CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 193/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GRIO DOMENICO, Parte_1 giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv.ASCONE Controparte_1
GIROLAMO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del 19/04/2021, adiva il Tribunale di Palmi Controparte_1 chiedendo l'accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro agricolo subordinato a tempo determinato con la defunta titolare dell'omonima azienda, nel periodo dal Parte_2
25/03/2019 al 23/05/2019, e la condanna dell'erede al pagamento della somma di € Parte_1
2.725,32 a titolo di retribuzioni non corrisposte.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra contestava integralmente la domanda, eccependo Pt_1
l'illiceità del contratto di lavoro dedotto, ritenuto simulato e stipulato al solo fine di consentire al ricorrente di beneficiare di prestazioni previdenziali, e negando che il avesse mai prestato CP_1 attività lavorativa per l'azienda agricola della de cuius, allegando che quest'ultimo avrebbe eseguito il versamento della contribuzione dovuta dal datore di lavoro agricolo per il dipendente, tramite il modello F24, per il periodo in cui sarebbe durata la prestazione di lavoro;
circostanza di cui era venuta a conoscenza tramite il rilascio da parte BCC di Cittanova “copia conforme all'originale di eventuali modelli F24 di pagamenti eseguiti nei mesi di Settembre e Dicembre 2019 indicanti come contribuente … e come coobbligato, quale erede, … ”, sulla quale era Parte_2 Parte_1 apposta la sua firma che ella disconosceva.
Con sentenza n. 340/2023, il Giudice del Lavoro accoglieva la domanda del , CP_1 riconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato e condannando l'erede al pagamento delle somme richieste, oltre interessi e spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la deducendo: Pt_1
1. Erronea valutazione delle prove e violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di prime cure ritenuto provato il rapporto di lavoro sulla base del solo contratto prodotto dal ricorrente e di deposizioni testimoniali generiche e prive di valore probatorio;
2. Erronea applicazione dei principi sull'onere della prova, in quanto gravava sul lavoratore l'obbligo di dimostrare l'effettiva prestazione e la subordinazione, elementi non emersi in giudizio;
3. Illogicità e contraddittorietà della motivazione, poiché il Tribunale avrebbe trascurato elementi oggettivi che dimostravano la natura fittizia del contratto, tra cui il pagamento dei contributi previdenziali da parte dello stesso ricorrente;
4. Mancanza di riscontri documentali o contabili circa le presunte retribuzioni dovute.
L'appellante richiama, a sostegno, consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
18943/2021) secondo cui chi agisce per il riconoscimento di crediti retributivi deve fornire prova della natura subordinata del rapporto, non potendo la mera esistenza formale di un contratto costituire elemento dirimente.
Dall'esame degli atti emergerebbe, secondo l'appellante, che il ricorrente non ha prodotto alcuna prova concreta della prestazione lavorativa né della subordinazione, limitandosi a esibire un contratto di assunzione privo di riscontri fattuali e ad opporsi alle prove testimoniali richieste dalla controparte.
Le deposizioni dei testi escussi, nella prospettazione della risulterebbero vaghe, prive di Pt_1 riferimenti temporali e, in alcuni casi, confermerebbero la fittizietà dell'assunzione; in particolare la teste aveva riferito che la defunta avrebbe “fatto un favore” alla famiglia del Tes_1 Pt_2 ricorrente dichiarando un'assunzione solo formale. Neppure la documentazione prodotta avrebbe consentito di ritenere sussistente un effettivo rapporto di lavoro subordinato, difettando qualsiasi elemento riconducibile alla etero-direzione, all'organizzazione dei mezzi, all'orario di lavoro o alla corresponsione della retribuzione.
Senza contare che già il ricorso introduttivo conteneva un'insanabile contraddizione avendo il lavoratore allegato di essere stato assunto per 103 giornate dal 23 marzo al 23 maggio, dato temporale evidentemente incompatibile
Si è costituito l'appellato che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
e nel merito il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 23 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato atteso che sebbene il ricorso contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il
D.L. n° 83 del 2012, si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma (praticamente tutta la sentenza), sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dissenso.
Nel merito, si rileva che il ha fondato la propria domanda su un titolo: un contratto di CP_1 lavoro subordinato a tempo determinato di cui l' ha eccepito la nullità in quanto simulato e Pt_1 stipulato al solo fine di consentire al ricorrente di beneficiare di prestazioni previdenziali.
Occorre precisare che, quando la simulazione venga dedotta non per accertare il contenuto del contratto dissimulato, ma per farne dichiarare la nullità per illiceità della causa, non operano i limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c., essendo la prova libera e ammissibile anche per testimoni e presunzioni, il cui onere ovviamente ricade su la parte che l'ha eccepita. Ciò posto, pur non essendo le prove testimoniali di per sé risolutive, l'insieme dei dati documentali e dichiarativi raccolti nel corso del giudizio conduce a ritenere fittizio il rapporto dedotto dal
CP_1
In primo luogo, le dichiarazioni rese nel ricorso introduttivo dallo stesso contengono una CP_1 macroscopica incongruenza temporale: egli afferma di essere stato assunto per 103 giornate con decorrenza dal 26 marzo 2019 sino al 23 maggio 2019, dato in sé contraddittorio, quando in realtà il contratto prodotto in atti prevede come termine finale il 31 agosto 2019.
A ciò si aggiunge che il ricorrente dichiara di aver lavorato “sino allo scadere del 23.05.2019”, senza menzionare in alcun punto la circostanza — risultante invece dalle buste paga — di un licenziamento intervenuto in tale data.
Il lavoratore in definitiva dimostra di non conoscere né la durata del contratto nè il motivo di risoluzione dello stesso.
Tale discrasia interna fra contratto e dichiarazioni del lavoratore, non spiegata né rettificata in corso di causa, mina sin dall'origine la credibilità del racconto attoreo, rivelando una costruzione artificiosa del rapporto.
In sede di interrogatorio libero, poi, il ha dichiarato di avere raccolto olive nei mesi di CP_1 gennaio, febbraio e marzo, periodo assolutamente incompatibile non soltanto con la durata del contratto ma anche con la stessa attività – essendo dato di comune esperienze che la raccolta delle olive avviene in periodo autunnale - dimostrando di non avere le cognizioni di base dell'attività da egli asseritamente svolta
Infine, ulteriore elemento sintomatico della simulazione è costituito dai modelli F24 relativi al versamento dei contributi agricoli.
Aldilà della falsità o meno della sottoscrizione allegata dalla il non ha mai negato Pt_1 CP_1 di averne curato il pagamento, né ha fornito giustificazione a questa evidente anomalia
Tale circostanza inoltre risulta corroborata dalla deposizione del teste , il quale ha riferito Tes_2 di aver consegnato i modelli di pagamento alla madre del , che successivamente gli restituì le CP_1 ricevute dei versamenti effettuati.
Si tratta, nel complesso, di indizi gravi, precisi e concordanti che, valutati congiuntamente, conducono a ritenere che il contratto di lavoro fosse strumentale al conseguimento di benefici previdenziali, e quindi simulato.
In presenza di tali elementi, correttamente allegati e provati dalla parte appellante, deve ritenersi che il contratto di lavoro in oggetto sia nullo per illiceità della causa, ai sensi degli artt. 1343, 1344 e
1418 c.c., poiché volto a realizzare un fine contrario all'ordine pubblico e alle norme imperative in materia previdenziale. Non può, dunque, configurarsi alcun valido titolo idoneo a fondare l'obbligo retributivo azionato dal ricorrente
Si ritiene di dovere compensare le spese di lite atteso che entrambe le parti hanno posto in essere un contratto fittizio volto all'indebita percezione di prestazioni previdenziali dando così occasione della presente controversia giudiziaria.
Si manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica competente per territorio per quanto di eventuale competenza.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 340/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in CP_1
21/03/2023, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda originaria proposta da e compensa integralmente le spese dei due gradi di Controparte_1 giudizio.
Si manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica competente per territorio per quanto di eventuale competenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 193/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GRIO DOMENICO, Parte_1 giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv.ASCONE Controparte_1
GIROLAMO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del 19/04/2021, adiva il Tribunale di Palmi Controparte_1 chiedendo l'accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro agricolo subordinato a tempo determinato con la defunta titolare dell'omonima azienda, nel periodo dal Parte_2
25/03/2019 al 23/05/2019, e la condanna dell'erede al pagamento della somma di € Parte_1
2.725,32 a titolo di retribuzioni non corrisposte.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra contestava integralmente la domanda, eccependo Pt_1
l'illiceità del contratto di lavoro dedotto, ritenuto simulato e stipulato al solo fine di consentire al ricorrente di beneficiare di prestazioni previdenziali, e negando che il avesse mai prestato CP_1 attività lavorativa per l'azienda agricola della de cuius, allegando che quest'ultimo avrebbe eseguito il versamento della contribuzione dovuta dal datore di lavoro agricolo per il dipendente, tramite il modello F24, per il periodo in cui sarebbe durata la prestazione di lavoro;
circostanza di cui era venuta a conoscenza tramite il rilascio da parte BCC di Cittanova “copia conforme all'originale di eventuali modelli F24 di pagamenti eseguiti nei mesi di Settembre e Dicembre 2019 indicanti come contribuente … e come coobbligato, quale erede, … ”, sulla quale era Parte_2 Parte_1 apposta la sua firma che ella disconosceva.
Con sentenza n. 340/2023, il Giudice del Lavoro accoglieva la domanda del , CP_1 riconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato e condannando l'erede al pagamento delle somme richieste, oltre interessi e spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la deducendo: Pt_1
1. Erronea valutazione delle prove e violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di prime cure ritenuto provato il rapporto di lavoro sulla base del solo contratto prodotto dal ricorrente e di deposizioni testimoniali generiche e prive di valore probatorio;
2. Erronea applicazione dei principi sull'onere della prova, in quanto gravava sul lavoratore l'obbligo di dimostrare l'effettiva prestazione e la subordinazione, elementi non emersi in giudizio;
3. Illogicità e contraddittorietà della motivazione, poiché il Tribunale avrebbe trascurato elementi oggettivi che dimostravano la natura fittizia del contratto, tra cui il pagamento dei contributi previdenziali da parte dello stesso ricorrente;
4. Mancanza di riscontri documentali o contabili circa le presunte retribuzioni dovute.
L'appellante richiama, a sostegno, consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
18943/2021) secondo cui chi agisce per il riconoscimento di crediti retributivi deve fornire prova della natura subordinata del rapporto, non potendo la mera esistenza formale di un contratto costituire elemento dirimente.
Dall'esame degli atti emergerebbe, secondo l'appellante, che il ricorrente non ha prodotto alcuna prova concreta della prestazione lavorativa né della subordinazione, limitandosi a esibire un contratto di assunzione privo di riscontri fattuali e ad opporsi alle prove testimoniali richieste dalla controparte.
Le deposizioni dei testi escussi, nella prospettazione della risulterebbero vaghe, prive di Pt_1 riferimenti temporali e, in alcuni casi, confermerebbero la fittizietà dell'assunzione; in particolare la teste aveva riferito che la defunta avrebbe “fatto un favore” alla famiglia del Tes_1 Pt_2 ricorrente dichiarando un'assunzione solo formale. Neppure la documentazione prodotta avrebbe consentito di ritenere sussistente un effettivo rapporto di lavoro subordinato, difettando qualsiasi elemento riconducibile alla etero-direzione, all'organizzazione dei mezzi, all'orario di lavoro o alla corresponsione della retribuzione.
Senza contare che già il ricorso introduttivo conteneva un'insanabile contraddizione avendo il lavoratore allegato di essere stato assunto per 103 giornate dal 23 marzo al 23 maggio, dato temporale evidentemente incompatibile
Si è costituito l'appellato che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
e nel merito il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 23 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato atteso che sebbene il ricorso contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il
D.L. n° 83 del 2012, si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma (praticamente tutta la sentenza), sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dissenso.
