Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 294 del Codice civile e' sostituito dal seguente:
"E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi".
Il primo comma dell'articolo 294 del Codice civile e' sostituito dal seguente:
"E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi".