Sentenza 12 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti - ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l'interposto - l'acquisizione dell'ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l'interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria.
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- 1. Il Tribunale di Milano sulla non punibilità delle condotte elusiveGiovanni Liberati · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giovanni Liberati 1. Con la sentenza n. 11397 del 10 novembre 2021 (divenuta definitiva a seguito della mancata impugnazione da parte del pubblico ministero), il Tribunale di Milano, Seconda Sezione Penale, ha assolto l'imputata dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000), ritenendo non corretta la qualificazione giuridica delle condotte contestate, oltre che applicabile la disposizione di cui all'art. 10 bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente). La pronuncia è l'occasione per una breve riflessione sulla punibilità delle condotte elusive o abusive. 2. Alla imputata era stato contestato il reato di cui …
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Leggi di più… - 3. Esame di avvocato 2019: le tracce e le soluzioni proposteAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/10/2018, n. 25578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25578 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2018 |
Testo completo
25578.18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C. U LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.16202/14Felice MANNA Presidente - Consigliere Cron. 25578 Antonio ORICCHIO - Consigliere Rel. Aldo CARRATO Rep. - Consigliere Raffaele SABATO U.P.30/5/2018 - ConsigliereGiuseppe DONGIACOMO Vendita ha pronunciato la seguente immobiliare - azione di SENTENZA simulazione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16202/'14) proposto dalla: NA DA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale apposta a margine del ricorso, disgiuntamente dagli Avv.ti Marco Molinari Tosatti, Elena Taricco e Andrea Morsillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo, in Roma, v. Aquileia, n. 12; ricorrente -
contro
DI BI (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti Giorgio Frus e Massimo Pagliari ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, v. da Palestrina, n. 19; - controricorrente- e ORBEDIL S.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 880/2014, depositata il 12 maggio 2014 (e notificata il 23 maggio 2014); Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 30 maggio 2018 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ignazio Patrone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
2306/18 uditi l'Avv. Marco Molinari Tosatti per la ricorrente e l'Avv. Giorgio Frus per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Il sig. CA IO, con una domanda proposta nel 2004, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino l'ex consorte BO MA chiedendo l'accertamento della interposizione fittizia della stessa nella vendita del 14 aprile 1998 relativa ad un bene immobile sito in Almese (v. Crivella n. 10/1), con le conseguenti dichiarazioni in ordine alla titolarità del diritto di proprietà. La sig.ra BO MA, con autonoma domanda formulata nel 2005 avanti allo stesso Tribunale, invocava, nei confronti dell'ex marito CA IO, l'accertamento del suo diritto di proprietà sul medesimo bene immobile, con la conseguente condanna del convenuto alla restituzione dello stesso in suo favore. L'adito Tribunale di Torino, previa riunione delle cause oggettivamente e soggettivamente connesse, all'esito della fase istruttoria, con sentenza n. 4722 del 2010, respinta la querela di falso proposta dall'BO contro la scrittura privata (contenente il testo della controdichiarazione) del 14 aprile 1998 (di cui veniva ordinata la restituzione allo CA, con la conseguente condanna della querelante alla pena pecuniaria di euro 20,00), dichiarava l'interposizione fittizia della stessa BO nella vendita del 14 aprile 1998, accertando la sussistenza del diritto di proprietà dello CA sul predetto bene immobile sito in Almese e, per contro, rigettava le domande avanzate dalla BO nei riguardi dello CA, con la derivante condanna della prima alla rifusione delle spese giudiziali in favore del medesimo CA nonché della s.a.s. OR, quale terza chiamata in causa in qualità di venditrice del controverso immobile. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello (articolato in cinque complessi motivi) l'BO MA e, nella costituzione di entrambe le parti appellate (CA IO e s.a.s. OR), la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 880 del 2014 (depositata il 12 maggio 2014), rigettava il gravame (confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza di prime cure) e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado a vantaggio di ambedue le parti appellate. 2 A sostegno dell'adottata sentenza la Corte territoriale delimitava, innanzitutto, il petitum effettivo della domanda originariamente proposta dallo CA, ritenendo che essa fosse diretta ad accertare che l'intestazione dell'immobile dedotto in controversia era frutto di interposizione fittizia di persona e non ad accertare la sussistenza degli elementi costitutivi di un diverso negozio rispetto a quello apparente. Ciò premesso, il giudice di appello rilevava che era rimasto provato in causa che anche la venditrice era consapevole dell'accordo tra gli ex coniugi in relazione all'intestazione fittizia del bene con riferimento al documento contenente la scrittura privata in data 14 aprile 1998 sottoscritta dallo CA e da - OR PA e ratificata dalla s.a.s. OR, inerente, per l'appunto, la (ritenuta) consapevolezza del venditore dell'interposizione fittizia. Esaminando partitamente i motivi posti a fondamento dell'appello formulato dalla BO, la Corte piemontese ravvisava, in primo luogo, l'infondatezza della doglianza in ordine alla contestazione sulla rimessione in termini accordata allo CA per la produzione del suddetto documento, sul presupposto dell'assunto riscontro della circostanza del reperimento tardivo del documento stesso, la cui sottoscrizione da parte dell'OR PA era stata apposta nella qualità di legale rappresentante della società venditrice s.a.s. OR. Il giudice di secondo grado respingeva, poi, la censura relativa all'assunta falsità del documento 5 costituente la controdichiarazione (esteriormente risultante) coeva all'atto notarile di compravendita, nella quale l'BO aveva dichiarato che l'immobile oggetto di vendita le veniva intestato solo per ragioni fiscali ma che era stato effettivamente acquistato e pagato dallo CA, considerando che il giudice di prima istanza aveva motivato sulla non utilizzabilità della perizia penale in proposito e che l'appellante a fronte del - dedotto abusivo riempimento di foglio in bianco non aveva provato il presupposto che la sua firma era stata apposta su foglio ancora non riempito, donde la legittimità anche del diniego della proposta istanza di querela di falso. La Corte torinese rigettava, inoltre, il motivo inerente l'omessa utilizzazione, ai fini della decisione, di alcune deposizioni testimoniali ritenute dall'appellante favorevoli alla sua tesi, ponendo in risalto come il giudice di prime cure si fosse 3 comunque basato su altri elementi probatori, ivi incluse le risultanze scaturite da testimonianze rese in sede penale (certamente utilizzabili anche in ambito civile), fornendo, complessivamente, una motivazione delle sue finali determinazioni in senso logico ed adeguato (con particolare riferimento all'acclarata autenticità del menzionato documento 5), dovendosi, così, pervenire alla reiezione della rinnovata richiesta dell'BO di accoglimento della querela di falso in ordine al medesimo documento, già respinta in primo grado. -Infine, il giudice di secondo grado quanto alla regolazione delle spese processuali all'esito del giudizio confermava che quelle relative all'attività processuale svolta dalla terza chiamata in causa (s.a.s. OR) erano state poste correttamente a carico della stessa BO in virtù del principio della soccombenza. Nei confronti della sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'BO MA, articolato in complessivi tredici motivi, in ordine al quale ha resistito con controricorso il solo intimato CA IO, mentre l'altra intimata (OR s.a.s. di OR PA & c.) non ha svolto attività difensiva in questa fase. I difensori di entrambe le parti costituite hanno anche rispettivamente depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., sull'assunto presupposto che, nella vicenda giudiziaria, si fosse formato il giudicato implicito sulla rilevata (e, poi, non oggetto di contestazione in appello) circostanza della necessaria partecipazione anche del terzo alienante (nella specie la s.a.s. OR) all'accordo simulatorio (in sede di controdichiarazione) sul quale era stata fondata la domanda di accertamento dell'interposizione fittizia di persona, nel mentre la Corte di appello decidendo anche su tale aspetto aveva pronunciato sia in violazione di detto - giudicato che oltre i limiti della domanda proposta in sede di gravame dalle parti. 4 2. Con la seconda censura la ricorrente ha prospettato con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 1325, 1350, 2722, 2724 e 2725, poiché, nella fattispecie, la Corte territoriale, nell'impugnata sentenza, non si sarebbe dovuta limitare ad esaminare la vicenda simulatoria ritenendo solo essenziale ed imprescindibile l'adesione della venditrice OR s.a.s. all'accordo simulatorio dedotto dalla CA, ma avrebbe dovuto ritenere altrettanto essenziale e necessaria la sussistenza di una idonea prova scritta di siffatta adesione da parte della società terza chiamata in causa e, quindi, ravvisare l'indispensabilità del raggiungimento di un accordo simulatorio trilaterale per farne discendere le conseguenze giuridiche proprie in ordine all'accertamento della titolarità dell'immobile in capo allo CA.
