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Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 8 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/08/2024, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Caterina Mangano Giudice est. dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4825 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Diaz n. 7, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Antonio Bongiorno del Foro di Messina, con studio in Messina, via Ettore
Lombardo Pellegrino n. 111, presso cui è elettivamente domiciliato
E
nata a [...] lo [...], ivi residente in [...]
Panoramica dello Stretto n. 365, C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliata in Messina, Via Camiciotti, 8, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mannuccia che la rappresenta e difende
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2023, Parte_1
deduceva che, dall'unione more uxorio con era nato in Parte_2
data 21 agosto 2021, il figlio;
che la convivenza era cessata;
che, Per_1
dopo un periodo in cui la responsabilità genitoriale era stata regolarmente esercitata, la madre del minore gli aveva impedito di avere regolari rapporti con il bambino attraverso modalità offensive ed aggressive nei confronti del padre e con evidente pregiudizio del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità.
Conclusivamente il chiedeva che l'adito Tribunale volesse…. Pt_1
in via immediata, previ gli incombenti urgentissimi di Legge, disporre con decreto, inaudita altera parte, con …somma urgenza, come segue:
- Il potrà essere posto in regime di affidamento ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre in
Messina.
- La potestà verrà esercitata, per ciò che riguarda la ordinaria e straordinaria amministrazione, da entrambi i coniugi congiuntamente tra loro.
- Il padre, potrà visitare il LE , quando vorrà, previa Per_1
comunicazione anche messaggistico-telefonica con la madre.- In caso di disaccordo potrà visitare e tenere con sé il LE , tutti i Per_1
giorni dalle ore 16,00 alle ore 20,00 …lunedì, mercoledì e venerdi dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ed, altresì, potrà tenere il figlio con sé dalle ore
12,00 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica a settimane alterne.- Il padre, inoltre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, 5 giorni a Natale (dal 23 al 28 di dicembre ad anni alterni) ovvero a Capodanno (dal 29/12 al 02/019 ad anni alterni) e
2 così per la Domenica di Pasqua ovvero, ad anni alterni, per il lunedì di
Pasqua oltre ad un periodo continuativo durante le vacanze estive di venti giorni.-
- Rimane a carico del padre un contributo al mantenimento mensile per la figlia di € 150,00, con l'adeguamento ISTAT annuale;
oltre la partecipazione al 50% alle spese mediche della minore non coperte dal
S.S.N. (salvo l'urgenza per le mediche o la prescrizione del medico curante per le specialistiche) e straordinarie eventuali, purchè preventivamente concordate, nella misura del 50% .
- Con ogni altra declaratoria ritenuta necessaria e/o utile …
Con decreto reso inaudita altera parte, il giudice designato così provvedeva:
Visto l'art. 473 bis 15 c.p.c., in via provvisoria e urgente,
- disciplina i tempi di permanenza del minore presso il Persona_3
padre secondo le modalità indicate in parte motiva, Parte_1
autorizzando il -ove necessario- ad avvalersi dell'assistenza dei Pt_1
servizi sociali ai fini della consegna del minore, previe intese con il predetto Ufficio;
- deferisce al consultorio familiare gli accertamenti di cui in parte motiva ed assegna termine di giorni 15 per il deposito al fascicolo telematico di una relazione sintetica rispettosa del disposto di cui all'art. 473 -bis.27 c.p.c.;
- fissa l'udienza del giorno 8 gennaio 2024 ore 13,30 per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il presente decreto.
- assegna all'istante termine perentorio sino al 28 dicembre 2023 per la notifica del presente decreto alla controparte;
3 Visto l'art. 473 bis 14 c.p.c., veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti nel giudizio di merito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Parte_2
quale contestava le allegazioni avversarie e ne chiedeva il rigetto, profondendosi in un'ampia ricostruzione della propria vicenda sentimentale che muoveva dalla scoperta della propria gravidanza e culminava nelle ragioni della disaffezione che aveva determinato la cessazione della convivenza.
In ordine alle concrete doglianze avversarie poste a fondamento della domanda, riferiva che, rispetto ai rapporti con il figlio, aveva deciso di estromettere il padre avendo assunto ..la decisione di non farlo stare solo con il bambino in quanto il non era vigile e attento alla sua Pt_1
incolumità.
Rilevava di avere sempre provveduto da sola alla crescita del bambino in quanto il padre se ne era disinteressato anche durante la convivenza;
introduceva il tema del mancato adempimento degli obblighi di mantenimento da parte del padre;
richiamava la conflittualità di coppia nell'assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
faceva riferimento a limitazioni nell'esercizio della responsabilità genitoriale che il avrebbe subito con riguardo ad un figlio nato da altra unione;
Pt_1
richiamava le numerose denunce reciproche degli ex conviventi per comportamenti persecutori, da parte del e per condotte di sottrazione Pt_1
del figlio minore, da parte propria.
Ciò premesso, concludeva chiedendo che l'adito Tribunale volesse:
4 - in via preliminare, alla luce delle argomentazioni esposte e dei dati documentali offerti, revocare il provvedimento emesso inaudita altera parte;
- nel merito rigettare integralmente il proposto ricorso, disporre l'affido esclusivo del minore a favore della resistente IG.ra , Parte_2
emettendo i relativi provvedimenti a tutela del minore in ordine alla responsabilità genitoriale del padre, alla luce delle condotte pregiudizievoli assunte anche nei confronti del minore predetto;
- in via del tutto subordinata, nell' esclusivo interesse del minore, qualora il Tribunale dovesse rigettare le precedenti richieste, stabilire, previo adeguato intervento dei Servizi Sociali competenti, che gli incontri del minore con il padre avvengano in ambiente protetto e con l' ausilio degli stessi Servizi Sociali;
- stabilire un importo a titolo di mantenimento a carico del ed a Pt_1
favore della resistente, per il figlio minore.
All'udienza dell'8 gennaio 2024, veniva sentita la resistente comparsa in udienza e sollecitati i servizi sociali ed il consultorio familiare a depositare tempestivamente le relazioni di accertamento richieste in via d'urgenza.
Questo Ufficio apprendeva che il funzionario responsabile del servizio sociale di Messina aveva costituito uno spazio neutro presso il quale fare conferire il padre per frequentare il figlio.
All'udienza del 15 gennaio 2024, veniva sentito il e ribadita la Pt_1
sollecitazione ai servizi territoriali.
All'udienza del 19 febbraio 2024, il procuratore della convenuta comunicava che questa era ospite presso un centro antiviolenza e di avere
5 versato al fascicolo gli atti del procedimento in corso di svolgimento davanti al giudice minorile. In tale contesto, sentite le parti, sulla base delle motivazioni ivi esposte, il giudice relatore disponeva….nelle more della pronuncia del Tribunale per i Minorenni, al fine di evitare vuoti di tutela in pregiudizio del minore e di adattare i provvedimenti sin qui resi alle nuove emergenze processuali, così provvede:
autorizza il padre a prendere contatto con la struttura presso la quale il minore è ospite al fine di riprendere i rapporti con il figlio in forma protetta adeguandosi alle regole imposte dalla struttura, allo scopo di evitare il rischio di alienazione che il lamenta per non tenere con sé Pt_1
né sentire il figlio da un lungo lasso di tempo;
invita le parti ad attendere l'esito della decisione adottanda dal tribunale per minorenni in esito alla richiesta del PM adeguandosi al relativo disposto anche in relazione alla questione di diretto interesse iniziale di questo processo, consistente nella effettività dei tempi di permanenza tra il padre ed il figlio minore;
riserva l'attivazione di eventuali percorsi di supporto alla genitorialità, come suggerito dal PM minorile;
riserva ogni altro provvedimento all'esito della pronuncia adottanda dal
Tribunale per i Minorenni e della riunione del relativo procedimento al presente giudizio;
Invita i servizi territoriali a relazionare compiutamente in ordine ai quesiti formulati da questo Ufficio entro il termine del giorno 8 marzo 2024.
6 All'udienza successiva del 18 marzo 2024, sentite le parti e la presidente della cooperativa che ospitava la convenuta, il giudice Parte_3
relatore adottava i seguenti provvedimenti:
conferma i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni di
Messina su richiesta del PM minorile in data 13 febbraio 2024, non essendo state allegate nuove valutazioni da parte dei servizi territoriali competenti (nonostante le richieste di indagini da parte della scrivente) dopo l'adozione dei provvedimenti medesimi che contengono una puntuale disamina della documentazione acquisita al processo;
autorizza il servizio sociale di Messina a costituire uno spazio neutro fra il minore ed il padre per almeno due pomeriggi a settimana nei giorni e negli orari che saranno stabiliti dai servizi comunali;
dispone che lo spazio neutro sia assistito da un operatore esperto nel favorire la ripresa delle relazioni familiari tra il padre ed il minore;
dispone che lo spazio neutro sia funzionale nel più breve tempo possibile alla ripresa di una relazione fisiologica e libera tra il padre ed il minore;
onera gli operatori di una relazione mensile sull'andamento dello spazio neutro in cui verrà dato conto del tipo di approccio psicologico tentato a favore dei due congiunti e delle strategie attuate per consolidare la relazione dopo la lunga stasi subita;
autorizza le videochiamate tra il padre ed il minore per due giorni a settimana nei giorni e negli orari che verranno indicati dalla struttura;
dispone che la struttura di accoglienza riferisca con cadenza mensile in ordine all'andamento della relazione padre- figlio;
richiede al consultorio familiare di completare con urgenza gli accertamenti già demandati in ordine alla capacità genitoriale delle parti con i precedenti provvedimenti, posto che tali verifiche sono state sospese
7 su iniziativa dello stesso ufficio, come comunicato con nota pervenuta il 6 marzo 2024; avvisa che, allo stato, non ricorrono le condizioni per valutare accordi tra le parti in ordine ai tempi di permanenza del minore con il padre, stante il grave pregiudizio in cui il bambino versa per effetto delle condotte dei genitori e la necessità di individuare le migliori condizioni del suo affidamento e dei suoi tempi di permanenza con ciascuno di essi da parte di questo Ufficio Giudiziario;
All'udienza del 27 maggio 2024, constatato che la causa era matura per la decisione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 473 bis.22 e, all'udienza dell'8 luglio 2024, tenutasi a trattazione scritta, la causa veniva assunta in decisione dal collegio.
Giova premettere che l'ascolto del minore è impedito dalla sua tenera età e che in corso di causa sono stati effettuati tutti gli approfondimenti necessari sul piano sociale e psicologico.
Occorre altresì chiarire che la soluzione pattizia della vicenda da ultimo sottoposta dalle parti non deve essere recepita in quanto le gravi condotte attribuitesi dai genitori in pregiudizio del figlio hanno reso indisponibile la disciplina della relazioni familiari, richiedendo una regolamentazione giudiziale di tali relazioni.
I dati allarmanti emersi in ordine alla personalità dei genitori -benchè attenutati dall'intervento dei servizi territoriali che li hanno supportati nel graduale percorso di riacquisizione delle competenze genitoriali- consigliano l'affidamento del minore ai servizi sociali in modo da sottrarlo alle conseguenze pregiudizievoli della elevata conflittualità genitoriale da ultimo sopita solo in ragione della volontà della di rientrare Pt_2
8 nell'abituale ambiente domestico, dimentica dello “stato di terrore” rappresentato alla Pubblica Autorità e delle accuse rivolte al in tempi Pt_1
assai recenti circa gravi agiti di vessazione ai danni propri e del figlio.
Ricorrono infatti i presupposti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera d), del
Dlgs 10 ottobre 2022, n. 149 che ha inserito all'interno della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Legge adozione), l'articolo 5-bis il quale dispone che:
"Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di sostegno alla famiglia previsti dall' art. 1 della legge adozione si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione."
infatti, versa senza dubbio nella condizione prevista Persona_3
dall'art. 333 c.c. in quanto la madre, con la quale è convivente, ha lamentato in un recente passato forte timore per l'incolumità propria e del figlio, accusando il padre di aggressività, disattenzione ed incapacità di gestirne le esigenze;
d'altra parte, a propria volta, la madre ha agito condotte volutamente alienanti rispetto al padre come è reso esplicito dalla sua difesa, assunta sin dall'atto di costituzione e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza di comparizione, motivando tali agiti non già mediante il riferimento agli atteggiamenti prevaricatori paterni (che ha portato all'attenzione solo dei servizi territoriali e solo in corso di causa, al susseguirsi di provvedimenti dalla stessa non condivisi) ma facendo riferimento ad una mera disattenzione paterna che ben avrebbe potuto contribuire ad emendare semplicemente sostenendo l'altro genitore nell'approccio al bambino e non già deprivandolo completamente ed a suo piacimento della sua presenza.
9 Il processo ha consentito di verificare un comportamento difensivo ambiguo che si è caratterizzato nell'avere, davanti al giudice, attribuito alla incompetenza del padre le ragioni del proprio rifiuto di farlo partecipare alla crescita del figlio e, davanti ai servizi territoriali, nell'aver mostrato un inedito “terrore” all'idea che potesse essere ripristinato un rapporto pieno e libero tra il genitore non collocatario ed il figlio minore, ricercando e, subito dopo, rifuggendo la protezione della casa famiglia alla quale è stata avviata.
Il comportamento processuale della convenuta ha assunto connotazioni tali da palesare una personalità manipolativa nei confronti delle Istituzioni venute a contatto con la vicenda processuale che la riguarda di talchè appare evidente il pregiudizio per il figlio una volta che la donna fosse messa in condizioni di esercitare liberamente la responsabilità genitoriale, acquisendo legittimazione a riproporre quelle condotte alienanti verso il padre che possono definitivamente compromettere l'equilibrio della relazione parentale.
Tali dati personologici, benchè -allo stato- non tali da consigliare la decadenza dalla responsabilità genitoriale delle madre solo perché parzialmente emendati in corso di causa degli aspetti più critici, grazie al supporto dei servizi territoriali specialistici, devono ritenersi tali da arrecare pregiudizio al minore ai sensi dell'art. 333 c.c.
Il peraltro, pur avendo sempre conseguito valutazioni positive in Pt_1
ordine al proprio approccio al minore, è stato impedito da subito nell'esercizio dei tempi di permanenza liberi disposti in via d'urgenza da questo Ufficio, per autonoma determinazione dei servizi territoriali ed è stato di seguito impedito ad acquisire dimestichezza con il minore in
10 quanto costretto ad incontrarlo secondo le regole della struttura di accoglienza: egli pertanto, nonostante non sia emersa al processo alcuna nota dissonante circa la sua capacità di esercitare pienamente la paternità, non si è avviato in tale senso ed è ragionevole ipotizzare che possa essere costretto a permanere nella attuale condizione di marginalizzazione rispetto al figlio nel caso in cui la conduzione della relazione genitoriale fosse rimessa alle parti.
