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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1542/2021
PROMOSSA DA
(già , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore OTor , con sede legale in Villanova Parte_2
Bra (CN) viale Rimembranze n. 37 Cod. Fisc. / Partita IVA , rappresentata e P.IVA_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Sebastiano Zuccarello (CF:
[...]
) e dall'avv.to Michela Russo (C.F. ) ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 42, come da procura in calce all'atto di citazione in appello APPELLANTE
CONTRO con sede in , Piazza Salimbeni 3 Controparte_2 CP_2
- C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo – CP_2 P.IVA_2
Gruppo IVA MPS – partita IVA aderente al Fondo Interbancario di Tutela P.IVA_3 dei Depositi, NC iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo NCrio
, codice NC 1030.6, codice Gruppo 1030.6 - in persona del Controparte_2 procuratore OT. nato a [...] [...] (C.F. ) CP_3 CP_2 C.F._3
e domiciliato per la carica in , Piazza Salimbeni, 3, nella propria qualità di CP_2
Responsabile Livello 2 Procedimenti Giudiziari della NC e, come tale, munito dei neceSAri poteri di rappresentanza come da delibera del Consiglio di Amministrazione del
27 maggio 2021 ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti OT. notaio in , in data 15 giugno 2021 al n. 3600 serie IT (in Persona_1 CP_2 atti), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Benintendi (C.F. ) C.F._4 di Torino, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Cernaia n. 24
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
Pag. n. 1 di 36 Udienza collegiale del 10.12.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma RT d'Appello, contraris rejectis in accoglimento dei motivi e delle eccezioni spiegate in atti;
riformare la sentenza del Tribunale di Cuneo, GU Dr. Michele Basta n. 968/2021, pubblicata in data 17 novembre 2021 all'esito del procedimento sub RG n. 2594/2016 e notificata via PEC in data 22 novembre 2021 e per l'effetto:
Nel merito
1- Accertare e dichiarare la nullità, totale e/o parziale, di tutti i rapporti bancari intercorsi tra e , richiamati in atti e ciò per Parte_1 Controparte_2 tutti i motivi di cui in atti;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'addebito di interessi debitori frutto di capitalizzazione e/o anatocismo, in qualsiasi periodicità applicati, nel corso dei rapporti contrattuali deOTi in giudizio, nonché frutto dell'addebito di commissioni di massimo scoperto in quanto non pattuiti o pattuiti genericamente e in modo indeterminato e/o indeterminabile, nonché dell'addebito di costi o oneri occulti, non pattuiti applicati nel corso dei rapporti contrattuali deOTi in giudizio.
Per l'effetto
- Accertare a rideterminare l'esatto saldo relativo ai rapporti per cui è causa e conseguentemente;
- Condannare , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, corrente in , Piazza Salimbeni n. 3, P.I. e Cod. Fisc. CP_2
, alla restituzione in favore della società appellante P.IVA_2 Controparte_1 delle somme così determinate in corso di TU:
[...] quanto al c.c. n. 201Y dell'importo di € 366.661,16 o, in subordine, € 364.660,78; quanto al c.c. n. 5324.50 dell'importo di € 49.601,15 o, in subordine, € 31.566,11
In ogni caso, in via ulteriormente gradata, condannare la NC al pagamento in favore della della veriore somma che riterrà di giustizia, giusto quanto accertato e Pt_1 quantificato dal TU, oltre interessi legali e rivalutazioni dalla data della diffida e meSA in mora del 8 maggio 2015, o, in via subordinata, dalla data della notifica dell'atto introduttivo del primo grado del presente giudizio del 16 giugno 2016, all'effettivo saldo.
- In ogni caso respingere l'appello incidentale condizionato proposto dalla
[...]
per i motivi di cui in atti, giacché inammissibile, in quanto tardivo, ed in Controparte_2 ogni caso infondato;
- Condannare la alla restituzione delle spese legali pagate da per il giudizio CP_2 Pt_1 di prime cure, per l'importo di € 60.558,05.
Pag. n. 2 di 36 - Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Per l'appellata ed appellante incidentale
“Voglia codesta RT Ecc.ma,
In via pregiudiziale e preliminare:
- Dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dalla Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza impu- gnata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c., per i motivi esposti in atti;
Sempre in via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dalla Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza impugnata, in quanto la domanda è carente sotto il profilo probatorio;
- Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. tutte le domande nuove proposte dalla per i motivi esposti in atti;
Parte_1
In via principale
- Respingere l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 968/2021 resa dal Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, dal Dott. Michele Basta in data 15.11.2021 e pubblicata in data 17.11.2021, nell'ambito del giudizio R.G. 2594/2016, e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza.
- Respingere la richiesta di di condanna alla restituzione da parte di Pt_1 [...] delle spese legali pagate da per il giudizio di primo grado, per Controparte_2 Pt_1
l'importo di euro 60.558,05.
In via subordinata e condizionata
- In via di appello incidentale, condizionato al non creduto accoglimento dell'appello principale, riformare la sentenza di primo grado n. 968/2021 resa dal Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, dal Dott. Michele Basta in data 15.11.2021 e pubblicata in data 17.11.2021, nell'ambito del giudizio R.G. 2594/2016, nella parte in cui ha rigettato
l'eccezione di prescrizione, e per l'effetto
- Dichiarare prescritto l'eventuale diritto azionato dalla Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi indicati in atti
In via istruttoria
-Respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate;
-Per tutti i motivi indicati in atto, si insta affinché codesta Ill.ma RT, preso atto di quanto osservato dal ns. CTP Prof. nel corso delle indagini peritali, voglia Persona_2 rinnovare e/o integrare la TU, al fine di:
1. preso atto che gli estratti del c/c n. 201Y e del c/c n. 5324.50 sono incompleti, e preso
Pag. n. 3 di 36 atto che l'onere della prova è a carico dell'appellante, ricostruire i rapporti solo da quando vi è continuità di saldo e quindi eventualmente dal 1.1.2006 il c/c n. 201Y e dal
1.7.2008 il c/c n. 5324.50;
2. preso atto che codesta Ill.ma RT ha tenuto conto del principio dell'onere probatorio,
e tenuto conto che il correntista non ha provato la nullità dei tassi d'interesse e delle commissioni nemmeno per il c/c n. 210 Y;
predisporre un conteggio del c/c n. 210 Y con applicazione dei tassi convenzionali e con il ricalcolo delle CMS.
3. correggere nei ricalcoli il tasso BOT, e applicando il tasso secondo le disposizioni dell'art. 117 TUB.
4. eliminare dalla relazione lo scenario Osservazioni 1 per il c/c n. 5324.50, in quanto mai richiesto nei quesiti ed in quanto il tasso debitore entro fido è stato pattuito nel contratto del 6.9.1995 nel rispetto dell'art. 117 TUB.
5. effettuare una ipotesi di conteggio confermando la CMS alle condizioni convenzionali in quanto la CMS è stata pattuita dal correntista (c/c n. 5324.50) ed è stata calcolata dalla nel rispetto delle disposizioni vigenti. CP_2
6. eliminare tutte le ipotesi con lo storno delle commissioni su accordato, in quanto mai contestate dal correntista ed in quanto calcolate dalla nel rispetto delle disposizioni CP_2 vigenti.
7. alla luce delle due Sentenze della RT di CaSAzione, I Sez. Civile, n. 5054/2024 e
5064/2024 (nel caso in cui non vi è un peggioramento delle condizioni economiche applicate dal 1.7.2000 rispetto a quelle precedenti al 30.6.2000, è valida la capitalizzazione trimestrale degli interessi), modificare i conteggi applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
8. riportare nella relazione, e per ciascun conto corrente di appoggio, l'ultimo saldo contabile riportato sugli estratti di c/c. In subordine voglia effettuare un conteggio inserendo i numeri debitori antergati e rapportare la DIF Oltre fido alla massima esposizione del conto.
9. preso atto del tenore dei quesiti, effettuare i conteggi del c/c n. 210Y, sino al 31 luglio
2016 quando il saldo era di € 1.807,74, a credito del . Parte_3
In ogni caso
Con il favore delle spese e rimborso forfetario ex lege di primo e di secondo grado.
Con osservanza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore OT. , ha convenuto in Parte_4 giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo la , deducendo di Controparte_2 non essere nella disponibilità di documentazione contrattuale alcuna, ma di avere desunto
Pag. n. 4 di 36 dall'esame degli estratti conto l'esistenza dei seguenti rapporti contrattuali: (i) a far data dal 1.1.1995 contratto di conto corrente n. 201, divenuto n. 20178 dal gennaio 2009
(nonché di contratti tecnici collegati al suddetto contratto) e (ii) contratto di conto corrente n. 532450 aperto il 24.10.1988, privo della sottoscrizione della NC (nonché di contratti tecnici collegati al suddetto contratto).
Sosteneva che tali contratti non erano stati redatti in forma scritta e lamentava l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in violazione della normativa anatocistica, di commissioni di massimo scoperto in difetto di pattuizione e di costi e oneri occulti non dovuti e mai concordati.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità: - del contratto di conto corrente n. 201Y per difetto di forma scritta (in violazione dell'art. 117 TUB); - del contratto di conto corrente n. 5324.50 per difetto di sottoscrizione da parte della NC convenuta (in violazione dell'art. 117 TUB) oppure, in subordine, la nullità: - delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la capitalizzazione degli interessi;
- dell'addebito di interessi debitori frutto di capitalizzazione e/o anatocismo;
- dell'addebito di commissioni di massimo scoperto non pattuite o pattuite genericamente e in modo indeterminato;
- dell'addebito di costi e oneri occulti non pattuiti.
Chiedeva, altresì, la rideterminazione del saldo dei conti e la condanna della alla CP_2 restituzione delle somme addebitate illegittimamente, oltre interessi legali.
Costituitasi la ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione CP_2 delle somme per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica della citazione
(effettuata in data 17.06.2016) e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita a mezzo di TU, a cui ha fatto seguito una integrazione della perizia: medio tempore, è intervenuto il decesso dell'avv. , con Persona_3 conseguente declaratoria di interruzione del processo.
Su istanza di riassunzione di parte attrice il Tribunale ha quindi fiSAto udienza al giorno
26.11.2020 per la prosecuzione del giudizio.
Precisate le conclusioni, all'udienza “figurata” del 22.7.2021 la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con sentenza n. 968/2021, pubblicata in data 17.11.2021, il Tribunale di Cuneo rigettava la domanda e condannava parte attrice a pagare le spese processuali, ponendo a suo carico anche le spese di entrambe le TU.
La sentenza veniva notificata in data 22.11.2021.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
(già ha proposto tempestiva Parte_1 Controparte_1 impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni
Pag. n. 5 di 36 sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha ritenuto legittimo l'anatocismo;
b) laddove ha ritenuto legittima la commissione di massimo scoperto;
c) laddove ha rigettato la domanda di nullità dei rapporti bancari;
d) laddove ha rigettato la domanda di nullità delle clausole contrattuali - art 7 delle condizioni generali di contratto - rinvio agli usi piazza;
e) laddove ha ritenuto che, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati, trascorsi seSAnta giorni dal ricevimento;
f) laddove, nel richiamare integralmente le risultanze delle due perizia tecniche in corso di causa, ha poi rigettato le domande attoree;
g) laddove ha dichiarato inammissibile l'istanza di integrazione di TU, formulata in prime cure, con riferimento al calcolo delle somme incamerate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi successive alla Delibera CICR del 30 giugno 2000;
h) laddove ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.
4. Con comparsa depositata in data 15.3.2022 si costituiva in giudizio
[...] eccependo, in via pregiudiziale e preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 e/o 348 bis cpc e perché la domanda risultava carente sotto il profilo probatorio, e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame siccome infondato, con la conferma della impugnata sentenza.
In via subordinata, condizionata all'accoglimento dell'appello principale, la CP_2 interponeva appello incidentale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione.
5. Con ordinanza pubblicata in data 5.4.2022 la RT, ritenuto non fossero ravvisabili gli estremi per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c., fiSAva per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 7 giugno 2022 mediante trattazione scritta.
6. Con successiva ordinanza pubblicata in data 7.6.2022 la RT, ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, assumeva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 27 luglio 2022 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
7. Con successiva ordinanza pubblicata in data 5.10.2022 la RT
- ritenuto che in relazione agli esiti delle TU espletate in primo grado e alla luce dei motivi di appello fosse neceSArio disporre la rinnovazione dell'accertamento peritale, sulla base del quesito meglio ivi formulato
- rimetteva la causa in istruttoria;
Pag. n. 6 di 36 - disponeva procedersi a TU contabile per accertare quanto in parte motiva;
- nominava quale TU il OT. con studio in Torino e fiSAva ON per il conferimento dell'incarico l'udienza dell' 8.11.2022, disponendone la trattazione scritta;
- assegnava i termini al TU per la trasmissione alle parti, a mezzo posta elettronica, della bozza della relazione di consulenza, ed alle parti per trasmettere con le medesime modalità le loro eventuali osservazioni al consulente d'ufficio, ed ancora al TU per depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni eventualmente formulate dalle parti ed una sintetica valutazione delle stesse;
rinviava la causa per trattazione all'udienza del 4.4.2023 successivamente differita all'11.4.2023 con ordinanza pubblicata in data 9.11.2022: con successivo decreto pubblicato in data 12.1.2023 veniva disposto che l'udienza di cui sopra si svolgesse mediante trattazione scritta
8. Con ordinanza pubblicata in data 12.4.2023 la RT fiSAva per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 settembre 2023 disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
9. Con ordinanza pubblicata in data 13.9.2023 la RT assumeva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 10 novembre 2023 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
10. Con successiva ordinanza pubblicata in data 4.1.2024 la RT
- rimetteva la causa in istruttoria disponendo la convocazione del TU a chiarimenti, alla luce delle considerazioni meglio ivi svolte ed affinché predisponesse un conteggio alternativo che tenesse conto di tali considerazioni;
- fiSAva per il conferimento dell'incarico suppletivo l'udienza del 13 febbraio 2024 ore
12,15, successivamente differita al 7.5.2024 con decreto pubblicato in data 2.2.2024.
11. Depositata la relazione integrativa in data 11.9.2024, con ordinanza pubblicata in data 18.12.2024 la RT rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 7 febbraio 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di rito sollevate da parte appellata.
L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis è stata già rigettata dalla RT con ordinanza pubblicata in data 5.4.2022, mentre quella di inammissibilità ex art. 342
c.p.c. non può trovare accoglimento, posto che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espreSA dal primo giudice sia le
Pag. n. 7 di 36 finalità dell'atto di impugnazione.
Dai motivi d'appello di cui infra ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, la diversa ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante rispetto a quella operata dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza in funzione della riforma della sentenza del Tribunale.
Sul punto, la S.C. (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 27199/2017) ha evidenziato che gli artt. 342 e
434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni adOTe dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (vedi anche Cass. Civ., sez. 6-2, ord. n. 21336/2017;
Cass. 25/5/2017, n. 13151; Cass. 22/02/2017, ord. n. 4541; Cass. 07/09/2016, n. 17712;
Cass. 27/03/2015, n. 6294).
Si paSA ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
12.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto legittimo l'anatocismo nei rapporti per cui è causa.
Il Tribunale, sul punto, ha argomentato come segue:
“Quanto alle doglianze sull'anatocismo è neceSArio rilevare che, contrariamente a quanto allegato da parte attrice, per il periodo in esame la pratica della capitalizzazione degli interessi non era illegittima, essendo stata riconosciuta all'interno dell'ordinamento in forza della copertura normativa introOTa dalla nota delibera CICR del 09.02.2000 e dai relativi supporti legislativi, che hanno tra l'altro superato indenni il vaglio di costituzionalità. Difatti la RT Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 comma 2 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui ha inserito nell'art. 120 T.U.B delle leggi in materia bancaria e creditizia il comma 2. Si tratta della norma secondo cui il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della cliente la steSA periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Dunque con la previsione di cui all'art. 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, il legislatore ha espreSAmente stabilito, solo per le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, la possibilità che contrattualmente venga stabilita la produzione degli interessi sugli interessi, modificando a tal proposito l'art. 120 T.U.B. Questa ultima disposizione normativa, quale diritto speciale per la sola banca, prevedeva in origine la pratica della capitalizzazione, condizionandola solo al principio, introOTo
Pag. n. 8 di 36 con la precitata novella, che nel conteggio degli interessi venisse assicurata la steSA periodicità sia per gli interessi attivi a favore della banca, sia per gli interessi attivi a favore dei correntisti. In altri termini, i contratti fra la banca e il cliente, stipulati o modificati/integrati dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, potevano contenere, se formulata con il rispetto delle regole dettate dalla deliberazione del CICR (parificazione della periodicità della capitalizzazione degli interessi), una valida clausola anatocistica.
Con tali modalità è stata dunque definitivamente sancita la legittimità della pratica della capitalizzazione degli interessi, sia per i nuovi contratti che per quelli precedenti all'introduzione della riforma, a partire dal momento in cui, nell'ambito di ogni singolo rapporto, la banca ha equiparato la periodicità degli accrediti degli interessi con quella degli addebiti. Da tali considerazioni si evince l'infondatezza di tale censura di merito, che deve essere quindi respinta”.
12.1.1. Parte appellante richiama le censure sub 3.a), precisando che il Giudice di prima istanza ha ritenuto la legittimità dell'anatocismo anche con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della Direttiva CICR del 30 gennaio 2000 attraverso una errata lettura della norma contenuta nell'art. 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
Il Tribunale avrebbe trascurato che l'art. 25 richiamato prevedeva, nella sua versione originaria, tre commi: il terzo comma, secondo cui “ le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2 sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di eSA, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilità altresì i tempi e le modalità dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può esser fatta valere solo dal cliente” è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo a norma dell'art. 76 Costituzione, con sentenza n.
425/2000.
La Consulta ha chiarito che l'art. 25, comma 3 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 doveva essere dichiarato incostituzionale per eccesso di delega, in violazione dell'art. 76 Cost.
Secondo parte appellante è oramai jus receptum che la capitalizzazione trimestrale degli interessi è sicuramente illegittima per i contratti ante 2000, ovverosia prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR.
Per quanto riguarda invece l'anatocismo post delibera CICR, parte appellante precisa che l'art. 7 della Delibera CICR, nel disciplinare l'adeguamento alla normativa sopravvenuta per i contratti stipulati in periodo anteriore all'entrata in vigore della steSA, prevede che in caso di peggioramento delle condizioni contrattuali per il correntista sia neceSAria
l'approvazione per iscritto.
Nel caso di specie, non ha mai approvato per iscritto le clausole di cui trattasi ed è Pt_1 mancata la comunicazione al cliente dell'adeguamento alle nuove condizioni economiche,
e l'espresso consenso da parte della correntista all'applicazione di una clausola di pattuizione degli interessi sicuramente peggiorativa.
Pag. n. 9 di 36 Il Giudice di prime cure avrebbe totalmente omesso di motivare sulle difese di Pt_1 circa la domanda di nullità della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo alla
Delibera CICR ed inoltre non avrebbe neppure esaminato la documentazione in atti, limitandosi al rigetto della domanda.
, pertanto, chiede che sia riformata la sentenza in questa sede impugnata e che, Pt_1 conseguentemente, venga accolta la domanda di restituzione degli interessi Contr illegittimamente percepiti da frutto della capitalizzazione trimestrale.
12.1.2 Il motivo è fondato.
Rileva la RT che, per il periodo ante delibera CICR 9.2.2000, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999 (cfr. RT Cost.
425/2000), le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 9140/2020 e 29420/2020).
Quanto al periodo post delibera CICR 9.2.2000 occorre richiamare il consolidato principio secondo cui “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla RT costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo intereSAto il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante
l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il paSAto, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece neceSAria una nuova pattuizione” (cfr. Cass. Civ. n. 28215/2024; Cass.
Civ. n. 11725/2024; Cass. Civ. n. 19396/2023; Cass. Civ. n. 35210/2023; Cass. 5 maggio
2021, n. 23489; Cass.Civ. n. 17634/2021; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; cass. Civ. 10 settembre 2020, n. 23852;Cass. Civ., n. 9140/2020; Cass. Civ. n. 7105/2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. Civ. n. 26769/2019; Cass. Civ. n. 26779/2019).
Non è quindi condivisibile quanto sostenuto dalla sul punto, ovvero che sarebbe CP_2 stata sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. pag. 19 comparsa di costituzione e risposta e pag. 17 comparsa conclusionale 5.2.2025).
La mancata specifica pattuizione della clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi rende nulla l'applicazione di interessi anatocistici per tutto il periodo in contestazione.
Pag. n. 10 di 36 Sul punto è stato demandato al TU il seguente quesito: “3) elimini ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori, dall'accensione del conto corrente per tutto il periodo, salvo che sia in atti nuovo contratto/nuova pattuizione dopo la Delibera Cicr
9.02.2000 che preveda pari periodicità nelle chiusure e accredito/addebito di interessi, con clausola specificamente approvata per iscritto dal cliente”.
