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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 4055/2024 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 e pendente
TRA
nata a [...] il [...] (CF ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, per procura speciale allegata alla citazione, dall'avvocato Giovanni Grattacaso (CF
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via C.F._2
Roma n. 60/D
-attrice-
E
, nato ad [...] il [...] (CF Controparte_1
), e , nata ad [...] il [...] (CF C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi, per procura speciale allegata alla comparsa C.F._4
di costituzione, dall'avvocato Ettore Freda (CF , presso il cui studio C.F._5
elettivamente domiciliano in Avellino, alla via Carlo del Balzo n. 59
-convenuti-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione del 24 maggio 2024, a evocato in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale di Salerno “e per esso … Controparte_1 Controparte_2 quale amministratrice di sostegno”, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali che gli erano derivati dalla condotta criminosa del primo, che “dal 07.11.2008
sino al 20.07.2010” aveva “assunto e tenuto comportamenti molestativi, con condotte
eterogenee”, in suo danno, rendendola “vittima di “atti” persecutori minacciosi e molesti
(come telefonate e messaggi telefonici pressocché quotidiani ed a qualsiasi ora del giorno
e della notte, appostamenti nei pressi della propria abitazione o comunque nei luoghi da
Ella frequentati), che le hanno cagionato un perdurante stato di ansia e di paura, che ha
causato oltre al nocumento psico-fisico anche un mutamento delle normali abitudini di vita”.
L'attrice, ha precisato che: a seguito della sua denuncia del 26 luglio 2010, a era CP_1
stata applicata, dal GIP del Tribunale di Avellino, la misura cautelare personale prevista dall'art. 282 c.p.c., confermata dal Tribunale del Riesame;
il 18 marzo 2011 , CP_1
ancora sottoposto all'indicata misura cautelare, era stato sorpreso presso la propria abitazione e per tale ragione arrestato in flagranza di reato, con conseguente applicazione,
in data 21 marzo 2011, della misura cautelare degli arresti domiciliari;
il 19 luglio 2011 la
Sezione distaccata di Eboli del Tribunale di Salerno aveva pronunciato la sentenza n.
443/2011, confermata in appello, di condanna di per le indicate condotte CP_1
criminose; altra sentenza di condanna di , resa dal Tribunale di Salerno e CP_1
contrassegnata dal n. 1326/2014, era stata confermata dalla Corte di appello di Salerno,
con decisione n. 1041/2016, e dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 4332/2016; il giudizio civile da lei introdotto dinanzi a questo Tribunale, iscritto al n. 1020/2016 R.G., s'era concluso con la sentenza n. 1794/2020 del 9 luglio 2020, la quale, benché dichiarata nulla dalla Corte di appello con decisione n. 1500/2022 del 15 novembre 2022, aveva comunque affermato la civile responsabilità di per i fatti contestatigli, condannandolo a CP_1
pagarle a titolo risarcitorio la somma di € 20.000,00. L'attrice, quindi, ha lamentato di avere subito “un trauma psicologico che ha minato la sua tranquillità nonché serenità ed equilibrio
psico-fisico”, di avere, “per un lungo periodo, condotto la propria vita in un perdurante stato
di ansia e paura, generato dal fondato timore per l'incolumità propria e quella dei suoi prossimi congiunti”, di essere stata “costretta a modificare negativamente le singole attività
quotidiane nelle quali si esplicava la propria personalità e la sua vita di relazione”; ha invocato la “efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della
sua illiceità e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso … per il risarcimento del
danno” della sentenza penale, ex art. 651 c.p.c.; ha reclamato il suo diritto ad essere risarcita del “danno biologico” e del “danno esistenziale”, infine, ha chiesto: “a) In via preliminare e
pregiudiziale dichiarare ammissibile e procedibile la su estesa domanda;
b) Nel merito,
accogliere la stessa in quanto fondata in fatto e diritto;
c) Per l'effetto, accertata e dichiarata
la penale responsabilità del convenuto, anche in forza delle pronunce giurisdizionali di
condanna, come elencate e rubricate in epigrafe, sentir condannare il medesimo al
risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e non, morali ed esistenziali, in conseguenza
dei fatti illeciti e pregiudizievoli di cui in assertiva. Danni che si quantificano in misura non
inferiore ad Euro 20.000,00= ovvero a quella somma maggiore o minore che l'adito
Giudicante potrà quantificare anche in via equitativa secondo il proprio prudente
apprezzamento ed alla luce delle risultanze documentali e processuali tutte. d) vittoria di
spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, con diretta attribuzione al
sottoscritto avvocato antistatario.”
Costituendosi con comparsa del 4 ottobre 2024, e Controparte_1
hanno eccepito l'inammissibilità di parte della domanda, per essersi il Controparte_2
Tribunale di Salerno, con la richiamata sentenza n. 1326/2014, già pronunciato sulla domanda risarcitoria di accolta per la somma di € 3.500,00; la prescrizione Pt_1
dell'avverso diritto riferito ai fatti di cui alla sentenza della Sezione distaccata di Eboli del
Tribunale di Salerno n. 443/2011; l'insussistenza della prova del danno lamentato;
l'incapacità, ex art. 2046 c.c., del convenuto , “affetto da “psicosi paranoidea””, CP_1
tanto da essere sottoposto ad amministrazione di sostegno;
l'infondatezza della pretesa risarcitoria di € 20.000,00. I convenuti, quindi, hanno chiesto: “1) Dichiarare inammissibile
la domanda per violazione del principio ne bis in idem;
2) Dichiarare inammissibile la domanda per intervenuta prescrizione del preteso diritto al risarcimento dei danni;
3)
Subordinatamente, respingere comunque la domanda, come proposta, anche con
riferimento al quantum, anche per lo stato di incapacità del convenuto Sig. Controparte_1
; 4) Condannare in ogni caso l'attrice al pagamento delle spese e del compenso
[...]
professionale, con attribuzione al Difensore anticipatario.”
Istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e non ammessi mezzi di prova orale richiesti da parte attrice, genericamente articolati, la causa, sulle conclusioni delle parti, conformi a quelle rassegnate negli scritti introduttivi, all'udienza del 28 maggio
2025 è stata trattenuta a sentenza.
2.- Se a norma dell'art. 409 c.c. “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti
gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria
dell'amministratore di sostegno”, al fine di verificare la capacità processuale dell'amministrato occorre avere riguardo al decreto di nomina, verificando se esso preveda,
ai sensi dell'art. 405, comma 5, n. 3, atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore, ai sensi del successivo n. 4: deve ritenersi che in caso di amministrazione sostitutiva l'amministratore di sostegno, avendo la rappresentanza del beneficiario, ne ha anche la rappresentanza processuale (poiché, a mente dell'art. 75 c.p.c.,
le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate secondo le norme che regolano la loro capacità), con la conseguenza che gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore di sostegno (cfr. Cass. 6318/2000 e n. 3762/2024).
Nel caso di specie, il decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Salerno del 6/8
novembre 2021 attribuisce a , nominata amministratrice di sostegno del figlio CP
, “la rappresentanza esclusiva” dell'amministrato, autorizzandola a “compiere in CP_1
nome e per conto … con potere di rappresentanza esclusiva … tutti gli atti civili di ordinaria
amministrazione” (v. in prod. conv.). L'attrice, comunque, ha citato sia l'amministrato che l'amministratrice , i quali, entrambi costituiti, nulla hanno eccepito circa CP_1 CP
la validità dell'atto di evocazione in lite e della relativa notifica.
3.- Parte convenuta eccepisce il giudicato esterno su parte dei fatti oggetto della domanda attrice.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del presente processo si rileva che l'attrice ha posto a fondamento dell'azionata pretesa risarcitoria la condotta di “dal 7.11.2008 sino CP_1
al 20.07.2010” (a pagina 1 della citazione), e che le – pur – citate sentenze sono richiamate al solo fine di meglio descrivere la condotta del convenuto e corroborare la richiesta risarcitoria. Con le memorie integrative autorizzate del 6 novembre 2024, tuttavia, parte attrice ha precisato che “il presente giudizio poggia non solo sulle vicende di cui alla
sentenza n. 443/2011 ma anche sulle vicende oggetto della sentenza n. 1326/2014,
confermata in sede di gravame in appello e, di poi, in Cassazione” (a pagina 4), nell'ambito della quale la vittima s'era costituita parte civile.
Dagli atti e per ammissione della stessa parte attrice, è quindi confermato che Pt_1
aveva già azionato una pretesa risarcitoria nel processo penale celebrato dinanzi al
Tribunale penale di Salerno, definito con l'indicata sentenza n. 1326/2014, poi confermata dalla Corte di Appello di Salerno, con la sentenza n. 1041/2016, e dalla Corte di cassazione,
con l'ordinanza n. 4332/2016 (tutte in prod. conv.): a seguito della costituzione di parte civile di questo tribunale ha condannato al risarcimento dei danni “di ordine Pt_1 CP_1
… non patrimoniale”, equitativamente liquidati pari ad € 3.500,00, maggiorati degli interessi e delle spese legali relative alla costituzione e rappresentanza della parte civile, con riferimento ai fatti, rubricati sub. art. 612-bis c.p., relativi alle reiterate e crescenti molestie commesse “dal febbraio 2012” con condotta perdurante e fino alla querela del 22 aprile 2012
(“le inviava telefonate e messaggi telefonici, finanche sull'utenza del padre di costei,
pressocché quotidianamente ed in qualunque ora del giorno e della notte … le spediva, in
una circostanza, una lettera manoscritta … si posizionava nei pressi della sua abitazione
e/o comunque si recava in Battipaglia, luogo di dimora della stessa, così cagionandole un perdurante stato d'ansia e di paura, ed un fondato timore per la propria incolumità ed
inducendola a mutare le proprie abitudini di vita, limitandone le uscite serali e notturne tanto
da costringere quest'ultima a chiedere si essere sempre accompagnata dalla sorella, da
amiche e dal fidanzato per uscire fuori paese”), fatti esattamente coincidenti con quelli contestati al convenuto con l'atto introduttivo del presente giudizio e fonti dei medesimi danni non patrimoniali.
L'esercizio dell'azione civile nella sede penale e l'identità dei due giudizi – per soggetti (attrice e convenuto ), oggetto mediato Parte_1 Controparte_3
(atti persecutori, inquadrabili nella fattispecie delittuosa di cui all'art. 612.bis c.p.c., compiuti da da febbraio ad aprile 2012), causa petendi (lesione dell'integrità psico-fisica CP_1
della persona, con danni biologico e alla vita di relazione) e petitum (risarcimento dei danni non patrimoniali) – impongono l'affermazione dell'inammissibilità della domanda qui riproposta, in ragione del giudicato esterno.
4.- Parte convenuta ha eccepito, altresì, la prescrizione del diritto di al Pt_1
risarcimento dei danni che assume esserle derivati dal comportamento di , CP_1
eccezione che va limitata alle condotte criminose da quello poste in essere a far data dal 7
novembre 2008 (essendo le altre, successive al 12 febbraio 2012, come detto coperte dal giudicato).
Alla data di notificazione dell'atto di citazione introduttiva del presente giudizio,
risalente a maggio 2024, il diritto di al risarcimento dei danni era ampiamente Pt_1
prescritto.
Premesso che il diritto al risarcimento dei danni derivati da un reato di stalking (art. 612-bis c.p.) si prescrive in 6 anni e 6 mesi, nella specie decorrenti dal 20 marzo 2015 (data del passaggio in giudicato della sentenza n. 2158/2015 della Corte di appello di Salerno,
che aveva confermato quella n. 443/2011 della Sezione distaccata di Eboli del tribunale di
Salerno), al tempo della proposizione della domanda giudiziale, risalente al 2024, il diritto dell'attrice era ampiamente prescritto. È infondata la tesi dell'attrice che sostiene la durata decennale della prescrizione
“nell'ipotesi in cui nell'ambito del giudizio penale vi sia stata azionata domanda civile con
rituale costituzione di parte civile” (così a pagina 4 della comparsa conclusionale), poiché
nell'ambito di quel processo penale non risulta esservi stata costituzione di parte civile della vittima del reato.
Vero è, poi, che promosse, con citazione notificata il 14 febbraio 2016, un Pt_1
giudizio civile per il risarcimento dei danni che assumeva conseguiti dalle condotte anche in questa contestate a;
ma tale giudizio, iscritto al n. 1020/2016 del Ruolo Generale CP_1
di questo Tribunale di Salerno, si concluse con una sentenza, la n. 1794/2020, dichiarata nulla dalla Corte di appello di Salerno, con la decisione n. 1500/2022, per l'accertata nullità
della notificazione al convenuto, effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c. ad un indirizzo errato,
dell'atto introduttivo del giudizio, con conseguente contumacia involontaria (entrambe le sentenze sono in prod. att.). L'accertata nullità di quella notifica (indirizzata ad un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario), non avendo fatto pervenire la citazione nella sfera di conoscenza o conoscibilità del destinatario, non consente di ipotizzare l'effetto interruttivo della prescrizione invocato dall'attrice, posto che ciò che è nullo non produce nessun effetto (cfr. Cass. n. 18485/2018).
5.- In conclusione, la domanda attrice, in parte inammissibile perché già oggetto di altra decisione passata in cosa giudicata e in parte relativa a diritti prescritti, va interamente respinta.
6.- La particolare odiosità della condotta di , accertata con plurime CP_1
sentenze penali, rappresenta la ragione grave ed eccezionale che, a norma dell'art. 92
c.p.c., giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice Parte_1 2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 11 giugno 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 4055/2024 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 e pendente
TRA
nata a [...] il [...] (CF ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, per procura speciale allegata alla citazione, dall'avvocato Giovanni Grattacaso (CF
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via C.F._2
Roma n. 60/D
-attrice-
E
, nato ad [...] il [...] (CF Controparte_1
), e , nata ad [...] il [...] (CF C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi, per procura speciale allegata alla comparsa C.F._4
di costituzione, dall'avvocato Ettore Freda (CF , presso il cui studio C.F._5
elettivamente domiciliano in Avellino, alla via Carlo del Balzo n. 59
-convenuti-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione del 24 maggio 2024, a evocato in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale di Salerno “e per esso … Controparte_1 Controparte_2 quale amministratrice di sostegno”, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali che gli erano derivati dalla condotta criminosa del primo, che “dal 07.11.2008
sino al 20.07.2010” aveva “assunto e tenuto comportamenti molestativi, con condotte
eterogenee”, in suo danno, rendendola “vittima di “atti” persecutori minacciosi e molesti
(come telefonate e messaggi telefonici pressocché quotidiani ed a qualsiasi ora del giorno
e della notte, appostamenti nei pressi della propria abitazione o comunque nei luoghi da
Ella frequentati), che le hanno cagionato un perdurante stato di ansia e di paura, che ha
causato oltre al nocumento psico-fisico anche un mutamento delle normali abitudini di vita”.
L'attrice, ha precisato che: a seguito della sua denuncia del 26 luglio 2010, a era CP_1
stata applicata, dal GIP del Tribunale di Avellino, la misura cautelare personale prevista dall'art. 282 c.p.c., confermata dal Tribunale del Riesame;
il 18 marzo 2011 , CP_1
ancora sottoposto all'indicata misura cautelare, era stato sorpreso presso la propria abitazione e per tale ragione arrestato in flagranza di reato, con conseguente applicazione,
in data 21 marzo 2011, della misura cautelare degli arresti domiciliari;
il 19 luglio 2011 la
Sezione distaccata di Eboli del Tribunale di Salerno aveva pronunciato la sentenza n.