Sotto altro profilo, gli interventi di sostegno alla famiglia possono ancora ritenersi inefficaci, essendo stati sperimentati solo durante il periodo di
“protezione” della madre e del bambino e non già in condizioni ordinarie di vita familiare.
Tale pregnante “protezione” può essere per il prosieguo esclusa, avendo la ripetutamente rappresentato ed ammesso il venire meno della sua Pt_2
utilità a tutela propria e del figlio, richiedendo ripetutamente permessi e deroghe al regime in questione. Peraltro, i servizi territoriali hanno relazionato a favore di tale esito, richiamando una maggiore consapevolezza dei genitori ed un miglioramento del loro approccio al figlio.
Tuttavia, si reputa irragionevole che, dopo un significativo periodo di soggiorno in casa famiglia del minore in ragione del timore palesato dalla madre nei confronti dell'altro genitore, tali stati d'animo e tali preoccupazioni per l'incolumità degli interessati possano ritenersi definitivamente sopite, essendo -piuttosto- opportuno proseguire nella tutela del minore dalle possibili azioni pregiudizievoli dei suoi genitori, mediante il ricorso al gradato strumento di protezione dell'affidamento ai servizi sociali con i compiti di cui al dispositivo che segue.
11 Allo stato, potrà essere confermata la collocazione del minore presso la madre nell'abituale contesto domestico, al solo fine di mantenere stabilità alle abitudini di vita del bambino, che convive da sempre con la madre e che è ragionevolmente assai provato dall'andamento delle relazioni familiari.
I tempi di permanenza con il padre saranno regolati come da dispositivo che segue.
In ossequio a fondamentali obblighi di solidarietà familiare, il padre dovrà corrispondere alla per il mantenimento del minore un assegno Pt_2
mensile di euro 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, importo proporzionato al reddito complessivo euro 17.602,00 esposto nella dichiarazione dei redditi del 2023 dall'obbligato, oltre al 50% delle spese straordinarie, necessarie ed imprevedibili purchè preventivamente concordate.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo ex d.m. n. 147/2022 per fase introduttiva, fase studio, fase di trattazione e fase decisoria sulla base dei parametri medi relativi alle cause di valore indeterminabile. Il pagamento va disposto a favore dell'Erario stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato.
p.q.m
Il Tribunale di Messina, sezione prima civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel procedimento iscritto al n.
4825/2023 V.G. così provvede:
12 - In limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, dispone l'affidamento del minore al Servizio Sociale di Persona_3
Messina e la sua collocazione prevalente presso la madre nel luogo di abituale residenza, previo trasferimento dall'attuale residenza protetta, con le seguenti prescrizioni: il servizio sociale dovrà curare la presa in carico del minore e supportarlo nella relazione con entrambi i genitori se del caso avvalendosi del servizio di NPI;
in particolare, dovrà seguire scrupolosamente il minore nell'approccio al padre al fine di consentirgli di instaurare una relazione affettiva stabile al fine di uno sviluppo fisiologico della sua personalità; i genitori dovranno occuparsi solo delle scelte concernenti la quotidianità del minore durante i periodo di permanenza presso ciascuno di essi, venendo rimessa al servizio sociale affidatario l'assunzione delle decisioni concernenti le scelte di maggiore interesse del minore, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle relativa alla salute fisica e psichica, quelle relative al percorso scolastico, quelle relative ad eventuali stabili trasferimenti fuori sede;
- fissa la durata dell'affidamento in 24 mesi;
- invita il servizio sociale a relazionare al giudice tutelare ogni sei mesi in ordine all'andamento degli interventi, ai rapporti mantenuti dal minore con i genitori, all''attuazione del progetto predisposto dal tribunale;
- autorizza il padre a tenere con sé il figlio nei giorni di Parte_1
lunedì, mercoledì e venerdi dalle ore 16,00 alle ore 21,00 , orario in cui il padre lo riaccompagnerà presso il domicilio materno;
inoltre, alternativamente per ogni settimana, la Domenica e, la settimana
13 successiva il Sabato dalle ore 9,00 alle ore 22,00 . Durante le festività natalizie, cinque giorni a Natale giorni 23/12-27/12 compresi, mentre l'anno successivo dal 29/12-02/01 compresi e così via;
durante le festività pasquali, rispettivamente il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì di Pasqua e così via per gli anni sempre alternativamente per gli anni successivi;
in occasione del compleanno del minore in alternanza di anno in anno con la madre, l'uno il giorno precedente e l'altro il giorno del compleanno;
- pone a carico di il versamento a favore di Parte_1 Parte_2
di un assegno di mantenimento per il figlio , pari ad
[...] Per_1
euro 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, necessarie ed indifferibili, purchè previamente concordate;
- condanna alle refusione delle spese processuali nei Parte_2
confronti di liquidandole in euro 5.077,00 per fase Parte_1
introduttiva, fase studio, fase di trattazione e fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge e disponendone il pagamento a favore dell'Erario.
