Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 15/02/2023, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/02/2023
N. 02668/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14492/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14492 del 2022, proposto da
ZI TT, in proprio e n.q. di Referente dei partecipanti in forma associata al bando di concorso indetto dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. B07698 del 18/10/12, STEFANIA RIPOSO, in proprio e n.q. di Associata nella partecipazione al predetto bando, e AR RI DO, in proprio e n.q. di Associata nella partecipazione al bando, con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Corrado de Simone e Chiara de Simone che le rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
- REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Elisa Caprio che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
- COMUNE DI POMEZIA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Damiano Carletti che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
nei confronti
- FARMACIA DOTTORESSA PAOLA ALBERTAZZI, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Laura Giordani ed Antonello Zucconi che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
- GI CC, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Damiano Carletti che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 6, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
- ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza avanzata, anche per conto delle Associate, dalla Referente TR IO in data 16/06/22, assunta al protocollo del Comune di Pomezia n. 64011 del 17/06/22 e volta ad autorizzare l’apertura della sede farmaceutica al di fuori del perimetro di competenza territoriale della zona 16°, seguita dalla nota del 16/09/22, con la quale è stata chiesta la revisione del perimetro della pianta organica comunale delle farmacie, e dalla nota del 13/10/22, con la quale il Comune è stato diffidato a procedere entro e non oltre trenta giorni alla predetta revisione,
per l’adozione, ai sensi dell’art. 31 comma 3 c.p.a., del provvedimento di revisione della pianta organica richiesto con le note del 16/06/22, 16/09/22 e 13/10/22,
per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione comunale di concludere il procedimento entro un congruo termine mediante l’adozione, in relazione alla medesima istanza, del richiesto provvedimento di revisione della pianta organica, e, in ogni caso, mediante l’adozione di un provvedimento espresso,
nonché, nell’ipotesi di non accoglimento della domanda ex art. 31 comma 3 c.p.a., per la contestuale nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117 comma 3 c.p.a., il quale, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, provveda alle dovute determinazioni entro il termine assegnato dalla sentenza,
e per la condanna del Comune di Pomezia, anche unitamente al Dirigente dei Servizi Finanziari dott. Giovanni Ugoccioni, al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Michelangelo Francavilla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 25/11/22 e depositato il 28/11/22 le ricorrenti hanno chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Pomezia sull’istanza avanzata da TR IO in data 16/06/22, assunta al protocollo del Comune di Pomezia n. 64011 del 17/06/22 e volta ad autorizzare l’apertura della sede farmaceutica al di fuori del perimetro di competenza territoriale della zona 16°, seguita dalla nota del 16/09/22, con la quale è stata chiesta la revisione del perimetro della pianta organica comunale delle farmacie, e dalla nota del 13/10/22, con la quale il Comune è stato diffidato a procedere entro e non oltre trenta giorni alla predetta revisione, e la condanna dell’ente locale all’adozione, ai sensi dell’art. 31 comma 3 c.p.a., del provvedimento di revisione della pianta organica e, comunque, ad emettere un provvedimento espresso, ed, inoltre, al risarcimento dei danni anche unitamente al Dirigente dei Servizi Finanziari dott. Giovanni Ugoccioni.
La Regione Lazio, la Farmacia della dottoressa Paola Albertazzi, il Comune di Pomezia e Giovanni Ugoccioni, costituitisi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in date 22/12/22, il 04/01/23, il 18/01/23 e il 24/01/23, hanno concluso per la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 31/01/23 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via pregiudiziale il Tribunale ritiene di potere soprassedere dal valutare la richiesta, formulata dalla parte ricorrente alla camera di consiglio del 31/01/23, di stralcio delle memorie e della documentazione presentate dalle altre parti oltre il termine di legge, in quanto gli atti in esame non sono pregiudizievoli per l’interesse delle ricorrenti.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, deve essere accolto.
Come emerge dalle conclusioni dell’atto introduttivo, le ricorrenti agiscono per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Pomezia sull’istanza avanzata da TR IO in data 16/06/22, assunta al protocollo del Comune di Pomezia n. 64011 del 17/06/22 e volta ad autorizzare l’apertura della sede farmaceutica al di fuori del perimetro di competenza territoriale della zona 16°, seguita dalla nota del 16/09/22, con la quale è stata chiesta la revisione del perimetro della pianta organica comunale delle farmacie, e dalla nota del 13/10/22, con la quale il Comune è stato diffidato a procedere entro e non oltre trenta giorni alla predetta revisione, e per la condanna dell’ente locale all’adozione, ai sensi dell’art. 31 comma 3 c.p.a., del provvedimento di revisione della pianta organica e, comunque, ad emettere un provvedimento espresso, ed, inoltre, al risarcimento dei danni anche unitamente al Dirigente dei Servizi Finanziari dott. Giovanni Ugoccioni.
Il Tribunale rileva, innanzi tutto, che non sussiste il silenzio inadempimento del Comune di Pomezia in ordine all’istanza del 16/06/22, avente ad oggetto la richiesta delle ricorrenti di autorizzazione ad aprire la sede farmaceutica al di fuori del perimetro territoriale di riferimento, in quanto la stessa è stata riscontrata dall’ente locale con nota del 22/06/22.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi in riferimento all’istanza del 16/09/22 che è indirizzata alla Regione la quale ha risposto alla stessa con nota del 20/09/22.
Sussiste, invece, l’obbligo del Comune di Pomezia di riscontrare con un provvedimento espresso la diffida del 13/10/22 con cui TR IO, anche in rappresentanza delle altre ricorrenti, ha diffidato l’ente locale a procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie al fine di consentire l’apertura della sede farmaceutica n. 16.
Contrariamente a quanto dedotto dal Comune di Pomezia nella memoria depositata il 24/01/23, la configurabilità, in capo all’ente locale, dell’obbligo di provvedere non può essere esclusa né dalla mancata impugnazione della delibera di consiglio comunale n. 134/2020, avente ad oggetto la precedente revisione della pianta organica delle farmacie (e ciò in quanto l’istanza delle ricorrenti ha ad oggetto il successivo obbligo di revisione e non già la contestazione dell’assetto pregresso), né dalla natura di atto generale o regolamentare riconducibile all’atto di revisione delle sedi farmaceutiche.
In relazione a tale ultimo profilo, va rilevato che l’esistenza di tale obbligo è desumibile dall’art. 2 l. n. 475/68 secondo cui “ il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica ” (in questo senso Cons. Stato n. 1630/15).
Nella fattispecie, poi, l’interesse delle ricorrenti ad un provvedimento espresso è giuridicamente qualificato e differenziato dalla loro posizione di assegnatarie della sede farmaceutica indicata nel gravame e dalle precedenti interlocuzioni con il Comune e la Regione in merito alla questione dell’ubicazione della sede farmaceutica loro attribuita.
Quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere che il Comune di Pomezia debba riscontrare con un provvedimento espresso la diffida presentata il 13/10/22 da TR IO.
Pertanto, il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Pomezia in ordine all’istanza del 13/10/22 presentata da TR IO e, per l’effetto, condanna l’ente locale a riscontrare, con un provvedimento espresso, l’istanza in questione nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Come richiesto da parte ricorrente, nel caso di perdurante inerzia dell’ente locale il Tribunale, ai sensi dell’art. 117 comma 3 c.p.a., nomina, sin d’ora, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà a riscontrare, con provvedimento espresso da adottarsi nei successivi trenta giorni, l’istanza del 13/10/22.
Il Tribunale ritiene, invece, di dovere respingere la domanda con cui le ricorrenti hanno chiesto la condanna del Comune di Pomezia ad adottare il provvedimento di revisione della pianta organica nel senso da loro richiesto.
L’accoglimento di tale domanda, infatti, presuppone un accertamento della fondatezza della pretesa delle ricorrenti alla revisione della pianta organica il cui riscontro è, nel presente giudizio camerale, precluso dalla mancata prova di tale fondatezza fermo restando che ogni questione in proposito potrà essere riproposta in relazione al provvedimento espresso che il Comune di Pomezia è tenuto ad adottare in base alla presente sentenza.
In conclusione, il Tribunale, ai fini dell’obbligo conformativo derivante dalla presente sentenza, evidenzia che il Comune di Pomezia è obbligato a riscontrare, con provvedimento espresso da adottarsi entro trenta giorni, l’istanza del 13/10/22 presentata da TR IO con la precisazione che il contenuto del provvedimento dell’ente locale non è predeterminato da questa sentenza.
In ordine alla domanda di risarcimento del danno proposta dalle ricorrenti, il Tribunale ritiene che la stessa possa essere delibata in questa sede con il rito camerale come implicitamente consentito dall’art. 117 comma 6 c.p.a. secondo cui “ se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria ” (in questo senso Cons. Stato n. 5798/13, TAR Sicilia – Palermo n. 723/15, TAR – Sicilia – Catania n. 58/14).
Nel merito, tale domanda è, allo stato, inaccoglibile in quanto manca in atti la prova dell’“ ingiustizia ” del danno correlata all’accertamento della fondatezza della pretesa, valutabile solo all’esito della manifestazione di volontà provvedimentale cui il Comune di Pomezia è tenuto per effetto della presente sentenza.
L’accoglimento solo parziale delle domande proposte dalle ricorrenti giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Pomezia in ordine all’istanza del 13/10/22 presentata da TR IO e, per l’effetto, condanna l’ente locale a riscontrare, con provvedimento espresso, la predetta istanza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
2) nel caso di perdurante inerzia dell’ente locale, il Tribunale, nomina, sin d’ora, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà a riscontrare, con provvedimento espresso da adottarsi nei successivi trenta giorni, l’istanza del 13/10/22;
3) respinge le ulteriori domande proposte dalle ricorrenti;
4) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michelangelo Francavilla | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO