Ordinanza cautelare 11 settembre 2019
Sentenza 10 dicembre 2020
Decreto cautelare 15 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2021
Parere interlocutorio 19 maggio 2021
Parere definitivo 5 ottobre 2021
Accoglimento
Sentenza 15 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 05/10/2021, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 01611/2021 e data 05/10/2021 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 8 settembre 2021
NUMERO AFFARE 00328/2021
OGGETTO:
Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con sospensiva, proposto dalla Farmacia Arrigoni del dott. BR SA & c. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , contro il Comune di Rimini e nei confronti della Regione Emilia Romagna, del dott. Nicola Gesualdo e del Ministero della salute, per l’annullamento in parte qua della deliberazione della Giunta comunale di Rimini n. 178 del 7 luglio 2020 e pubblicata sul B.U.R. n. 292 del 19 agosto 2020 (parte seconda).
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota n. prot.0014881 –P- del 1° marzo 2021, con la quale il Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il parere interlocutorio della Sezione n. 923 reso nell’Adunanza del 31 marzo 2021;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Luca Di Raimondo;
Premesso e considerato:
Informa il Ministero riferente che, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 21 ottobre 2020 al Comune di Rimini, alla Regione Emilia Romagna, al dott. Nicola Gesualdo, al Ministero della salute ed alla AUSL della Romagna, la Farmacia Arrigoni del dott. BR SA & c. s.a.s. ha impugnato, chiedendone l’annullamento in parte qua previa sospensiva, la deliberazione della Giunta municipale di Rimini n. 178 del 7 luglio 2020 e pubblicata sul B.U.R. n. 292 del 19 agosto 2020 (parte seconda), con cui sono stati modificati i confini della sede farmaceutica n. 38 – Sacramora, con conseguente sottrazione di parte del territorio della pianta organica della ricorrente.
La Farmacia Arrigoni del dott. BR SA & c. s.a.s. articola due mezzi di gravame, con i quali denuncia violazione di legge ed eccesso di potere da vari punti di vista.
Secondo quanto rappresentato dalla relazione ministeriale, con atto di opposizione ex art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, regolarmente notificato in data 11 dicembre 2020, il Comune di Rimini ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale.
Il Ministero riferente ritiene, pertanto, che il ricorso straordinario sia improcedibile.
Con parere interlocutorio n. 923/2021, la Sezione, osservato che non risultavano depositate nel fascicolo d’Ufficio le cartoline di ricevimento relative alla notifica dell’atto di opposizione effettuato da parte del Comune di Rimini, ne ha disposto l’acquisizione, riservata ogni decisione in rito e nel merito.
Con nota n. prot. 0043875 del 17 11 giugno 2021, il Dicastero riferente ha comunicato di aver dato esecuzione all’incombente istruttorio disposto.
Al Collegio non resta che dichiarare il ricorso straordinario in esame improcedibile per avvenuta opposizione.
L’art. 10 del d.P.R. n. 199/1971 prevede che “i controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato il provvedimento impugnato, che il ricorso si deciso in sede giurisdizionale” .
Con sentenza n. 148/1992, la Corte Costituzionale ha esteso tale facoltà, prevista originariamente per i soli soggetti controinteressati, anche all’ente pubblico che ha emanato l’atto e l’art. 48, comma 1 c.p.a. prevede che il ricorso prosegue in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione di qualsiasi parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Paolo Troiano |
IL SEGRETARIO
Carola Cafarelli