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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 4720/2024, promossa con ricorso depositato il 12/11/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Silvia Moriggi e l'Avv. Alessandra Belotti;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Stefano Cenacchi;
pagina 1 di 5
2002 atto n. 236 parte II serie A); con i seguenti figli: , nata a [...] il Persona_1
06/09/2003, maggiorenne, , nato a [...] il [...], minorenne. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/11/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
• autorizzare i coniugi a vivere separati di letto mensa e abitazione;
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e CA ai sensi dell'art. Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Genova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
nonché
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
1) Il figlio viene affidato a entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento Per_2
presso il padre.
2) La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, ogni volta che vorrà, Per_2
previo accordo con il figlio stesso;
il padre peraltro si impegna a spronare il ragazzo a dialogare con la madre.
3) La casa coniugale con relativa autorimessa (il tutto così catastalmente meglio individuato:
Comune di Cuveglio, Foglio CU/5, Particella 3074, sub. 1, via Breira n. 9, Cat A/3, Classe 7, consistenza 7 vani, rendita € 506,13, Comune di Cuveglio, Foglio CU/5, Particella 3074, sub.
2, via Breira n. 9, Cat C/6, Classe 6, consistenza 25 mq, rendita € 65,85) viene assegnata al
IG. perché vi abiti con i figli. Qualora vengano meno le condizioni per Parte_2
l'assegnazione della casa coniugale, l'immobile potrà essere messo in vendita. Tutte le spese di carattere ordinario e straordinario dell'immobile rimarranno ad esclusivo carico del IG.
. Parte_2
pagina 2 di 5 4) La IG.ra verserà al IG. , entro il giorno 5 di ogni mese, assegno di Pt_1 Parte_2 concorso al mantenimento di dell'importo di € 125,00 mensili indicizzati annualmente Per_2
(con facoltà di aumentarlo ove le sarà possibile) a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie: [...], oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare di volta in volta secondo le linee guida vigenti presso il Tribunale di Varese, oltre all'intero importo dell'assegno unico, che la sig.ra riconosce integralmente a Pt_1
vantaggio del marito.
5) Il IG. rinuncia alle spese straordinarie pregresse di e alle rate del Parte_2 Per_2 mutuo dell'immobile della IG.ra CA dallo stesso pagate.
6) I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di concorso al proprio mantenimento, dichiarandosi entrambi autosufficienti.
7) La IG.ra si impegna a non mettere in vendita la casa coniugale fino a quando non Pt_1
verranno meno le condizioni per l'assegnazione della casa coniugale. Quando essa verrà venduta la IG.ra CA si impegna a versare il 50% del ricavato direttamente ai propri figli
(quindi il 25% a ciascuno di loro).
8) La sig.ra si impegna a trasferire gratuitamente al IG. la nuda proprietà Pt_1 Parte_2
dei seguenti immobili:
A) in Comune amministrativo di Cuveglio, sezione censuaria di Vergobbio, Via per
Arcumeggia n. 20, appartamento composto da due locali cantina al piano terreno, un locale e w.c. al primo piano, ingresso, disimpegno, bagno, un locale e cucina con terrazzo al secondo piano, e così identificato: al Catasto Fabbricati:
Comune di Cuveglio, Sezione VE, foglio 2, mappale 11 sub. 501, Via per Arcumeggia n. 20,
P. T/1/2, Cat. A/4, cl. 8, vani 5,5 rc Euro 232,92.
Confini: del piano terreno: cantina al sub. 502, mappale 862 di C.T., portico comune, mappale 6, 804
e 18; del primo piano: subalterno 502, prospetto su mappale 862 di C.T., portico comune, prospetto sui mappali 6, 804 e 18; del secondo piano: prospetto su mappale 862 di C.T., portico comune, prospetto sui mappali
6, 804, 18 e 10.
pagina 3 di 5 A detta unità immobiliare segue e compete la proporzionale quota di comproprietà sugli enti e spazi comuni;
B) quota di ½ del terreno pertinenziale della superficie catastale di metri quadrati 210, sito in
Comune amministrativo di Cuveglio, così censito: al Catasto Terreni:
Comune di Cuveglio, sezione censuaria di Vergobbio, foglio effettivo 2 e logico 9, mappale
18, seminativo, cl. 1, Ha 00.02.10, RD Euro 1,19, RA Euro 0,92, con l'intesa che tale trasferimento viene effettuato a titolo di sistemazione solutorio- compensativa, in virtù della “causa familiare”, sia sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali, sia sotto quello dei rapporti e degli equilibri personali nell'ambito della definizione e regolamentazione complessiva dei rapporti tra i coniugi e risulta altresì connesso, funzionale e indispensabile alla definitiva risoluzione della crisi coniugale, così da ottenere gli sgravi fiscali conseguenti previsti dall'art. 19 della legge n. 74/1987 (come chiarito dalla circolare n. 27 del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate e successive modificazioni). Tutte le spese per il trasferimento di proprietà degli immobili de quibus saranno a carico del IG. . Parte_2
La IG.ra si impegna ad effettuare detto trasferimento entro sei mesi dall'emissione Pt_1
della sentenza di separazione.
9) Con il corretto adempimento delle condizioni qui stabilite i coniugi dichiarano di aver già regolato e definito tutti i reciproci rapporti patrimoniali e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo.
10) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 26/11/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
pagina 4 di 5 Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo religioso, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile
(6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 16/01/2025).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di
[...]
, nato a [...] il [...], e , nato a [...]_2
TRADATE (VA) il 30/12/1972, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 23/06/2002, in Genova, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Genova (anno 2002, atto n. 236, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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