Messina, 31 luglio 2024
Il giudice est. il presidente dott.ssa Caterina Mangano dott. Corrado Bonanzinga
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Caterina Mangano Giudice est. dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4825 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Diaz n. 7, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Antonio Bongiorno del Foro di Messina, con studio in Messina, via Ettore
Lombardo Pellegrino n. 111, presso cui è elettivamente domiciliato
E
nata a [...] lo [...], ivi residente in [...]
Panoramica dello Stretto n. 365, C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliata in Messina, Via Camiciotti, 8, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mannuccia che la rappresenta e difende
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2023, Parte_1
deduceva che, dall'unione more uxorio con era nato in Parte_2
data 21 agosto 2021, il figlio;
che la convivenza era cessata;
che, Per_1
dopo un periodo in cui la responsabilità genitoriale era stata regolarmente esercitata, la madre del minore gli aveva impedito di avere regolari rapporti con il bambino attraverso modalità offensive ed aggressive nei confronti del padre e con evidente pregiudizio del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità.
Conclusivamente il chiedeva che l'adito Tribunale volesse…. Pt_1
in via immediata, previ gli incombenti urgentissimi di Legge, disporre con decreto, inaudita altera parte, con …somma urgenza, come segue:
- Il potrà essere posto in regime di affidamento ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre in
Messina.
- La potestà verrà esercitata, per ciò che riguarda la ordinaria e straordinaria amministrazione, da entrambi i coniugi congiuntamente tra loro.
- Il padre, potrà visitare il LE , quando vorrà, previa Per_1
comunicazione anche messaggistico-telefonica con la madre.- In caso di disaccordo potrà visitare e tenere con sé il LE , tutti i Per_1
giorni dalle ore 16,00 alle ore 20,00 …lunedì, mercoledì e venerdi dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ed, altresì, potrà tenere il figlio con sé dalle ore
12,00 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica a settimane alterne.- Il padre, inoltre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, 5 giorni a Natale (dal 23 al 28 di dicembre ad anni alterni) ovvero a Capodanno (dal 29/12 al 02/019 ad anni alterni) e
2 così per la Domenica di Pasqua ovvero, ad anni alterni, per il lunedì di
Pasqua oltre ad un periodo continuativo durante le vacanze estive di venti giorni.-
- Rimane a carico del padre un contributo al mantenimento mensile per la figlia di € 150,00, con l'adeguamento ISTAT annuale;
oltre la partecipazione al 50% alle spese mediche della minore non coperte dal
S.S.N. (salvo l'urgenza per le mediche o la prescrizione del medico curante per le specialistiche) e straordinarie eventuali, purchè preventivamente concordate, nella misura del 50% .
- Con ogni altra declaratoria ritenuta necessaria e/o utile …
Con decreto reso inaudita altera parte, il giudice designato così provvedeva:
Visto l'art. 473 bis 15 c.p.c., in via provvisoria e urgente,
- disciplina i tempi di permanenza del minore presso il Persona_3
padre secondo le modalità indicate in parte motiva, Parte_1
autorizzando il -ove necessario- ad avvalersi dell'assistenza dei Pt_1
servizi sociali ai fini della consegna del minore, previe intese con il predetto Ufficio;
- deferisce al consultorio familiare gli accertamenti di cui in parte motiva ed assegna termine di giorni 15 per il deposito al fascicolo telematico di una relazione sintetica rispettosa del disposto di cui all'art. 473 -bis.27 c.p.c.;
- fissa l'udienza del giorno 8 gennaio 2024 ore 13,30 per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il presente decreto.
- assegna all'istante termine perentorio sino al 28 dicembre 2023 per la notifica del presente decreto alla controparte;
3 Visto l'art. 473 bis 14 c.p.c., veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti nel giudizio di merito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Parte_2
quale contestava le allegazioni avversarie e ne chiedeva il rigetto, profondendosi in un'ampia ricostruzione della propria vicenda sentimentale che muoveva dalla scoperta della propria gravidanza e culminava nelle ragioni della disaffezione che aveva determinato la cessazione della convivenza.
In ordine alle concrete doglianze avversarie poste a fondamento della domanda, riferiva che, rispetto ai rapporti con il figlio, aveva deciso di estromettere il padre avendo assunto ..la decisione di non farlo stare solo con il bambino in quanto il non era vigile e attento alla sua Pt_1
incolumità.
Rilevava di avere sempre provveduto da sola alla crescita del bambino in quanto il padre se ne era disinteressato anche durante la convivenza;
introduceva il tema del mancato adempimento degli obblighi di mantenimento da parte del padre;
richiamava la conflittualità di coppia nell'assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
faceva riferimento a limitazioni nell'esercizio della responsabilità genitoriale che il avrebbe subito con riguardo ad un figlio nato da altra unione;
Pt_1
richiamava le numerose denunce reciproche degli ex conviventi per comportamenti persecutori, da parte del e per condotte di sottrazione Pt_1
del figlio minore, da parte propria.
