Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025 , nella causa iscritta al n. 4402 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso il Parte_1 domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso;
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Resistente
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato depositato in data 2.11.2023 ha esposto: Parte_1
-di essere inserito nella II^ fascia delle GPS e III^ delle GI -classe di concorso A046- giusta sua domanda di aggiornamento del 20.05.2022, valide per il biennio 2022/23 e 2023/24;
-di essere in possesso del titolo di servizio militare, avendo espletato il servizio dal 23.10.2000 al
22.08.2001;
- di avere inoltrato a mezzo PEC all'ATP di Benevento la richiesta, rimasta inevasa, di assegnazione di 12 punti per la classe di concorso A046- la mancata valutazione del titolo posseduto;
-che il resistente, con l'all. A al decreto n. 50 del 3.3.2021, avrebbe operato una CP_1 discriminazione ingiustificata tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina.
Tanto premesso ha chiesto di: - riconoscere la validità del titolo di servizio di leva obbligatoria espletato dal ricorrente non in costanza di nomina dal 23.10.2000 al 22.08.2001; - riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di concorso A046 delle GPS pubblicate dall'ATP di Benevento, valide per il triennio 2022/2024, il diritto al punteggio aggiuntivo di 12 per un totale rettificato pari
a 35,50; - in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della
Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.”.
Il , regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione..
* ha effettuato il servizio di leva militare obbligatoria dal 23.10.2000 al 22.08.2001, Parte_1
(cfr. all.4 produzione ricorrente).
Il ricorrente lamenta l'irragionevolezza dell'OM n. 112/2022 che all'art. 15, comma 6, stabilisce che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva
e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” rilevando che la disposizione ministeriale contrasterebbe con l'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994
La doglianza è fondata.
Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Tanto premesso, la Suprema Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021).
La Corte di Cassazione ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
La Corte di Cassazione ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).
Di recente con sentenza n.8586/2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.
In definitiva il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera secondo quanto disposto dall'art. 485, c. 7, D. Lgs.
297/94 , come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. 2 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato Sent. n.
3286/22; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 5679/2020).
In considerazione del quadro normativo appena ricostruito, pertanto, l'Ordinanza del
[...]
n 112/2022 dev'essere necessariamente disapplicata, nella parte in cui, all'art. 15, c. Controparte_1
6, stabilisce che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”, in quanto illegittima, ponendosi in aperto contrasto con la normativa di rango primario dettata in materia ed introducendo una irragionevole discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati.
Facendo applicazione dell'insegnamento appena riportato, il ricorso va accolto, e il servizio di leva svolto dalla parte ricorrente va riconosciuto integralmente col relativo punteggio.
In accoglimento del ricorso, dunque, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e le relative
Graduatorie d'Istituto del personale docente, nei rispettivi ambiti, per il biennio 2020/2022 devono essere necessariamente rideterminate da parte del , con il riconoscimento in Controparte_1 favore del ricorrente del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui).
*
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura minima stante la serialità delle questioni affrontate
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente, nelle GPS pubblicate dall'ATP di
Benevento, valide per il triennio 2022/2024, nonché per i successivi periodi di aggiornamento, ha diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico nella misura piena di punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg., fino ad un massimo di 12 punti annui, e, per l'effetto, ordina al , in personale del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e relative articolazioni, di procedere alla revisione di tali graduatorie con l'attribuzione al ricorrente del punteggio pieno riconosciuto in questa sede;
2. condanna il in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle Controparte_1 spese legali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 2109,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 28.3.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana Mari