'atto di compravendita del 18/07/2016 a rogito OT , rep. 229 racc. Persona_1
1660 e, per l'effetto condannare o suoi aventi causa al rilascio, oltre al Parte_2
pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria ha chiesto ammettersi la prova per testi articolata in primo grado.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 16.04.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Il primo e il secondo motivo – tra loro strettamente connessi – vengono trattati congiuntamente.
Con essi parte appellante si duole del rigetto della domanda volta all'accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita del 18.7.2016 a rogito Notaio Per_1
di rep. 229, racc. 1660 per interposizione fittizia di persona, decisione che il Per_1
giudice di prime cure ha fondato in ragione dell'assenza della controdichiarazione scritta, proveniente anche dal terzo contraente, da cui risulti l'accordo simulatorio. pagina 8 di 16 Sostengono gli appellanti che il giudice di primo grado abbia erroneamente rivolto l'indagine unicamente all'esistenza di detta controdichiarazione scritta, mentre non si è
peritato di accertare chi fosse il vero contraente e la causa del contratto simulato.
Deducono altresì che quale soggetto terzo era (è) ammessa a Parte_1
provare l'asserito accordo simulatorio lesivo dei propri diritti a mezzo presunzioni e prova per testi, ciò in ragione della peculiarità della fattispecie e dell'impossibilità per la società stessa di dotarsi di una controdichiarazione scritta, considerata la confusione soggettiva tra i protagonisti della vicenda.
Affermano che, in ogni caso, l'intero materiale agli atti vale quale principio di prova scritta equipollente alla controdichiarazione atteso il principio della non sacralità della forma dell'atto dichiarativo della simulazione.
Entrambi i motivi sono infondati.
Osserva la Corte che parte appellante ha dedotto in giudizio la simulazione relativa per interposizione soggettiva in un contratto di compravendita immobiliare.
Come è noto la simulazione per interposizione si caratterizza per l'attribuzione apparente di una posizione giuridica ad una parte, l'interposto, che in realtà, in forza dell'intesa simulatoria, non è il destinatario degli effetti del contratto, i quali effetti si producono invece, in via immediata e diretta, nei confronti di un soggetto,
l'interponente, rimasto estraneo all'atto simulato.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. sez. II, 19.2.2008 n. 4071; Cass. sez.
II, 10.3.2017 n. 6272) - dalla quale questa Corte non ha motivo di discostarsi - nel caso
(come quello di specie) di allegazione della simulazione per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per pagina 9 di 16 presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli art. 1414,
secondo comma, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione scritta, nella quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.
Dunque, l'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due, onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta;
mentre la mancata conoscenza -
da parte di detto terzo- degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persone.
Ne deriva che dedotta in giudizio la simulazione soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente,
consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente
(Cass. 27189/2024), nel senso che questi deve dare la propria espressa adesione all'intesa raggiunta dai primi due, giacché egli deve essere in tutto e per tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente (v., tra le tante, Cass. 331871973;
Cass. 2349/90; Cass. 767471996, n. 491171998 e Cass. 13261/1999).
Sulla base di queste premesse ne consegue che, allorché si deduca (come nella fattispecie) la simulazione relativa di un contratto, la prova dell'accordo simulatorio pagina 10 di 16 deve avere necessariamente ad oggetto anche la partecipazione ad esso del terzo e,
poiché nei contratti relativi a trasferimenti immobiliari la prova del contratto diverso da quello apparente voluto deve essere data (cfr. ex multis, Cass. 17389/2011, ord. Cass.
7535/2017) mediante atto scritto (dato il disposto dell'art. 1414 c.c. ed in virtù della limitazione di cui all'art. 2725 c.c.) il documento contenente la controdichiarazione deve fornire idonea dimostrazione della partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interponente e dell'interposto, ma anche del terzo contraente.
Attesa l'essenzialità della partecipazione del terzo all'accordo – diversamente vertendosi nella diversa ipotesi dell'interposizione reale – tale prova deve essere fornita, tanto nelle controversie insorte tra l'interponente e/o interposto e il terzo, quanto nelle controversie che vedano i primi tra loro contrapposti (Cass. 25578/2018).
Orbene, alla luce degli esposti principi, risulta corretta e pienamente condivisa dalla
Corte la decisione del primo giudice laddove ha rilevato che nel caso in esame “manchi
qualsiasi genere di accordo tra le parti che possa sostenere la ricostruzione della
vicenda offerta da parte convenuta (odierna appellante) in termini di interposizione
fittizia di persona” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
Né l'assenza di controdichiarazione scritta può essere, in alcun modo, sopperita dalla prova per testi - di cui parte appellante ha reiterato la richiesta di ammissione - o per presunzioni atteso che, dedotta l'ipotesi di simulazione relativa, segue l'ordinario regime dettato dall'art. 2725 c.c., con conseguente operatività della sola deroga di cui all'art. 2724, n. 3 c.c. (“quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli
forniva la prova”), circostanza peraltro neppure dedotta nella fattispecie.
In proposito questo Collegio rileva che non ha motivo di discostarsi dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, in relazione ad una compravendita immobiliare per la quale si deduca la simulazione relativa per pagina 11 di 16 interposizione fittizia della persona dell'acquirente, nel conflitto fra compratore apparente e compratore effettivo la prova della simulazione medesima rientra nella previsione dell'art. 2725 c.c. con salvezza della prova testimoniale nel solo caso di cui all'art. 2724, n. 3, c.c.. La prova dell'accordo simulatorio si traduce nella prova dell'esistenza e della validità dell'accordo dissimulato e come tale deve essere fornita con la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti o comunque dalla parte contro cui è esibita, operando non solo le normali limitazioni della prova testimoniali e per presunzioni, ma anche quella più rigorosa dell'art. 2725 c.c., con conseguente ammissione della prova testimoniale solo nell'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento e non anche nelle altre ipotesi di cui al n. 1 e 2 dell'art. 2724 c.c. (in termini cfr. Cass. 12/19529; Cass. 11/17389/; Cass.
09/21637; Cass. 08/4071).
La richiesta prova per testi è dunque inammissibile.
In buona sostanza, come correttamente rilevato dal primo giudice (cfr. pag. 7 della sentenza gravata), “non può affermarsi, al fine di ammettere la possibilità di provare
l'accordo dissimulato per testi, che la società sia terza rispetto a quest'ultimo,
considerato appunto, proprio che la partecipazione del terzo all'accordo simulatorio
costituisce indispensabile presupposto per la configurabilità della fattispecie di
interposizione fittizia di persona”.
Né, come preteso dall'appellante, può essere ammessa a provare per Parte_1
presunzioni la interposizione fittizia tra e in quanto Parte_2 Controparte_1
“terzo” estraneo all'accordo, attesa la particolare fattispecie di “contratto con sé stesso”
stipulato da nella qualità di legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
(parte venditrice) e il reale acquirente nell'ambito del negozio asseritamente
[...]
dissimulato di interposizione fittizia. pagina 12 di 16 La Corte ritiene tale assunto errato perché, come sostenuto dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (ord. 18049/2022), anche a voler considerare l'ipotesi in cui l'azione di simulazione sia intrapresa dalla società venditrice rappresentata dal medesimo soggetto che sostiene essere la reale parte acquirente per effetto di interposizione fittizia, la prova dell'interposizione va comunque necessariamente fornita mediante la controdichiarazione scritta, nella fattispecie mancante.
I dedotti motivi di gravame, dunque, sono infondati e pertanto vengono respinti.
*****
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono della decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso la dedotta nullità/illiceità del contratto di compravendita concluso da con sé stesso, quale amministratore e socio Parte_2
unico della per aggirare la disciplina sul conflitto di interessi, in Parte_1
violazione della normativa dettata in tema di contratto con sé stesso e con finalità elusive della normativa fiscale.
Il motivo non coglie nel segno.
Come noto, ai sensi dell'art. 1395 c.c. “è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi. L'impugnazione può essere proposta solo dal rappresentato”.
Orbene, premesso che, in ipotesi, il contratto concluso con sé stesso è causa di annullabilità e non di nullità, la presunzione iuris tantum è superabile mediante la dimostrazione in via alternativa di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l'autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali (cfr. Cass. 70/1852), mentre resta irrilevante il profilo della pagina 13 di 16 sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante (Cass. 08/27783).
Dunque, nel caso in esame risulta (cfr. doc. 17 in fascicolo di parte del giudizio di primo grado dell'appellata) che , Amministratore Unico della Parte_2 Parte_1
sia stato espressamente autorizzato dall'assemblea dei soci della
[...] Parte_1
con delibera del 18.07.2016, ad intervenire nell'atto di compravendita con il quale
[...]
la società ha venduto alla di lui moglie, (odierna appellata), l'immobile Controparte_1
per cui è causa al prezzo concordato di €.130.000,00, “conforme ai valori di mercato”
(cfr. delibera cit.).
Orbene, osserva questa Corte che la predetta (necessaria) autorizzazione contiene elementi negoziali (tra cui l'indicazione del prezzo concordato -€.130.000,00- valutato
“conforme ai valori di mercato”) ritenuti dalla giurisprudenza sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato e ad impedire abusi del rappresentante (Cass. 04/5906; Cass.
02/14982; Cass. 92/5438).
Né, peraltro, i dedotti intenti elusivi della normativa fiscale costituiscono motivo di nullità/annullabilità del contratto, considerato che, come rilevato nella sentenza impugnata, le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere in tutto o in parte la normativa fiscale non implicano la nullità del contratto stesso, trovando il sistema tributario le relative sanzioni e non trovando applicazione, invece, le sanzioni civilistiche (Cass. 3170/2023).
Dunque, anche il predetto motivo di appello è infondato e non può trovare accoglimento.
****
Con il quarto motivo parte appellante sostiene che il giudice di prime cure non abbia correttamente valutato il materiale documentale in atti e l'assenza di possibilità
economiche dell'appellata ad affrontare l'impegno di spesa per l'acquisto dell'immobile pagina 14 di 16 in contestazione.
Sostengono gli appellanti che la dichiarazione di cui all'art. 179 c.c., raccolta dal Notaio,
rientri nell'accordo simulatorio e, pertanto, non sia legittima ed efficace.; affermano infine che non vi sia prova che l'appellata abbia acquistato l'immobile con denaro proprio.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che dall'esame dell'atto di compravendita del 18.7.2016 (cfr. doc. 3 in fascicolo di primo grado di parte appellate) emerge che l'acquirente , Controparte_1
coniugata in regime di comunione dei beni con , ha dichiarato ai sensi Parte_2
dell'art 179 c.c. (art. 6) che l'acquisto di cui trattasi è stato fatto mediante impiego di denaro personale, con conseguente esclusione del bene dalla comunione legale.
Risulta altresì che, conformemente al disposto di cui all'art. 179, secondo comma, c.c.,
al predetto atto abbia partecipato in qualità di coniuge lo stesso , il quale ha Parte_2
confermato la dichiarazione fatta dalla (acquisto eseguito con denaro di CP_1
provenienza personale) e dunque l'esclusione dell'acquisto in questione dal regime della comunione legale dei beni.
La predetta dichiarazione, pienamente valida ed efficace, resa dinanzi al pubblico ufficiale e riportata nell'atto di acquisto, conferma l'acquisto con denaro proprio dell'immobile da parte dell'odierna appellata.
Né dagli atti di causa o dalle dichiarazioni rese dall'odierna appellata in sede di interrogatorio formale emergono prove / indizi / presunzioni (gravi precise e concordanti) che indichino il carattere fittizio dell'operazione e che possano inficiare la validità della dichiarazione.
Ne consegue che anche tale motivo di impugnazione debba essere respinto.
***** pagina 15 di 16 Le questioni sin qui definite esauriscono la controversia, rimanendo assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e di resistenza.
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 Pt_2
, e da , in proprio, nei confronti di , contrariis
[...] Parte_2 Controparte_1
reiectis, così provvede:
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n.14/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto il 08.01.2024);
- Condanna e in proprio, in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata costituita che liquida in €.9.991,00
per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché gli appellanti versino un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 26 giugno 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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