Nel merito, si rileva che il ha fondato la propria domanda su un titolo: un contratto di CP_1 lavoro subordinato a tempo determinato di cui l' ha eccepito la nullità in quanto simulato e Pt_1 stipulato al solo fine di consentire al ricorrente di beneficiare di prestazioni previdenziali.
Occorre precisare che, quando la simulazione venga dedotta non per accertare il contenuto del contratto dissimulato, ma per farne dichiarare la nullità per illiceità della causa, non operano i limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c., essendo la prova libera e ammissibile anche per testimoni e presunzioni, il cui onere ovviamente ricade su la parte che l'ha eccepita. Ciò posto, pur non essendo le prove testimoniali di per sé risolutive, l'insieme dei dati documentali e dichiarativi raccolti nel corso del giudizio conduce a ritenere fittizio il rapporto dedotto dal
CP_1
In primo luogo, le dichiarazioni rese nel ricorso introduttivo dallo stesso contengono una CP_1 macroscopica incongruenza temporale: egli afferma di essere stato assunto per 103 giornate con decorrenza dal 26 marzo 2019 sino al 23 maggio 2019, dato in sé contraddittorio, quando in realtà il contratto prodotto in atti prevede come termine finale il 31 agosto 2019.
A ciò si aggiunge che il ricorrente dichiara di aver lavorato “sino allo scadere del 23.05.2019”, senza menzionare in alcun punto la circostanza — risultante invece dalle buste paga — di un licenziamento intervenuto in tale data.
Il lavoratore in definitiva dimostra di non conoscere né la durata del contratto nè il motivo di risoluzione dello stesso.
Tale discrasia interna fra contratto e dichiarazioni del lavoratore, non spiegata né rettificata in corso di causa, mina sin dall'origine la credibilità del racconto attoreo, rivelando una costruzione artificiosa del rapporto.
In sede di interrogatorio libero, poi, il ha dichiarato di avere raccolto olive nei mesi di CP_1 gennaio, febbraio e marzo, periodo assolutamente incompatibile non soltanto con la durata del contratto ma anche con la stessa attività – essendo dato di comune esperienze che la raccolta delle olive avviene in periodo autunnale - dimostrando di non avere le cognizioni di base dell'attività da egli asseritamente svolta
Infine, ulteriore elemento sintomatico della simulazione è costituito dai modelli F24 relativi al versamento dei contributi agricoli.
Aldilà della falsità o meno della sottoscrizione allegata dalla il non ha mai negato Pt_1 CP_1 di averne curato il pagamento, né ha fornito giustificazione a questa evidente anomalia
Tale circostanza inoltre risulta corroborata dalla deposizione del teste , il quale ha riferito Tes_2 di aver consegnato i modelli di pagamento alla madre del , che successivamente gli restituì le CP_1 ricevute dei versamenti effettuati.
Si tratta, nel complesso, di indizi gravi, precisi e concordanti che, valutati congiuntamente, conducono a ritenere che il contratto di lavoro fosse strumentale al conseguimento di benefici previdenziali, e quindi simulato.
In presenza di tali elementi, correttamente allegati e provati dalla parte appellante, deve ritenersi che il contratto di lavoro in oggetto sia nullo per illiceità della causa, ai sensi degli artt. 1343, 1344 e
1418 c.c., poiché volto a realizzare un fine contrario all'ordine pubblico e alle norme imperative in materia previdenziale. Non può, dunque, configurarsi alcun valido titolo idoneo a fondare l'obbligo retributivo azionato dal ricorrente
Si ritiene di dovere compensare le spese di lite atteso che entrambe le parti hanno posto in essere un contratto fittizio volto all'indebita percezione di prestazioni previdenziali dando così occasione della presente controversia giudiziaria.
Si manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica competente per territorio per quanto di eventuale competenza.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 340/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in CP_1
21/03/2023, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda originaria proposta da e compensa integralmente le spese dei due gradi di Controparte_1 giudizio.
Si manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica competente per territorio per quanto di eventuale competenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)