3. Con la terza doglianza la ricorrente ha denunciato ai sensi dell'art. 360, - comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità dell'impugnata sentenza per "error in - procedendo" oltre che in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la - - violazione dell'art. 111, comma 6, e 24 Cost., nonché degli artt. 112 e 132 c.p.c., avuto riguardo alla asserita inesistenza od apparenza della motivazione della sentenza di appello sul punto riguardante il motivo di gravame circa la decisione del Tribunale di prime cure di rimettere in termini lo CA al fine della produzione della controdichiarazione del 14 aprile 1998 intercorsa solo tra lo CA e la s.a.s. OR.
4. Con il quarto mezzo di ricorso (da intendersi proposto subordinatamente al mancato accoglimento del terzo) la ricorrente ha dedotto in virtù dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla circostanza, in funzione dell'accordata rimessione in termini, della preventiva e specifica prova che la perdita e/o il mancato reperimento del documento contenente la controdichiarazione (appena richiamata) del 14 aprile 1998 si era verificata per fatto non imputabile alla parte interessata (ovvero allo stesso CA). -5. Con il quinto motivo la difesa dell'BO ha denunciato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt.- 184, 184-bis ("ratione temporis" applicabili) e 294 c.p.c., per non aver la Corte 5 territoriale considerato la necessaria sussistenza di tutti i presupposti per concedere la rimessione in termini ai fini della produzione dell'anzidetto documento, anche in ordine all'emersa circostanza che esso era stato colpevolmente redatto dallo CA in unico originale e colpevolmente ed imprudentemente consegnato dallo stesso alla società venditrice.
6. Con il sesto motivo la ricorrente ha inteso far valere - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. un ulteriore motivo di assunta nullità della sentenza di - appello, per non aver il giudice di secondo grado pronunciato sull'eccezione con cui la stessa aveva contestato l'efficacia probatoria della controdichiarazione intercorsa tra lo CA e la s.a.s. OR (in persona del legale rappresentante), reperita solo nel febbraio 2008, sostenendone anche l'inopponibilità, nei suoi confronti, per carenza di data certa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2704 c.c. . -7. Con la settima censura la ricorrente ha dedotto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché dell'art. 2704 c.c. con riguardo al mancato rilievo dell'inopponibilità ad essa BO, quale terza, della scrittura del 14 aprile 1998 per difetto del requisito della data certa in virtù del citato art. 2704 c.c.
8. Con l'ottavo mezzo di ricorso la difesa dell'BO ha prospettato - in ordine all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. un ulteriore vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti relativamente alla mancata considerazione della questione fattuale concernente l'opponibilità o meno, ai sensi dell'art. 2704 c.c., della controversa controdichiarazione. -9. Con il nono motivo la ricorrente ha dedotto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. la supposta nullità della sentenza, un altro vizio riconducibile all'omesso esame di un fatto decisivo nonché la violazione degli artt. 112 e 246 c.p.c., con riguardo all'omessa pronuncia sulla questione dell'incapacità a testimoniare del legale rappresentante della s.a.s. OR (venditrice dell'immobile). 10. Con il decimo motivo la ricorrente ha prospettato ancora una volta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. un ulteriore vizio di omesso esame - 6 circa un fatto decisivo per la controversia discusso tra le parti con riferimento alla dedotta incompatibilità tra la data apparente emergente dalla contestata controdichiarazione e l'apposizione delle firme. 11. Con l'undicesima doglianza la ricorrente ha denunciato - con riguardo la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - 111, comma 2, Cost., in ordine alla ritenuta illegittimità della dichiarata inutilizzabilità della perizia del prof. BO e, in contrario, della ravvisata utilizzabilità delle deposizioni dei testi AR e ZO, assunti ai sensi dell'art. 362 c.p.p. in sede di indagini preliminari in un correlato procedimento penale. - ai sensi 12. Con il dodicesimo motivo la ricorrente ha inteso far valere dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 2704 c.C., con - riguardo al passaggio della sentenza impugnata in cui si era ritenuta idonea a confermare la tesi dello CA "la lettera del 22 ottobre 1997 del ragionier Rinaldi" con la quale il medesimo consigliava l'intestazione fittizia "per ottenere un minor carico fiscale". 13. Con il tredicesimo ed ultimo motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato in virtù dell'art. art. 360, comma 1, n. 5 (rectius: n. 3), c.p.c. - - la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, asserendo l'illegittima applicazione, da parte del giudice di appello, del principio della soccombenza nel porre a carico della stessa anche le spese relative alla costituzione in giudizio della s.a.s. OR, chiamata in causa dallo CA e nei cui confronti essa BO non aveva svolto alcuna domanda. 14. Rileva il collegio che il primo motivo del ricorso è infondato e deve, perciò, essere rigettato, dal momento che l'eccezione di giudicato non può riguardare con riferimento all'oggetto - valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti alle domande dedotte in controversia. - noncontrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente Infatti sussistono, nel caso di specie, i presupposti per la formazione del supposto giudicato avendo la Corte di appello (come, del resto, il giudice di primo grado) individuato il petitum dell'originaria azione proposta, in correlazione alla sua causa petendi, in quello proprio afferente ad una domanda diretta 7 all'accertamento del contratto dedotto in giudizio come il frutto di una simulazione riconducibile ad interposizione fittizia, mentre la questione sul se occorresse che anche la controdichiarazione proveniente dall'alienante s.a.s. OR dovesse essere scritta o meno rientra nell'ambito delle valutazioni giuridiche spettanti al giudice del merito in base al principio "iura novit curia": e, nella fattispecie, la Corte territoriale l'ha compiuta sulla base e nei limiti delle domande che le erano state proposte con il gravame. 15. Opina, poi, il collegio che - nell'economia complessiva della valutazione dei plurimi ulteriori motivi proposti nell'interesse della ricorrente assumono, in ordine alle pronunce sulle questioni di merito adottate con la sentenza di appello impugnata in questa sede, un ruolo preponderante in funzione logico- giuridica le censure prospettate con il secondo, il sesto ed il settimo motivo, tra loro oggettivamente connesse. Esse, invero, attengono in modo complessivo alla legittimità o meno della decisione del giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della dedotta simulazione contrattuale per interposizione fittizia di persona (con tutti gli effetti conseguenti) e alla correlata contestazione dell'opponibilità, nei confronti della stessa BO MA, ai sensi dell'art. 2704 c.c., del documento identificato come doc. 8 (datato 28 dicembre 2004, successivamente prodotto nel corso del giudizio di primo grado a seguito dell'accordata rimessione in termini in favore dello CA), dal quale emergeva la dichiarazione della circostanza, da parte del legale rappresentante della società venditrice, di essere stato informato dallo CA di intestare l'immobile, d'accordo con l'BO, oggetto del rogito in data 14 aprile 1998 quest'ultima per ragioni fiscali. Le doglianze dedotte con i predetti tre correlati motivi sono fondate per le ragioni che seguono. -In via preliminare è, tuttavia, opportuno su un piano generale - evidenziare che (cfr., ad es., Cass. n. 5457/2006 e Cass. n. 4911/1998) nell'interposizione fittizia l'interposto figura soltanto apparentemente come parte del contratto, mentre gli effetti del negozio si producono in realtà in capo all'interponente (simulazione soggettiva); in tale forma di interposizione (in cui, appunto, la parte sostanziale del negozio differisce dalla parte apparente) implica - 8 pacificamente sempre un accordo simulatorio tra contraente apparente (o - interposto), contraente effettivo (o interponente) e controparte (o terzo). Quindi, tale fattispecie rinviene il suo presupposto ineliminabile nella trilateralità di detto accordo. Ed è per questa ragione che il giudizio avente ad oggetto l'interposizione fittizia di persona la quale costituisce una ipotesi di - simulazione relativa deve svolgersi, a pena di nullità, nel contraddittorio dell'interposto, dell'interponente e del terzo (che, effettivamente, hanno partecipato anche al giudizio di cui trattasi), in quanto oggetto del giudizio è proprio l'accertamento dell'accordo simulatorio tra i tre anzidetti soggetti, il quale, oltretutto, non deve necessariamente preesistere alla stipulazione del contratto che si assume stipulato, potendo attuarsi anche contestualmente a tale conclusione negoziale. Quindi, la partecipazione all'accordo simulatorio non può essere limitata solo all'interponente e all'interposto ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente, nel senso che questi deve dare - contestualmente od anche successivamente alla formazione di quell'intesa, purché antecedentemente o contestualmente al negozio simulato la propria espressa adesione all'intesa - raggiunta dai primi due soggetti, giacché egli deve essere in tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente (v., tra le tante, Cass. n. 3318/1973; Cass. n. 2349/1990; Cass. n. 7674/1996; n. 4911/1998, cit., e Cass. n. 13261/1999). Invero, laddove il terzo sia all'oscuro degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto o, conoscendoli, non abbia ad essi prestato adesione (rendendone consapevolmente edotte entrambe le predette parti), il negozio posto in essere tra terzo ed interposto non è inficiato da alcun contrasto tra volontà e dichiarazione e gli effetti si verificano soltanto tra i soggetti che ad esso hanno formalmente preso parte. Sulla base di queste premesse dogmatiche ne consegue che, allorché si deduca la simulazione relativa soggettiva di un contratto, la prova dell'accordo simulatorio deve avere necessariamente ad oggetto anche la partecipazione ad esso del terzo e, poiché nei contratti relativi a trasferimenti immobiliari la 9 prova del contratto diverso da quello apparentemente voluto deve essere data (cfr., ex multis, Cass. n. 17389/2011, ord., e Cass. n. 7537/2017) mediante atto scritto (giusta il disposto dell'art. 1414 c.c. ed in virtù della limitazione di cui all'art. 2725 c.c.), il documento contenente la "controdichiarazione" deve fornire idonea dimostrazione della partecipazione all'accordo simulatorio, nel senso sopra precisato, non solo dall'interponente e dell'interposto, ma anche del terzo contraente. Attesa l'essenzialità della partecipazione del terzo all'accordo diversamente versandosi nella distinta ipotesi dell'interposizione - reale - tale prova deve essere fornita, dunque, tanto nelle controversie insorte tra l'interponente e/o l'interposto ed il terzo, quanto nelle controversie che vedano i primi tra loro stessi contrapposti (eventualità, quest'ultima, venutasi invero a verificare nel caso di specie). Orbene, sulla base di tali presupposti e incentrando l'attenzione sul conseguente ragionamento operato dalla Corte di appello in merito alla vicenda fattuale sottoposta al suo esame, la stessa ha nell'impugnata sentenza - attestato che era rimasto provato in causa che la società venditrice era stata consapevole dell'accordo tra gli ex coniugi (BO-CA, rispettivamente interponente ed interposto) in relazione all'intestazione fittizia del bene con riferimento al documento n. 18 (relativo a scrittura privata del 14 aprile 1998 sottoscritta solo dallo CA e da OR PA, quale legale rappresentante della società venditrice, poi ratificata da quest'ultima), dal quale si sarebbe dovuta evincere la consapevolezza in capo alla venditrice dell'interposizione fittizia. In modo contraddittorio, però, il giudice di appello ha, correlativamente, ritenuto - in contrasto con i principi precedentemente ricordati che, al fine di accertare se il compratore è persona diversa da quella - indicata in contratto, è indispensabile che l'accordo simulatorio risulti da atto scritto, cioè da controdichiarazione delle parti, mentre la controdichiarazione proveniente dall'alienante è irrilevante (travisando, peraltro, la portata di quanto enunciato con la sentenza n. 4071/2008 di questa Corte), con ciò violando le norme complessivamente denunciate con il secondo motivo del ricorso, dal cui coacervo emerge l'affermazione della imprescindibile sussistenza dell'emergenza di un accordo simulatorio necessariamente 10 - partecipazione del terzo - non altrimenti ovviabile trilaterale, con la venditore. In particolare, va osservato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c. e sull'incontestabile presupposto che l'accordo simulatorio con la relativa controdichiarazione deve essere per l'appunto trilaterale, nel caso di specie ad entrambi i momenti negoziali avrebbero dovuto partecipare non solo le parti del contratto simulato ma anche il terzo alienante (nella specie la s.a.s. OR), il che avrebbe dovuto comportare che non poteva considerarsi sufficiente che quest'ultimo avesse espresso la consapevolezza di tanto posteriormente e che avesse manifestato la sua adesione anche se in - separata forma scritta (mediante la scrittura successivamente prodotta dalla difesa dello CA relativa alla c.d. "integrazione al contratto preliminare di compravendita immobiliare del 10 novembre 1997 relativo all'immobile di v. Crivella n. 10 bis e all'accordo tra IO CA e MA BO del 14 aprile 1998″) – solo alla parte interposta (lo CA). E, invece, è proprio ciò che rimasto accertato essersi verificato in fatto nella fattispecie, laddove la venditrice s.a.s. OR nel contestato documento n.- 18 riguardante solo lo CA e la medesima venditrice (e senza alcuna sottoscrizione anche da parte dell'BO od il riscontro in altra forma ammissibile della sua compartecipazione) - si era limitata a dichiarare di essere stata informato dallo CA dell'intenzione dello stesso, in accordo con conseguente al rogito del l'BO, di intestare la proprietà a quest'ultima 14 aprile 1998 - per ragioni fiscali. E, con riferimento all'acquisito quadro fattuale illogicamente ed illegittimamente valutato sul piano giuridico dal giudice di appello, la stessa Corte territoriale - avuto riguardo alle ulteriori violazioni dedotte con il sesto e settimo motivo - ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla specifica doglianza inerente la rilevanza della circostanza che l'BO non aveva preso parte anche alla suddetta scrittura - oggetto della produzione documentale ammessa tardivamente ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c. intercorsa tra lo CA e - l'OR, quale legale rappresentante della s.a.s. OR, sulla quale - come posto in risalto è stata basata dallo CA la prova della circostanza 11 dell'adesione della società venditrice all'accordo simulatorio. Invero, il giudice di appello risulta aver essenzialmente incentrato il suo percorso logico- giuridico, con riferimento ai plurimi motivi di appello formulati dalla difesa dell'BO, sui profili della contestata rimessione in termini circa l'allegazione della scrittura integrativa intercorsa soltanto tra la società venditrice e lo CA, dell'asserita (ma rimasta indimostrata) falsità della controdichiarazione principale conclusa tra lo stesso CA e l'BO e sulle relative valutazioni degli accertamenti peritali e delle prove orali oltre che della regolazione delle spese processuali anche nei confronti della terza chiamata in causa. Per effetto della suddetta omissione la Corte piemontese non ha, pertanto, considerato - malgrado la questione fosse stata ritualmente proposta nell'interesse dell'attuale ricorrente con uno specifico motivo (il 10°, pagg. 19- 20, richiamato in ricorso) dell'atto di appello (esaminabile anche in questa sede in virtù della natura processuale della dedotta violazione ricondotta all'art. 112 c.p.c.: v., ex multis, Cass. n. 25259/2017, ord.; Cass. n. 22759/2014 e Cass. n. 12022/2003) - che, rispetto alla scrittura relativa alla controdichiarazione integrativa conclusa tra il solo CA e la s.a.s. OR, l'BO era da considerarsi terza ai sensi dell'art. 2704 c.c., donde la inopponibilità di tale documento nei suoi confronti per carenza di data certa, in difetto dell'assolvimento di un'ammissibile ed idonea prova contraria (circa l'assunta contestualità del suo confezionamento rispetto alla stipula della controdichiarazione intercorsa tra interponente ed interposto), che avrebbe dovuto offrire lo CA. 16. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente esposte, previo rigetto del primo motivo del ricorso, vanno, invece, accolti il secondo, il sesto ed il settimo, con conseguente assorbimento di tutti gli altri, sulla scorta del finale principio giuridico secondo il quale "nella interposizione fittizia di persona la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali 12 nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti ove sia stata già raggiunta la prova della - controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l'interposto l'acquisizione dell'ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l'interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria". Non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la causa può - ai sensi dell'art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. essere decisa nel merito, con il - correlato rigetto della domanda di simulazione proposta nell'interesse di CA IO (da cui deriva il conseguente effetto del riconoscimento della validità della vendita dedotta in controversia in favore della ricorrente BO MA). In virtù della definizione previa cassazione della sentenza impugnata - nel merito della causa direttamente all'esito del presente giudizio di legittimità, occorre procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali dell'intero giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Pertanto, le complessive spese - per ciascuno dei due gradi di merito e per la fase di legittimità, con riferimento al globale rapporto processuale instauratosi tra le parti CA ed BO vanno poste integralmente a carico del - soccombente CA IO. Esse si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. 13 Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese giudiziali per il primo e secondo grado tra la ricorrente e la s.a.s. OR, rimasta, invece, intimata nella fase di cassazione. Solo per gli esborsi (nella misura come già liquidata) occorsi per le consulenze tecniche d'ufficio esperite nel giudizio di primo grado ne va esclusa la ripetibilità a vantaggio della ricorrente BO, ai sensi dell'art. 92, comma 1, prima parte, c.p.c., siccome da ritenersi superflui, risultando i relativi accertamenti peritali causalmente riconducibili ad iniziative infondate della stessa BO con riferimento alla supposta falsità dell'impugnata scrittura privata, rimasta invece non riscontrata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie il secondo, sesto e settimo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda di simulazione proposta nell'interesse di CA IO. Condanna il controricorrente CA IO al pagamento, in favore della ricorrente BO MA, delle spese dell'intero giudizio, così liquidate: - per il primo grado in complessivi euro 18.535,00, di cui euro 9.500,00 per diritti, euro 9.000,00 per onorari, ed euro 35,00 per spese imponibili, oltre contributo forfettario al 12,50%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge;
- per il grado di appello in complessivi euro 8.535,00, di cui euro 8.500,00 per diritti e compensi ed euro 35,00 per spese imponibili, oltre contributo forfettario al 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge;
- per la fase di cassazione in complessivi euro 5.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario al 15° ed iva e cap nella misura e sulle voci come per legge. Compensa per intero le spese dei due gradi di merito tra la ricorrente e la s.a.s. OR, in persona del legale rappresentante pro-tempore. 14 Esclude la ripetibilità, in favore della ricorrente BO MA, delle spese occorse per le consulenze tecniche d'ufficio espletate in primo grado ai sensi dell'art. 92, comma 1, prima parte, c.p.c.. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 30 maggio 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Felice Manna dr. Aldo Carrato DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 OTT 2018 1 15