443/2011, confermata in appello, di condanna di per le indicate condotte CP_1
criminose; altra sentenza di condanna di , resa dal Tribunale di Salerno e CP_1
contrassegnata dal n. 1326/2014, era stata confermata dalla Corte di appello di Salerno,
con decisione n. 1041/2016, e dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 4332/2016; il giudizio civile da lei introdotto dinanzi a questo Tribunale, iscritto al n. 1020/2016 R.G., s'era concluso con la sentenza n. 1794/2020 del 9 luglio 2020, la quale, benché dichiarata nulla dalla Corte di appello con decisione n. 1500/2022 del 15 novembre 2022, aveva comunque affermato la civile responsabilità di per i fatti contestatigli, condannandolo a CP_1
pagarle a titolo risarcitorio la somma di € 20.000,00. L'attrice, quindi, ha lamentato di avere subito “un trauma psicologico che ha minato la sua tranquillità nonché serenità ed equilibrio
psico-fisico”, di avere, “per un lungo periodo, condotto la propria vita in un perdurante stato
di ansia e paura, generato dal fondato timore per l'incolumità propria e quella dei suoi prossimi congiunti”, di essere stata “costretta a modificare negativamente le singole attività
quotidiane nelle quali si esplicava la propria personalità e la sua vita di relazione”; ha invocato la “efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della
sua illiceità e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso … per il risarcimento del
danno” della sentenza penale, ex art. 651 c.p.c.; ha reclamato il suo diritto ad essere risarcita del “danno biologico” e del “danno esistenziale”, infine, ha chiesto: “a) In via preliminare e
pregiudiziale dichiarare ammissibile e procedibile la su estesa domanda;
b) Nel merito,
accogliere la stessa in quanto fondata in fatto e diritto;
c) Per l'effetto, accertata e dichiarata
la penale responsabilità del convenuto, anche in forza delle pronunce giurisdizionali di
condanna, come elencate e rubricate in epigrafe, sentir condannare il medesimo al
risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e non, morali ed esistenziali, in conseguenza
dei fatti illeciti e pregiudizievoli di cui in assertiva. Danni che si quantificano in misura non
inferiore ad Euro 20.000,00= ovvero a quella somma maggiore o minore che l'adito
Giudicante potrà quantificare anche in via equitativa secondo il proprio prudente
apprezzamento ed alla luce delle risultanze documentali e processuali tutte. d) vittoria di
spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, con diretta attribuzione al
sottoscritto avvocato antistatario.”
Costituendosi con comparsa del 4 ottobre 2024, e Controparte_1
hanno eccepito l'inammissibilità di parte della domanda, per essersi il Controparte_2
Tribunale di Salerno, con la richiamata sentenza n. 1326/2014, già pronunciato sulla domanda risarcitoria di accolta per la somma di € 3.500,00; la prescrizione Pt_1
dell'avverso diritto riferito ai fatti di cui alla sentenza della Sezione distaccata di Eboli del
Tribunale di Salerno n. 443/2011; l'insussistenza della prova del danno lamentato;
l'incapacità, ex art. 2046 c.c., del convenuto , “affetto da “psicosi paranoidea””, CP_1
tanto da essere sottoposto ad amministrazione di sostegno;
l'infondatezza della pretesa risarcitoria di € 20.000,00. I convenuti, quindi, hanno chiesto: “1) Dichiarare inammissibile
la domanda per violazione del principio ne bis in idem;
2) Dichiarare inammissibile la domanda per intervenuta prescrizione del preteso diritto al risarcimento dei danni;
3)
Subordinatamente, respingere comunque la domanda, come proposta, anche con
riferimento al quantum, anche per lo stato di incapacità del convenuto Sig. Controparte_1
; 4) Condannare in ogni caso l'attrice al pagamento delle spese e del compenso
[...]
professionale, con attribuzione al Difensore anticipatario.”
Istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e non ammessi mezzi di prova orale richiesti da parte attrice, genericamente articolati, la causa, sulle conclusioni delle parti, conformi a quelle rassegnate negli scritti introduttivi, all'udienza del 28 maggio
2025 è stata trattenuta a sentenza.
2.- Se a norma dell'art. 409 c.c. “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti
gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria
dell'amministratore di sostegno”, al fine di verificare la capacità processuale dell'amministrato occorre avere riguardo al decreto di nomina, verificando se esso preveda,
ai sensi dell'art. 405, comma 5, n. 3, atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore, ai sensi del successivo n. 4: deve ritenersi che in caso di amministrazione sostitutiva l'amministratore di sostegno, avendo la rappresentanza del beneficiario, ne ha anche la rappresentanza processuale (poiché, a mente dell'art. 75 c.p.c.,
le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate secondo le norme che regolano la loro capacità), con la conseguenza che gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore di sostegno (cfr. Cass. 6318/2000 e n. 3762/2024).
Nel caso di specie, il decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Salerno del 6/8
novembre 2021 attribuisce a , nominata amministratrice di sostegno del figlio CP
, “la rappresentanza esclusiva” dell'amministrato, autorizzandola a “compiere in CP_1
nome e per conto … con potere di rappresentanza esclusiva … tutti gli atti civili di ordinaria
amministrazione” (v. in prod. conv.). L'attrice, comunque, ha citato sia l'amministrato che l'amministratrice , i quali, entrambi costituiti, nulla hanno eccepito circa CP_1 CP
la validità dell'atto di evocazione in lite e della relativa notifica.
3.- Parte convenuta eccepisce il giudicato esterno su parte dei fatti oggetto della domanda attrice.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del presente processo si rileva che l'attrice ha posto a fondamento dell'azionata pretesa risarcitoria la condotta di “dal 7.11.2008 sino CP_1
al 20.07.2010” (a pagina 1 della citazione), e che le – pur – citate sentenze sono richiamate al solo fine di meglio descrivere la condotta del convenuto e corroborare la richiesta risarcitoria. Con le memorie integrative autorizzate del 6 novembre 2024, tuttavia, parte attrice ha precisato che “il presente giudizio poggia non solo sulle vicende di cui alla
sentenza n. 443/2011 ma anche sulle vicende oggetto della sentenza n. 1326/2014,
confermata in sede di gravame in appello e, di poi, in Cassazione” (a pagina 4), nell'ambito della quale la vittima s'era costituita parte civile.
Dagli atti e per ammissione della stessa parte attrice, è quindi confermato che Pt_1
aveva già azionato una pretesa risarcitoria nel processo penale celebrato dinanzi al
Tribunale penale di Salerno, definito con l'indicata sentenza n. 1326/2014, poi confermata dalla Corte di Appello di Salerno, con la sentenza n. 1041/2016, e dalla Corte di cassazione,
con l'ordinanza n. 4332/2016 (tutte in prod. conv.): a seguito della costituzione di parte civile di questo tribunale ha condannato al risarcimento dei danni “di ordine Pt_1 CP_1
… non patrimoniale”, equitativamente liquidati pari ad € 3.500,00, maggiorati degli interessi e delle spese legali relative alla costituzione e rappresentanza della parte civile, con riferimento ai fatti, rubricati sub. art. 612-bis c.p., relativi alle reiterate e crescenti molestie commesse “dal febbraio 2012” con condotta perdurante e fino alla querela del 22 aprile 2012
(“le inviava telefonate e messaggi telefonici, finanche sull'utenza del padre di costei,
pressocché quotidianamente ed in qualunque ora del giorno e della notte … le spediva, in
una circostanza, una lettera manoscritta … si posizionava nei pressi della sua abitazione
e/o comunque si recava in Battipaglia, luogo di dimora della stessa, così cagionandole un perdurante stato d'ansia e di paura, ed un fondato timore per la propria incolumità ed
inducendola a mutare le proprie abitudini di vita, limitandone le uscite serali e notturne tanto
da costringere quest'ultima a chiedere si essere sempre accompagnata dalla sorella, da
amiche e dal fidanzato per uscire fuori paese”), fatti esattamente coincidenti con quelli contestati al convenuto con l'atto introduttivo del presente giudizio e fonti dei medesimi danni non patrimoniali.
