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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5168 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47735/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47735/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASIO FRANCESCO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 BARTOLI UGO ( ) VIALE MONTE NERO 38 20135 MILANO;
C.F._2 CP_2
( ) VIA A. RIGHI N. 2 37135 VERONA;
[...] C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, anche quale legale rappresentante del figlio minore, otteneva dal Giudice di Pace di Parte_1 Milano decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo di euro 500, oltre interessi CP_1 legali e spese del procedimento monitorio, quale compensazione pecuniaria ex REG CE 261/04, per il ritardo di un volo operato dalla compagnia aerea destinataria dell'ingiunzione, quantificato in euro 250 per ciascun passeggero.
si opponeva davanti al Giudice di Pace, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo col CP_1 sostenere l'insussistenza dei presupposti del provvedimento monitorio, il difetto di giurisdizione dei giudici italiani e l'esimente prevista dal regolamento europeo nel caso che il ritardo sia dovuto a circostanze eccezionali estranee alla sfera della compagnia aerea.
Il Giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di esso, ma, ritenendo la propria giurisdizione e l'insussistenza dell'esimente invocata dall'opponente, l'ha condannata al pagamento integrale della compensazione richiesta.
Inoltre, ritenendo che la revoca del decreto ingiuntivo avesse determinato la soccombenza reciproca, il Giudice di primo grado ha compensato le spese di lite.
appella la sentenza di primo grado chiedendo che venga confermato il decreto ingiuntivo Pt_1 perché ne sarebbero ricorsi i presupposti e che venga quindi condannata al pagamento delle CP_1 spese di lite di quel grado.
, senza impugnare a sua volta la sentenza, domanda il rigetto dell'appello sostenendo CP_1 l'insussistenza dei presupposti di esigibilità e certezza del credito da compensazione pecuniaria e quindi ritenendo giustificata la compensazione delle spese di lite operata dal Giudice di Pace.
Il Tribunale ritiene che mancasse il presupposto della certezza del credito per emettere il decreto ingiuntivo.
Però, a differenza del Giudice di primo grado, non ritiene che tale mancanza sia connaturata al credito da compensazione pecuniaria, in quanto secondo quel Giudice, dipenderebbe da un elemento non accertabile in sede monitoria, ossia l'insussistenza dell'esimente, invocabile solo dalla compagnia aerea.
La mancanza della certezza è dipesa, secondo il Tribunale, dal fatto contingente che sia mancata la richiesta di pagamento anteriore al ricorso monitorio: ove a tale ipotetica richiesta non fosse stata data risposta, oppure fosse stata invocata un'eccezione o la stessa esimente con una formula di stile, si sarebbe potuto sostenere la sostanziale mancanza di contestazione del credito, che integra la certezza in questione.
Giustamente, quindi, il Giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo.
Non è, però, giustificata la compensazione delle spese di lite, poiché la revoca del provvedimento monitorio, privando l'ingiungente delle relative spese e degli accessori, sanziona la soccombenza in quella fase, nella quale, non essendo costituita la controparte, non vi è luogo a rimborso di spese.
Quanto, invece, al giudizio di opposizione, si deve rilevare la soccombenza totale dell'opponente, che non si è limitata a far valere l'insussistenza dei presupposti monitori, ma ha sollevato eccezioni in rito e in merito che sono state rigettate con conferma integrale del credito.
Deve quindi essere riformata soltanto la parte della sentenza che ha compensato le spese di lite, che vanno liquidate a favore dell'opposto, in base al valore della causa e all'attività svolta.
Le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in riforma della sentenza n. 3053/2022, emessa dal Giudice di Pace di Milano, condanna CP_1 a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 300 per onorari, oltre i.v.a.,
[...] Parte_1 c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna altresì a rimborsare a le spese di lite di questo grado di CP_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 64,50 per spese, € 400 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47735/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASIO FRANCESCO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 BARTOLI UGO ( ) VIALE MONTE NERO 38 20135 MILANO;
C.F._2 CP_2
( ) VIA A. RIGHI N. 2 37135 VERONA;
[...] C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, anche quale legale rappresentante del figlio minore, otteneva dal Giudice di Pace di Parte_1 Milano decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo di euro 500, oltre interessi CP_1 legali e spese del procedimento monitorio, quale compensazione pecuniaria ex REG CE 261/04, per il ritardo di un volo operato dalla compagnia aerea destinataria dell'ingiunzione, quantificato in euro 250 per ciascun passeggero.
si opponeva davanti al Giudice di Pace, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo col CP_1 sostenere l'insussistenza dei presupposti del provvedimento monitorio, il difetto di giurisdizione dei giudici italiani e l'esimente prevista dal regolamento europeo nel caso che il ritardo sia dovuto a circostanze eccezionali estranee alla sfera della compagnia aerea.
Il Giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di esso, ma, ritenendo la propria giurisdizione e l'insussistenza dell'esimente invocata dall'opponente, l'ha condannata al pagamento integrale della compensazione richiesta.
Inoltre, ritenendo che la revoca del decreto ingiuntivo avesse determinato la soccombenza reciproca, il Giudice di primo grado ha compensato le spese di lite.
appella la sentenza di primo grado chiedendo che venga confermato il decreto ingiuntivo Pt_1 perché ne sarebbero ricorsi i presupposti e che venga quindi condannata al pagamento delle CP_1 spese di lite di quel grado.
, senza impugnare a sua volta la sentenza, domanda il rigetto dell'appello sostenendo CP_1 l'insussistenza dei presupposti di esigibilità e certezza del credito da compensazione pecuniaria e quindi ritenendo giustificata la compensazione delle spese di lite operata dal Giudice di Pace.
Il Tribunale ritiene che mancasse il presupposto della certezza del credito per emettere il decreto ingiuntivo.
Però, a differenza del Giudice di primo grado, non ritiene che tale mancanza sia connaturata al credito da compensazione pecuniaria, in quanto secondo quel Giudice, dipenderebbe da un elemento non accertabile in sede monitoria, ossia l'insussistenza dell'esimente, invocabile solo dalla compagnia aerea.
La mancanza della certezza è dipesa, secondo il Tribunale, dal fatto contingente che sia mancata la richiesta di pagamento anteriore al ricorso monitorio: ove a tale ipotetica richiesta non fosse stata data risposta, oppure fosse stata invocata un'eccezione o la stessa esimente con una formula di stile, si sarebbe potuto sostenere la sostanziale mancanza di contestazione del credito, che integra la certezza in questione.
Giustamente, quindi, il Giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo.
Non è, però, giustificata la compensazione delle spese di lite, poiché la revoca del provvedimento monitorio, privando l'ingiungente delle relative spese e degli accessori, sanziona la soccombenza in quella fase, nella quale, non essendo costituita la controparte, non vi è luogo a rimborso di spese.
Quanto, invece, al giudizio di opposizione, si deve rilevare la soccombenza totale dell'opponente, che non si è limitata a far valere l'insussistenza dei presupposti monitori, ma ha sollevato eccezioni in rito e in merito che sono state rigettate con conferma integrale del credito.
Deve quindi essere riformata soltanto la parte della sentenza che ha compensato le spese di lite, che vanno liquidate a favore dell'opposto, in base al valore della causa e all'attività svolta.
Le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in riforma della sentenza n. 3053/2022, emessa dal Giudice di Pace di Milano, condanna CP_1 a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 300 per onorari, oltre i.v.a.,
[...] Parte_1 c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna altresì a rimborsare a le spese di lite di questo grado di CP_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 64,50 per spese, € 400 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3