Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 3/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 18198/2024
Tra
, c.f.: , residente in [...](Na) al Parte_1 C.F._1
Corso Italia, 141 80010, OL AZ , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Valeria Albora (C.F ) con la stessa domiciliato C.F._2
telematicamente al seguente indirizzo PEC: ed elettivamente Email_1
domiciliato presso il suo studio sito in Sorrento (NA) alla via degli Aranci 77
RICORRENTE
E
p. iva ), con sede in Napoli al Controparte_1 P.IVA_2
Corso Garibaldi, 387, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.
nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca C.F. e dall'avv. C.F._4
Marco Sica C.F. con i medesimi elettivamente domiciliata in C.F._5
Napoli al Corso Garibaldi, 387
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 31/7/2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe
CP_ ricorreva in giudizio deducendo di essere stato dipendente dell' resistente, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full– time dal 1.01.2013 fino al
31.05.2019 con la qualifica operatore tecnico inquadrato al parametro retributivo 170 come CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL, CCNL degli autoferrotranviari 23 luglio
1976 successive modifiche ed integrazioni del 12 marzo 1980, 27 novembre 2000 e da ultimo 28 novembre 2015.
Deduceva di aver svolto – con particolare riferimento al periodo 01/01/2014 –
31/05/2019 – attività lavorativa ben oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento.
Richiamava la disciplina di cui al D.lgs. n. 66/2003, nonché il CCNL Autoferrotranvieri
Mobilità–TPL del 28/11/2015, il cui art. 28 secondo comma prevede che il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è di 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive.
In particolare, deduceva di aver svolto 2.282,95 ore di lavoro straordinario in eccesso.
Richiamava giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno delle proprie pretese.
Concludeva chiedendo a questo Giudice di voler “accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale cha va dal 01/01/2014 al 31/05/2019, eccedono il limite massimo fissato dagli artt.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28 comma 2 28/11/2015, in violazione di tale Controparte_3 norma, applicabile 'ratione temporis', e del principio di ragionevolezza, nonché in violazione degli articoli 36 e 32 Cost., 1175, 1375, 1218, 2108 comma 3 cod.civ. e dell'obbligo prevenzionale di cui all'art.2087 cod.civ. e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psicofisica, in attuazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nelle pronunce nn.26450/21,
12538/19, 12539/19, 12540/19, per i motivi esplicitati nel presente atto, ovvero per le diverse causali ravvisate dal Giudice adìto ; per l'effetto, condannare l'
[...]
in persona del Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica relativamente al suddetto periodo, l'importo di € 30.526,27 – risultante dal prospetto contabile, costituente parte integrante del presente atto – ovvero il diverso importo eventualmente liquidato dal Giudice in via equitativa ex art.432 c.p.c., anche scaturente dal diverso periodo che l'adito Giudice vorrà ritenere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare la società resistente, in persona del Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
il quale eccepiva la nullità del ricorso, la prescrizione quinquennale del Controparte_1
diritto al risarcimento del danno e, sulla base di plurime argomentazioni chiedeva il rigetto delle altrui domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice, all'udienza del 3.6.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, decideva con sentenza.
Contr Sull'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall' va richiamata la Sentenza della
Cassazione n. 7885 del 20/03/2019: “Secondo consolidato orientamento di questa Corte
(per tutte: Cass. sez. lav. 17/07/2018, n. 19009) nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorchè non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perchè in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione.
Va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa ed a consentire al
Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame. Nel merito, ritiene questo G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia.
Come si è detto, il ricorrente agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario. In particolare, assume che dal 2014 avrebbe prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed, altresì, esorbitante i limiti contrattuali.
In punto di fatto la resistente deduceva che, nella specie, trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del dlgs 66 del 2003.
La disposizione citata prevede che: “Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
In relazione al personale viaggiante, l'art 16 alla lettera f) espressamente prevede: “Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3”.
Tale disposizione richiamata dalla parte resistente esclude unicamente per tale personale il computo dell'orario massimo settimanale e non quello globale semestrale.
L'art 17, che disciplina il riposo settimanale, pause e lavoro notturno per detto personale, in assenza di disciplina da parte del CCNL, demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13.
Nella specie, in ogni caso è intervenuta la contrattazione collettiva che al richiamato art
28 ha previsto che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma
1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del
D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art 27 del ccnl di successiva applicazione stabilisce che: “
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n.
561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che, comunque, non può superare le 150. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923, ed, in particolare, gli artt.
12 e 17, che definiscono le modalità di computo del “lavoro effettivo”, rispettivamente per il personale di Macchina e per quello di Scorta.
La società assume che non dovrebbero computarsi a norma dell'art 5 del dlgs citato di
“casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori”, nonché “casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”.
Invero, tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro.
Sono state prodotte dal ricorrente le buste paga per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi sulla base delle stese per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale.
Orbene, come statuito dalla Suprema Corte: “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n.
14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”. Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. In fattispecie similari, la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da "usura psico-fisica", (conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro nella fattispecie dalla Corte considerata ) , dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una
"infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua" (in termini
Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581).
Gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa, tuttavia, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talché deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”.
Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto, (art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta.
La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale e l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.
In ordine alla quantificazione può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario
(pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali (come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione.
Tale criterio, risulta confermato anche dalla Corte d'Appello di Napoli, che, con sentenza n. 4588/2024, ha statuito “il Tribunale, in relazione al quantum, ha ritenuto congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10%), nella sua integrità, attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto;
l'importo ottenuto è stato, quindi, moltiplicato per le ore in eccesso rispetto al limite contrattuale”.
In definitiva, dovendosi procedere alla quantificazione equitativa del danno da usura psicofisica, qui accertato, risulta congruo l'importo pari ad € 6.105,25, pari al 20%, dell'importo calcolato dal ricorrente, a titolo di risarcimento per lavoro straordinario eccedente il limite massimo previsto dagli artt.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28 comma 2 CCNL 28/11/2015. Controparte_3
Orienta ad una siffatta conclusione anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto di recente (11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti. Inoltre, a tal fine (liquidazione equitativa), si è altresì tenuto conto della parziale prescrizione del credito in questione– che soggiace al termine ordinario decennale in ragione della sua natura risarcitoria e non retributiva – in quanto il primo atto di messa in mora è dato dalla pec del 13.2.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 6.105,25 oltre interessi legali
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 2200,00 , oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 3.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca