Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00288/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01371/2025 REG.RIC.
N. 01420/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS- con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS- con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 1371 del 2025:
della sentenza -OMISSIS- della Corte d'Appello di Bologna pubblicata in data -OMISSIS-.
quanto al ricorso n. 1420 del 2025:
della sentenza -OMISSIS- della Corte d'Appello di Bologna pubblicata in data -OMISSIS-.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. UG Di ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso 1371 in epigrafe indicato il ricorrente, -OMISSIS- difensore nel giudizio davanti al G.O. di cui alla sentenza in epigrafe indicata, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate dal G.O..
Con il ricorso 1420 del 2025 i ricorrenti, in qualità di eredi, hanno agito in giudizio, sempre difesi dall’-OMISSIS-, per ottenere il pagamento delle somme liquidate dal G.O. a favore degli eredi di -OMISSIS-, a titolo di risarcimento danni.
Si tratta, quindi, dell’ottemperanza alla medesima sentenza della Corte d’appello in epigrafe indicata.
I ricorsi vanno, pertanto, riuniti per evidente connessione oggettiva.
I Il Ministero intimato si è costituito in giudizio in entrambi i giudizi.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazioni della cancelleria del 3 ottobre 2025, prodotte in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Con memoria, depositata in data 11 febbraio 2026, alle 19.10 (il giorno prima della camera di Consiglio), ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere insistendo per la liquidazione delle spese per soccombenza virtuale del Ministero.
Vanno preliminarmente riuniti il ricorso rg 1371 del 2025 e 1420 del 2025 per evidente connessione oggettiva trattandosi dell’ottemperanza alla medesima sentenza del G.O..
All’udienza camerale del 12 febbraio 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dichiarata dal difensore di parte ricorrente in entrambi i giudizi, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come del resto richiesto dalla stessa parte interessata.
Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese di causa per ritenuta soccombenza virtuale va osservato quanto segue.
È pacifico che il dispositivo della sentenza ottemperanda nulla prevede in relazione al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute per le spese legali.
Sennonché, «il giudice amministrativo dell’ottemperanza non ha la possibilità di integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non può dar vita a quell’attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l’attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, in quanto non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato. Infatti, ove gli si riconoscesse una cognitio piena, con il potere di integrare la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato nel giudicato, si ammetterebbe la sindacabilità attraverso il giudizio d’ottemperanza del rapporto sottostante per il quale difetta di giurisdizione. Pertanto, i poteri cognitori del giudice dell’ottemperanza, allorché viene chiamato a pronunciarsi sull’avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, sono limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato o una sua integrazione» (così, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III quater, sentenza n. 23535/2025; nello stesso senso, tra le tante, T.A.R. Calabria – Catanzaro, sentenza n. 672/2025; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. III, sentenza n. 1248/2024).
In assenza di una espressa statuizione nella sentenza ottemperanda sugli interessi legali, per quanto concerne le spese legali, questa domanda del ricorrente non potrebbe quindi trovare accoglimento.
Va infine virtualmente respinta la richiesta di una somma a titolo di penalità di mora anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione si è prontamente attivata richiedendo la documentazione necessaria ai fini del corretto adempimento del giudicato ( vedi allegato 1 depositato il 22 gennaio 2026 , dalla difesa del Ministero della salute), nonché in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “interessi legali” sulla somma quantificata a titolo di risarcimento dei danni, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a..
Il ricorso di ottemperanza è altresì virtualmente infondato in ordine alla richiesta di pagamento delle spese conseguenti agli atti di precetto.
Infatti, le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli articolo 474 ss., c.p.c. ), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive non sono dovute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore. Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto.( T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 28/03/2024, n. 2085 e giurisprudenza ivi richiamata).
La soccombenza virtuale reciproca su più domande e la peculiarità della vicenda giustificano nondimeno la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, salvo il contributo unificato il cui importo va restituito alle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sez. II, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe proposti, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere di entrambi i ricorsi, previa riunione degli stessi,
Compensa integralmente tra le parti le spese dei presenti giudizi di ottemperanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di ET, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG Di ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.