Ciò premesso, concludeva chiedendo che l'adito Tribunale volesse:
4 - in via preliminare, alla luce delle argomentazioni esposte e dei dati documentali offerti, revocare il provvedimento emesso inaudita altera parte;
- nel merito rigettare integralmente il proposto ricorso, disporre l'affido esclusivo del minore a favore della resistente IG.ra , Parte_2
emettendo i relativi provvedimenti a tutela del minore in ordine alla responsabilità genitoriale del padre, alla luce delle condotte pregiudizievoli assunte anche nei confronti del minore predetto;
- in via del tutto subordinata, nell' esclusivo interesse del minore, qualora il Tribunale dovesse rigettare le precedenti richieste, stabilire, previo adeguato intervento dei Servizi Sociali competenti, che gli incontri del minore con il padre avvengano in ambiente protetto e con l' ausilio degli stessi Servizi Sociali;
- stabilire un importo a titolo di mantenimento a carico del ed a Pt_1
favore della resistente, per il figlio minore.
All'udienza dell'8 gennaio 2024, veniva sentita la resistente comparsa in udienza e sollecitati i servizi sociali ed il consultorio familiare a depositare tempestivamente le relazioni di accertamento richieste in via d'urgenza.
Questo Ufficio apprendeva che il funzionario responsabile del servizio sociale di Messina aveva costituito uno spazio neutro presso il quale fare conferire il padre per frequentare il figlio.
All'udienza del 15 gennaio 2024, veniva sentito il e ribadita la Pt_1
sollecitazione ai servizi territoriali.
All'udienza del 19 febbraio 2024, il procuratore della convenuta comunicava che questa era ospite presso un centro antiviolenza e di avere
5 versato al fascicolo gli atti del procedimento in corso di svolgimento davanti al giudice minorile. In tale contesto, sentite le parti, sulla base delle motivazioni ivi esposte, il giudice relatore disponeva….nelle more della pronuncia del Tribunale per i Minorenni, al fine di evitare vuoti di tutela in pregiudizio del minore e di adattare i provvedimenti sin qui resi alle nuove emergenze processuali, così provvede:
autorizza il padre a prendere contatto con la struttura presso la quale il minore è ospite al fine di riprendere i rapporti con il figlio in forma protetta adeguandosi alle regole imposte dalla struttura, allo scopo di evitare il rischio di alienazione che il lamenta per non tenere con sé Pt_1
né sentire il figlio da un lungo lasso di tempo;
invita le parti ad attendere l'esito della decisione adottanda dal tribunale per minorenni in esito alla richiesta del PM adeguandosi al relativo disposto anche in relazione alla questione di diretto interesse iniziale di questo processo, consistente nella effettività dei tempi di permanenza tra il padre ed il figlio minore;
riserva l'attivazione di eventuali percorsi di supporto alla genitorialità, come suggerito dal PM minorile;
riserva ogni altro provvedimento all'esito della pronuncia adottanda dal
Tribunale per i Minorenni e della riunione del relativo procedimento al presente giudizio;
Invita i servizi territoriali a relazionare compiutamente in ordine ai quesiti formulati da questo Ufficio entro il termine del giorno 8 marzo 2024.
6 All'udienza successiva del 18 marzo 2024, sentite le parti e la presidente della cooperativa che ospitava la convenuta, il giudice Parte_3
relatore adottava i seguenti provvedimenti:
conferma i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni di
Messina su richiesta del PM minorile in data 13 febbraio 2024, non essendo state allegate nuove valutazioni da parte dei servizi territoriali competenti (nonostante le richieste di indagini da parte della scrivente) dopo l'adozione dei provvedimenti medesimi che contengono una puntuale disamina della documentazione acquisita al processo;
autorizza il servizio sociale di Messina a costituire uno spazio neutro fra il minore ed il padre per almeno due pomeriggi a settimana nei giorni e negli orari che saranno stabiliti dai servizi comunali;
dispone che lo spazio neutro sia assistito da un operatore esperto nel favorire la ripresa delle relazioni familiari tra il padre ed il minore;
dispone che lo spazio neutro sia funzionale nel più breve tempo possibile alla ripresa di una relazione fisiologica e libera tra il padre ed il minore;
onera gli operatori di una relazione mensile sull'andamento dello spazio neutro in cui verrà dato conto del tipo di approccio psicologico tentato a favore dei due congiunti e delle strategie attuate per consolidare la relazione dopo la lunga stasi subita;
autorizza le videochiamate tra il padre ed il minore per due giorni a settimana nei giorni e negli orari che verranno indicati dalla struttura;
dispone che la struttura di accoglienza riferisca con cadenza mensile in ordine all'andamento della relazione padre- figlio;
richiede al consultorio familiare di completare con urgenza gli accertamenti già demandati in ordine alla capacità genitoriale delle parti con i precedenti provvedimenti, posto che tali verifiche sono state sospese
7 su iniziativa dello stesso ufficio, come comunicato con nota pervenuta il 6 marzo 2024; avvisa che, allo stato, non ricorrono le condizioni per valutare accordi tra le parti in ordine ai tempi di permanenza del minore con il padre, stante il grave pregiudizio in cui il bambino versa per effetto delle condotte dei genitori e la necessità di individuare le migliori condizioni del suo affidamento e dei suoi tempi di permanenza con ciascuno di essi da parte di questo Ufficio Giudiziario;
All'udienza del 27 maggio 2024, constatato che la causa era matura per la decisione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 473 bis.22 e, all'udienza dell'8 luglio 2024, tenutasi a trattazione scritta, la causa veniva assunta in decisione dal collegio.