Il dr. (cfr. pag. 33 ctu) ha quindi sterilizzato, relativamente ai conti correnti ON nn. 201Y e 5324.50, l'effetto economico e finanziario dell'anatocismo per l'intero periodo oggetto d'indagine, in assenza di specifica approvazione da parte del Correntista della clausola di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Gli effetti di quanto sin qui esposto sulla rideterminazione del saldo dei conti correnti oggetto di causa saranno esaminati quando si tratterà delle risultanze della TU.
12.2. Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto legittima la commissione di massimo scoperto.
Sul punto, il Tribunale ha motivato come segue:
“Parte attrice ha inoltre allegato la mancata pattuizione della commissione di massimo scoperto. L'allegazione è generica e, come tale, priva di pregio. Al riguardo, è sufficiente evidenziare che la previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto non è illegittima, dal momento che la sua inclusione nel calcolo del Tasso Effettivo Globale
(TEG), ai fini del calcolo dell'usura, è stata prevista per la prima volta nel 2° comma dell'art. 2 bis della legge n. 2/09. Si fa presente che il decreto anticrisi che ha introOTo l'art. 2 bis risale al gennaio 2009 e la conseguente Circolare della NC d'Italia è stata aOTata nel gennaio 2010, per cui tale revisione ha effetto solo a partire da tale data, mentre per il periodo precedente vale il sistema previgente, e quindi la CMS va considerata separatamente. In via generale, si deve in ogni caso rilevare che la CMS è il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l'utilizzo del fido accordato sul conto corrente. La legittimità in questi termini della CMS è stata confermata dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 che ha vietato la commissione di massimo scoperto solo sui conti correnti non affidati e ne ha disciplinato l'applicazione sui conti affidati, offrendo la possibilità di prevedere, in quest'ultimo caso, un corrispettivo per la meSA a disposizione dei fondi. Tale previsione non è applicabile al caso di specie, visto che i rapporti per i quali è causa hanno ad oggetto la previsione di fido. Inoltre, negli stessi risulta regolarmente pattuita l'applicazione della commissione di massimo scoperto. Contrariamente a quanto allegato da parte attrice, infatti, nelle condizioni economiche del 6.9.1995 relative al rapporto contrattuale n. 5324,50 la commissione trimestrale di massimo scoperto è stata determinata nella seguente misura: aliquota 0,5000%, aliquota aggiuntiva 0,1250% su sconfinamento se autorizzato (cfr. doc. 2 fasc. conv.). Da tali considerazioni si evince l'infondatezza della censura volta a contestare l'applicazione della commissione di massimo scoperto, che deve essere quindi rigettata”.
12.2.1 Parte appellante richiama le censure sub 3.b) precisando di avere specificamente indicato i rapporti bancari in relazione ai quali la ha percepito la CP_2 cms, e di avere altresì formulato, attraverso apposita consulenza contabile proOTa in atti, il calcolo delle poste contestate, illustrando i motivi di diritto per cui le CMS devono
Pag. n. 11 di 36 ritenersi illegittime nelle operazioni per cui è causa.
richiede che sia pronunciata la nullità della Commissione di SI RT in Pt_1 quanto priva dei requisiti di determinatezza e/o determinabilità della clausola, osservando che precedentemente alla entrata in vigore della norma di cui all'art. 2 bis della legge n. 2 del 2009 la giurisprudenza ha ritenuto illegittima la Commissione di SI RT applicata dalla banca, mancando il requisito essenziale della causa.
Successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 2/2009 la giurisprudenza ha precisato che la CMS è comunque nulla per indeterminatezza dell'oggetto anche nel caso in cui venga semplicemente indicata in misura percentuale, senza specificare se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un sol giorno, o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista.
La produzione documentale della dimostra che per tutti i rapporti in essere con CP_2
(ad esclusione del rapporto n. 305354,50 per il periodo successivo al 1995) la Pt_1 clausola de qua non è stata mai pattuita né risulta essere approvata per iscritto.
La Commissione di SI RT è stata applicata oltre che in mancanza di pattuizione, anche in modo assolutamente indeterminato né determinabile, mancando financo l'indicazione della aliquota applicata.
12.2.2. Il motivo è fondato.
La NC appellata ha applicato commissioni di massimo scoperto non contrattualmente pattuite: il dr. ha chiarito (cfr. pag. 35 TU) di avere espunto dai ricalcoli gli ON addebiti a titolo di c.m.s. in assenza di pattuizione.
Quanto al conto n. 5324.50, la clausola che contemplava la cms era invalida, siccome determinata solo in percentuale: rileva la RT che requisito per la validità della c.m.s. è la determinatezza o, comunque, la determinabilità (così che può ritenersi legittima la c.m.s. a carico del correntista, a condizione che siano determinati o determinabili tutti i relativi elementi di calcolo ossia che sia determinata: 1) la percentuale, 2) la base di calcolo, 3) i criteri di periodicità e di addebito).
Sul punto è stato posto al TU un quesito integrativo, così che l'esperto ha provveduto a stornare tutti gli addebiti a titolo di CMS relativi al conto n. 5324.50, perché determinata solo nella percentuale: come detto, in ordine alla validità della clausola contrattuale regolante la CMS la steSA, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo.
Pertanto deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della steSA (cfr., ex
Pag. n. 12 di 36 plurimis, Cass. Civ. 19825/2022).
Relativamente ai conti nn. 4788L, 311002.84, 6211.49, 8055.42, 631216.92, 8054.49 e
5325.43, il dr. non ha riscontrato addebiti a titolo di c.m.s. nel periodo oggetto ON
d'indagine.
Gli effetti di quanto sin qui esposto sulla rideterminazione del saldo dei conti correnti oggetto di causa saranno esaminati quando si tratterà delle risultanze della TU.
12.3. Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda di nullità dei rapporti bancari.
Il Tribunale, sul punto, ha motivato come segue:
“E' neceSArio in primo luogo rilevare che parte attrice non ha provato, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., l'asserita nullità dei contratti, né l'allegata illegittimità della eventuale clausola di capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto, e nemmeno gli asseriti danni che ne sarebbero derivati, limitandosi a svolgere allegazioni solo generiche e prive di riscontri probatori... Nel caso di specie, stante la mole delle movimentazioni proOTe dall'attrice nessun dubbio può sorgere in ordine alla regolare esecuzione dei contratti nel tempo mediante l'erogazione dei servizi bancari, di cui la società correntista ha fruito (..) Lo stesso TU OT.SA , a pag. 4 della propria relazione, ha rilevato Persona_5 l'inadeguatezza dell'impianto probatorio di parte attrice precisando che “La documentazione risulta frammentaria: per quanto concerne il rapporto 201Y (primo movimento datato 01/01/1995, ultimo 31/12/2012) non sono stati proOTi il 4° trimestre 1997, l'anno 1998, parte del 3° trimestre 2001, il 4° trimestre 2001, gli anni 2002, 2003 e 2004, i primi tre trimestri del 2005 e parte del quarto trimestre 2005. Con riguardo invece al rapporto 5324.50 (primo movimento datato 01/01/1995, ultimo 30/09/2010), non risultano disponibili il 4° trimestre 1997, tutto l'anno 1998 e il 2° trimestre 2008.” (cfr. relazione TU OT.SA ). Per_5 Da tali considerazioni si evince l'infondatezza della censura di merito concernente l'asserita nullità dei contratti per inosservanza dell'obbligo della forma scritta, che deve essere pertanto rigettata”
12.3.1. Parte appellante richiama le censure sub 3.c) precisando che le argomentazioni del Tribunale sono in contrasto con il concetto di forma scritta ad substantiam previsto in subiecta materia dall'art. 117 TUB.
Nè di maggior pregio potrebbe essere considerata l'ulteriore osservazione secondo la quale la mancata produzione sarebbe da addebitare ad una responsabilità della Società attrice.
L'art. 119 TUB poi obbliga la NC a fornire copia della documentazione di tutti i pregressi rapporti intercorsi tra le parti allorchè il cliente ne faccia richiesta: nel caso di specie, è stata proOTa in atti l'istanza ex art. 119 TUB inviata a mezzo raccomandata a/r in data 8 maggio 2015 (vedasi doc. n. 26 del fascicolo di primo grado).
A tale richiesta la non ha ottemperato: solo in corso di causa ha depositato i CP_2 documenti che il Giudice richiama nella parte motiva della decisione.
Per quasi tutti i rapporti oggetto di analisi, non vi è alcun contratto e dunque non sussiste alcuna pattuizione scritta dei tassi d'interesse e in generale delle condizioni economiche.
12.3.2 La censura è priva di pregio.
Pag. n. 13 di 36 Nella sentenza impugnata il Tribunale (cfr. pag. 8) ha rilevato la valenza della documentazione contrattuale in atti e in particolare delle condizioni di conto corrente pattuite, elencandole nello specifico.
Il Giudice di prime cure ha poi precisato che nel corso del tempo le parti hanno pattuito ulteriori condizioni in relazione alle richieste di finanziamento da parte della Pt_1 dettagliandole.
Parte appellante ha peraltro riconosciuto che in corso di causa la ha versato in atti CP_2 tale documentazione: resta solo da ricordare che la mancanza della sottoscrizione del contratto da parte del funzionario della laddove presente la firma del correntista, CP_2 non determina la nullità del rapporto contrattuale.
Visto il richiamo operato da parte appellante, occorre chiarire quale sia l'ampiezza temporale dell'obbligo della banca di meSA a disposizione documentale al correntista, ex art.119 TUB.
Ritiene la RT che il testo dell'art.119 TUB ne presuppone il coordinamento con il disposto dell'art. 2220 c.c., rispetto al quale non appare derogatorio, perché prevede che
“... 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”: la norma tiene conto quindi dell'obbligo di conservazione limitato al decennio della documentazione inerente all'attività di impresa, previsto appunto dall'art.2220 c.c., in modo che appare coerente, se si considera che la documentazione inerente ai contratti bancari è portata a conoscenza del correntista nel corso dei rapporti secondo le modalità previste dagli altri commi dell'art.119
TUB, e che la documentazione contrattuale si suppone di norma nella disponibilità dei contraenti, anche ex art.117 TUB.
L'art.119 TUB pone a disposizione del cliente uno strumento ulteriore per poter richiedere documentazione che, per qualsiasi motivo, non gli è stata consegnata (come invece sarebbe dovuto avvenire) o non è più in suo possesso, ma ciò avviene nel rispetto della normativa che individua il periodo di conservazione obbligatoria delle scritture da parte della banca e che il legislatore ha ritenuto termine congruo anche per permettere al correntista di tutelarsi da eventuali inadempienze nella consegna di documenti (ci sono dieci anni di tempo per chiedere documentazione relativa ad operazioni che hanno avuto concreta e percepibile esecuzione).
