TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/10/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
CE OL PI Presidente
SC PI UD
GI LL UD rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 768/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VINCI CE
Ricorrente
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IN MI
Resistente
e n.q. di curatore speciale del minore , in proprio;
Controparte_2 Persona_1
Parte necessaria
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: riconoscimento del rapporto di paternità ex art 250 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.6.2025, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse del minore;
nel merito, l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni ivi formulate. Il curatore speciale ha dichiarato di associarsi alla domanda di riconoscimento di paternità formulata dal ricorrente e di non opporsi all'emissione dei provvedimenti richiesti.
Per la parte convenuta, assente all'udienza, rimangono ferme le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione (cfr. ex multis, Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11222 del 09/05/2018, Rv.
648580 – 01).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 250, IV comma, c.c. depositato il 14.5.2024, , Parte_1 premesso di avere avuto una relazione sentimentale con per un periodo di Controparte_1 circa tre anni (precisamente, dalla fine del 2017 alla fine del 2020), ritenendo di essere il padre naturale del bambino partorito dalla resistente a IC (TP) in data 27.5.2021, ha chiesto che
“previa ogni e opportuna declaratoria del caso di legge a) Pronunciare sentenza che tenga luogo del consenso mancante ai sensi dell'art. 250 c.c. b) Per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare, sull'atto di nascita del minore, che nato a [...] il [...], è il padre di Parte_1 Per_1
nato a [...] il [...]. c) Disporre che , nato a [...] il [...] e residente in
[...] Persona_1
EL nella Via Khamma Sotto n. 9, acquisti il cognome paterno aggiungendolo a quello materno, così da chiamarsi d) Adottare tutti i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento, al Persona_2 mantenimento e al collocamento del minore”.
Con memoria depositata il 17.7.2024, si è costituita in giudizio la quale Controparte_1 contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dal ricorrente, ha chiesto all'intestato
Tribunale “di valutare l'interesse del minore al riconoscimento, tanto sotto il profilo materiale quanto quello psicologico, a cui questa difesa si affida, tenuto conto che si tratta di un bambino in tenerissima età. In ogni caso Per_ qualora il Tribunale voglia disporre il riconoscimento da parte del ricorrente del piccolo affidare lo stesso in via esclusiva alla madre ponendo a carico del ricorrente un assegno mensile di mantenimento non inferiore ad euro
300,00 disciplinando gli incontri tra il ricorrente ed il minore tenuto conto dell'età del minore ed alla presenza dei servizi sociali”.
Con ordinanza del 6.11.2024 è stata disposta CTU genetica al fine di accertare la compatibilità genetica tra l'attore e il minore . Persona_1
Costituitosi in giudizio con memoria deposita il 14.11.2024, il curatore speciale del minore
, ha chiesto “Previo accertamento della compatibilità genetica del minore con il Persona_1 Persona_1 ricorrente disporre l'acquisizione delle informazioni di cui in narrativa e per l'effetto: Parte_1 incaricare il Servizio sociale del Comune di EL di relazionare sul e sulla Parte_1 CP_1
; Incaricare il servizio sociale di relazionare sulle condizioni di vita del minore;
Incaricare i
[...] Persona_1
CC della locale stazione di trasmettere informativa sul e sulla;
Acquisire i Parte_1 Controparte_1 certificati penale e carichi pendenti del e della presso la PDR in sede;
In caso di persistente rifiuto Pt_1 Per_1 pag. 2/5 Per_ della a consentire la sottoposizione del minore al prelievo del campione biologico Controparte_1 necessario all'accertamento già disposto, onerare il terzo di produrre il referto Parte_2 dell'esame di compatibilità effettuato sul e sul minore modificando il quesito peritale allo scopo Pt_1 Per_1 di conferire incarico al CTU nominato finalizzato ad accertare la correttezza dell'esame effettuato. In subordine valutare l'opportunità di sospendere temporaneamente la responsabilità genitoriale della Per_1 limitatamente a tale questione ed attribuire poteri di rappresentanza sostanziale al curatore speciale o ad altro soggetto che il Tribunale riterrà di individuare, in relazione a tale decisione. In caso di esito positivo degli accertamenti a carico del ricorrente, pronunciare sentenza che tenga luogo del consenso mancante si da consentire Per_ al di riconoscere il minore come proprio figlio prevedendo che al cognome venga aggiunto Pt_1 Per_1 il cognome statuendo che il minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, prevedendo il Pt_1 collocamento prevalente presso la madre, disciplinando congruo diritto/dovere di visita del padre - avendo cura che l'instaurazione del rapporto avvenga in modo graduale - con il supporto del servizio sociale territorialmente competente che avrà cura di predisporre adeguato progetto a tale scopo;
invitare i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato alla condivisione del progetto educativo del minore;
prevedere che il padre versi un congruo mantenimento per il minore e onerarlo della contribuzione alle spese straordinarie necessarie allo stesso come da protocollo in vigore. In caso di esito negativo dell'accertamento di compatibilità rigettare la domanda del In caso di esito positivo dell'accertamento di compatibilità, ove dagli altri Pt_1 approfondimenti istruttori emergessero ragioni che dovessero far ritenere il riconoscimento contrario all'interesse del minore, adottare i consequenziali provvedimenti in punto mantenimento rigettando le altre istanze di parte ricorrente”.
Il C.T.U., dopo aver comparato i profili genetici fra il minore e il , Persona_1 Pt_1 ha accertato che “l'analisi comparativa tra il profilo genetico di e quello del campione Parte_1 con codice W72172 riconducibile al minore non ha rivelato incompatibilità su 21 sistemi str Persona_1 esaminati. Una probabilità di paternità (p(w)%) pari al 99, 99999454% permette di affermare con certezza che è il padre biologico del minore ”. Parte_1 Persona_1
***
Orbene, la domanda di riconoscimento del figlio naturale avanzata dal ricorrente deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che dalla C.T.U. redatta a firma del Dott. è emersa la prova Persona_3 oggettiva del rapporto di filiazione naturale tra il minore e il ricorrente, dagli atti del giudizio non risultano elementi idonei a far ritenere che il riconoscimento del possa Pt_1 arrecare pregiudizio all'interesse del minore.
A tal riguardo, l'art. 250 c.c. devolve alla cognizione del giudice una valutazione circa l'interesse primario del figlio al riconoscimento, di guisa che il giudice è chiamato, non solo a pag. 3/5 ratificare un fatto naturale (quale la procreazione del figlio da parte di un soggetto che si afferma esserne il padre), ma anche a valutare l'interesse del figlio ad avere quel soggetto come padre.
Deve osservarsi che l'esame della rispondenza del riconoscimento all'interesse del minore passa attraverso il necessario bilanciamento tra diritti tutti costituzionalmente garantiti, vale a dire, il diritto alla paternità e il diritto del minore ad avere un padre, sia in relazione alla propria identità personale, sia in relazione all'apporto nella sua crescita psicofisica della presenza di entrambi i genitori.
In particolare, se, da un lato, il genitore ha un diritto costituzionalmente garantito al riconoscimento del figlio, dall'altro lato, tale diritto non è assoluto, ma è controbilanciato dal diritto del minore a non vedere compromesso il proprio sviluppo psico-fisico e anzi è quest'ultimo diritto che, in caso di contrasto, deve essere ritenuto più importante.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il giudice (nel quadro di un bilanciamento tra l'affermazione della verità biologica e la conservazione degli assetti familiari in atto) deve accertare il concreto interesse al riguardo del minore, fermo che il riconoscimento non è impedito tanto da condotte moralmente censurabili o anche da pendenze penali di chi chiede di essere autorizzato al riconoscimento stesso, quanto alla condotta di vita di costui, che si traduca in gravi carenze genitoriali” (Cass. Civ. sez. I,
28/02/2018, n. 4763).
Il riconoscimento del figlio naturale deve essere escluso, dunque, solo in caso assai residuali, costituendo, ai sensi dell'art. 250, co. 4, c.p.c., un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un danno gravissimo per lo sviluppo psicofisico del minore.
In ogni caso, non costituisce impedimento al secondo riconoscimento la presunta inidoneità del padre naturale a svolgere il compito genitoriale, desumibile dall'avere questi dimostrato scarso interesse verso il figlio, prima e dopo la nascita (v. Cass. n. 2878/2005; Cass. n. 12984/2009).
Nel caso di specie, nel corso del giudizio non sono emerse circostanze ostative al riconoscimento del figlio minore da parte del padre, né la resistente ha dedotto elementi di fatto o giuridici tali da compromettere l'interesse del minore, avendo costei unicamente posto in dubbio la paternità biologica che, alla luce degli approfondimenti peritali compiuti, deve ritenersi accertata.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorrente può essere autorizzato ad operare il riconoscimento del figlio minore.
In merito alla domanda di attribuzione del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, “il giudice è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima pag. 4/5 attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé)” (v. Cass. civ. n. 18161/2019, v. anche. Cass. civ. n. 12640/2015 e Cass. civ n. 2644 del 3/2/2011).
In particolar modo, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo esclusivo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, “la scelta del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento”
(Cass. civ. n. 12640/2015).
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che nell'interesse del minore vada aggiunto il cognome del padre “ ” posponendolo rispetto a quello della madre “ , avendolo Pt_1 Per_1 per prima riconosciuto, non sussistendo ragioni che inducano a ritenere prevalente quello paterno rispetto a quello materno già in uso da parte del minore.
In considerazione delle questioni ancora da definire compiutamente in ordine al regime di affidamento, collocamento e mantenimento del minore, si dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la regolamentazione delle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
- autorizza il riconoscimento del minore , nato a [...] il [...] da Persona_1 parte di , nato a [...] l'[...]; Parte_1
- dispone che il minore – a seguito del riconoscimento - aggiunga al Persona_1 cognome materno quello paterno “ ” posponendo quest'ultimo al Per_1 Pt_1 primo;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha formato l'atto di nascita del minore ai fini delle annotazioni di competenza;
- provvede, come da separata ordinanza, in ordine alla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il UD rel. Il Presidente
GI LL CE OL PI
pag. 5/5