Giova premettere che l'ascolto del minore è impedito dalla sua tenera età e che in corso di causa sono stati effettuati tutti gli approfondimenti necessari sul piano sociale e psicologico.
Occorre altresì chiarire che la soluzione pattizia della vicenda da ultimo sottoposta dalle parti non deve essere recepita in quanto le gravi condotte attribuitesi dai genitori in pregiudizio del figlio hanno reso indisponibile la disciplina della relazioni familiari, richiedendo una regolamentazione giudiziale di tali relazioni.
I dati allarmanti emersi in ordine alla personalità dei genitori -benchè attenutati dall'intervento dei servizi territoriali che li hanno supportati nel graduale percorso di riacquisizione delle competenze genitoriali- consigliano l'affidamento del minore ai servizi sociali in modo da sottrarlo alle conseguenze pregiudizievoli della elevata conflittualità genitoriale da ultimo sopita solo in ragione della volontà della di rientrare Pt_2
8 nell'abituale ambiente domestico, dimentica dello “stato di terrore” rappresentato alla Pubblica Autorità e delle accuse rivolte al in tempi Pt_1
assai recenti circa gravi agiti di vessazione ai danni propri e del figlio.
Ricorrono infatti i presupposti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera d), del
Dlgs 10 ottobre 2022, n. 149 che ha inserito all'interno della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Legge adozione), l'articolo 5-bis il quale dispone che:
"Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di sostegno alla famiglia previsti dall' art. 1 della legge adozione si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione."
infatti, versa senza dubbio nella condizione prevista Persona_3
dall'art. 333 c.c. in quanto la madre, con la quale è convivente, ha lamentato in un recente passato forte timore per l'incolumità propria e del figlio, accusando il padre di aggressività, disattenzione ed incapacità di gestirne le esigenze;
d'altra parte, a propria volta, la madre ha agito condotte volutamente alienanti rispetto al padre come è reso esplicito dalla sua difesa, assunta sin dall'atto di costituzione e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza di comparizione, motivando tali agiti non già mediante il riferimento agli atteggiamenti prevaricatori paterni (che ha portato all'attenzione solo dei servizi territoriali e solo in corso di causa, al susseguirsi di provvedimenti dalla stessa non condivisi) ma facendo riferimento ad una mera disattenzione paterna che ben avrebbe potuto contribuire ad emendare semplicemente sostenendo l'altro genitore nell'approccio al bambino e non già deprivandolo completamente ed a suo piacimento della sua presenza.
9 Il processo ha consentito di verificare un comportamento difensivo ambiguo che si è caratterizzato nell'avere, davanti al giudice, attribuito alla incompetenza del padre le ragioni del proprio rifiuto di farlo partecipare alla crescita del figlio e, davanti ai servizi territoriali, nell'aver mostrato un inedito “terrore” all'idea che potesse essere ripristinato un rapporto pieno e libero tra il genitore non collocatario ed il figlio minore, ricercando e, subito dopo, rifuggendo la protezione della casa famiglia alla quale è stata avviata.
Il comportamento processuale della convenuta ha assunto connotazioni tali da palesare una personalità manipolativa nei confronti delle Istituzioni venute a contatto con la vicenda processuale che la riguarda di talchè appare evidente il pregiudizio per il figlio una volta che la donna fosse messa in condizioni di esercitare liberamente la responsabilità genitoriale, acquisendo legittimazione a riproporre quelle condotte alienanti verso il padre che possono definitivamente compromettere l'equilibrio della relazione parentale.
Tali dati personologici, benchè -allo stato- non tali da consigliare la decadenza dalla responsabilità genitoriale delle madre solo perché parzialmente emendati in corso di causa degli aspetti più critici, grazie al supporto dei servizi territoriali specialistici, devono ritenersi tali da arrecare pregiudizio al minore ai sensi dell'art. 333 c.c.
Il peraltro, pur avendo sempre conseguito valutazioni positive in Pt_1
ordine al proprio approccio al minore, è stato impedito da subito nell'esercizio dei tempi di permanenza liberi disposti in via d'urgenza da questo Ufficio, per autonoma determinazione dei servizi territoriali ed è stato di seguito impedito ad acquisire dimestichezza con il minore in
10 quanto costretto ad incontrarlo secondo le regole della struttura di accoglienza: egli pertanto, nonostante non sia emersa al processo alcuna nota dissonante circa la sua capacità di esercitare pienamente la paternità, non si è avviato in tale senso ed è ragionevole ipotizzare che possa essere costretto a permanere nella attuale condizione di marginalizzazione rispetto al figlio nel caso in cui la conduzione della relazione genitoriale fosse rimessa alle parti.
Sotto altro profilo, gli interventi di sostegno alla famiglia possono ancora ritenersi inefficaci, essendo stati sperimentati solo durante il periodo di
“protezione” della madre e del bambino e non già in condizioni ordinarie di vita familiare.
Tale pregnante “protezione” può essere per il prosieguo esclusa, avendo la ripetutamente rappresentato ed ammesso il venire meno della sua Pt_2
utilità a tutela propria e del figlio, richiedendo ripetutamente permessi e deroghe al regime in questione. Peraltro, i servizi territoriali hanno relazionato a favore di tale esito, richiamando una maggiore consapevolezza dei genitori ed un miglioramento del loro approccio al figlio.
Tuttavia, si reputa irragionevole che, dopo un significativo periodo di soggiorno in casa famiglia del minore in ragione del timore palesato dalla madre nei confronti dell'altro genitore, tali stati d'animo e tali preoccupazioni per l'incolumità degli interessati possano ritenersi definitivamente sopite, essendo -piuttosto- opportuno proseguire nella tutela del minore dalle possibili azioni pregiudizievoli dei suoi genitori, mediante il ricorso al gradato strumento di protezione dell'affidamento ai servizi sociali con i compiti di cui al dispositivo che segue.
11 Allo stato, potrà essere confermata la collocazione del minore presso la madre nell'abituale contesto domestico, al solo fine di mantenere stabilità alle abitudini di vita del bambino, che convive da sempre con la madre e che è ragionevolmente assai provato dall'andamento delle relazioni familiari.
I tempi di permanenza con il padre saranno regolati come da dispositivo che segue.
In ossequio a fondamentali obblighi di solidarietà familiare, il padre dovrà corrispondere alla per il mantenimento del minore un assegno Pt_2
mensile di euro 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, importo proporzionato al reddito complessivo euro 17.602,00 esposto nella dichiarazione dei redditi del 2023 dall'obbligato, oltre al 50% delle spese straordinarie, necessarie ed imprevedibili purchè preventivamente concordate.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo ex d.m. n. 147/2022 per fase introduttiva, fase studio, fase di trattazione e fase decisoria sulla base dei parametri medi relativi alle cause di valore indeterminabile. Il pagamento va disposto a favore dell'Erario stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato.
p.q.m
Il Tribunale di Messina, sezione prima civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel procedimento iscritto al n.
4825/2023 V.G. così provvede:
12 - In limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, dispone l'affidamento del minore al Servizio Sociale di Persona_3
Messina e la sua collocazione prevalente presso la madre nel luogo di abituale residenza, previo trasferimento dall'attuale residenza protetta, con le seguenti prescrizioni: il servizio sociale dovrà curare la presa in carico del minore e supportarlo nella relazione con entrambi i genitori se del caso avvalendosi del servizio di NPI;
in particolare, dovrà seguire scrupolosamente il minore nell'approccio al padre al fine di consentirgli di instaurare una relazione affettiva stabile al fine di uno sviluppo fisiologico della sua personalità; i genitori dovranno occuparsi solo delle scelte concernenti la quotidianità del minore durante i periodo di permanenza presso ciascuno di essi, venendo rimessa al servizio sociale affidatario l'assunzione delle decisioni concernenti le scelte di maggiore interesse del minore, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle relativa alla salute fisica e psichica, quelle relative al percorso scolastico, quelle relative ad eventuali stabili trasferimenti fuori sede;
- fissa la durata dell'affidamento in 24 mesi;
- invita il servizio sociale a relazionare al giudice tutelare ogni sei mesi in ordine all'andamento degli interventi, ai rapporti mantenuti dal minore con i genitori, all''attuazione del progetto predisposto dal tribunale;
- autorizza il padre a tenere con sé il figlio nei giorni di Parte_1
lunedì, mercoledì e venerdi dalle ore 16,00 alle ore 21,00 , orario in cui il padre lo riaccompagnerà presso il domicilio materno;
inoltre, alternativamente per ogni settimana, la Domenica e, la settimana
13 successiva il Sabato dalle ore 9,00 alle ore 22,00 . Durante le festività natalizie, cinque giorni a Natale giorni 23/12-27/12 compresi, mentre l'anno successivo dal 29/12-02/01 compresi e così via;
durante le festività pasquali, rispettivamente il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì di Pasqua e così via per gli anni sempre alternativamente per gli anni successivi;
in occasione del compleanno del minore in alternanza di anno in anno con la madre, l'uno il giorno precedente e l'altro il giorno del compleanno;
- pone a carico di il versamento a favore di Parte_1 Parte_2
di un assegno di mantenimento per il figlio , pari ad
[...] Per_1
euro 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, necessarie ed indifferibili, purchè previamente concordate;
- condanna alle refusione delle spese processuali nei Parte_2
confronti di liquidandole in euro 5.077,00 per fase Parte_1
introduttiva, fase studio, fase di trattazione e fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge e disponendone il pagamento a favore dell'Erario.
Messina, 31 luglio 2024
Il giudice est. il presidente dott.ssa Caterina Mangano dott. Corrado Bonanzinga
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