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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6549/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 6549/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BELLAROSA Parte_1
ROBERTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COLAIANNI GIOVANNI Parte_2 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
21/06/2014.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 24/03/2025 e Parte_1 Parte_2
anno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 10/02/2017
[...]
e pubblicato il 15/02/2017, relativamente ai minori.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 10/02/2017: Per CONFERMA l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori Persona_2
con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
i genitori eserciteranno separatamente la potestà relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione mentre assumeranno congiuntamente le decisioni più importanti nell'interesse dei figli ed in particolare quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
DÀ ATTO che sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli.
DISPONE che il padre possa vederli e tenerli con sé in ogni occasione concordata tra le parti, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi nonché alle esigenze ed ai desideri dei minori, e – in difetto di accordo-secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati: dal venerdì mattina alle 8,30 nel periodo delle vacanze estive o all'uscita di scuola nel periodo scolastico fino al lunedì mattina (quando li accompagnerà a scuola o a casa della madre alle 8,30);
Il tutto da far valere anche in caso di assenze scolastiche dovute a malattia dei minori, sciopero del personale scolastico, gite scolastiche o qualsivoglia altro impedimento. - nei giorni infrasettimanali: il lunedì con pernottamento (dall'uscita di scuola nel periodo scolastico o dalle ore 8,30 nel periodo delle vacanze estive fino alle ore 8,30 del martedì mattina, quando li riaccompagnerà a casa della madre), nella settimana che si conclude con il week-end paterno;
due pomeriggi infrasettimanali consecutivi, entrambi seguiti da pernottamento (in difetto di accordo, il mercoledì e il giovedì) dall'uscita di scuola nel periodo scolastico, o nel periodo delle vacanze estive, dalle ore 8,30 del mercoledì fino alle ore 8,30 del venerdì mattina (quando li accompagnerà a casa della madre) nella settimana che si conclude con il week-end materno.
Il tutto da far valere anche in caso di assenze scolastiche dovute a malattia dei minori, sciopero del personale scolastico, gite scolastiche o qualsivoglia altro impedimento.
DÀ ATTO che ciascun genitore si impegna a rivolgersi all'altro genitore in caso di assenza od impossibilità di tenere con sé i bambini, anche a causa di trasferte di lavoro, prima di rivolgersi a parenti/ baby – sitter;
DISPONE che con riguardo alle vacanze scolastiche ed alle festività infrasettimanali;
- durante le vacanze natalizie, ciascun genitore potrà tenere con sé i bambini ad anni alterni dal 26 al
31 dicembre (con pernottamento) o dal 1 al 6 gennaio (con pernottamento). Resta inteso che i figli trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente, il giorno 24 o 25 dicembre (il 24 dicembre con il genitore con cui si troveranno dal 1 Gennaio al 6 Gennaio): ciò non implicherà variazioni al successivo ed ordinario calendario di permanenza dei minori con l'uno o con l'altro genitore (ivi inclusa l'alternanza dei fine settimana) che non subirà variazioni rispetto al suo corso ordinario: in particolare, i minori trascorreranno il fine settimana immediatamente successivo all'epifania con il genitore che li ha tenuti con sé fino al 31 dicembre.
- durante le vacanze scolastiche pasquali -i minori passeranno la metà dei giorni con il padre e l'altra metà con la madre (pernottamenti inclusi), secondo il seguente calendario: il giovedì Santo con il genitore di spettanza secondo il calendario ordinario;
il Venerdì, Sabato e Domenica (Pasqua) con l'altro genitore a cui spetta il fine settimana secondo il calendario ordinario;
il lunedì dell'Angelo ed il martedì con il genitore che li ha tenuti il giovedì Santo;
ciò non implicherà variazioni al successivo ed ordinario calendario di permanenza dei minori con l'uno o con l'altro genitore (ivi inclusa l'alternanza dei fine settimana) che non subirà variazioni rispetto al suo corso ordinario.
- festività varie (1 maggio, 25 aprile, ferragosto, ecc.): salvo diverso accordo dei genitori, i minori li passeranno con il genitore in cui si trovano in tale occasione;
sia nel caso in cui la festività capiti in un giorno infrasettimanale sia nel caso in cui capiti a ridosso o durante un fine settimana;
ciò non implicherà variazioni al successivo ed ordinario calendario di permanenza dei minori con l'uno o con l'altro genitore (ivi inclusa l'alternanza dei fine settimana) che non subirà variazioni rispetto al suo corso ordinario. - -durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà con sé i figli per due settimane consecutive, in tempi da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno: in difetto di accordo, la seconda e la terza settimana di luglio per il padre, la terza e la quarta di agosto per la madre.
Le suddette due settimane consecutive, indipendentemente dal calendario ordinario di permanenza dei minori con l'uno o con l'altro genitore, avranno inizio alle ore 8,30 del lunedì mattina ( per il padre, il secondo lunedì del mese di luglio e, per la madre, il terzo lunedì del mese di agosto) e cesseranno di domenica (è incluso il pernottamento).
E' fatto salvo il diritto di ciascun genitore di tenere con sé i figli già dalle ore 8,30 del venerdì mattina
(anziché dalle ore 8,30 del lunedì mattina) nella sola specifica ed occasionale ipotesi in cui, secondo il calendario ordinario, il weekend precedente ed immediatamente agganciato alle due settimane indicate nel presente atto – vale a dire, la seconda e terza settimana di luglio per il padre, la terza e la quarta di agosto per la madre – dovesse risultare già di spettanza del medesimo genitore;
anche in detto caso le due settimane di vacanza consecutiva, pur iniziando di venerdì, cesserebbero, comunque di domenica (pernottamento incluso).
I minori trascorreranno, altresì, con ciascun genitore, anche una terza settimana, sempre durante il periodo delle vacanze estive (e da comunicare entro il 31marzo di ogni anno), sganciata dalle altre due settimane consecutive scelte sia dall'uno che dall'altro genitore né sovrapponibile alle stesse e da individuarsi in una settimana che si conclude con il weekend paterno per il padre e materno per la madre ed avranno inizio (salvo diverso accordo) alle ore 8,30 del lunedì di quella stessa settimana
(vale a dire il lunedì immediatamente successivo al weekend trascorso con l'altro genitore).
La settimana singola dell'uno potrà essere agganciata alla settimana singola dell'altro.
La settimana singola di vacanza non potrà essere individuata nella settimana e/o settimane di giugno in cui ricorrono i compleanni dei due minori (rispettivamente nati il 19 ed il 21 giugno). Nel fine settimana immediatamente successivo alle suddette due settimane consecutive e/o alla suddetta settimana singola trascorsa con un genitore, i minori staranno con l'altro genitore, così da ricominciare, sin da subito, vale a dire già dalle ore 8,30 del lunedì successivo alle sopra descritte settimane e/o settimana di vacanza, l'ordinario calendario settimanale che si conclude con il weekend dell'altro genitore.
DÀ ATTO che ciascun genitore darà comunicazione all'altro del luogo ove intende condurre i figli in occasione delle vacanze estive, natalizie e/o pasquali, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti telefonici;
DISPONE che - in occasione dei compleanni dei due figli e dei genitori: i minori li passeranno con il genitore in cui si trovano in tale occasione, salvo diverso accordo dei genitori.
DISPONE a carico del sig. – a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso Parte_1 - un contributo al mantenimento dei figli minori da versare alla sig.ra entro il giorno 5 Parte_3
di ogni mese nella misura di euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00) (euro 175,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente in ragione dell'indice ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie dei figli minori quali mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c., con l'unica precisazione che i genitori ritengono sufficiente lo scambio di comunicazioni in punto spese da concordarsi e/o da documentarsi a mezzo di applicazioni telefoniche di messaggistica istantanea (ad es. whatsapp) e/o a mezzo mail in luogo dell'invio di raccomandate, ed, all'uopo, dichiarano di voler ricevere comunicazioni mail agli indirizzi e ); Email_1 Email_2
DÀ ATTO che l'assegno unico e universale (AUU) per figli a carico liquidato dall' in ragione CP_1
della vigente normativa in materia di sostegno economico alle famiglie, sarà di esclusiva spettanza della madre.
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, ivi incluso l'impegno a garantire la reperibilità telefonica dei minori per due volte al giorno (mattina e sera);
DÀ ATTO del consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti con impegno a scambiarsi i documenti dei minori in caso di necessità di ciascuno di essi.
DÀ ATTO che gli istanti hanno definitivamente regolato le pendenze patrimoniali tra di essi esistenti alla data del deposito del precedente ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c. dell'1.2.2017 e riportate nel decreto n. cronol. 249/2017 del 15.02.2017 del Tribunale di Torino – Sezione Volontaria
Giurisdizione.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 6549/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BELLAROSA Parte_1
ROBERTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COLAIANNI GIOVANNI Parte_2 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
21/06/2014.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 24/03/2025 e Parte_1 Parte_2
anno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 10/02/2017
[...]
e pubblicato il 15/02/2017, relativamente ai minori.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 10/02/2017: Per CONFERMA l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori Persona_2
con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
i genitori eserciteranno separatamente la potestà relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione mentre assumeranno congiuntamente le decisioni più importanti nell'interesse dei figli ed in particolare quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
DÀ ATTO che sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli.
DISPONE che il padre possa vederli e tenerli con sé in ogni occasione concordata tra le parti, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi nonché alle esigenze ed ai desideri dei minori, e – in difetto di accordo-secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati: dal venerdì mattina alle 8,30 nel periodo delle vacanze estive o all'uscita di scuola nel periodo scolastico fino al lunedì mattina (quando li accompagnerà a scuola o a casa della madre alle 8,30);
Il tutto da far valere anche in caso di assenze scolastiche dovute a malattia dei minori, sciopero del personale scolastico, gite scolastiche o qualsivoglia altro impedimento. - nei giorni infrasettimanali: il lunedì con pernottamento (dall'uscita di scuola nel periodo scolastico o dalle ore 8,30 nel periodo delle vacanze estive fino alle ore 8,30 del martedì mattina, quando li riaccompagnerà a casa della madre), nella settimana che si conclude con il week-end paterno;
due pomeriggi infrasettimanali consecutivi, entrambi seguiti da pernottamento (in difetto di accordo, il mercoledì e il giovedì) dall'uscita di scuola nel periodo scolastico, o nel periodo delle vacanze estive, dalle ore 8,30 del mercoledì fino alle ore 8,30 del venerdì mattina (quando li accompagnerà a casa della madre) nella settimana che si conclude con il week-end materno.
Il tutto da far valere anche in caso di assenze scolastiche dovute a malattia dei minori, sciopero del personale scolastico, gite scolastiche o qualsivoglia altro impedimento.
DÀ ATTO che ciascun genitore si impegna a rivolgersi all'altro genitore in caso di assenza od impossibilità di tenere con sé i bambini, anche a causa di trasferte di lavoro, prima di rivolgersi a parenti/ baby – sitter;
DISPONE che con riguardo alle vacanze scolastiche ed alle festività infrasettimanali;
- durante le vacanze natalizie, ciascun genitore potrà tenere con sé i bambini ad anni alterni dal 26 al
31 dicembre (con pernottamento) o dal 1 al 6 gennaio (con pernottamento). Resta inteso che i figli trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente, il giorno 24 o 25 dicembre (il 24 dicembre con il genitore con cui si troveranno dal 1 Gennaio al 6 Gennaio): ciò non implicherà variazioni al successivo ed ordinario calendario di permanenza dei minori con l'uno o con l'altro genitore (ivi inclusa l'alternanza dei fine settimana) che non subirà variazioni rispetto al suo corso ordinario: in particolare, i minori trascorreranno il fine settimana immediatamente successivo all'epifania con il genitore che li ha tenuti con sé fino al 31 dicembre.
- durante le vacanze scolastiche pasquali -i minori passeranno la metà dei giorni con il padre e l'altra metà con la madre (pernottamenti inclusi), secondo il seguente calendario: il giovedì Santo con il genitore di spettanza secondo il calendario ordinario;
il Venerdì, Sabato e Domenica (Pasqua) con l'altro genitore a cui spetta il fine settimana secondo il calendario ordinario;
il lunedì dell'Angelo ed il martedì con il genitore che li ha tenuti il giovedì Santo;
ciò non implicherà variazioni al successivo ed ordinario calendario di permanenza dei minori con l'uno o con l'altro genitore (ivi inclusa l'alternanza dei fine settimana) che non subirà variazioni rispetto al suo corso ordinario.
- festività varie (1 maggio, 25 aprile, ferragosto, ecc.): salvo diverso accordo dei genitori, i minori li passeranno con il genitore in cui si trovano in tale occasione;
sia nel caso in cui la festività capiti in un giorno infrasettimanale sia nel caso in cui capiti a ridosso o durante un fine settimana;
ciò non implicherà variazioni al successivo ed ordinario calendario di permanenza dei minori con l'uno o con l'altro genitore (ivi inclusa l'alternanza dei fine settimana) che non subirà variazioni rispetto al suo corso ordinario. - -durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà con sé i figli per due settimane consecutive, in tempi da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno: in difetto di accordo, la seconda e la terza settimana di luglio per il padre, la terza e la quarta di agosto per la madre.
Le suddette due settimane consecutive, indipendentemente dal calendario ordinario di permanenza dei minori con l'uno o con l'altro genitore, avranno inizio alle ore 8,30 del lunedì mattina ( per il padre, il secondo lunedì del mese di luglio e, per la madre, il terzo lunedì del mese di agosto) e cesseranno di domenica (è incluso il pernottamento).
E' fatto salvo il diritto di ciascun genitore di tenere con sé i figli già dalle ore 8,30 del venerdì mattina
(anziché dalle ore 8,30 del lunedì mattina) nella sola specifica ed occasionale ipotesi in cui, secondo il calendario ordinario, il weekend precedente ed immediatamente agganciato alle due settimane indicate nel presente atto – vale a dire, la seconda e terza settimana di luglio per il padre, la terza e la quarta di agosto per la madre – dovesse risultare già di spettanza del medesimo genitore;
anche in detto caso le due settimane di vacanza consecutiva, pur iniziando di venerdì, cesserebbero, comunque di domenica (pernottamento incluso).
I minori trascorreranno, altresì, con ciascun genitore, anche una terza settimana, sempre durante il periodo delle vacanze estive (e da comunicare entro il 31marzo di ogni anno), sganciata dalle altre due settimane consecutive scelte sia dall'uno che dall'altro genitore né sovrapponibile alle stesse e da individuarsi in una settimana che si conclude con il weekend paterno per il padre e materno per la madre ed avranno inizio (salvo diverso accordo) alle ore 8,30 del lunedì di quella stessa settimana
(vale a dire il lunedì immediatamente successivo al weekend trascorso con l'altro genitore).
La settimana singola dell'uno potrà essere agganciata alla settimana singola dell'altro.
La settimana singola di vacanza non potrà essere individuata nella settimana e/o settimane di giugno in cui ricorrono i compleanni dei due minori (rispettivamente nati il 19 ed il 21 giugno). Nel fine settimana immediatamente successivo alle suddette due settimane consecutive e/o alla suddetta settimana singola trascorsa con un genitore, i minori staranno con l'altro genitore, così da ricominciare, sin da subito, vale a dire già dalle ore 8,30 del lunedì successivo alle sopra descritte settimane e/o settimana di vacanza, l'ordinario calendario settimanale che si conclude con il weekend dell'altro genitore.
DÀ ATTO che ciascun genitore darà comunicazione all'altro del luogo ove intende condurre i figli in occasione delle vacanze estive, natalizie e/o pasquali, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti telefonici;
DISPONE che - in occasione dei compleanni dei due figli e dei genitori: i minori li passeranno con il genitore in cui si trovano in tale occasione, salvo diverso accordo dei genitori.
DISPONE a carico del sig. – a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso Parte_1 - un contributo al mantenimento dei figli minori da versare alla sig.ra entro il giorno 5 Parte_3
di ogni mese nella misura di euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00) (euro 175,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente in ragione dell'indice ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie dei figli minori quali mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c., con l'unica precisazione che i genitori ritengono sufficiente lo scambio di comunicazioni in punto spese da concordarsi e/o da documentarsi a mezzo di applicazioni telefoniche di messaggistica istantanea (ad es. whatsapp) e/o a mezzo mail in luogo dell'invio di raccomandate, ed, all'uopo, dichiarano di voler ricevere comunicazioni mail agli indirizzi e ); Email_1 Email_2
DÀ ATTO che l'assegno unico e universale (AUU) per figli a carico liquidato dall' in ragione CP_1
della vigente normativa in materia di sostegno economico alle famiglie, sarà di esclusiva spettanza della madre.
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, ivi incluso l'impegno a garantire la reperibilità telefonica dei minori per due volte al giorno (mattina e sera);
DÀ ATTO del consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti con impegno a scambiarsi i documenti dei minori in caso di necessità di ciascuno di essi.
DÀ ATTO che gli istanti hanno definitivamente regolato le pendenze patrimoniali tra di essi esistenti alla data del deposito del precedente ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c. dell'1.2.2017 e riportate nel decreto n. cronol. 249/2017 del 15.02.2017 del Tribunale di Torino – Sezione Volontaria
Giurisdizione.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.