L'esercizio dell'azione civile nella sede penale e l'identità dei due giudizi – per soggetti (attrice e convenuto ), oggetto mediato Parte_1 Controparte_3
(atti persecutori, inquadrabili nella fattispecie delittuosa di cui all'art. 612.bis c.p.c., compiuti da da febbraio ad aprile 2012), causa petendi (lesione dell'integrità psico-fisica CP_1
della persona, con danni biologico e alla vita di relazione) e petitum (risarcimento dei danni non patrimoniali) – impongono l'affermazione dell'inammissibilità della domanda qui riproposta, in ragione del giudicato esterno.
4.- Parte convenuta ha eccepito, altresì, la prescrizione del diritto di al Pt_1
risarcimento dei danni che assume esserle derivati dal comportamento di , CP_1
eccezione che va limitata alle condotte criminose da quello poste in essere a far data dal 7
novembre 2008 (essendo le altre, successive al 12 febbraio 2012, come detto coperte dal giudicato).
Alla data di notificazione dell'atto di citazione introduttiva del presente giudizio,
risalente a maggio 2024, il diritto di al risarcimento dei danni era ampiamente Pt_1
prescritto.
Premesso che il diritto al risarcimento dei danni derivati da un reato di stalking (art. 612-bis c.p.) si prescrive in 6 anni e 6 mesi, nella specie decorrenti dal 20 marzo 2015 (data del passaggio in giudicato della sentenza n. 2158/2015 della Corte di appello di Salerno,
che aveva confermato quella n. 443/2011 della Sezione distaccata di Eboli del tribunale di
Salerno), al tempo della proposizione della domanda giudiziale, risalente al 2024, il diritto dell'attrice era ampiamente prescritto. È infondata la tesi dell'attrice che sostiene la durata decennale della prescrizione
“nell'ipotesi in cui nell'ambito del giudizio penale vi sia stata azionata domanda civile con
rituale costituzione di parte civile” (così a pagina 4 della comparsa conclusionale), poiché
nell'ambito di quel processo penale non risulta esservi stata costituzione di parte civile della vittima del reato.
Vero è, poi, che promosse, con citazione notificata il 14 febbraio 2016, un Pt_1
giudizio civile per il risarcimento dei danni che assumeva conseguiti dalle condotte anche in questa contestate a;
ma tale giudizio, iscritto al n. 1020/2016 del Ruolo Generale CP_1
di questo Tribunale di Salerno, si concluse con una sentenza, la n. 1794/2020, dichiarata nulla dalla Corte di appello di Salerno, con la decisione n. 1500/2022, per l'accertata nullità
della notificazione al convenuto, effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c. ad un indirizzo errato,
dell'atto introduttivo del giudizio, con conseguente contumacia involontaria (entrambe le sentenze sono in prod. att.). L'accertata nullità di quella notifica (indirizzata ad un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario), non avendo fatto pervenire la citazione nella sfera di conoscenza o conoscibilità del destinatario, non consente di ipotizzare l'effetto interruttivo della prescrizione invocato dall'attrice, posto che ciò che è nullo non produce nessun effetto (cfr. Cass. n. 18485/2018).
5.- In conclusione, la domanda attrice, in parte inammissibile perché già oggetto di altra decisione passata in cosa giudicata e in parte relativa a diritti prescritti, va interamente respinta.
6.- La particolare odiosità della condotta di , accertata con plurime CP_1
sentenze penali, rappresenta la ragione grave ed eccezionale che, a norma dell'art. 92
c.p.c., giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice Parte_1 2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 11 giugno 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce