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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2215/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI N.2, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TAMBURELLO ANTONINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA G. CARDUCCI N.2, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TAMBURELLO ANTONINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il 29 giugno
2002 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4 maggio 2025 e sottoscritto il 2 maggio 2025;
1 con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 11 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. In ordine al mantenimento della figlia maggiorenne;
2) L'assegno che il IG. verserà a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne non ancora economicamente Per_1 autonoma, viene fissato in euro 100,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere al genitore domiciliatario, con oltre il
50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche), suddivise secondo il protocollo adottato da Codesto Tribunale. In ordine al contributo al mantenimento della IG.ra ; Parte_3
3) Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di Parte_1 Parte_3 contributo per il mantenimento della stessa la somma di euro 100,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. In ordine alle condizioni economiche dei coniugi I coniugi non sono titolari di partecipazioni societarie, di conti deposito e altri investimenti finanziari. Il IG. è proprietario di Pt_1 un'autovettura C1 1400 D tg. DC431EF. La IG.ra è proprietaria Parte_3 dell'immobile sito in Palermo nella via Piave n.100. In ordine alla casa coniugale;
4) La casa coniugale sita in Palermo nella via Piave n.100 di proprietà della IG.ra rimarrà in uso esclusivo alla stessa che continuerà a Parte_3 vivere nella stessa unitamente alla figlia Visto l'art. 3 lett. B) della L. Per_1
21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 L. 3/2003 i coniugi si concedono, espressamente, reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
2 Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 2215/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 4 maggio 2025 e sottoscritto il 2 maggio 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 57, p.
II, serie A, dell'anno 2002).
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2215/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI N.2, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TAMBURELLO ANTONINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA G. CARDUCCI N.2, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TAMBURELLO ANTONINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il 29 giugno
2002 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4 maggio 2025 e sottoscritto il 2 maggio 2025;
1 con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 11 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. In ordine al mantenimento della figlia maggiorenne;
2) L'assegno che il IG. verserà a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne non ancora economicamente Per_1 autonoma, viene fissato in euro 100,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere al genitore domiciliatario, con oltre il
50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche), suddivise secondo il protocollo adottato da Codesto Tribunale. In ordine al contributo al mantenimento della IG.ra ; Parte_3
3) Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di Parte_1 Parte_3 contributo per il mantenimento della stessa la somma di euro 100,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. In ordine alle condizioni economiche dei coniugi I coniugi non sono titolari di partecipazioni societarie, di conti deposito e altri investimenti finanziari. Il IG. è proprietario di Pt_1 un'autovettura C1 1400 D tg. DC431EF. La IG.ra è proprietaria Parte_3 dell'immobile sito in Palermo nella via Piave n.100. In ordine alla casa coniugale;
4) La casa coniugale sita in Palermo nella via Piave n.100 di proprietà della IG.ra rimarrà in uso esclusivo alla stessa che continuerà a Parte_3 vivere nella stessa unitamente alla figlia Visto l'art. 3 lett. B) della L. Per_1
21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 L. 3/2003 i coniugi si concedono, espressamente, reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
2 Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 2215/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 4 maggio 2025 e sottoscritto il 2 maggio 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 57, p.
II, serie A, dell'anno 2002).
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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