E' quantomeno dubbio che la norma di cui all'art.119 co 4 TUB sia riferibile anche alla documentazione negoziale regolante i rapporti bancari in essere, documentazione che deve essere consegnata al momento della formazione dell'accordo al correntista, ex art.117
Pag. n. 14 di 36 TUB, il quale ha un onere di conservazione e dovrebbe perlomeno allegarne lo smarrimento incolpevole, tanto più quando si tratta di una società di capitali, tenuta ad una rigorosa documentazione, comprendente logicamente l'obbligo di conservazione della documentazione steSA, contabile e fiscale dell'attività svolta, anche al fine dell'obbligatoria redazione dei bilanci.
Nel caso di specie l'istanza ex art. 119 TUB è datata 8 maggio 2015 (racc. a.r. ricevuta in data 13.5.2015, cfr. doc. 26 fasc. appellante), dunque la non aveva alcun obbligo di CP_2 ottemperare alla richiesta di invio dei contratti di accensione dei conti correnti stipulati nel periodo anteriore ai dieci anni dalla richiesta (e più in generale alla richiesta anche della documentazione contabile riferita allo stesso periodo temporale): detta documentazione è stata poi comunque versata in atti come acclarato dal Tribunale.
12.4. Con il quarto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda di nullità delle clausole contrattuali.
Deduce parte appellante che dalla documentazione proOTa dalla risulta che i CP_2 rapporti identificati ai n. 5324.50 e 6211.49 sono da considerarsi riuniti a partire dal 6 settembre 1995 in un unico rapporto e più precisamente identificato con il n. 5324.50.
Le condizioni economiche allegate al contratto costitutivo del conto n. 6211.49 richiamano quelle del conto corrente n. 5324.50: allegata al contratto proOTo è la dichiarazione con la dava atto che “sebbene separati e distinti i due predetti conti devono Pt_1 considerarsi elementi integranti di un unico rapporto di conto corrente”.
Ne consegue che la determinazione del tasso di interesse applicato deve ritenersi quantificato secondo i criteri stabiliti nelle norme che regolano il conto corrente n. 5324.50 ad esso preesistente.
L'art. 7 delle condizioni contrattuali di cui al doc. n 2 proOTo in prime cure dalla stabilisce: “Le operazioni di addebito e di accredito vengono regolate secondo i CP_2 criteri concordati con il o usualmente praticati dall'Azienda di credito sulla Parte_3 piazza”.
I criteri di determinazione del tasso di interesse sono pertanto nulli.
Il Tribunale avrebbe quindi errato nel ritenere non fondata, e comunque non provata, la nullità delle condizioni economiche, ed in modo specifico del tasso di interesse applicato ai rapporti in esame perché tiene conto unicamente di quello applicato pro tempore, determinato però secondo criteri ritenuti oramai in modo pacifico non sufficienti ai fini della determinatezza della relativa clausola.
Al riguardo, il T.U.B. d.lgs. 385/93 art. 117 comma 4, prescrive che la NC ha l'obbligo di indicare nei contratti di apertura di conto corrente e nei contratti di affidamento in essi regolati, “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Pag. n. 15 di 36 Per tutti gli altri rapporti per cui è causa mancherebbe totalmente il riscontro documentale.
Di conseguenza risulta inesistente qualsiasi pattuizione, mancando la forma scritta del contratto e, conseguentemente, la determinazione ex ante del tasso di interesse praticato.
12.4.1. Il motivo è fondato.
In effetti l'art. 7 delle condizioni contrattuali di cui al rapporto di conto corrente n. 5324.50 stipulato il 24.10.1988 (cfr. doc. n. 2 fasc. banca) stabilisce che: “Le operazioni di addebito
e di accredito vengono regolate secondo i criteri concordati con il Correntista o usualmente praticati dall'Azienda di credito sulla piazza”.
Per quanto concerne la clausola di rinvio agli usi su piazza – premesso che l'art. 4 della legge 154/92 ha introOTo il divieto di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse – occorre affrontare il problema della validità di tale tipo di clausole apposte a contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 154/92: in virtù del principio di irretroattività della legge, le condizioni di validità e di efficacia del contratto debbono essere valutate con riferimento alle norme vigenti al momento della sua conclusione.
In proposito va osservato che la giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di ritenere tali clausole nulle per contrasto con la previsione di cui all'art. 1346 c.c. poiché, riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza, non distinguono fra le varie categorie di essi e dunque non consentono di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi (Cass. 1-2-2002 n. 1287; Cass. 18-4-2001 n. 5675; Cass. 19-7-
2000 n. 9465; Cass.
8-51998 n. 4696; Cass. 23-6-1998 n. 6247; Cass. 9-12-1997 n. 12456;
Cass. 10-11-1997 n. 11042; Cass. 29-11-1996 n. 10657).
Al TU è stato quindi demandato il seguente quesito: “«2) calcoli gli interessi passivi al tasso ultralegale solo se (e nella misura) risultante da una pattuizione scritta che li preveda in misura determinata (non quindi con riferimento agli usi piazza o espressioni analoghe); in difetto di pattuizione, li calcoli al tasso legale (ex art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della legge 154/92 e quindi a quello sostitutivo previsto in tale legge e poi nell'art. 117
Tub)».
Il dr. ha risposto come segue (cfr. pag. 33 TU): “In ossequio al quesito, il ON sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio ha calcolato gli interessi a debito, applicando i tassi di interesse previsti (sia per le partite intra-fido in funzione delle diverse linee di credito – ponderando i numeri debitori sulla base di quanto desumibile dagli estratti conto scalari –, sia extra-fido) nei seguenti contratti (cfr. punto 5.1 della presente Relazione), tenendo peraltro conto delle sue successive variazioni in forza della clausola di ius variandi:
• conto tecnico n. 6211.49: contratti del 15 dicembre 1993 e del 6 settembre 1995;
• conto corrente n. 5324.50: contratti del 6 settembre 1995 e del 14 settembre 2007;
Pag. n. 16 di 36 • conto tecnico n. 364368.36: contratto del 2 gennaio 2009;
• conto tecnico n. 364868.51: contratto del 2 gennaio 2009.
Per il periodo antecedente tali pattuizioni e per i conti correnti per i quali non consta alcuna pattuizione, egli ha assunto a riferimento i tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b., intendendo per operazioni “attive” (tasso minimo) quelle di impiego”.
Gli effetti di quanto sin qui esposto sulla rideterminazione del saldo dei conti correnti oggetto di causa saranno esaminati quando si tratterà delle risultanze della TU.
12.5. Con il quinto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata con riferimento alla mancata contestazione degli estratti conto.
Sul punto, il Tribunale ha motivato come segue:
“(..) per quanto riguarda la determinazione delle condizioni contrattuali e segnatamente degli interessi, va aggiunto che la normativa prevede ulteriori comunicazioni;
infatti per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Ebbene, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati, trascorsi seSAnta giorni dal ricevimento (artt. 119 T.U.B. e 1832 c.c.)”.
12.5.1 Parte appellante richiama le censure sub 3.e) precisando che è principio pacifico quello secondo cui la mancanza di opposizione scritta degli estratti di conto corrente e delle altre comunicazioni periodiche trascorsi i 60 giorni dal ricevimento comporta l'approvazione degli stessi solo sotto il profilo della contabilità riportata.
12.5.2. La censura è fondata.
E' sufficiente richiamare il consolidato principio, riaffermato di recente da Cass. Civ. n.
3000/2018, secondo cui occorre tenere distinto il profilo della regolarità formale delle annotazioni da quello della validità sostanziale dei rapporti giuridici sottostanti.
Più precisamente: la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. rende incontestabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo meramente contabile, non precludendo, invece, la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino.
In altri termini, “l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita” (Cass. Civ. n. 10376/2006)
12.6. Con il sesto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove, pur avendo richiamato integralmente le risultanze delle TU in corso di causa, ha poi rigettato le domande attoree.
Deduce parte appellante che entrambe le consulenze hanno accertato l'illegittimità delle appostazioni di cui, con l'atto introduttivo del giudizio, richiedeva la restituzione, Pt_1 anche se in misura diversa rispetto a quanto conteggiato dalla perizia di parte.
Pag. n. 17 di 36 12.7. Con il settimo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie di in particolare si contesta Pt_1
l'erroneità della sentenza laddove ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di integrazione di TU, formulata in prime cure, con riferimento al calcolo delle somme incamerate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi successivo alla Delibera
CICR del 30 giugno 2000.
In accoglimento della richiesta di integrazione di TU formulata da in primo Pt_1 grado, il Giudice aveva ordinato che il consulente procedesse al calcolo dell'anatocismo anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della CICR.
Tuttavia il TU dr.SA aveva omesso di effettuare il conteggio richiesto: Per_6 Pt_1 deduce di avere ritualmente contestato le risultanze della TU, sia all'udienza per l'esame della consulenza, sia nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate in primo grado, insistendo affinchè fosse dato riscontro al quesito di cui si tratta.
La sentenza, dunque, deve essere riformata anche sotto tale profilo e insiste Pt_1 affinchè sia disposta l'integrazione di TU già richiesta in primo grado.
12.7.1 Le censure sono fondate.
Come già detto, con ordinanza pubblicata in data 5.10.2022 la RT
- ritenuto che in relazione agli esiti delle TU espletate in primo grado e alla luce dei motivi di appello fosse neceSArio disporre la rinnovazione dell'accertamento peritale, sulla base del quesito meglio ivi formulato;
- rimetteva la causa in istruttoria e disponeva procedersi a TU contabile per accertare quanto in parte motiva nominando quale TU il OT. ed assegnando i termini al ON
TU per la trasmissione alle parti, a mezzo posta elettronica, della bozza della relazione di consulenza, ed alle parti per trasmettere con le medesime modalità le loro eventuali osservazioni al consulente d'ufficio, ed ancora al TU per depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni eventualmente formulate dalle parti ed una sintetica valutazione delle stesse.
Con successiva ordinanza è stata poi disposta una integrazione della perizia.
Delle risultanze delle perizie svolte nel presente grado si darà atto più avanti.
12.8 Con l'ottavo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha condannato parte appellante al pagamento delle spese di lite.
In accoglimento del gravame si chiede venga disposta la condanna di al CP_5 pagamento delle spese del doppio grado, ivi comprese le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, con conseguente condanna alla ripetizione delle spese ove corrisposte a favore di . Pt_1
In ogni caso, e per puro scrupolo difensivo, si impugna la sentenza anche con riferimento
Pag. n. 18 di 36 alla quantificazione delle spese, in considerazione del comportamento processuale della
NC convenuta.
12.8.1. La censura è inammissibile poiché non è diretta a censurare la sentenza di primo grado in punto spese, ma si configura come conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
In ogni caso, l'accoglimento del gravame nei termini che verranno di seguito delineati, comporta la revisione del regolamento delle spese di entrambi i gradi, ed il relativo onere andrà attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
***
Sull'appello incidentale
13. La ha proposto appello condizionato all'accoglimento dell'appello CP_2 principale: l'accoglimento dei motivi di gravame comporta dunque l'esame del gravame proposto in via incidentale.
13.1. Con l'unico motivo di appello incidentale si chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione.
Precisa la che contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata, la CP_2 ha provato, nel corso del giudizio di primo grado, la natura solutoria dei pagamenti CP_2 effettuati indicandoli analiticamente sulla base degli estratti conto proOTi in atti.
Nel corso del giudizio di primo grado la ha eccepito l'intervenuta prescrizione CP_2 decennale di qualsivoglia diritto alla restituzione di somme addebitate dalla per CP_2 effetto della capitalizzazione trimestrale e non solo, per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica della citazione in oggetto, effettuata in data 17.6.2016.
Ciò premesso in linea generale, la rileva che nel corso del giudizio di primo grado, CP_2 con memoria ex art. 183 VI c. n. 1 c.p.c. ha proOTo, con i relativi allegati, la relazione dettagliata sulle rimesse solutorie predisposta dal OT. Persona_7
In conformità ai principi statuiti dalla giurisprudenza, nonché dalla sentenza della Sezioni
Unite della RT di CaSAzione del 2 dicembre 2010, n. 24418, deve concludersi che il diritto alla ripetizione delle somme addebitate in data anteriore al 17 giugno 2006, nel caso in esame, è prescritto.
Secondo la l'esame dei prospetti di sintesi della perizia di parte evidenzia che per CP_2 entrambi i conti correnti per cui è causa le rimesse solutorie hanno ampiamente estinto tutte le competenze addebitate sui conti nel periodo anteriore al 17/6/2006.
Risulterebbe pertanto evidente l'irrimediabile intervenuta prescrizione di tutte le richieste di ripetizione di interessi, commissioni e in generale di costi ed oneri ultradecennali domandate da parte attrice.
13.1.1. Il motivo è fondato, per quanto di ragione, in base alle considerazioni che seguono.
Pag. n. 19 di 36 L'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla deve trovare CP_2 accoglimento in riferimento alle pretese di parte appellante riferite a poste monetarie anteriori alla data dell'11.5.2005, essendo il primo atto interruttivo documentato la diffida recepita l'11.05.2015 (erroneamente nel quesito in data 5.10.2022 era stata indicata Pt_1 la data dell'11.5.2001 come termine di prescrizione, poi rettificata dal TU, che ha correttamente evidenziato che la diffida di cui al doc. 26 risaliva al maggio 2015 e Pt_1 non al maggio 2011).
La giurisprudenza di legittimità ha ricordato il principio secondo cui la pretesa del correntista il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali con riguardo ad un certo contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre dai singoli versamenti aventi natura solutoria: sul cliente grava quindi l'onere di dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a CP_2 qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto.
In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia neceSAria
l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie.
Fermo l'interesse del correntista ad accertare, anche prima della chiusura del conto, la nullità delle clausole anatocistiche, ovvero l'esistenza o meno di addebiti illegittimi in suo danno, quindi, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato (cfr. Cass.4214/2024; Cass. ord. n.
6707 del 13 marzo 2024; Cass. 30850/2023; Cass. n. 5904/2021), l'eccezione di prescrizione è certamente ammissibile anche in ipotesi di domanda di mero accertamento proposta in costanza di rapporto (in relazione al conto corrente n. 201Y, in essere al momento della proposizione della domanda).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (cfr. Cass. Civ. 16113/2024).
In sostanza, la S.C. afferma la sussistenza di un interesse della banca, speculare a quello del correntista, affinché venga accertato l'effettivo saldo, non solo depurato di addebiti illegittimi, ma anche di quanto non più ripetibile per decorso del termine decennale, a
Pag. n. 20 di 36 prescindere dalla contestuale proposizione o dalla ammissibilità della domanda di ripetizione e, quindi, dalla chiusura del conto corrente (cfr. Cass. Civ. n. 9756/24).
Detto ciò, circa la modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte della va evidenziato che secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza “non compete CP_2 alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione. Un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell'eccezione in esame. Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, o attuate su di un conto in attivo, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti. Deve considerarsi in proposito, che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo,
e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (per tutte: Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1064; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21752;
Cass. 17 marzo 2009, n. 6459; Cass. 22 giugno 2007, n. 14576; Cass. 22 maggio 2007, n.
11843; Cass. 3 novembre 2005, n. 21321).
D'altro canto, ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione non si richiede che il correntista specifichi una ad una le rimesse, da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si siano traOTe in pagamenti indebiti a norma dell'art. 2033 c.c.
Può osservarsi, in argomento, che la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'azione revocatoria in tema di rimesse bancarie, con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma della legge fallimentare (in cui aveva rilievo, come è noto, la differenza tra pagamenti solutori e pagamenti ripristinatori della provvista) era ferma nel ritenere che non fosse affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse di conto corrente bancario, seppure mancasse l'indicazione dei singoli versamenti solutori (Cass. 4 maggio 2012, n. 6789; Cass. 30 maggio 2008, n. 14552).
Non si vede, dunque, per quale ragione la banca che eccepisca la prescrizione debba essere gravata dell'onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la detta prescrizione poSA, poi, in concreto operare) quando nemmeno l'attore in ripetizione è tenuto a precisare i pagamenti indebiti oggetto della pretesa azionata.
Il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide, dunque, sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura, solutoria
o ripristinatoria, dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrà al giudice, se del caso con l'ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione. In conseguenza, come osservato, si deve escludere che la banca, convenuta in ripetizione, fosse onerata
Pag. n. 21 di 36 dell'allegazione specifica delle rimesse solutorie, e dunque dell'indicazione degli importi con cui la società correntista avesse provveduto a ripianare esposizioni debitorie che si collocavano oltre il limite dell'affidamento” (Cass., sez.VI Civile, ordinanza 20 dicembre
2017 – 22 febbraio 2018, n. 4372; Cass. civile, sez. I, 10/07/2018, n. 18144; Cass. Civ. n.
18581/2017; Cass. Civ. n. 2308/2017).
Dunque spetta al Giudice individuare le rimesse solutorie, anche con l'ausilio di un consulente tecnico, sempre che risulti assolto il relativo onere probatorio.
Anche le S.U. della RT di CaSAzione, infine, hanno confermato la validità del citato orientamento giurisprudenziale affermando, nello scioglimento del contrasto giurisprudenziale esistente (n. 15895/2019), “il principio secondo cui l'onere di allegazione gravante sull'istituto bancario che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche neceSAria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”.
Con l'intervento delle Sezioni Unite - secondo cui quindi l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il "fatto principale" della fattispecie cui la legge ricollega l'effetto estintivo (in senso analogo, vedasi pure Cass. n. 7013 del 2020) - che ha il pregio di aver riconOTo ad una ragionevole simmetria gli oneri gravanti sulle parti contendenti, il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene, quindi, eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova: il correntista potrà limitarsi ad indicare unicamente l'esistenza di versamenti indebiti in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, mentre la banca potrà limitarsi ad eccepire la prescrizione allegando l'inerzia dell'attore in ripetizione e dichiarare di volerne profittare, sicché sarà il giudice a valutare la fondatezza delle tesi contrapposte alla luce del riparto dell'onere probatorio e, se del caso, avvalendosi di una consulenza tecnica.
Nel caso di specie trova ovviamente applicazione il disposto di cui all'art. 2697 c.c.: pertanto, essendo l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione rappresentato dal decorso del tempo e dall'inerzia del titolare del diritto della cui estinzione si tratta, la parte che eccepisce la prescrizione di un diritto dovrà provare il solo trascorrere del tempo previsto dalla legge allegando l'inattività della controparte, mentre sarà onere del correntista, in una prospettiva di controeccezione, dimostrare che le rimesse effettuate dovevano essere considerate come ripristinatorie.
Nel giudizio di accertamento negativo del credito della banca, la quale all'atto della costituzione non abbia spiegato domanda riconvenzionale, l'onere allegatorio e probatorio
Pag. n. 22 di 36 grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo deOTo in giudizio (cfr.
Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di mero accertamento, atteso che l'accertamento è comunque propedeutico ad ogni pretesa restitutoria;
idem, Cass. 30822/2018).
Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., il quale appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015 in motivazione, proprio in tema di accertamento negativo e di prova dei fatti costitutivi 'negativi'; Cass. 24948/2017; Cass.
4372/2018; Cass. Civ. 2660/2019).
Questi stessi principi, a parti invertite, valgono anche nel differente caso in cui la banca sia attrice in riconvenzionale ovvero sia attrice in senso sostanziale, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla banca steSA;
infatti, in questi casi l'onere allegatorio e probatorio graverà sulla banca (cfr. Cass. 13258/2017; Cass. 15148/2018;
Cass. 14640/2018).
In conclusione, ogni onere allegatorio e probatorio grava su chi agisce e ciò vale anche nell'ipotesi di domande di accertamento negativo da parte del correntista (cfr. Cass.
11543/2019; Cass. 25373/2019
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Alla luce di quanto precede l'eccezione di prescrizione formulata dalla deve essere CP_2 ritenuta ritualmente proposta, essendo stato allegato il fatto costitutivo consistente nell'inerzia del titolare (ex multis Cass. 4372/2018): è stato quindi demandato al TU il quesito di effettuare il ricalcolo del saldo tenendo conto delle somme indebitamente annotate per le quali non era prescritta l'azione di ripetizione come da atti interruttivi documentati, precisando che il termine di prescrizione era il 11.05.2001 per effetto della diffida recepita l'11.05.2011: come detto, il TU ha poi correttamente rettificato la portata del quesito, individuando come termine di prescrizione la data dell'11.5.2005, posto che la diffida era stata recepita l'11.5.2015.
Sul punto, nella prima perizia il prof. così ha risposto (cfr. pagg. 38-39 prima ON
TU):
“ • relativamente al conto corrente n. 201Y, le rimesse solutorie – tempo per tempo manifestatesi – sono capienti rispetto alle competenze addebitate sino al I trimestre 2005 compreso;
il periodo successivo non può ritenersi prescritto, in quanto non vi sono rimesse solutorie generatesi in epoca successiva tali da “coprire” le competenze via via addebitate;
• quanto al conto corrente n. 5324.50, le rimesse solutorie – tempo per tempo manifestatesi
Pag. n. 23 di 36 – sono capienti rispetto alle competenze addebitate sino al IV trimestre 2004 compreso;
il periodo successivo non può ritenersi prescritto, in quanto non vi sono rimesse solutorie generatesi in epoca successiva tali da “coprire” le competenze via via addebitate.
L'elaborazione operata è una diretta conseguenza dell'effetto prescrittivo delle rimesse solutorie, suscettibili di rendere non ripetibili le competenze addebitate in via pregreSA.
Tenuto conto di quanto sopra, come agevolmente desumibile dai file excel di lavoro, il perimetro d'indagine decorre dal II trimestre 2005 compreso per il conto corrente n.
201Y e dal I trimestre 2005 per il conto corrente n. 5324.50”.
Quanto ai conti tecnici collegati ai suddetti rapporti, il perito ha precisato che i conti accessori subiscono gli effetti prescrittivi del conto corrente principale di appoggio, indicando specificamente per ogni conto le rimesse prescritte.
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14. Le risultanze della TU.
Detto dei motivi di impugnazione, non resta che dare conto delle risultanze delle perizie contabili disposte dalla RT.
Il prof. , nella prima perizia, ha richiamato preliminarmente il quesito a lui ON demandato dalla RT, (cfr. pagg.
4-6 prima TU), illustrato lo svolgimento delle operazioni peritali, ed indicato i criteri di calcolo seguiti per l'effettuazione dei conteggi.
In particolare, il perito ha precisato (cfr. pagg. 20-21 prima TU):
• di avere determinato, a partire dagli estratti conto scalari, gli interessi applicati dalla
CP_2
• di avere determinato la commissione di massimo scoperto e le commissioni sostitutive applicate dalla NC;
• di avere determinato gli interessi rettificati, ottenuti moltiplicando i numeri per il tasso di sostituzione che risulta essere pari al tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b. in caso di mancata pattuizione;
• di avere espunto le spese e commissioni addebitate in mancanza di pattuizione/ comunicazione scritta;
• di avere eliminato l'effetto economico e finanziario dell'anatocismo illegittimo, calcolato quale proOTo fra il tasso applicato (nel caso di specie, il tasso di sostituzione) – riconOTo su base trimestrale – e gli interessi cumulati del trimestre precedente.
Il perito è quindi paSAto a rispondere ai quesiti, e quindi ha ricalcolato il saldo del conto corrente contrassegnato dal n. 201Y (n. 201.96 dal 1° giugno 2008, n. 201.78 dal 1° dicembre 2008) secondo le prescrizioni indicate dalla RT, elencando la documentazione esaminata: il prof. ha precisato di avere riscontrato la continuità degli estratti ON conto analitici e scalari del conto corrente in analisi a partire dal 1° gennaio 1999.
Il perito ha precisato di avere anche analizzato i conti tecnici collegati (cfr. pagg. 22 -23
Pag. n. 24 di 36 prima TU), paSAndo poi a riepilogare le condizioni economiche pattuite nonché le linee di credito appoggiate su tali rapporti.
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Quanto al conto corrente n. 5324.50, il perito ha illustrato quali estratti conto analitici risultavano versati in atti (dal 1° gennaio 1995 al 30 settembre 1997, dal 1° gennaio 1999 al 31 marzo 2008, dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2010 e gli estratti conto scalari dal I trimestre 1995 al IV trimestre 1996; dal I trimestre 1999 al I trimestre 2008; dal II trimestre
2008 al III trimestre 2010), precisando che il conto corrente presentava un saldo finale al
30 settembre 2010 pari ad euro 938,37#, a credito del . Parte_3
Il Prof. ha dato atto di avere riscontrato la continuità degli estratti conto ON analitici e scalari del conto corrente in analisi a partire dal 1° gennaio 1999, precisando di avere analizzato i conti tecnici collegati meglio indicati alle pagg. 25-27 della prima perizia, paSAndo poi a riepilogare le condizioni economiche pattuite nonché le linee di credito appoggiate su tali rapporti.
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Nel rispondere al secondo quesito il TU ha correttamente interpretato le indicazioni della
RT, che erano dirette a chiedere il ricalcolo dei due conti correnti oggetto di causa alla data della domanda (17.6.2016) o dell'ultimo estratto conto disponibile se anteriore: in effetti il termine finale del ricalcolo deve essere ancorato alla data della domanda.
Il Prof. ha poi dato conto del ricalcolo dei due conti correnti oggetto di causa ON nei termini che seguono (cfr. pagg. 40 e 41 TU):
- quanto al conto corrente n. 201Y il saldo ricalcolato al 17.6.2016 risultava pari ad €
364.660,78 a credito della correntista, e quindi le rettifiche a credito della correntista ammontavano ad € 329.870,54 (saldo banca al 17.6.2016 pari ad € 34.790,24 a credito della correntista);
- quanto al conto corrente n. 5234.50 il saldo ricalcolato al 30.9.2010 risultava pari ad €
31.566,11 a credito della correntista, e quindi le rettifiche a credito della correntista ammontavano ad € 30.627,74 (saldo banca al 30.9.2010 pari ad € 938,37 a credito della correntista).
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Depositata la prima TU, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione: con ordinanza pubblicata in data 4.1.2024 la causa veniva rimeSA in istruttoria disponendo la convocazione del TU OT. a ON chiarimenti, alla luce delle considerazioni meglio ivi svolte ed affinché predisponesse un conteggio alternativo che tenesse conto di tali considerazioni.
All'esito di tale approfondimento istruttorio, e sulla scorta delle indicazioni della RT, il prof. ha redatto una integrazione della precedente perizia, nei termini che ON
Pag. n. 25 di 36 seguono:
a) la RT chiedeva al TU di tenere conto solo degli affidamenti desumibili da documenti contrattuali (e non dagli estratti conto scalari): relativamente al limite degli affidamenti assunti a riferimento nella perizia, il perito (cfr. pag. 5 e ss. relazione integrativa) ha spiegato che gli affidamenti desumibili da contratto hanno natura “mista”, ovvero sono costituiti da un fido di caSA e da linee di fido s.b.f/anticipo fatture.
Aveva quindi provveduto alla ricognizione del fido “attivo” o “mobile” in essere al momento della rimeSA, mediante l'analisi degli estratti conto scalari, dai quali era desumibile il fido massimo utilizzato nel trimestre, assunto – pertanto – quale limite ai fini della verifica della natura delle rimesse intervenute.
Fermo quanto sopra, il prof. in ossequio al quesito integrativo formulato dalla ON
RT (che gli chiedeva di verificare la natura delle rimesse intervenute sui conti correnti principali nn. 201Y e 5324.50 desumendo il limite degli affidamenti dai soli documenti contrattuali versati in atti) ha assunto a riferimento il contratto di affidamento dell'11 gennaio 1993 (cfr. All.
2.25 all'Atto di citazione) quanto al conto 201 Y, ed il contratto di affidamento del 2 aprile 2003 (cfr. All.
2.25 all'Atto di citazione) quanto al conto n.
5324.50.
Il TU ha quindi chiarito che in punto prescrizione non si rilevavano variazioni rispetto ai risultati esposti in sede di Relazione, così che
• relativamente al conto corrente n. 201Y, le rimesse solutorie – tempo per tempo manifestatesi – erano capienti rispetto alle competenze addebitate sino al I trimestre 2005 compreso;
il periodo successivo non poteva quindi ritenersi prescritto, in quanto non vi erano rimesse solutorie generatesi in epoca successiva tali da “coprire” le competenze via via addebitate.
Conseguentemente, trovava conferma quanto già deOTo in sede di prima TU, ovvero che (per il conto corrente n. 201Y e i collegati conti tecnici) il perimetro d'indagine decorre dal II trimestre 2005 compreso;
• quanto al conto corrente n. 5324.50, le rimesse solutorie – tempo per tempo manifestatesi
– erano capienti rispetto alle competenze addebitate sino al IV trimestre 2004 compreso;
il periodo successivo non poteva ritenersi prescritto, in quanto non vi erano rimesse solutorie generatesi in epoca successiva tali da “coprire” le competenze via via addebitate.
Conseguentemente, anche in questo caso trovava conferma quanto già deOTo in sede di prima TU, ovvero che (per il conto corrente n. 5324.50 e i collegati conti tecnici) il perimetro d'indagine decorre dal I trimestre 2005;
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b) la RT chiedeva al TU di formulare un conteggio alternativo che considerasse ripristinatorie le rimesse effettuate su conto che presentava un saldo a credito.
Pag. n. 26 di 36 Il prof. ha precisato di avere considerato: ON
• secondo l'insegnamento delle SS.UU. n. 24418/2010, pagate le somme annotate a debito su conto in saldo attivo alla data di esecuzione, con prescrizione decorrente dalla data medesima, giacché le somme annotate a debito su conto in saldo attivo sono pagate immediatamente con la giacenza di conto corrente;
• avente carattere ripristinatorio della disponibilità conceSA l'accredito su conto corrente con saldo debitore utilizzato nei limiti del fido o su conto corrente con saldo creditore.
La questione ha intereSAto il solo conto corrente n. 5324.50, giacché il conto corrente n.
201Y non ha registrato saldi a credito del nel periodo in analisi ai fini Parte_3 prescrizione.
Il perito ha chiarito che il conteggio conOTo nella prima ctu già considerava ripristinatorie le rimesse effettuate su conto che presentava un saldo a credito del correntista, mentre invece considerava pagati immediatamente con la giacenza di conto corrente gli addebiti su conto in saldo attivo alla data di esecuzione.
In ogni caso il TU ha verificato che, qualora si ritenesse di considerare come ripristinatorie tali annotazioni a debito intervenute su conto con saldo a credito del
, si perverrebbe agli stessi risultati esposti nella prima ctu. Parte_3
Infatti, anche in tale scenario di ricalcolo contabile, le rimesse solutorie – tempo per tempo manifestatesi – sono capienti rispetto alle competenze addebitate sino al IV trimestre 2004 compreso;
il periodo successivo non può ritenersi prescritto, in quanto non vi sono rimesse solutorie generatesi in epoca successiva tali da “coprire” le competenze via via addebitate.
Il perimetro di indagine decorre quindi dal primo trimestre 2005 per il conto corrente n.
5324.50 ed i collegati conti tecnici, come già indicato nella prima TU.
La questione è quindi priva di rilevanza ai fini del decidere;
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c) la RT chiedeva al TU di eseguire un conteggio alternativo senza rideterminare gli interessi debitori ultralegali in base all'art. 117 Tub e senza stornare gli addebiti per CMS
sui conti tecnici per i quali non risultavano agli atti i contratti scritti di apertura (quanto all'anatocismo, sui conti tecnici non si determinava alcun effetto anatocistico): dunque, per il periodo anteriore alle pattuizioni scritte o per tutto il periodo se non erano proOTe pattuizioni, avrebbero dovuto essere mantenuti i tassi applicati dalla e la CMS come CP_2 addebitata.
Inoltre, non risultava chiaro se il TU avesse ritenuto valida la pattuizione della CMS di cui al conto corrente n. 5324.50 (doc. 2 . CP_2
Il prof. ha spiegato (cfr. pag. 11 ctu integrativa) di essersi attenuto al quesito ON
e di avere predisposto due scenari, e segnatamente lo Scenario a, in cui sono stati mantenuti i tassi applicati dalla NC, la c.m.s. e le spese da scalari come addebitate,
Pag. n. 27 di 36 ovvero non sono state apportate rettifiche per tali competenze e lo Scenario b in cui sono stati mantenuti i tassi applicati dalla NC e la c.m.s. come addebitata, ma le spese transitate negli estratti conto scalari sono state conteggiate come da pattuizione ovvero comunicazione scritta.
In assenza di pattuizione/comunicazione scritta, tali addebiti sono stati sterilizzati.
Quanto al conto corrente n. 5324.50 e alla pattuizione della c.m.s., il prof. , in ON ossequio alla integrazione richiesta dalla RT, ha provveduto ad espungere dai ricalcoli del conto gli addebiti a titolo di c.m.s. per l'intero periodo in analisi: si richiamano qui le argomentazioni svolte in relazione al secondo motivo di gravame.
***
14.1. Il ricalcolo dei saldi di conto corrente
Il perito ha quindi ricalcolato (cfr. pag. 12 e ss. ctu integrativa) il saldo dei due conti correnti oggetto di causa individuando una serie di scenari alternativi.
Relativamente ai conti tecnici collegati al conto corrente n. 201Y per i quali non risultavano agli atti i contratti scritti di apertura, il prof. ha illustrato quattro ON scenari:
- scenario a): sono stati mantenuti i tassi applicati dalla la c.m.s. e le spese da scalari CP_2 come addebitate negli estratti conto analizzati;
- scenario b): sono stati mantenuti i tassi applicati dalla e la c.m.s. come da estratti CP_2 conto. Per contro, le spese oggetto di doglianza sono state conteggiate come da pattuizione ovvero comunicazione scritta, ove presenti e, in caso contrario, espunte dai ricalcoli;
- scenario Osservazioni 1: fermi i criteri di ricalcolo contabile di cui allo Scenario b), sono stati espunti gli addebiti a titolo di “commissione di utilizzo” annotati sui conti tecnici nn.
364368.36 e 364868.51;
- scenario Osservazioni 2: fermi gli altri criteri di ricalcolo contabile di cui allo Scenario
a), come da richiesta di Parte Appellata, non sono stati espunti gli addebiti a titolo di corrispettivo su accordato transitati sul conto corrente principale n. 201Y.
Dei quattro scenari proposti dal TU (cfr. pagg. 12-14 ctu integrativa) la RT ritiene maggiormente rispondente al quesito, e quindi applicabile alla fattispecie, quello denominato scenario Osservazioni 2.
In effetti gli addebiti a titolo di commissione di utilizzo e quelli a titolo di corrispettivo di accordato non risultavano oggetto di specifica doglianza da parte di e dunque non Pt_1 erano ricomprese nel perimetro della ctu: il quesito 5, con cui era stata demandata al TU la prima perizia, prevedeva che dovessero espunte solo le spese contestate alle pagg.. 11 e
12 dell'atto di citazione in primo grado, in cui non si faceva menzione degli addebiti di cui sopra.
Corretto mantenere i tassi applicati dalla la c.m.s. e le spese da scalari come CP_2
Pag. n. 28 di 36 addebitate negli estratti conto, in assenza dei documenti contrattuali, la cui produzione è onere della correntista.
Pertanto, sulla scorta delle risultanze della TU, il saldo ricalcolato del conto corrente
n. 201Y - intrattenuto dalla (già Parte_1 Controparte_1
) presso - per cui è causa alla data del
[...] Controparte_2
17.6.2016 risultava pari ad € 272.374,23 a credito della correntista: le rettifiche a credito della ammontano quindi ad euro 237.583,99 (272.374,23 meno il Parte_3 saldo al 17.6.2016 pari ad € 34.790,24 a credito della correntista).
****
Anche in relazione ai conti tecnici collegati al conto corrente n. 5324.50 per i quali non risultavano agli atti i contratti scritti di apertura, il prof. ha illustrato quattro ON scenari alternativi (fermi gli altri criteri di ricalcolo contabile in punto di prescrizione ed eliminazione della c.m.s. per il conto corrente n. 5324.50#, cfr. pag. 15 e ss. ctu integrativa):
- scenario a: sono stati mantenuti i tassi applicati dalla NC, la c.m.s. e le spese da scalari come addebitate;
- scenario b: sono stati mantenuti i tassi applicati dalla NC e la c.m.s. come da estratti conto. Per contro, le spese oggetto di doglianza sono state conteggiate come da pattuizione ovvero comunicazione scritta, ove presenti e, in caso contrario, espunte dai ricalcoli;
- scenario Osservazioni 1: fermi gli altri criteri di ricalcolo contabile di cui allo scenario b, relativamente al conto corrente ordinario n. 5324.50, ha applicato i tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b. alle partite intra-fido sino alla pattuizione del 14 settembre 2007, nella quale – oltre alle condizioni economiche concordate – è specificato l'ammontare delle linee di credito concesse;
- scenario Osservazioni 2: fermi gli altri criteri di ricalcolo contabile di cui allo scenario a) sopra riproOTo, come da richiesta di Parte Appellata, egli non ha espunto gli addebiti a titolo di corrispettivo su accordato transitati sul conto corrente principale n. 5324.50.
Dei quattro scenari proposti dal TU (cfr. pagg. 15-17 ctu integrativa) la RT ritiene maggiormente rispondente al quesito, e quindi applicabile alla fattispecie, quello denominato scenario Osservazioni 2.
In effetti gli addebiti a titolo di corrispettivo di accordato non risultavano oggetto di specifica doglianza da parte di e dunque non erano ricompresi nel perimetro della Pt_1 ctu: come detto il quesito 5, con cui era stata demandata al TU la prima perizia, prevedeva che dovessero espunte solo le spese contestate alle pagg.. 11 e 12 dell'atto di citazione in primo grado, in cui non si faceva menzione degli addebiti di cui sopra.
L'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 tub alle partite intra fido sino alla pattuizione del 14.9.2007 non appare corretta, perché il contratto di conto corrente regolava in via
Pag. n. 29 di 36 generale l'apertura di credito che si sarebbe poi innestata sullo stesso (cfr. pag. 45 prima
TU).
Anche in questo caso risulta corretto mantenere i tassi applicati dalla la c.m.s. e le CP_2 spese come da estratti conto, in assenza dei documenti contrattuali, la cui produzione è onere della correntista.
Pertanto, sulla scorta delle risultanze della TU, il saldo ricalcolato del conto corrente
n. 5324.50 - intrattenuto dalla (già Parte_1 Controparte_1
) presso - per cui è causa alla data di
[...] Controparte_2 chiusura in data 30.9.2010 risultava pari ad € 14.497,17 a credito della correntista: le rettifiche a credito della ammontano quindi ad euro 13.558,80 Parte_3
(14.497,17 meno il saldo al 30.9.2010 pari ad € 938,37 a credito della correntista).
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Si deve infatti ritenere:
a) che la documentazione versata in atti fosse completa e comunque tale da consentire l'effettuazione di una perizia contabile attendibile: mancano alcuni estratti conto giornalieri, ma è pur vero che sono stati proOTi gli estratti scalari relativi ai periodi non coperti e comunque a tutto il periodo oggetto di esame (cfr. pag. 22 - 25 prima ctu).
Vale la pena evidenziare che, in generale, l'omeSA produzione di alcuni estratti conto non esclude la possibilità di espletare una Ctu diretta alla rideterminazione del saldo, ricorrendo anche ad altra documentazione, per esempio i riassunti scalari.
La documentazione versata in atti appariva sufficiente per quantificare le somme riferite alle domande proposte dalla correntista: l'interruzione della continuità degli estratti conto risulta limitata e comunque surrogata dalla produzione dei riassunti scalari, in cui sono indicati giorno per giorno i saldi per valuta, ed i numeri debitori per i mesi non coperti dagli estratti conto giornalieri.
In effetti la limitata mancanza delle movimentazioni giornaliere non è stata tale da impedire al TU di redigere una dettagliata ed articolata perizia (ed anche una integrazione della steSA) nel presente grado: in altri termini, la mancanza delle movimentazioni giornaliere non si riverbera sulla idoneità della prova documentale a fondare la domanda, né sulla attendibilità della TU.
Sul punto, il prof. ha spiegato (cfr. pag. 24 ctu integrativa) di avere assunto a ON riferimento il saldo banca del primo estratto conto seguito dalla continuità dei documenti contabili e, per gli estratti conto intermedi mancanti, ha mantenuto il saldo iniziale del primo estratto conto successivo al “buco”, senza apportare rettifiche, in ossequio al quesito a lui demandato (cfr. punto A, alinea ii, primo quesito);
b) il ricalcolo è stato eseguito alla data della domanda (17.6.2016) per il conto n. 201Y ed alla data dell'ultimo estratto conto disponibile perché anteriore, per il conto n. 5324.50;
Pag. n. 30 di 36 c) il TU ha tenuto conto degli affidamenti contrattuali, come spiegato in ctu integrativa;
d) gli interessi passivi al tasso ultralegale, in difetto di pattuizione, sono stati calcolati al tasso sostitutivo ex art. 117 Tub;
e) è stata eliminata ogni forma di capitalizzazione, in assenza di nuova pattuizione dopo la delibera CICR 9.2.2000;
f) è stata espunta la cms in assenza di idonea pattuizione, e ciò anche dal conto n. 5324.50, come risulta dalla TU integrativa;
g) le spese e le altre commissioni che sono state oggetto di specifica doglianza da parte della come da pag. 11 e 12 dell'atto di citazione di primo grado sono state espunte Pt_1 in difetto di pattuizione;
h) il calcolo ha tenuto conto delle somme indebitamente annotate per le quali non risultava prescritta l'azione di ripetizione come da atti interruttivi documentati (nel caso di specie, il termine di prescrizione è il 11.05.2005 per effetto della diffida recepita l'11.05.2015).
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Parte appellante nella terza comparsa conclusionale (cfr. pag. 9) ha precisato che l'importo quantificato dal TU, in accoglimento alle osservazioni rassegnate in atti dal proprio consulente tecnico, andava così rettificato:
➢ quanto al conto corrente n. 201Y in € 366.661,16,
➢ quanto al conto corrente n. 5324.50 in € 49.601,15
E così per un totale di € 416.262,31.
Il prof. ha risposto alle osservazioni del CTP di parte appellante, ON predisponendo anche gli scenari alternativi sopra illustrati (scenario a e scenario b), precisando di avere adattato gli scenari alternativi di ricalcolo ai criteri contabili di cui all'integrazione del quesito, non risultando neceSAri ulteriori scenari di ricalcolo contabile
(cfr. pag. 23 ctu integrativa).
Sugli scenari predisposti dal TU si è già detto.
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Parte appellata nella terza comparsa conclusionale si sofferma sulla relazione suppletiva
(cfr. pagg. 35-36), lamentando la carenza documentale e quindi il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della correntista, chiedendo la rinnovazione della TU: sul punto si richiama quanto già sopra rilevato.
Quanto all'applicazione dei tassi sostitutivi (cfr. pagg. 37-38), la NC riporta pedissequamente le osservazioni del proprio CTP alla bozza di relazione integrativa del prof. , a cui il perito ha risposto in modo condivisibile. ON
La ha anche chiesto di eliminare lo scenario osservazioni 1 per il conto n. 5324.50, CP_2 di cui la RT non ha comunque tenuto conto ai fini del decidere.
Anche in relazione alla cms parte appellata si limita a richiamare le osservazioni già svolte
Pag. n. 31 di 36 dal proprio CTP alla bozza di relazione del prof. , ritenendo parzialmente ON fondato lo scenario osservazione 2 e ritenendo comunque legittima la CMS.
Si richiamano, sul punto, le argomentazioni svolte in relazione allo specifico motivo di gravame.
Lo stesso dicasi per le doglianze sulla capitalizzazione degli interessi (cfr. pagg. 40-41 Contr terzo comparsa conclusionale .
Quanto alla ricostruzione dare/avere tra le parti (cfr. pagg. 41-42 terza comparsa conclusionale) parte appellata chiede di rinnovare e/o integrare la TU al fine di effettuare i conteggi del c/c n. 210Y, sino al 31 luglio 2016 quando il saldo era di € 1.807,74, a credito del . Parte_3
Come detto, il quesito demandato al TU era nel senso di ricalcolare “il saldo dei due conti correnti oggetto di giudizio alla data della domanda (17.06.2016) o dell'ultimo estratto conto disponibile ove anteriore” (punto B quesito 30.9.2022): il TU si è correttamente attenuto a quanto a lui richiesto, ricalcolando il saldo per il conto corrente 5324.50 al
30.9.2010 e per il conto corrente al 17.6.2016, ovvero alla data della domanda, in cui il conto corrente risultava in essere: in effetti il termine finale del ricalcolo deve essere ancorato alla data della domanda.
Il prof. ha ribadito, anche in replica alle osservazioni del CTP della NC, ON che non risultava neceSArio predisporre altri scenari contabili alla luce di quanto da lui argomentato, essendosi attenuto al quesito peritale a lui demandato ed a quello integrativo: il TU ha anche precisato che non risultava condivisibile la richiesta della di CP_2 correggere nei ricalcoli il tasso BOT (cfr. pagg. 36-37 relazione integrativa).
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Ritiene la RT che le conclusioni cui è pervenuto il prof. dr. ON vadano condivise, posto che sia le premesse logico - giuridiche che i prospetti di calcolo allegati alla perizia danno atto di metodologie corrette, corrispondenti alle indicazioni fornite dal Collegio al momento del conferimento dell'incarico.
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15. Considerazioni conclusive
Rileva la RT che dei due conti correnti oggetto di causa, solo in relazione al conto corrente estinto (n. 5324.50, saldo finale al 30.9.2010 pari ad € 938,37 a credito della correntista, cfr. pag. 25 prima TU) è possibile, in linea teorica, una condanna della banca alla restituzione.
Per quanto concerne invece il c/c n. 201Y – n. 201.96 dal 1° giugno 2008, n. 201.78 dal 1° dicembre 2008, n. 631001.75 dal 1° marzo 2013 – acceso in data 3 luglio 1989 ed in essere al momento della proposizione della domanda (risulta versato in atti l'estratto conto al
31.7.2016, cfr. pag. 22 prima ctu), è certamente ammissibile la sola domanda diretta alla
Pag. n. 32 di 36 rideterminazione del saldo al 17.6.2016, così come parimenti ammissibile, in relazione a tale conto corrente, è l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dalla CP_2 come già detto in relazione all'appello incidentale.
Come detto, fermo l'interesse del correntista ad accertare, prima della chiusura del conto, la nullità delle clausole anatocistiche, ovvero l'esistenza o meno di addebiti illegittimi in suo danno, quindi, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato (cfr. Cass.4214/2024; Cass. ord.
n. 6707 del 13 marzo 2024; Cass. 30850/2023; Cass. n. 5904/2021), l'eccezione di prescrizione è certamente ammissibile anche in ipotesi di domanda di mero accertamento proposta in costanza di rapporto.
Detto ciò, il correntista ha un interesse di sicura consistenza, anche a c/c ancora aperto, a proporre azione di accertamento negativo, intesa ad ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali illegittime;
b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissione, spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere.
Questa azione condivide con quella ex art. 2033 c.c. un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo (con la rideterminazione dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo) e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell'azione di ripetizione.
L'interesse all'accertamento negativo rileva per il correntista, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della ceSAzione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito).
Sotto questi tre profili la domanda di accertamento prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (in questi termini, cfr. Cass. Civ. n. 21646/2018).
L'interesse sotteso all'accoglimento della domanda di accertamento della nullità non può essere assorbito dall'accoglimento o rigetto della differente domanda di ripetizione.
Infatti, a conto aperto, l'interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare-avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli.
In definitiva l'azione di accertamento negativo deve intendersi proposta e risulta quindi
Pag. n. 33 di 36 decidibile nel merito, nonostante la mancanza di allegazione e prova di pagamenti, ogni qual volta il cliente, pur dichiarando di agire in ripetizione di indebito, abbia chiesto espreSAmente (come in specie: vedi le conclusioni in epigrafe) l'accertamento della nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate ed il relativo storno, con la rideterminazione del dare-avere.
Ritiene la RT che il cliente non poSA agire in ripetizione di indebito, a conto aperto, se non individua e prova l'esistenza di almeno una rimeSA solutoria, ossia un pagamento, ma ciò non impedisce affatto al cliente di proporre, in via alternativa o cumulativa all'azione ex art. 2033 c.c., un'azione di nullità (amplius di accertamento negativo) diretta ad ottenere lo storno delle annotazioni indebite, con ricalcolo del rapporto di dare-avere.
Nell'ambito di un rapporto contrattuale di conto corrente ancora in essere, sussiste quindi un apprezzabile interesse ad agire ex art. 100 del c.p.c. del cliente volto ad ottenere un accertamento definitivo in ordine all'esattezza o meno di un determinato saldo a una certa data, e ciò al fine di definire con certezza i reciproci rapporti dare/avere in un dato momento temporale.
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16. L'appello proposto, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espreSAmente, deve quindi trovare accoglimento, con la riforma della sentenza impugnata.
Come detto, l'accoglimento del gravame comporta la revisione del regolamento spese dei due gradi, ed il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite: la RT ritiene, sul punto, di applicare il principio di soccombenza ex art. 91, primo comma, cpc non ravvisando gli estremi per una compensazione, nemmeno parziale, delle spese di lite.
Dunque andrà condannata alla rifusione delle spese di Controparte_2 lite di entrambi i gradi a favore di parte appellante che si liquidano, in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, quanto al primo grado - tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 in considerazione del decisum, differenza tra saldi banca e quelli qui accertati e sommatoria delle rettifiche a favore della correntista), delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei loro valori medi, aumentati del 40% in considerazione della complessità delle questioni trattate, nei seguenti importi: per fase di studio € 3.572,80#, per fase introduttiva € 2.279,20#, per fase istruttoria € 7.938,00#, per fase decisoria € 5.954,20# e così in complessivi € 19.744,20# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 1.713,00# (contributo unificato e diritti), CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa e quanto al secondo grado, seguendo gli stessi criteri di cui sopra, nei seguenti importi: per fase di studio € 4.167,80#, per fase introduttiva, €
Pag. n. 34 di 36 2.675,40#, per fase istruttoria € 6.056,40#, per fase decisoria € 7.144,20# e così in complessivi € 20.043,80# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 1.848,00# (contributo unificato e diritti), CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore degli Avv.ti Sebastiano Zuccarello e
Michela Russo dichiaratisi antistatari.
Parte appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la condanna della alla restituzione delle spese legali pagate da per il giudizio di prime cure, per CP_2 Pt_1
l'importo di € 60.558,05: la circostanza non è stata specificamente contestata dalla CP_2 così che la domanda merita accoglimento.
Le spese di TU di primo e secondo grado, già liquidate in atti, vanno parimenti poste a carico di , ai soli fini del rapporto interno tra le parti. Controparte_2
P.Q.M.
La RT d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- in accoglimento dell'appello proposto da e quindi in Parte_1 riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 968/2021, pubblicata in data 17.11.2021, pronunciata nella causa iscritta al n. 2594/2016 RG
- accerta e dichiara che alla data del 30.9.2010 il saldo del conto corrente n. 5324.50 per cui è causa era pari ad € 14.497,17 a credito della correntista e per l'effetto, in considerazione del saldo a credito pari ad € 938,37#, dichiara tenuta e condanna
[...] al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1 della somma di € 13.558,80 oltre interessi legali dalla data di meSA in mora 11.5.2015 al saldo;
- accerta e dichiara che alla data del 17.6.2016 (conto in essere) il saldo del conto corrente n. 201Y per cui è causa risultava pari ad € 272.374,23 a credito della correntista, e per l'effetto, ordina a in persona del legale CP_2 Controparte_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore, di rettificare in tal senso il saldo alla predetta data;
- condanna a rimborsare a parte appellante ovvero Controparte_2
a le spese processuali del doppio grado che si liquidano Parte_1 quanto al primo grado in complessivi € 19.744,20# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 1.713,00#, CPA e IVA e, quanto al secondo grado, in complessivi € 20.043,80# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 1.848,00,#, CPA e IVA, il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei difensori antistatari Avv. ti Sebastiano Zuccarello e Michela
Russo;
Pag. n. 35 di 36 - condanna a restituire a a Controparte_2 [...]
le spese legali pagate per il giudizio di primo grado, per l'importo di euro Parte_1
60.558,05 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- pone le spese della C.T.U. di primo e secondo grado, liquidate come in atti, a carico di nei soli rapporti interni tra le parti. Controparte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2025 della Sezione Prima Civile della RT d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. SA Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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