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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati Dott.ssa Valentina Paletto Presidente rel. Dott.ssa Anna Ferrari ConSIliere Dott. Federico Botta ConSIliere
ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2362/2024 R.G., avente ad oggetto ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di giudizio di rinvio della Corte di Cassazione in relazione alla sentenza n. 1510/2023 dalla Corte d'Appello di Milano del 9.5.2023, che ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 23.10.2020 nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Montesarchio il 18.5.1996 tra e Controparte_1
Controparte_2 promossa da
nata a [...], residente a [...] 17 C.F. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Santucci, presso il cui studio, in Lainate, Piazza Vittorio Emanuele II n. 6, ha eletto domicilio.
RICORRENTE in riassunzione nei confronti di: nato a [...] il [...], residente a [...] Controparte_1
C.F. C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. Dario Minella del Foro di Busto Arsizio, presso il cui studio, in Busto Arsizio, Via I° Maggio n. 10/B, ha eletto domicilio
RESISTENTE in riassunzione
pagina 1 di 17 Con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott. Luisa Russo CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente in riassunzione: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza nr. 1249/2020 del Tribunale di Busto Arsizio, sul presupposto dello scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sigg. e il 18/05/1996 in Montesarchio (BN), cosi ritenere Controparte_2 Controparte_1 e giudicare: Nel merito: Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, recependo e in conformità a quanto stabilito Suprema Corte di Cassazione e ai principi di diritto tutti ivi espressi con ordinanza nr. 14727/2024 pubblicata e comunicata il 27.5.2024, nell'ambito del procedimento rubricato al nr. R.g. 16160/2023, che ha parzialmente cassato la sentenza nr. 1510/2023 della Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni diversa domanda, eccezione ed istanza, in accoglimento delle domande della ricorrente, confermare quanto disposto nella sentenza nr. 1510/2023 della Corte d'Appello di Milano sezione 5 civile, pubblicata il 9.5.2023 nell'ambito del procedimento nr. 1210/2021 rg e dunque accogliere le seguenti domande: a) Dichiarare tenuto e pertanto condannare il SI.
al versamento entro il giorno 10 di ogni mese in favore di a titolo di Controparte_1 Controparte_2 assegno divorzile l'importo di euro 2.500,00 o in quella diversa maggiore o minore somma che la Corte d'Appello dovesse ritenere equa, decorrente dalla data della domanda di cui al giudizio tenutosi innanzi alla Corte d'Appello di Milano nel procedimento R.G. nr. 1210/2021, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge e da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat;
b) Dichiarare tenuto e pertanto condannare il SI. CP
al versamento entro il giorno 10 di ogni mese in favore di l'importo di euro
[...] Controparte_2 0 o in quella diversa maggiore o minore somma che la Corte e equa, a titolo di mantenimento del figlio , studente maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, a Persona_1 far data dalla domanda udizio tenutosi innanzi alla Corte d'Appello di Milano r.g. nr. 1210/2021, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, e da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat;
c) Dichiarare tenuto e pertanto condannare il SI. al versamento entro il giorno 10 di ogni mese in Controparte_1 favore di l'importo di euro 1.500,00 o in quella diversa maggiore o minore somma che la Controparte_2 Corte d' equa, a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne ma Persona_2 non ancora economicamente autosufficiente, a far data dalla domanda proposta nel giudizio tenutosi innanzi alla Corte d'Appello di Milano r.g. nr. 1210/2021, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, e da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat e fino alla data del luglio 2022; d) Porre integralmente a carico del SI.
le spese di ctu di cui al giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Milano r.g. conclusosi con Controparte_1 0/2023 della Corte d'Appello di Milano sezione 5 civile, pubblicata il 9.5.2023; e) Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: ammettersi prova testimoniale e per interpello sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero è che il SInor fin dall'epoca della separazione Controparte_1 Per_ dalla moglie avvenuta nell'anno 2009 incontra il figlio nel ro anno, complessivamente per nr. 4 pomeriggi e ogni incontro ha una durata pari a circa 2 ore?”; 2) “Vero che il SI. giustifica Controparte_1 con il figlio la propria assenza riferendo di trovarsi sempre in Cina per lavoro, essendo mobili?”;
3) “Vero è che , fin a far data dalla separazione personale dei suoi genitori avvenuto nell'anno 2009 Persona_1 ha trascorso l'i delle vacanze estive, così come delle festività di Natale e Pasquali, con la madre?”;
4) “Vero è che a far data dalla separazione personale dei coniugi , i contatti tra padre e Parte_1 figlio avvengono per via telefonica con cadenza 1 volta a settim amata della durata di pochi minuti?”;
5) “Vero che in occasione del compimento del diciottesimo anno di età di , il padre gli ha donato un Persona_1 sacchetto di biscotti tarallucci?”; 6) “Vero è che a far data dalla separazione personale dei coniugi, la SInora
ha seguito, in via esclusiva, il percorso scolastico del figlio, recandosi ai colloqui con gli insegnati, CP_2 aiutando il figlio nello svolgimento dei compiti assegnati, facendosi carico integralmente delle relative spese per il materiale scolastico e per le lezioni di ripetizione?”, 7) “Vero è che il SI. si è limitato a Controparte_1
pagina 2 di 17 riconoscere alla ricorrente il solo rimborso delle spese mediche straordinarie per i figli?”; 8) “vero che il padre ha interrotto ogni rapporto con la figlia ha circa 10 anni?”; Si indicano a testi: SI.ra Per_2 Tes_1
, residente in [...]alla ve, 46; SI.ra , residente in [...]
[...] Testimone_2 via Scalo Merci, 8”. Per parte resistente in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni opportuno accertamento e provvedimento, così giudicare: In via principale: rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. Condannare la SI.ra alla restituzione della somma di, salvo errori od CP_2 omissioni, € 90.653,86, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero alla restituzione di quella minore o maggiore somma che sarà dovuta dalla SI.ra al SI. quale differenza tra quanto Controparte_2 Controparte_1 stabilito e quanto corrisposto dal SI. . In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite, per tutti i CP gradi di giudizio compreso il giud Cassazione, anche con riferimento alle spese di CTU. In via istruttoria: Mediante allegazione al fascicolo di parte si produce: Fascicolo di primo grado, Fascicolo di secondo grado, ricorso in Cassazione e Controricorso, ordinanza Cassazione, fascicolo esecuzione, visura, ricorso in riassunzione notificato, dispositivo sentenza Tribunale di Busto Arsizio – Proc. Pen. n. 4817/2018 RGNR – n.234/24 RGTRIB, messaggi SI.ra , messaggi messaggi e Mail riguardanti la scuola di CP_2 Per_2 Per_
. Per il PG: “ Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 1249/2020, emessa in data 23.10.2020, pubblicata il 27.10.2020, il Tribunale di Busto Arsizio, nell'ambito di giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , previa pronuncia parziale sullo status del 22.2.2019, Controparte_2 Controparte_1 Per_ disponeva l'affido condiviso del figlio minore collocandolo in via prevalente presso la madre, regolamentava gli incontri tra padre e figlio (in particolare prevedendo che il padre potesse tenere con sé il minore, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi dello stesso e con Per_ gli impegni lavorativi dei genitori e che potesse trascorre con un periodo di vacanze di 15 giorni anche non consecutivi, previo accordo con la SI.ra ), confermava l'assegnazione della casa CP_2 familiare alla , rigettava la domanda di assegno divorzile svolta dalla moglie, poneva CP_2 a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, le somme mensili di 700,00 euro per la primogenita maggiorenne e non economicamente autosufficiente e di 500,00 euro per Per_2 Per_
oltre il 50% delle spese straordinarie ed infine disponeva che il corrispondesse alla CP
il 40% del TFR percepito dalle società IA e EUROFLY spa, compensando CP_2 integralmente tra le parti le spese di lite.
2. Avverso la predetta sentenza, proponeva tempestivo gravame , la quale, Controparte_2 in parziale riforma della sentenza impugnata, chiedeva la previsione di un assegno divorzile a suo favore, indicato nella misura di 2.500,00 euro mensili, un incremento del contributo paterno al mantenimento dei figli, indicato in 1.500,00 euro ciascuno ed una diversa suddivisione delle spese processuali, tenuto conto della condotta omissiva tenuta dal nel corso del giudizio di primo CP grado.
3.Con pronuncia n.1510/2023, pubblicata il 9.5.2023, la Corte d'Appello di Milano, previo espletamento di CTU avente ad oggetto la situazione patrimoniale delle parti, rilevando, all'esito della stessa, una situazione reddituale/patrimoniale del non coincidente con quanto CP
pagina 3 di 17 dallo stesso documentato nel corso del procedimento e ritenendo sussistenti i presupposti, sia per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della (in ragione dell'accertata CP_2 disparità reddituale e del sacrificio, ancorché parziale, operato dalla moglie in conseguenza delle comuni scelte familiari, rispetto alle proprie aspettative professionali e di carriera), sia per il richiesto incremento del contributo paterno al mantenimento dei due figli, entrambi maggiorenni ma non economicamente sufficienti, procedeva ad una revisione delle statuizioni di natura economica disposte dal Tribunale, in particolare onerando il del versamento a favore della moglie di CP un assegno divorzile pari a 2.500,00 euro mensili e di un contributo al mantenimento dei figli nella misura di 1.500,00 euro mensili ciascuno, condannando l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e di quelle della CTU.
4. Avverso detta pronuncia, proponeva ricorso avanti la Suprema Corte, , chiedendo Controparte_1 la cassazione della sentenza impugnata, in particolare eccependo, con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di gravame, relativi alle questioni economiche riguardanti l'entità dell'assegno divorzile e del contributo al mantenimento dei figli, unici aspetti che questa Corte è tenuta a rivalutare nel presente giudizio di rinvio, 1) l'omessa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, con particolare riferimento alla determinazione della misura dell'assegno divorzile;
2) l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, costituiti dall'attività lavorativa della presso la società CT Pasqualicchio, dall'attività lavorativa a tempo indeterminato della CP_2
presso la GPI spa, dalla titolarità di beni di lusso e dall'incremento dei suoi risparmi;
CP_2 3) l'omessa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione con riferimento alla determinazione dell'entità del contributo economico al mantenimento dei figli;
4)la mancata applicazione dell'art.337 ter c.c. in ragione dell'omessa valutazione degli indici previsti dalla norma per la determinazione del contributo economico al mantenimento della prole .
5.Regolarizzato il contraddittorio, la suprema Corte, con ordinanza n. 14727/2024 del 15.7.2024, pubblicata il 27.5.2024, accogliendo il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di gravame e dichiarando inammissibili i restanti quattro (aventi ad oggetto la dedotta nullità dell'espletata CTU, il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie e la debenza di una percentuale dell'indennità di fine rapporto in favore della ), cassava la sentenza impugnata e CP_2 rinviava la causa a questa Corte d'Appello in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, rilevando difetto di motivazione, sia con riferimento alla quantificazione dell'entità dell'assegno divorziale riconosciuto in favore della moglie, individuato in 2.500,00 euro mensili in assenza di spiegazione dell'iter logico intellettivo seguito per arrivare a tale decisione, in particolare affermando che occorre accertare, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e comunque la durata del matrimonio e dell'età richiedente, quale sia l'entità concreta dello spostamento patrimoniale e la conseguente eSIenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, sia con riferimento alla quantificazione del contributo al mantenimento paterno dei figli, in particolare affermando che il principio di proporzionalità -che gli artt. 316 bis e 317 ter co.4 c.c. fissano in materia di concorso nel mantenimento a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri ex art. 337 septies c.c.- governa il rapporto interno tra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano ai loro obblighi nei confronti dei figli, in relazione alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto, altresì, conto dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Sullo specifico aspetto, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte distrettuale, nell'accogliere il motivo di appello riguardante il mantenimento della prole, ha valutato soltanto le attuali eSIenze
pagina 4 di 17 della primogenita, senza fare accenno agli altri parametri di legge e alla peculiare condizione del secondogenito, omettendo di spiegare compiutamente i motivi per i quali il contributo, già riconosciuto dal primo giudice, dovesse essere aumentato nella misura stabilita nel dispositivo e come la determinazione di tale aumento fosse compatibile con il principio di proporzionalità.
6.Con ricorso in riassunzione ex art.392 cpc depositato in data 2.8.2024, la difesa di CP_2
ha chiesto, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data
[...] 23.10.2020, la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1510/2023, pubblicata il 9.5.2023, relative all'entità dell'assegno divorzile, al contributo paterno al mantenimento dei figli e alle spese di giudizio, con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio. In particolare, la difesa , ripercorrendo le varie fasi processuali conclusesi con la CP_2 pronuncia della Suprema Corte oggetto del presente giudizio in riassunzione, ha affermato il diritto della propria assistita alla percezione di un assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 co. 6 L.Div., nonché il diritto della medesima a percepire un assegno di mantenimento per i figli, debenze riconosciute sussistenti dal giudice di legittimità sotto il profilo dell'an debeatur. Con riferimento al quantum debeatur, oggetto della valutazione rimessa a questa Corte, la difesa ha affermato, in relazione alla quantificazione dell'assegno divorzile, che occorre procedere ad una verifica in concreto sul livello adeguato alla richiedente, in base al contributo che la stessa ha prestato alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto del sacrificio delle proprie aspettative professionali. Al riguardo, la difesa ha evidenziato, a fronte del rilevante squilibrio economico tra le parti, come accertato dagli approfondimenti peritali, che la ha contribuito in maniera decisiva alla CP_2 formazione del patrimonio comune e di quello personale del marito, alla luce dell'indiscusso contributo fattivo fornito al menage familiare, alla gestione della casa e alla cura quotidiana dei figli, dei quali si è occupata in via esclusiva, consentendo, così, al marito di proseguire nella propria carriera di pilota di aeromobili, per la quale ha trascorso lunghi periodi all'estero. La difesa ha, quindi, rilevato che il matrimonio è durato oltre 13 anni, preceduto da 5 anni di fidanzamento e convivenza, che la ha 54 anni e che, pertanto, sono pressoché nulle la CP_2 sue potenzialità lavorative future, non possedendo capacità professionali valide e spendibili, che nell'attualità svolge un'attività lavorativa di basso profilo presso un call center, percependo uno stipendio mensile di 600,00 euro, sicché la somma statuita di 2.500,00 euro appare correttamente parametrata a compensazione dei sacrifici sopportati e comunque adeguata alla reale situazione economico patrimoniale del , come meglio delineata nel giudizio di appello a seguito di CTU CP contabile (approfondimento che, comunque, ha consentito una ricostruzione patrimoniale parziale, incompleta ed assolutamente lontana dalla reale consistenza del patrimonio dell'appellato) e come potuta rilevare dalla nell'ambito di ulteriori indagini patrimoniali (svolte nella procedura di CP_2 pignoramento presso terzi radicata avanti il Tribunale di Milano successivamente alla sentenza della Corte d'Appello in ragione del mancato versamento dal parte del degli importi dovuti alla CP moglie e ai figli), che hanno evidenziato ulteriori sostanze rispetto a quelle già individuate in CTU, all'epoca artatamente celate, segnatamente a polizze vita (impignorabili) del valore di oltre 180.000,00 euro e a fondi di investimento per ulteriori 150.000,00 euro (cfr.DOC. 9). La difesa ha, quindi, evidenziato che la perderà il diritto di abitazione della casa CP_2 Per_ familiare non appena il figlio (diciannovenne), diventerà economicamente autosufficiente, con conseguente necessità per la predetta di reperire un altro alloggio, comportante relativi esborsi incidenti sulle sue sostanze economiche.
pagina 5 di 17 Con riferimento alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, la difesa affermando che gli indici di cui all'art. 337 ter co.4 c.c. (eSIenze di crescita dei figli, non solo alimentari, tenore di vita goduto durante il matrimonio dei genitori e tempi di permanenza presso ciascun genitore) devono essere coordinati con il principio della proporzionalità dei redditi dei genitori, ha dedotto che, nel caso in esame, sussiste una rilevante disparità economico/patrimoniale tra i due genitori, che vede il proprietario di beni immobili e di importanti sostanze, oltre ad CP essere munito di una capacità di lavoro penetrante, acquisita anche grazie al fondamentale contributo della moglie. La difesa ha, quindi, affermato, quanto alla figlia che la ragazza, dalla data della Per_2 separazione dei genitori, ha interrotto ogni rapporto con il padre, il quale si disinteressa totalmente di lei e che, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo volto a fare cessare l'obbligo di mantenimento del padre a favore di con decorrenza dal mese di luglio 2022 ed ha chiesto la conferma del contributo paterno di Per_2 1.500,00 euro, con decorrenza dal momento della domanda fino al mese di luglio 2022, evidenziando che ormai laureata, ha sempre avuto le necessità tipiche di una ragazza della Per_2 sua età (sportive, ricreative, di abbigliamento e per la cura della sua persona). Per_ Con riferimento al figlio la difesa ha affermato che il ragazzo è ancora uno studente, che frequenterà, dal mese di settembre, il quinto anno presso il liceo scientifico Bernocchi di Legnano e che le sue necessità di vita devono essere parametrate all'età, anche in assenza di specifica prova. La difesa, riportando che il , (che ha avuto un altro figlio dall'attuale compagna, SI.a CP [...]
), fin dalla separazione (avvenuta nell'anno 2009) non ha mai rispettato il diritto di visita, Per_3 Per_ disattendendolo, incontrando inizialmente 3 o 4 volte all'anno per poche ore, ha affermato che i figli non hanno mai pernottato a casa del padre, non hanno mai trascorso il Natale con lui e, in un arco temporale prolungato, hanno trascorso solo due vacanze con il genitore non convivente. La difesa, evidenziando che l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli operato dalla Corte d'Appello è altresì conseguito all'accertamento peritale espletato in detto grado di giudizio, che ha tratteggiato una più che florida situazione economico patrimoniale del , ha, altresì CP
, affermato che il padre ha sempre garantito ai figli e alla famiglia un elevato tenore di vita, acquistando una grande abitazione ubicata in una zona residenziale, assicurando alla prole vacanze esclusive ed abiti firmati.
6. Con memoria difensiva del 22.11.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso in Controparte_1 riassunzione e la condanna di alla restituzione a suo favore della somma di Controparte_2
90.653 euro o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, essendo il titolo fondante il credito, già azionato in via esecutiva da controparte, venuto meno in conseguenza della pronuncia della Suprema Corte. In particolare, la difesa , ripercorrendo l'iter giudiziario e le fasi del presente procedimento, CP ha riportato che nelle pendenza del giudizio di legittimità la ha intimato e fatto CP_2 precetto all'ex marito di corrispondere la somma di 146.854,32 euro, cui è conseguita iscrizione ipotecaria sull'immobile di Rescaldina di esclusiva proprietà del ad assegnatole quale casa CP familiare. In replica alle prospettazioni di parte ricorrente in riassunzione ed in via di premessa, la difesa ha affermato che non corrisponde al vero che la Suprema Corte abbia verificato e condiviso CP l'asserita disparità reddituale tra i coniugi, avendo del tutto omesso di sindacare nel merito. Quanto all'assegno divorzile a favore della , la difesa ha affermato che, nel caso in CP_2 esame, pur sussistendo in astratto il diritto alla relativa debenza, non vi sono i presupposti per la sua pagina 6 di 17 quantificazione, sia per la mancanza di disparità reddituale, sia per l'assenza di scelte condivise che abbiano sacrificato le aspettative professionali della ricorrente. Al riguardo, la difesa ha affermato che non corrisponde al vero che la ricorrente sia priva di mezzi adeguati al suo sostentamento, atteso che la ha sempre potuto beneficiare di attività CP_2 lavorativa(prima presso l'azienda di famiglia, la CT Pasqualicchio, e successivamente come impiegata), conseguendo, così, una discreta capacità di risparmio e disponendo di risorse che le consentono di condurre un'esistenza adeguata, sicché non è casuale che il Tribunale di Busto Arsizio, a definizione del giudizio di divorzio, abbia escluso la possibilità che la stessa beneficiasse di un assegno divorzile, in quanto ritenuta dotata di sostanze. La difesa ha, quindi, evidenziato che, nell'attualità, la abita un immobile di esclusiva CP_2 proprietà del , in assenza di oneri abitativi, con evidenti benefici dal punto di vista del CP risparmio. La difesa ha, altresì, contestato che la , nel corso del matrimonio, si sia occupata in via CP_2 esclusiva dei figli ed ha affermato che il è sempre stato un padre presente, che ha provveduto CP a tutte le eSIenze della famiglia. In relazione al quantum dell'assegno divorzile, la difesa ha affermato che la è CP CP_2 un soggetto del tutto autonomo economicamente, lavorando e percependo un reddito, con capacità di risparmio, proprietaria di auto di lusso, priva di debiti, di mutui e di oneri abitativi. Tale condizione, a dire della difesa, non solo è stata accertata dalle verifiche effettuate dalla GdF nel corso de giudizio di primo grado, ma altresì, dagli approfondimenti espletati nel corso della CTU in appello, che hanno evidenziato le dotazioni patrimoniali della donna, le frequenti e consistenti spese dalla stessa effettuate per viaggi, soggiorni e spese voluttuarie. Al riguardo, la difesa ha affermato che dall'istruttoria di primo grado è pacificamente emerso che la ha svolto per anni attività commerciale per conto della società di famiglia CP_2 [...]
operando attivamente per la società (disponendo di un proprio budget, visitando i Controparte_3 clienti e partecipando agli eventi aziendali) a fronte di un corrispettivo economico, come accertato nel corso del giudizio di primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio, sicché non vi è stato alcun sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della stessa, non essendo, peraltro, neppure stata provata la perdita di opportunità lavorative. La difesa ha, quindi, affermato che il fidanzamento tra la e il non è durato CP_2 CP
5 anni, bensì solo uno ed ha affermato che la , all'epoca della separazione (avvenuta CP_2 nel marzo del 2010), aveva 37 anni e pertanto, godendo di buona salute, era munita di piena capacità lavorativa, che ha ben impiegato intraprendendo la carriera di direttore commerciale /agente di commercio per la società di famiglia. La difesa ha, quindi, riferito che le consistenze in ultimo attribuite da controparte al , in realtà CP derivano da un risarcimento del danno ottenuto dalla compagnia aerea presso la quale egli lavorava, sicché essendo qualificate come danno emergente, non concorrono alla formazione del reddito ed ha escluso che la determinazione di un eventuale mantenimento a favore della possa CP_2 conseguire ad una prognosi futura di perdita dell'immobile attualmente abitato, elemento che, nell'attualità, costituisce un vantaggio. La difesa ha, poi, affermato che il non è titolare di redditi da lavoro e che anche CP l'approfondimento peritale ha attestato che non vi sono stati incrementi rispetto alla situazione già esaminata dal Tribunale. Alla luce di quanto in premessa, la difesa ha concluso che non vi sono i presupposti per la debenza di un assegno divorzile a favore della . CP_2 Per_ Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli e la difesa ha affermato che non Per_2 corrisponde al vero che vi sia una rilevante disparità patrimoniale tra i genitori, che l'unico bene pagina 7 di 17 immobile di proprietà del è rappresentato dall'abitazione familiare di Rescaldina, abitata CP dall'anno 2010 dalla e che le sostanze del resistente sono state completamente erose. CP_2 La difesa ha, poi, dedotto che non corrisponde al vero che il padre abbia sempre garantito un elevato tenore di vita ai figli, avendoli, in realtà, educati ad uno stile di vita morigerato ed ha evidenziato che il prestigioso corso di studi di ad Anversa è stato interamente finanziato dalla madre, Per_2 ad insaputa del padre, circostanza che conferma le ampie disponibilità economiche della
. CP_2 La difesa ha, quindi, contestato la dedotta mancanza di frequentazioni tra padre e figlia, circostanza smentita dal DOC. 10 ed ha affermato che il è sempre stato un padre attento, che non ha CP mai fatto mancare alla figlia il proprio contributo e che l' importo individuato dal Tribunale di Busto Arsizio (700,00 euro per Denise), è da ritenersi congruo, sicché deve essere confermato sino all' intervenuta indipendenza economica di come da accordo transattivo. Per_2 Per_ Quanto al figlio la difesa ha dedotto che il è sempre stato un padre presente nella vita CP del ragazzo, sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista della gestione delle varie incombenze, come confermato dal DOC. 11, avendo egli sempre monitorato il suo andamento scolastico, facendosi carico delle spese straordinarie ed assicurando visite sanitarie specialistiche. Al riguardo, la difesa, affermando la congruità del contributo paterno al mantenimento del figlio, ammontante a 500,00 euro mensili, ha chiesto che detto contributo venga versato direttamente al ragazzo. La difesa ha, quindi, dedotto che il diritto di visita è sempre stato rispettato dal padre, il quale, compatibilmente con gli impegni dei figli, è sempre stato disponibile ad accoglierli presso la propria abitazione ed ha, infine, evidenziato che il ha nel frattempo avuto un terzo figlio, CP Per_4 fatto sopravvenuto, non valutato dalla Corte d'Appello, che legittima la contrazione del contributo al mantenimento dei figli nati in precedenza. Con riferimento alla CTU espletata nel giudizio d'appello, la difesa affermando che la stessa non è stata avallata dalla Corte di Cassazione, come erroneamente dedotto da controparte, ha nuovamente ribadito le critiche già in precedenza espresse, aventi ad oggetto il superamento dei limiti imposti dal quesito, la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti e la non obbiettività e imparzialità dell'attività di ricerca delle informazioni e della loro valutazione, essendosi le richieste di informazioni orientate e concentrate in via prevalente sul , in una CP prospettiva inquisitoria, ignorando gli indici di allarme riguardanti la , pacificamente CP_2 emersi nel corso del giudizio di primo grado. Infine, la difesa , deducendo che le istanze istruttorie di parte sono del tutto CP CP_2 inammissibili, ha chiesto la condanna di controparte alla restituzione delle somme versate dal nell'ambito della procedura esecutiva dalla stessa intenta, ammontanti a 90.635, 86 euro. CP
7. Con note scritte in sostituzione dell' udienza del 26.2.2025, la difesa , insistendo circa CP l'assenza di requisiti che legittimano la quantificazione di un assegno divorzile a favore della ex moglie, ha affermato che la dispone di ampie dotazioni patrimoniali che, oltre a CP_2 conti correnti con disponibilità generose, investimenti, retribuzioni da lavoro dipendente ed un immobile di esclusiva proprietà dell'ex marito assegnatole sin dalla separazione dei coniugi, comprendono anche due autovetture di cui una di particolare pregio (Porsche). La difesa ha, inoltre, riportato che, in data 30.11.2023, la ha acquistato una nuova CP_2 autovettura (marca Toyota) del valore di 29.200,00 euro (cfr. DOC.12). Al riguardo, la difesa ha evidenziato che la non solo ha effettuato tale acquisto nella CP_2 pendenza del giudizio di legittimità ed in epoca antecedente alla percezione della somma ricavata dal pignoramento nei confronti del (ottenuta dal terzo pignorato in data 19.1.2024 e 1.2.2024 CP
pagina 8 di 17 , DOC.13), ma altresì che la stessa si è determinata a vendere una delle sue autovetture come usato, anziché approfittare degli incentivi che consentono valutazioni superiori (DOC.14), elementi che inducono a ritenere che la donna goda di indiscussa tranquillità economica. La difesa ha, altresì, dedotto che detto veicolo è stato acquistato (e cointestato) con il SI.
[...]
, residente a Milano, Via Civitali, compagno della , con il quale la Testimone_3 CP_2 donna ha evidentemente instaurato una convivenza di fatto, avendo la predetta in passato dichiarato di avere una base a Milano, come comprovato dalla conversazione intercorsa tra le parti Per_ nel mese di giugno 2022, in occasione di un intervento al ginocchio del figlio presso la clinica Columbus, nel corso della quale la donna aveva affermato di avere una base a Milano vicina al presidio ospedaliero (cfr. DOC.9). La difesa ha, quindi, dedotto che l'instaurazione di una stabile convivenza da parte dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno divorzile, incide sul diritto a tale assegno, sia quanto alla sua sussistenza, che alla sua quantificazione. La difesa ha, inoltre, evidenziato che nelle more del procedimento la ha beneficiato CP_2 delle consistenze patrimoniali della madre, nel frattempo purtroppo deceduta, sicché disponendo di mezzi e di risorse superiori a quelle del , non ha diritto alla debenza dell' assegno CP divorzile o comunque in termini meramente simbolici. La difesa ha, quindi, riportato che il procedimento penale intentato dalla nei confronti CP_2 dell'ex marito in ordine al reato di cui all'ert.570 bis c.p. per essersi sottratto all'obbligo di corresponsione a moglie e figli dell'importo di 1500,00 euro dovuto a titolo di mantenimento, si è concluso con una pronuncia di assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo, non essendo stata raggiunta la prova che gli inadempimenti contestati, laddove determinati dalla compensazione di partite credito/debito tra le parti, sono stati supportati dalla volontà di omettere sistematicamente il mantenimento previsto dalle sentenze che si sono succedute nel tempo.
8. Con note di trattazione scritta del 28.2.2025, la difesa , depositando l'ultima busta CP_2 paga del datore di lavoro della propria assistita, GPI spa relativa alla mensilità di gennaio, pari a 688,00 euro, ha ribadito l'insufficienza delle risorse reddituali e patrimoniali della ricorrente per assicurarle un'adeguata autosufficienza economica e la rilevante ed attuale sproporzione reddituale tra le parti, come accertata nel corso dell'espletata CTU. La difesa, contestando, poi, le specifiche prospettazioni di controparte, ha affermato che la non svolge lavori in nero, che non è stata una scelta della stessa quella di lavorare part CP_2 time, essendo stata una modalità imposta dal suo datore di lavoro, che la donna non ha intrapreso alcuna convivenza a Milano, continuando ad abitare nell'immobile di Rescaldina, che non ha instaurato alcuna nuova relazione sentimentale, che l'autovettura peraltro trafugata nel Pt_2 lontano 2015, era stata acquistata usata nel 2011 con risorse del fratello e benché intestata alla
, non è mai stata dalla stessa utilizzata. CP_2 La difesa ha, quindi, affermato che il padre non si è mai occupato dei figli e che non corrisponde al vero che gli stessi abbiano regolarmente pernottato presso di lui. La difesa ha, quindi dedotto, che le giacenze sul conto corrente della sono ormai CP_2 pressoché azzerate, avendo la donna dovuto fare fronte da sola alle eSIenze della famiglia, sostenendo in via esclusiva le spese per il percorso universitario della figlia non avendovi il Per_2 padre contribuito. A tale riguardo, la difesa ha evidenziato che il , successivamente alla CP sentenza della Corte d'Appello del 9.5.2023, nulla ha più corrisposto per il mantenimento dei propri familiari, pur potendo adempiere stante la disponibilità di un piano di accumulo pensionistico impignorabile di euro 180.000,00 euro presso Sanpaolo Vita, svincolabile in qualsiasi momento e di un pegno di 121.000,00 euro, anch'esso impignorabile, presso Firef Fiduciaria, concesso in favore pagina 9 di 17 dell'attuale compagna, mettendosi, così, al riparo da possibili azioni esecutive da parte dei propri familiari. Infine, la difesa, eccependo l'inammissibilità e l' improcedibilità della domanda restitutoria avanzata da controparte, comunque contestata sia nell'an che nel quantum, ha nuovamente rimarcato la condotta tenuta dal tesa a nascondere le proprie reali consistenze economiche non solo ai CP propri familiari, ma anche alle singole Autorità giudiziarie che di volta in volta sono state interessate alla presente vertenza.
9. L'udienza del 4.3.2025, è stata tenuta con modalità cartolare ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter cpc, nell'assenza delle parti costituite, come da provvedimento presidenziale del 7.8.2024. All'esito la Corte, richiamati gli atti e le note d'udienza depositate delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
10. Deve, preliminarmente, essere delineato l'ambito di cognizione che questa Corte è chiamata a rivalutare in conseguenza dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione del 15.7.2024. In particolare, alla luce di quanto affermato nella richiamata pronuncia, il presente giudizio deve attenersi esclusivamente alla determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile a favore di
, valutando, alla luce delle circostanze del caso concreto e comunque della durata Controparte_2 del matrimonio e dell'età della richiedente, quale sia stata l'entità concreta dello spostamento patrimoniale e la conseguente eSIenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, nonché alla determinazione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento di entrambi i figli, da parametrare con il principio di proporzionalità -che gli artt. 316 bis e 317 ter co.4 c.c. fissano in materia di concorso nel mantenimento a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri ex art. 337 septies c.c.- che governa il rapporto interno tra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano ai loro obblighi nei confronti dei figli, in relazione alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto, altresì, conto dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, nonché ai criteri previsti dall' art. 337 ter c.c., con la conseguente esplicitazione delle ragioni in fatto ed in diritto della relativa quantificazione. Tenuto conto di quanto in premessa, devono essere respinte tutte le argomentazioni addotte dalla difesa , aventi ad oggetto il profilo dell'an debeatur dell'assegno divorzile a favore della ex CP moglie, nonché le eccezioni di nullità della CTU espletata nel corso del giudizio di appello, relative al superamento dei limiti imposti dal quesito, alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti ed alla dedotta parzialità, questioni tutte riproposte da parte resistente nel presente giudizio in riassunzione e che, essendo state dichiarate nel corso del giudizio di legittimità infondate e/o inammissibili, devono ormai ritenersi coperte dal giudicato. Entrando nel merito delle specifiche questioni sulle quali questa Corte è tenuta a pronunciarsi, con particolare riferimento alla determinazione del quantum dell'assegno divorzile a favore di
- circa la cui debenza, a seguito della pronuncia della Suprema Corte, non è Controparte_2 più dato luogo disquisire, anche con riferimento alla accertata disparità economico patrimoniale dei coniugi conseguita alle comuni scelte familiari e all' inadeguatezza dei redditi dell' ex moglie per assicurarsi una condizione di autosufficienza economica, presupposti necessari per il riconoscimento del relativo diritto - va osservato che parte ricorrente, nel corso del matrimonio, durato 14 anni, si è dedicata esclusivamente alla cura dei figli, alla gestione della casa ed al menage familiare, consentendo, così, al marito di svolgere la propria attività di pilota di aeromobili, contribuendo fattivamente alla formazione del patrimonio comune e di quello personale del coniuge, con conseguente sacrificio delle proprie aspettative professionali e lavorative, infine giungendo alla pagina 10 di 17 separazione, omologata dal Tribunale di Milano in data 8.3.2010, priva di uno stabile impiego, tanto da avere concordato con il marito, in sede di accordi separativi, un contributo al suo mantenimento di 500,00 euro mensili (cfr. verbale di separazione dell'8.2.2010). Va, inoltre rilevato che a seguito della separazione, la si è impegnata nella ricerca di CP_2 un lavoro, svolgendo, nelle annualità intercorrenti dal 1.9.2010 al 31.12.2014, come accertato nel corso del giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Busto Arsizio, l'attività di “procacciatore” per la società di famiglia e percependo, per tale periodo, provvigioni per un Controparte_3 importo complessivo di euro 6.892, 06, attività che, pur consentendole di continuare ad occuparsi dei figli con la stessa conviventi ed a provvedere ai loro quotidiani bisogni e necessità, non le ha, comunque, permesso di acquisire alcuna capacità lavorativa specifica, tale da assicurarle il raggiungimento di un'autosufficienza economica, di fatto, nell'attualità, non ancora conseguita. Va, infatti, rilevato che oggi la ha 54 anni, che dalla data 1.4.2019 risulta assunta a CP_2 tempo indeterminato presso la CPI spa, svolgendo un'attività lavorativa presso un call center, per la quale percepisce una retribuzione mensile pari a circa 700,00 euro (cfr. 730 2024 e busta paga gennaio 2025, agli atti), non ha, in prospettiva, la possibilità di incrementare SInificativamente la propria professionalità e specificità lavorativa, né di ricollocarsi adeguatamente nel mondo del lavoro, non ha maturato trattamenti pensionistici, non dispone di un'abitazione propria, non è intestataria di alcun bene immobile ed è proprietaria di una sola autovettura di recente acquistata (risultando la essere stata trafugata nel lontano 2015). Pt_2 L'espletata CTU non ha, inoltre, evidenziato indici di sospetto che possano far ipotizzare che la ricorrente disponga di fonti di reddito non tracciate, avendo, inoltre, accertato che il tenore di vita risultante dalle spese sostenute dall'odierna ricorrente con mezzi di pagamento tracciati e/o in denaro contante, nel periodo di osservazione, intercorrente dal 12 aprile 2018 sino alla data del 13.12.2022, è risultato coerente con la documentazione versata in atti e/o acquisita nel corso delle operazioni peritali. In particolare, la non è risultata titolare, neppure per interposta persona, di CP_2 partecipazioni in imprese o società commerciali, di rapporti finanziari, di beni immobili e di beni mobili registrati, né è risultata titolare di carte di pagamento e/o carte di credito o di debito collegate a conti correnti bancari intestati a soggetti terzi, disponendo di un patrimonio, comprensivo di titoli, fondi e polizze vita ammontante, nell'anno 2022, a circa 77.000,00 euro. Vanno, poi, superate le prospettazioni della difesa volte a dimostrare che, nell'attualità, la CP
, a seguito di circostanze sopravvenute, si trovi in una condizione di piena autonomia CP_2 economica. Prive di pregio si ritengono, infatti, le argomentazioni di parte resistente, aventi ad oggetto l'intervenuto incremento del patrimonio della in conseguenza del recente decesso della CP_2 propria madre, rilevandosi, sullo specifico aspetto, la totale assenza di allegazioni atte a comprovare l'esistenza di cespiti ereditari confluiti nella disponibilità della ricorrente e la relativa consistenza economica. Parimenti, appaiono infondate le argomentazioni difensive , volte a prospettare l'esistenza CP di una stabile convivenza tra la e , che farebbe venire CP_2 Testimone_3 meno il diritto alla percezione dell'assegno divorzile o comunque che ne determinerebbe una SInificativa riduzione del quantum. Sullo specifico aspetto va, in primis, osservato che secondo giurisprudenza costante, la nuova convivenza del coniuge beneficiario, non fa venire meno il diritto all'assegno divorzile nella sua componente compensativo-perequativa (cfr. Cass.S.Un.
5.11.2021 n. 32198) e che comunque, l'assegno di mantenimento può essere escluso, anche ove difetti la coabitazione, solo se sia stato assolto l'onere probatorio gravante sul coniuge obbligato circa la sussistenza di una condizione di pagina 11 di 17 assistenza morale e materiale tra i partner. In particolare l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno, deve essere compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c. (cfr.Cass. Civ. sez.I, ordinanza 28.6.2024). Nel caso di specie, parte resistente non ha provato che la dedotta nuova convivenza della sia CP_2 caratterizzata da un progetto di vita comune, connotato da una condizione di assistenza morale e materiale tale da potere parlare di una vera famiglia di fatto, rilevandosi che la cointestazione dell'autovettura, di recente acquistata dalla ricorrente, al SI. , non appare di per se stessa Tes_3 dirimente, ben potendo il legame tra i due essere meramente amicale e comunque limitato ad una condivisione del budget, eventualità che, secondo la Suprema Corte, non fa venire meno il diritto all'assegno divorzile (cfr. Cass. Civ. sez.I, ordinanza n.26682/2021). A fronte di ciò, quanto al , va osservato che l'approfondimento peritale disposto dalla Corte CP d'Appello con provvedimento del 12.1.2022, non solo ha evidenziato una situazione patrimoniale che deve essere considerata parziale, incompleta e assolutamente lontana dalla reale consistenza del patrimonio dell'appellato, sicché le sue disponibilità economiche sono certamente diverse da quelle descritte, ma altresì che il medesimo, benché si sia dichiarato inoccupato ed abbia affermato di vivere e di provvedere al proprio sostentamento personale con le sole elargizioni dei propri genitori, (non avendo, peraltro, dall'anno 2018, più presentato dichiarazioni dei redditi in Italia), in realtà gode di un tenore di vita risultato incoerente con la documentazione versata in atti e/o acquisita nel corso dell'espletata CTU. In particolare, sono state accertate spese ammontanti a 500,00 euro mensili per l'asilo del figlio terzogenito, nato in data [...], dalla relazione con , garanzie di pegno Per_4 Persona_3 per un valore lordo di 110.000 euro a fronte dello scoperto di un conto corrente formalmente intestato a , spese per almeno 7.275,00 euro per la frequenza di corsi di Persona_3 mantenimento/perfezionamento relativi a licenze di volo, spese per pedaggi autostradali per complessivi euro 2.215, 57 euro, la disponibilità di costosi smartphone, acquisti ricorrenti nell'anno 2019 di biglietti aerei da e per AN, la disponibilità di denaro in contante per le spese sostenute in Italie e di mezzi di pagamento collegati a rapporti finanziari accesi presso intermediari esteri non residenti sul territorio dello Stato, la titolarità di motoveicoli e di autovetture (Audi Q3 e Volkswagen Tiguan), formalmente intestate a , rispetto alla quale la consulenza ha Persona_3 accertato la sussistenza di una commistione di interessi e di contiguità di vita, come comprovata dagli accrediti disposti dal a favore della stessa dall'anno 2015 all'anno 2018. CP La valutazione di sintesi della situazione patrimoniale del , ha riportato alla data del CP 31.3.2022, un patrimonio comprensivo di titoli, fondi, beni immobili (cfr. abitazione di Rescaldina, nell'attualità assegnata alla ) ed altri beni, pari a 569.973,00 euro, come diffusamente CP_2 evidenziato dal consulente nel proprio elaborato peritale del 13.12.2022, cui si rimanda integralmente. A ciò si aggiungano le ulteriori sostanze accertate da controparte nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi, radicata avanti il Tribunale di Milano successivamente alla sentenza della Corte d'Appello in ragione del mancato versamento da parte del degli importi dovuti CP alla moglie e ai figli, segnatamente a polizze vita (impignorabili) del valore di oltre 180.000,00 euro e a fondi di investimento per ulteriori 150.000,00 euro (cfr.DOC. 9). Alla luce di quanto in premessa, ritiene la Corte evidente che nel corso del matrimonio si sia verificato quello spostamento patrimoniale, richiamato nell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte, cui consegue l'eSIenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, nell'attualità persistente, che è il presupposto del diritto all'assegno divorzile come pagina 12 di 17 espressione della solidarietà post coniugale, limitata alla garanzia di una condizione di autosufficienza economica da parte del coniuge beneficiario. Venendo, quindi, alla determinazione del quantum dell'assegno divorzile, occorre rilevare che l'espletata CTU, operando una ricostruzione patrimoniale degli ex coniugi, come detto, comunque resa difficoltosa dalla scarsa trasparenza del , non ha accertato le attuali condizioni reddituali CP del medesimo, arrivando, tuttavia, a confutare la prospettazione dallo stesso sostenuta circa il proprio perdurante stato di inoccupazione. Al riguardo si rileva, infatti, che il consulente ha accertato che il risulta titolare di un CP domicilio in Hami Lu 1719, AN e di un'utenza telefonica cinese, dispone di permesso di soggiorno presso la polizia locale in Cina (cfr. relazione di CTU a firma dott. , Persona_5 pagg. 24 e 26), ha sempre attestato, senza soluzione di continuità, di essere un “dipendente” occupato nel settore dei trasporti aerei e di disporre di un reddito superiore a 50.000,00 euro (cfr. relazione di CTU cit. pagg.27, 28, 29,30) ed ha, nel corso degli anni, effettuato spese pari ad euro 7.275,00 per la frequenza di corsi di aggiornamento/perfezionamento relativi alla licenza di volo A320 e IR ME MP, molto ricercata nell'ambito dell'aeronautica civile internazionale, con continui rinnovi periodici della licenza di volo presso l' in ultimo effettuata in data 5.7.2022. CP_4 Il consulente ha, inoltre, riportato che dalla consultazione di fonti ufficiose, è emerso che il CP lavorava a AN (con licenza di volo cinese) presso la IN ES (la più grande compagnia low cost cinese), con un contratto di lavoro indipendente, remunerato in USD 450,00/ora di volo per un massimo di 80/90 ore al mese e che, secondo tali fonti non documentali, egli farebbe parte di un folto gruppetto di una trentina di piloti italiani, ex IA ed ex ND che, dal 2013, lavorano proprio presso la IN ES, circostanza non negata dalla stessa compagnia aerea nel corso delle interlocuzioni avvenute con il italiano a AN (cfr. relazione di CTU cit. pagg.36,37, Per_6 38). Alla luce di quanto precede, è presumibile che, come peraltro già affermato dal Tribunale di Busto Arsizio, nell'attualità, il , munito di indiscussa ed aggiornata professionalità nel settore CP aereo, continui a svolgere l'attività di pilota di linea per il trasporto di civili presso compagnie estere, prospettazione peraltro che consente di giustificare quanto accertato in sede di CTU, in relazione al suo tenore di vita, alle consistenze patrimoniali e alla disponibilità di denaro contante e di titoli di pagamento. Non disponendo, tuttavia, la Corte di documentazione fiscale aggiornata che consenta di operare una ricostruzione del reddito percepito nell'attualità dal , il quale, come detto, dall'anno CP 2018 non ha più effettuato dichiarazioni dei redditi in Italia, deve presumersi l'esistenza di un reddito mensile quanto meno equivalente a quello delle ultime dichiarazioni dei redditi dallo stesso prodotte, con particolare riguardo alle annualità 2013 e 2014 (cfr. PF 2014 e 2015 depositate agli atti), che attestavano redditi imponibili varianti da 104.463 a 94.192 euro annui, pari a netti mensili di circa 5.400 /5.000 euro. Va, al riguardo, rilevato che lo stesso , come riportato dal consulente tecnico dell'ufficio, ha CP sempre attestato di disporre di un reddito superiore a 50.000,00 euro annui (cfr. attestazioni dal medesimo sottoscritte in data 4.10.2017, 12.4.2021 e 4.5.2021), importo che a dire del consulente deve ritenersi ben superiore, avendo la parte altresì affermato, che l'impegno a corrispondere l'assegno mensile (separativo) al coniuge e ai figli pari a euro 1621,50, non superava un decimo del proprio reddito (cfr. relazione CTU cit., pag.27). Tenuto conto di tali emergenze processuali e di quanto complessivamente accertato in sede di CTU, anche con riferimento alla costituzione da parte del di una nuova famiglia e alla presenza CP di una compagna, le cui capacità lavorative sono risultate integre e venendo alla determinazione dell'assegno divorzile a favore di , avuto riguardo all'età della stessa, alla Controparte_2
pagina 13 di 17 durata del matrimonio e al sacrificio delle aspettative professionali e reddituali operato in conseguenza delle comuni scelte familiari e alla conseguente impossibilità di disporre di una professionalità lavorativa atta ad assicurarle una condizione di autosufficienza economica, ritiene la Corte equa la relativa quantificazione in 1.000,00 euro mensili, con decorrenza dal momento della domanda, apparendo la somma richiesta da parte ricorrente di 2.500,00 euro mensili, eccessiva e non proporzionata alle capacità reddituali del , come ricostruite nella presente sentenza. CP Al riguardo, va, inoltre, osservato che nell'attualità la , comunque munita di una CP_2 residua capacità lavorativa, dispone di un impiego part time che le consente di percepire uno stipendio mensile di 700,00 euro, che la stessa non si deve più occupare in maniera massiccia della gestione dei figli, entrambi maggiorenni, in conseguenza della netta diminuzione del carico familiare Per_ per l'accudimento dei medesimi, ( è ormai economicamente autosufficiente, mentre è Per_2 uno studente liceale), tempi che ben potrà, nel rispetto del principio di autoresponsabilità, destinare all'attività professionale, così integrando i propri guadagni con ulteriori impieghi e che, disponendo dell'abitazione familiare di esclusiva proprietà del marito a lei assegnata, è priva di oneri abitativi. In particolare, va rilevato l'indiscusso vantaggio che deriva dall'assegnazione della casa coniugale, non dovendo il coniuge assegnatario sostenere oneri di locazione, sicché in merito alla quantificazione dell'assegno di mantenimento deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nel suo ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c. (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ordinanza 21.7.2021 n.20858), limitando, altresì, la facoltà dell'altro coniuge di mettere a frutto e di disporre pienamente dell'immobile, che, nel caso in esame, è di esclusiva proprietà del . CP Alla luce della rideterminazione dell'assegno di mantenimento divorzile a favore della
, la stessa deve essere condannata alla restituzione delle somme ricevute in eccedenza CP_2 dal rispetto all'importo in questa sede determinato, importo che deve, tuttavia, essere CP ridotto nella misura di 1/3, in quanto da imputarsi a quota alimentare, oltre interessi decorrenti dalla data di ricezione delle somme al saldo. Sullo specifico aspetto va, infatti, ricordato che in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o di secondo grado - l'insussistenza ab origine , in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, opera la regola generale della “condicio indebiti” che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio dell'irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo in virtù di una diversa valutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, o ex coniuge, in condizioni di debolezza economica (Cass. Sez.U.n.32914/2022). Quanto all' individuazione degli importi oggetto di restituzione, va, inoltre, rammentato che le somme versate a titolo di mantenimento del coniuge comprendono anche quanto corrisposto per assicurare le necessità di vita del beneficiario (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n.17/2000) e che, come nel caso in esame, la relativa destinazione, comporta, almeno in parte, la copertura dei costi di gestione ordinaria dell'ex casa coniugale, che già in sede di accordi separativi era stata assegnata alla , affinché la stessa la abitasse con i figli, sicché parte dell'importo CP_2 dell'assegno versato a favore della moglie era destinato a coprire le spese di gestione dell'abitazione familiare, concorrendo, così, al mantenimento della prole ed assurgendo, sino al raggiungimento dell' indipendenza economica della stessa, a quota alimentare.
pagina 14 di 17 Parte ricorrente è pertanto tenuta alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, ad eccezione della parte dell'assegno divorzile cui si deve attribuire una mera funzione alimentare che, tenuto conto dell'ammontare, questa Corte ritiene congruo quantificare nella misura di un terzo dell'eccedenza, trattandosi di somma rispetto alle quale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere esclusa la ripetizione (cfr. Cass.Civ. Sez.VI, ordinanza n. 27948/22 del 30.11.2022). Passando, poi, alla determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, devono essere applicati i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., del tutto omessi nella sentenza cassata, dovendosi, altresì, considerare la compatibilità dell'entità del mantenimento dovuto con il principio di proporzionalità. Va, innanzi tutto, ricordato che in forza di accordo transattivo intervenuto tra la ed il CP_2
successivamente alla sentenza della Corte di Appello, il padre, stante la raggiunta CP indipendenza economica della figlia non è più tenuto a versare il contributo al suo Per_2 mantenimento a far tempo dal mese di luglio 2022. Per_ Ciò posto, quanto al mantenimento del figlio ancora studente liceale, privo di una definizione lavorativa/ professionale e non economicamente autosufficiente e con riferimento a Per_2 limitatamente al periodo antecedente al mese di luglio 2022, va rilevato che le somme disposte dal Per_ Tribunale di Busto Arsizio nella sentenza del 23.10.2020, (500,00 euro per il mantenimento di e 700,00 euro per il mantenimento di , si sono attestate su valori pressoché omogenei a quelli Per_2 concordati dai genitori in sede di accordi separativi, (500,00 euro per il mantenimento di ciascun figlio), intercorsi in data 8.2.2010 e pertanto risalenti a ben più di 10 anni prima. Deve, pertanto, rilevarsi che la somma individuata dal Tribunale di Busto Arsizio è del tutto incongrua rispetto alle accresciute eSIenze dei due ragazzi, i quali, dal momento della separazione, hanno incrementato, in modo progressivo e proporzionato all' età i loro bisogni e necessità di vita, circostanza non adeguatamente considerata dalla sentenza di primo grado. Le eSIenze della prole aumentano, infatti, in funzione del progredire degli anni e sono, pertanto, notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, sicché l'accrescimento delle stesse può essere determinato in via presuntiva, in assenza di specifica dimostrazione. Per_ A fronte dell'intervenuta autosufficienza economica di va considerato, che ancora Per_2 studente liceale, ha davanti a sé un lungo percorso di studi, comportante una condizione di totale dipendenza dai genitori, non solo sotto il profilo scolastico, ma altresì in relazione alle sue eSIenze alimentari, personali e sociali. Va, inoltre, rilevato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, nella determinazione degli importi statuiti a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli, non ha adeguatamente considerato i tempi di permanenza dei medesimi con ciascun genitore, tempi che, sin dalla data della separazione - in ragione della particolare attività lavorativa svolta dal padre, che lo vedeva ( ed ancora lo vede, come si desume dalla disponibilità, nell'attualità, di un domicilio a AN), impegnato in frequenti e prolungate trasferte all'Estero – si attestavano maggiormente sbilanciati sulla madre. Al riguardo, si osserva che in sede di separazione i genitori concordavano sul fatto che l'attività professionale del SInor (pilota di aeromobili) meglio indicata in premessa, lo porta ad assentarsi dal CP luogo di residenza/dom lunghi periodi al mese a all'anno, recandosi spesso all'estero e senza consentirgli di progettare in maniera sistematica e puntuale un periodo di ferie ovvero un periodo di riposo che gli permetta di rispettare dei giorni fissi settimanali o mensili per esercitare il diritto di visita dei propri figli (cfr. verbale di separazione consensuale dell'8.2.2020 omologata l'8.3.2010). Analogamente, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 23.10.2020, nel regolamentare gli Per_ incontri tra il figlio all'epoca ancora minorenne ed il padre, non ha individuato un calendario di pagina 15 di 17 frequentazioni settimanali/mensili strutturate, limitandosi a regolamentare solo un periodo di vacanza della durata di 15 giorni. Va, inoltre, osservato che il , nel corso del giudizio, non ha comprovato di avere mantenuto CP con i figli, successivamente alla separazione dalla moglie, costanti e regolari frequentazioni, essendosi limitato a produrre alcuni SMS che attestano comunicazioni intervenute con Per_2 (peraltro dal tenore non del tutto edificante, cfr. DOC.10) e il suo interessamento per le questioni Per_ attinenti il percorso scolastico di (cfr. DOC.11), nella totale assenza di documentazione attestante momenti ricreativi/ludici trascorsi con entrambi i figli, viaggi effettuati insieme o la condivisione di momenti qualificati, anche solo durante i fine settimana. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affermarsi che le frequentazioni tra padre e figli non sono state, in passato come nell'attualità, connotate da frequenza e da continuità e comunque da tempi omogenei a quelli trascorsi con la madre, elemento rilevante ai fini della determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli. Nella determinazione del contributo al mantenimento della prole, deve, poi, valutarsi la relativa adeguatezza al tenore di vita di cui i figli hanno goduto in costanza di matrimonio, tenore che, nel caso in esame, avuto riguardo alle capacità reddituali del padre, per anni in servizio come pilota aereo presso la compagnia di bandiera Alitalia, presumibilmente si attestava su livelli medio /alti. Quanto, infine, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, appare indiscusso il ruolo maggiormente pregnante assunto dalla madre, sia nel corso del matrimonio che successivamente alla separazione dal , essendosi la donna sempre occupata CP in via prevalente della gestione e della cura della prole, stante le frequenti assenze lavorative del marito. Alla luce di quanto in premessa, tenuto conto delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi e dei redditi percepiti da ciascuno, come rivalutati nella presenza sentenza, considerato che il resistente percepisce un reddito superiore a quello della ricorrente, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli ed avuto riguardo al fatto che il , in data CP 17.10.2019, ha avuto un terzo figlio, nato dalla relazione con , evento che ha Per_4 Persona_3 comportato un aggravio di spese e di oneri di mantenimento, ritiene la Corte equo Per_ rideterminare il contributo paterno al mantenimento dei figli e nella misura di Per_2 1.100,00 euro mensili a far data decorrente dalla domanda e, quanto a fino al mese di luglio Per_2
2022, con conseguente rigetto della domanda di parte ricorrente volta ad ottenere un contributo paterno al mantenimento della prole pari a complessivi 3.000,00 euro. Al riguardo, va rammentato che la conservazione del precedente tenore di vita costituisce un obbiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la disgregazione del nucleo familiare ne consente la piena realizzazione, essendo notorio che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e fa comunque venire meno i vantaggi in termini di contenimento delle spese fisse e i risparmi connessi ad abitudini di vita in comune ( cfr. Cass. Sez.1 n.9878 del 28.4.2006). A tale rideterminazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, operata sulla base di una diversa valutazione delle condizioni reddituali del , in applicazione dei costanti orientamenti CP giurisprudenziali, non consegue la ripetibilità delle prestazioni economiche eseguite in eccedenza. Tale assegno, infatti, ha natura para-alimentare, rispondendo il contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire, in rapporto alle eSIenze anche presunte in relazione all'età, agli studi, ai bisogni di vita della persona, sia pure in una accezione più ampia e pur non essendo necessario uno stato di indigenza, come negli alimenti…sicché in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato,(e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti
pagina 16 di 17 provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita (cfr.Cass.Civ.Sez.I, ordinanza n.10974/2023). Deve, infine, essere respinta la richiesta avanzata da nel presente giudizio di rinvio, Controparte_1 Per_ volta a versare direttamente al figlio l'assegno di mantenimento in questa sede statuito. Per_ Al riguardo, osserva la Corte che peraltro neppure intervenuto nel presente grado di giudizio in via adesiva, nell'attualità continua a convivere con la madre, che, essendo il genitore che sopporta tutte le spese abitative e quotidiane del nucleo familiare nel quale vive anche il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, conserva il diritto di ricevere il contributo paterno al suo mantenimento, non ravvisandosi i presupposti per ipotizzare illegittimi arricchimenti da parte della . CP_2 Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, il parziale accoglimento delle domande proposte da giustifica una compensazione al 50% delle spese di tutti i gradi di giudizio, Controparte_2 compresa la presente fase di riassunzione, come liquidate in dispositivo, ponendo a carico di CP
la restante parte.
[...] Resta ferma la condanna di al pagamento integrale delle spese di CTU, in quanto Controparte_1 resasi necessaria per le carenti ed omissive allegazioni da parte del medesimo della documentazione relativa alle sue condizioni patrimoniali e capacità reddituali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul rinvio dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 14727/2024 del 9.4.2024
1) pone a carico di l'obbligo di versare a entro il 10 di Controparte_1 Controparte_2 ogni mese a titolo di assegno divorzile l'importo di 1.000,00 euro decorrente dalla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) condanna alla restituzione a delle somme ricevute in Controparte_2 Controparte_1 eccedenza, ridotte nella misura di 1/3 da imputare a quota alimentare, oltre interessi decorrenti dalla data di ricezione al saldo;
3) pone a carico di l'obbligo di versare entro il 10 di ogni mese a titolo di Controparte_1 Per_ mantenimento dei figli e l'importo di 1.100,00 euro ciascuno, a fare data Per_2 decorrente dalla domanda e, quanto a fino al mese di luglio 2022, oltre interessi e Per_2 rivalutazione come per legge;
4) conferma nel resto la sentenza n.249/2020 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 23.10.2020, pubblicata il 27.10.2020; 5) compensa fra le parti nella misura del 50% le spese di lite liquidate nell'intero in 5.000, euro per il giudizio di primo grado, in 8.000, 00 euro per la fase di appello, in 4.000,00 euro per la fase di Cassazione e in 4.000,00 euro per la fase in riassunzione, ponendo a carico di la restante parte, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
Controparte_1 6) pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate con separato Controparte_1 provvedimento.
Così deciso in Milano, il 4.3.2025
Il Presidente est. Valentina Paletto
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati Dott.ssa Valentina Paletto Presidente rel. Dott.ssa Anna Ferrari ConSIliere Dott. Federico Botta ConSIliere
ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2362/2024 R.G., avente ad oggetto ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di giudizio di rinvio della Corte di Cassazione in relazione alla sentenza n. 1510/2023 dalla Corte d'Appello di Milano del 9.5.2023, che ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 23.10.2020 nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Montesarchio il 18.5.1996 tra e Controparte_1
Controparte_2 promossa da
nata a [...], residente a [...] 17 C.F. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Santucci, presso il cui studio, in Lainate, Piazza Vittorio Emanuele II n. 6, ha eletto domicilio.
RICORRENTE in riassunzione nei confronti di: nato a [...] il [...], residente a [...] Controparte_1
C.F. C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. Dario Minella del Foro di Busto Arsizio, presso il cui studio, in Busto Arsizio, Via I° Maggio n. 10/B, ha eletto domicilio
RESISTENTE in riassunzione
pagina 1 di 17 Con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott. Luisa Russo CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente in riassunzione: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza nr. 1249/2020 del Tribunale di Busto Arsizio, sul presupposto dello scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sigg. e il 18/05/1996 in Montesarchio (BN), cosi ritenere Controparte_2 Controparte_1 e giudicare: Nel merito: Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, recependo e in conformità a quanto stabilito Suprema Corte di Cassazione e ai principi di diritto tutti ivi espressi con ordinanza nr. 14727/2024 pubblicata e comunicata il 27.5.2024, nell'ambito del procedimento rubricato al nr. R.g. 16160/2023, che ha parzialmente cassato la sentenza nr. 1510/2023 della Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni diversa domanda, eccezione ed istanza, in accoglimento delle domande della ricorrente, confermare quanto disposto nella sentenza nr. 1510/2023 della Corte d'Appello di Milano sezione 5 civile, pubblicata il 9.5.2023 nell'ambito del procedimento nr. 1210/2021 rg e dunque accogliere le seguenti domande: a) Dichiarare tenuto e pertanto condannare il SI.
al versamento entro il giorno 10 di ogni mese in favore di a titolo di Controparte_1 Controparte_2 assegno divorzile l'importo di euro 2.500,00 o in quella diversa maggiore o minore somma che la Corte d'Appello dovesse ritenere equa, decorrente dalla data della domanda di cui al giudizio tenutosi innanzi alla Corte d'Appello di Milano nel procedimento R.G. nr. 1210/2021, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge e da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat;
b) Dichiarare tenuto e pertanto condannare il SI. CP
al versamento entro il giorno 10 di ogni mese in favore di l'importo di euro
[...] Controparte_2 0 o in quella diversa maggiore o minore somma che la Corte e equa, a titolo di mantenimento del figlio , studente maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, a Persona_1 far data dalla domanda udizio tenutosi innanzi alla Corte d'Appello di Milano r.g. nr. 1210/2021, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, e da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat;
c) Dichiarare tenuto e pertanto condannare il SI. al versamento entro il giorno 10 di ogni mese in Controparte_1 favore di l'importo di euro 1.500,00 o in quella diversa maggiore o minore somma che la Controparte_2 Corte d' equa, a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne ma Persona_2 non ancora economicamente autosufficiente, a far data dalla domanda proposta nel giudizio tenutosi innanzi alla Corte d'Appello di Milano r.g. nr. 1210/2021, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, e da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat e fino alla data del luglio 2022; d) Porre integralmente a carico del SI.
le spese di ctu di cui al giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Milano r.g. conclusosi con Controparte_1 0/2023 della Corte d'Appello di Milano sezione 5 civile, pubblicata il 9.5.2023; e) Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: ammettersi prova testimoniale e per interpello sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero è che il SInor fin dall'epoca della separazione Controparte_1 Per_ dalla moglie avvenuta nell'anno 2009 incontra il figlio nel ro anno, complessivamente per nr. 4 pomeriggi e ogni incontro ha una durata pari a circa 2 ore?”; 2) “Vero che il SI. giustifica Controparte_1 con il figlio la propria assenza riferendo di trovarsi sempre in Cina per lavoro, essendo mobili?”;
3) “Vero è che , fin a far data dalla separazione personale dei suoi genitori avvenuto nell'anno 2009 Persona_1 ha trascorso l'i delle vacanze estive, così come delle festività di Natale e Pasquali, con la madre?”;
4) “Vero è che a far data dalla separazione personale dei coniugi , i contatti tra padre e Parte_1 figlio avvengono per via telefonica con cadenza 1 volta a settim amata della durata di pochi minuti?”;
5) “Vero che in occasione del compimento del diciottesimo anno di età di , il padre gli ha donato un Persona_1 sacchetto di biscotti tarallucci?”; 6) “Vero è che a far data dalla separazione personale dei coniugi, la SInora
ha seguito, in via esclusiva, il percorso scolastico del figlio, recandosi ai colloqui con gli insegnati, CP_2 aiutando il figlio nello svolgimento dei compiti assegnati, facendosi carico integralmente delle relative spese per il materiale scolastico e per le lezioni di ripetizione?”, 7) “Vero è che il SI. si è limitato a Controparte_1
pagina 2 di 17 riconoscere alla ricorrente il solo rimborso delle spese mediche straordinarie per i figli?”; 8) “vero che il padre ha interrotto ogni rapporto con la figlia ha circa 10 anni?”; Si indicano a testi: SI.ra Per_2 Tes_1
, residente in [...]alla ve, 46; SI.ra , residente in [...]
[...] Testimone_2 via Scalo Merci, 8”. Per parte resistente in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni opportuno accertamento e provvedimento, così giudicare: In via principale: rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. Condannare la SI.ra alla restituzione della somma di, salvo errori od CP_2 omissioni, € 90.653,86, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero alla restituzione di quella minore o maggiore somma che sarà dovuta dalla SI.ra al SI. quale differenza tra quanto Controparte_2 Controparte_1 stabilito e quanto corrisposto dal SI. . In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite, per tutti i CP gradi di giudizio compreso il giud Cassazione, anche con riferimento alle spese di CTU. In via istruttoria: Mediante allegazione al fascicolo di parte si produce: Fascicolo di primo grado, Fascicolo di secondo grado, ricorso in Cassazione e Controricorso, ordinanza Cassazione, fascicolo esecuzione, visura, ricorso in riassunzione notificato, dispositivo sentenza Tribunale di Busto Arsizio – Proc. Pen. n. 4817/2018 RGNR – n.234/24 RGTRIB, messaggi SI.ra , messaggi messaggi e Mail riguardanti la scuola di CP_2 Per_2 Per_
. Per il PG: “ Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 1249/2020, emessa in data 23.10.2020, pubblicata il 27.10.2020, il Tribunale di Busto Arsizio, nell'ambito di giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , previa pronuncia parziale sullo status del 22.2.2019, Controparte_2 Controparte_1 Per_ disponeva l'affido condiviso del figlio minore collocandolo in via prevalente presso la madre, regolamentava gli incontri tra padre e figlio (in particolare prevedendo che il padre potesse tenere con sé il minore, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi dello stesso e con Per_ gli impegni lavorativi dei genitori e che potesse trascorre con un periodo di vacanze di 15 giorni anche non consecutivi, previo accordo con la SI.ra ), confermava l'assegnazione della casa CP_2 familiare alla , rigettava la domanda di assegno divorzile svolta dalla moglie, poneva CP_2 a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, le somme mensili di 700,00 euro per la primogenita maggiorenne e non economicamente autosufficiente e di 500,00 euro per Per_2 Per_
oltre il 50% delle spese straordinarie ed infine disponeva che il corrispondesse alla CP
il 40% del TFR percepito dalle società IA e EUROFLY spa, compensando CP_2 integralmente tra le parti le spese di lite.
2. Avverso la predetta sentenza, proponeva tempestivo gravame , la quale, Controparte_2 in parziale riforma della sentenza impugnata, chiedeva la previsione di un assegno divorzile a suo favore, indicato nella misura di 2.500,00 euro mensili, un incremento del contributo paterno al mantenimento dei figli, indicato in 1.500,00 euro ciascuno ed una diversa suddivisione delle spese processuali, tenuto conto della condotta omissiva tenuta dal nel corso del giudizio di primo CP grado.
3.Con pronuncia n.1510/2023, pubblicata il 9.5.2023, la Corte d'Appello di Milano, previo espletamento di CTU avente ad oggetto la situazione patrimoniale delle parti, rilevando, all'esito della stessa, una situazione reddituale/patrimoniale del non coincidente con quanto CP
pagina 3 di 17 dallo stesso documentato nel corso del procedimento e ritenendo sussistenti i presupposti, sia per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della (in ragione dell'accertata CP_2 disparità reddituale e del sacrificio, ancorché parziale, operato dalla moglie in conseguenza delle comuni scelte familiari, rispetto alle proprie aspettative professionali e di carriera), sia per il richiesto incremento del contributo paterno al mantenimento dei due figli, entrambi maggiorenni ma non economicamente sufficienti, procedeva ad una revisione delle statuizioni di natura economica disposte dal Tribunale, in particolare onerando il del versamento a favore della moglie di CP un assegno divorzile pari a 2.500,00 euro mensili e di un contributo al mantenimento dei figli nella misura di 1.500,00 euro mensili ciascuno, condannando l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e di quelle della CTU.
4. Avverso detta pronuncia, proponeva ricorso avanti la Suprema Corte, , chiedendo Controparte_1 la cassazione della sentenza impugnata, in particolare eccependo, con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di gravame, relativi alle questioni economiche riguardanti l'entità dell'assegno divorzile e del contributo al mantenimento dei figli, unici aspetti che questa Corte è tenuta a rivalutare nel presente giudizio di rinvio, 1) l'omessa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, con particolare riferimento alla determinazione della misura dell'assegno divorzile;
2) l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, costituiti dall'attività lavorativa della presso la società CT Pasqualicchio, dall'attività lavorativa a tempo indeterminato della CP_2
presso la GPI spa, dalla titolarità di beni di lusso e dall'incremento dei suoi risparmi;
CP_2 3) l'omessa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione con riferimento alla determinazione dell'entità del contributo economico al mantenimento dei figli;
4)la mancata applicazione dell'art.337 ter c.c. in ragione dell'omessa valutazione degli indici previsti dalla norma per la determinazione del contributo economico al mantenimento della prole .
5.Regolarizzato il contraddittorio, la suprema Corte, con ordinanza n. 14727/2024 del 15.7.2024, pubblicata il 27.5.2024, accogliendo il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di gravame e dichiarando inammissibili i restanti quattro (aventi ad oggetto la dedotta nullità dell'espletata CTU, il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie e la debenza di una percentuale dell'indennità di fine rapporto in favore della ), cassava la sentenza impugnata e CP_2 rinviava la causa a questa Corte d'Appello in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, rilevando difetto di motivazione, sia con riferimento alla quantificazione dell'entità dell'assegno divorziale riconosciuto in favore della moglie, individuato in 2.500,00 euro mensili in assenza di spiegazione dell'iter logico intellettivo seguito per arrivare a tale decisione, in particolare affermando che occorre accertare, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e comunque la durata del matrimonio e dell'età richiedente, quale sia l'entità concreta dello spostamento patrimoniale e la conseguente eSIenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, sia con riferimento alla quantificazione del contributo al mantenimento paterno dei figli, in particolare affermando che il principio di proporzionalità -che gli artt. 316 bis e 317 ter co.4 c.c. fissano in materia di concorso nel mantenimento a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri ex art. 337 septies c.c.- governa il rapporto interno tra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano ai loro obblighi nei confronti dei figli, in relazione alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto, altresì, conto dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Sullo specifico aspetto, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte distrettuale, nell'accogliere il motivo di appello riguardante il mantenimento della prole, ha valutato soltanto le attuali eSIenze
pagina 4 di 17 della primogenita, senza fare accenno agli altri parametri di legge e alla peculiare condizione del secondogenito, omettendo di spiegare compiutamente i motivi per i quali il contributo, già riconosciuto dal primo giudice, dovesse essere aumentato nella misura stabilita nel dispositivo e come la determinazione di tale aumento fosse compatibile con il principio di proporzionalità.
6.Con ricorso in riassunzione ex art.392 cpc depositato in data 2.8.2024, la difesa di CP_2
ha chiesto, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data
[...] 23.10.2020, la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1510/2023, pubblicata il 9.5.2023, relative all'entità dell'assegno divorzile, al contributo paterno al mantenimento dei figli e alle spese di giudizio, con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio. In particolare, la difesa , ripercorrendo le varie fasi processuali conclusesi con la CP_2 pronuncia della Suprema Corte oggetto del presente giudizio in riassunzione, ha affermato il diritto della propria assistita alla percezione di un assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 co. 6 L.Div., nonché il diritto della medesima a percepire un assegno di mantenimento per i figli, debenze riconosciute sussistenti dal giudice di legittimità sotto il profilo dell'an debeatur. Con riferimento al quantum debeatur, oggetto della valutazione rimessa a questa Corte, la difesa ha affermato, in relazione alla quantificazione dell'assegno divorzile, che occorre procedere ad una verifica in concreto sul livello adeguato alla richiedente, in base al contributo che la stessa ha prestato alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto del sacrificio delle proprie aspettative professionali. Al riguardo, la difesa ha evidenziato, a fronte del rilevante squilibrio economico tra le parti, come accertato dagli approfondimenti peritali, che la ha contribuito in maniera decisiva alla CP_2 formazione del patrimonio comune e di quello personale del marito, alla luce dell'indiscusso contributo fattivo fornito al menage familiare, alla gestione della casa e alla cura quotidiana dei figli, dei quali si è occupata in via esclusiva, consentendo, così, al marito di proseguire nella propria carriera di pilota di aeromobili, per la quale ha trascorso lunghi periodi all'estero. La difesa ha, quindi, rilevato che il matrimonio è durato oltre 13 anni, preceduto da 5 anni di fidanzamento e convivenza, che la ha 54 anni e che, pertanto, sono pressoché nulle la CP_2 sue potenzialità lavorative future, non possedendo capacità professionali valide e spendibili, che nell'attualità svolge un'attività lavorativa di basso profilo presso un call center, percependo uno stipendio mensile di 600,00 euro, sicché la somma statuita di 2.500,00 euro appare correttamente parametrata a compensazione dei sacrifici sopportati e comunque adeguata alla reale situazione economico patrimoniale del , come meglio delineata nel giudizio di appello a seguito di CTU CP contabile (approfondimento che, comunque, ha consentito una ricostruzione patrimoniale parziale, incompleta ed assolutamente lontana dalla reale consistenza del patrimonio dell'appellato) e come potuta rilevare dalla nell'ambito di ulteriori indagini patrimoniali (svolte nella procedura di CP_2 pignoramento presso terzi radicata avanti il Tribunale di Milano successivamente alla sentenza della Corte d'Appello in ragione del mancato versamento dal parte del degli importi dovuti alla CP moglie e ai figli), che hanno evidenziato ulteriori sostanze rispetto a quelle già individuate in CTU, all'epoca artatamente celate, segnatamente a polizze vita (impignorabili) del valore di oltre 180.000,00 euro e a fondi di investimento per ulteriori 150.000,00 euro (cfr.DOC. 9). La difesa ha, quindi, evidenziato che la perderà il diritto di abitazione della casa CP_2 Per_ familiare non appena il figlio (diciannovenne), diventerà economicamente autosufficiente, con conseguente necessità per la predetta di reperire un altro alloggio, comportante relativi esborsi incidenti sulle sue sostanze economiche.
pagina 5 di 17 Con riferimento alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, la difesa affermando che gli indici di cui all'art. 337 ter co.4 c.c. (eSIenze di crescita dei figli, non solo alimentari, tenore di vita goduto durante il matrimonio dei genitori e tempi di permanenza presso ciascun genitore) devono essere coordinati con il principio della proporzionalità dei redditi dei genitori, ha dedotto che, nel caso in esame, sussiste una rilevante disparità economico/patrimoniale tra i due genitori, che vede il proprietario di beni immobili e di importanti sostanze, oltre ad CP essere munito di una capacità di lavoro penetrante, acquisita anche grazie al fondamentale contributo della moglie. La difesa ha, quindi, affermato, quanto alla figlia che la ragazza, dalla data della Per_2 separazione dei genitori, ha interrotto ogni rapporto con il padre, il quale si disinteressa totalmente di lei e che, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo volto a fare cessare l'obbligo di mantenimento del padre a favore di con decorrenza dal mese di luglio 2022 ed ha chiesto la conferma del contributo paterno di Per_2 1.500,00 euro, con decorrenza dal momento della domanda fino al mese di luglio 2022, evidenziando che ormai laureata, ha sempre avuto le necessità tipiche di una ragazza della Per_2 sua età (sportive, ricreative, di abbigliamento e per la cura della sua persona). Per_ Con riferimento al figlio la difesa ha affermato che il ragazzo è ancora uno studente, che frequenterà, dal mese di settembre, il quinto anno presso il liceo scientifico Bernocchi di Legnano e che le sue necessità di vita devono essere parametrate all'età, anche in assenza di specifica prova. La difesa, riportando che il , (che ha avuto un altro figlio dall'attuale compagna, SI.a CP [...]
), fin dalla separazione (avvenuta nell'anno 2009) non ha mai rispettato il diritto di visita, Per_3 Per_ disattendendolo, incontrando inizialmente 3 o 4 volte all'anno per poche ore, ha affermato che i figli non hanno mai pernottato a casa del padre, non hanno mai trascorso il Natale con lui e, in un arco temporale prolungato, hanno trascorso solo due vacanze con il genitore non convivente. La difesa, evidenziando che l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli operato dalla Corte d'Appello è altresì conseguito all'accertamento peritale espletato in detto grado di giudizio, che ha tratteggiato una più che florida situazione economico patrimoniale del , ha, altresì CP
, affermato che il padre ha sempre garantito ai figli e alla famiglia un elevato tenore di vita, acquistando una grande abitazione ubicata in una zona residenziale, assicurando alla prole vacanze esclusive ed abiti firmati.
6. Con memoria difensiva del 22.11.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso in Controparte_1 riassunzione e la condanna di alla restituzione a suo favore della somma di Controparte_2
90.653 euro o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, essendo il titolo fondante il credito, già azionato in via esecutiva da controparte, venuto meno in conseguenza della pronuncia della Suprema Corte. In particolare, la difesa , ripercorrendo l'iter giudiziario e le fasi del presente procedimento, CP ha riportato che nelle pendenza del giudizio di legittimità la ha intimato e fatto CP_2 precetto all'ex marito di corrispondere la somma di 146.854,32 euro, cui è conseguita iscrizione ipotecaria sull'immobile di Rescaldina di esclusiva proprietà del ad assegnatole quale casa CP familiare. In replica alle prospettazioni di parte ricorrente in riassunzione ed in via di premessa, la difesa ha affermato che non corrisponde al vero che la Suprema Corte abbia verificato e condiviso CP l'asserita disparità reddituale tra i coniugi, avendo del tutto omesso di sindacare nel merito. Quanto all'assegno divorzile a favore della , la difesa ha affermato che, nel caso in CP_2 esame, pur sussistendo in astratto il diritto alla relativa debenza, non vi sono i presupposti per la sua pagina 6 di 17 quantificazione, sia per la mancanza di disparità reddituale, sia per l'assenza di scelte condivise che abbiano sacrificato le aspettative professionali della ricorrente. Al riguardo, la difesa ha affermato che non corrisponde al vero che la ricorrente sia priva di mezzi adeguati al suo sostentamento, atteso che la ha sempre potuto beneficiare di attività CP_2 lavorativa(prima presso l'azienda di famiglia, la CT Pasqualicchio, e successivamente come impiegata), conseguendo, così, una discreta capacità di risparmio e disponendo di risorse che le consentono di condurre un'esistenza adeguata, sicché non è casuale che il Tribunale di Busto Arsizio, a definizione del giudizio di divorzio, abbia escluso la possibilità che la stessa beneficiasse di un assegno divorzile, in quanto ritenuta dotata di sostanze. La difesa ha, quindi, evidenziato che, nell'attualità, la abita un immobile di esclusiva CP_2 proprietà del , in assenza di oneri abitativi, con evidenti benefici dal punto di vista del CP risparmio. La difesa ha, altresì, contestato che la , nel corso del matrimonio, si sia occupata in via CP_2 esclusiva dei figli ed ha affermato che il è sempre stato un padre presente, che ha provveduto CP a tutte le eSIenze della famiglia. In relazione al quantum dell'assegno divorzile, la difesa ha affermato che la è CP CP_2 un soggetto del tutto autonomo economicamente, lavorando e percependo un reddito, con capacità di risparmio, proprietaria di auto di lusso, priva di debiti, di mutui e di oneri abitativi. Tale condizione, a dire della difesa, non solo è stata accertata dalle verifiche effettuate dalla GdF nel corso de giudizio di primo grado, ma altresì, dagli approfondimenti espletati nel corso della CTU in appello, che hanno evidenziato le dotazioni patrimoniali della donna, le frequenti e consistenti spese dalla stessa effettuate per viaggi, soggiorni e spese voluttuarie. Al riguardo, la difesa ha affermato che dall'istruttoria di primo grado è pacificamente emerso che la ha svolto per anni attività commerciale per conto della società di famiglia CP_2 [...]
operando attivamente per la società (disponendo di un proprio budget, visitando i Controparte_3 clienti e partecipando agli eventi aziendali) a fronte di un corrispettivo economico, come accertato nel corso del giudizio di primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio, sicché non vi è stato alcun sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della stessa, non essendo, peraltro, neppure stata provata la perdita di opportunità lavorative. La difesa ha, quindi, affermato che il fidanzamento tra la e il non è durato CP_2 CP
5 anni, bensì solo uno ed ha affermato che la , all'epoca della separazione (avvenuta CP_2 nel marzo del 2010), aveva 37 anni e pertanto, godendo di buona salute, era munita di piena capacità lavorativa, che ha ben impiegato intraprendendo la carriera di direttore commerciale /agente di commercio per la società di famiglia. La difesa ha, quindi, riferito che le consistenze in ultimo attribuite da controparte al , in realtà CP derivano da un risarcimento del danno ottenuto dalla compagnia aerea presso la quale egli lavorava, sicché essendo qualificate come danno emergente, non concorrono alla formazione del reddito ed ha escluso che la determinazione di un eventuale mantenimento a favore della possa CP_2 conseguire ad una prognosi futura di perdita dell'immobile attualmente abitato, elemento che, nell'attualità, costituisce un vantaggio. La difesa ha, poi, affermato che il non è titolare di redditi da lavoro e che anche CP l'approfondimento peritale ha attestato che non vi sono stati incrementi rispetto alla situazione già esaminata dal Tribunale. Alla luce di quanto in premessa, la difesa ha concluso che non vi sono i presupposti per la debenza di un assegno divorzile a favore della . CP_2 Per_ Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli e la difesa ha affermato che non Per_2 corrisponde al vero che vi sia una rilevante disparità patrimoniale tra i genitori, che l'unico bene pagina 7 di 17 immobile di proprietà del è rappresentato dall'abitazione familiare di Rescaldina, abitata CP dall'anno 2010 dalla e che le sostanze del resistente sono state completamente erose. CP_2 La difesa ha, poi, dedotto che non corrisponde al vero che il padre abbia sempre garantito un elevato tenore di vita ai figli, avendoli, in realtà, educati ad uno stile di vita morigerato ed ha evidenziato che il prestigioso corso di studi di ad Anversa è stato interamente finanziato dalla madre, Per_2 ad insaputa del padre, circostanza che conferma le ampie disponibilità economiche della
. CP_2 La difesa ha, quindi, contestato la dedotta mancanza di frequentazioni tra padre e figlia, circostanza smentita dal DOC. 10 ed ha affermato che il è sempre stato un padre attento, che non ha CP mai fatto mancare alla figlia il proprio contributo e che l' importo individuato dal Tribunale di Busto Arsizio (700,00 euro per Denise), è da ritenersi congruo, sicché deve essere confermato sino all' intervenuta indipendenza economica di come da accordo transattivo. Per_2 Per_ Quanto al figlio la difesa ha dedotto che il è sempre stato un padre presente nella vita CP del ragazzo, sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista della gestione delle varie incombenze, come confermato dal DOC. 11, avendo egli sempre monitorato il suo andamento scolastico, facendosi carico delle spese straordinarie ed assicurando visite sanitarie specialistiche. Al riguardo, la difesa, affermando la congruità del contributo paterno al mantenimento del figlio, ammontante a 500,00 euro mensili, ha chiesto che detto contributo venga versato direttamente al ragazzo. La difesa ha, quindi, dedotto che il diritto di visita è sempre stato rispettato dal padre, il quale, compatibilmente con gli impegni dei figli, è sempre stato disponibile ad accoglierli presso la propria abitazione ed ha, infine, evidenziato che il ha nel frattempo avuto un terzo figlio, CP Per_4 fatto sopravvenuto, non valutato dalla Corte d'Appello, che legittima la contrazione del contributo al mantenimento dei figli nati in precedenza. Con riferimento alla CTU espletata nel giudizio d'appello, la difesa affermando che la stessa non è stata avallata dalla Corte di Cassazione, come erroneamente dedotto da controparte, ha nuovamente ribadito le critiche già in precedenza espresse, aventi ad oggetto il superamento dei limiti imposti dal quesito, la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti e la non obbiettività e imparzialità dell'attività di ricerca delle informazioni e della loro valutazione, essendosi le richieste di informazioni orientate e concentrate in via prevalente sul , in una CP prospettiva inquisitoria, ignorando gli indici di allarme riguardanti la , pacificamente CP_2 emersi nel corso del giudizio di primo grado. Infine, la difesa , deducendo che le istanze istruttorie di parte sono del tutto CP CP_2 inammissibili, ha chiesto la condanna di controparte alla restituzione delle somme versate dal nell'ambito della procedura esecutiva dalla stessa intenta, ammontanti a 90.635, 86 euro. CP
7. Con note scritte in sostituzione dell' udienza del 26.2.2025, la difesa , insistendo circa CP l'assenza di requisiti che legittimano la quantificazione di un assegno divorzile a favore della ex moglie, ha affermato che la dispone di ampie dotazioni patrimoniali che, oltre a CP_2 conti correnti con disponibilità generose, investimenti, retribuzioni da lavoro dipendente ed un immobile di esclusiva proprietà dell'ex marito assegnatole sin dalla separazione dei coniugi, comprendono anche due autovetture di cui una di particolare pregio (Porsche). La difesa ha, inoltre, riportato che, in data 30.11.2023, la ha acquistato una nuova CP_2 autovettura (marca Toyota) del valore di 29.200,00 euro (cfr. DOC.12). Al riguardo, la difesa ha evidenziato che la non solo ha effettuato tale acquisto nella CP_2 pendenza del giudizio di legittimità ed in epoca antecedente alla percezione della somma ricavata dal pignoramento nei confronti del (ottenuta dal terzo pignorato in data 19.1.2024 e 1.2.2024 CP
pagina 8 di 17 , DOC.13), ma altresì che la stessa si è determinata a vendere una delle sue autovetture come usato, anziché approfittare degli incentivi che consentono valutazioni superiori (DOC.14), elementi che inducono a ritenere che la donna goda di indiscussa tranquillità economica. La difesa ha, altresì, dedotto che detto veicolo è stato acquistato (e cointestato) con il SI.
[...]
, residente a Milano, Via Civitali, compagno della , con il quale la Testimone_3 CP_2 donna ha evidentemente instaurato una convivenza di fatto, avendo la predetta in passato dichiarato di avere una base a Milano, come comprovato dalla conversazione intercorsa tra le parti Per_ nel mese di giugno 2022, in occasione di un intervento al ginocchio del figlio presso la clinica Columbus, nel corso della quale la donna aveva affermato di avere una base a Milano vicina al presidio ospedaliero (cfr. DOC.9). La difesa ha, quindi, dedotto che l'instaurazione di una stabile convivenza da parte dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno divorzile, incide sul diritto a tale assegno, sia quanto alla sua sussistenza, che alla sua quantificazione. La difesa ha, inoltre, evidenziato che nelle more del procedimento la ha beneficiato CP_2 delle consistenze patrimoniali della madre, nel frattempo purtroppo deceduta, sicché disponendo di mezzi e di risorse superiori a quelle del , non ha diritto alla debenza dell' assegno CP divorzile o comunque in termini meramente simbolici. La difesa ha, quindi, riportato che il procedimento penale intentato dalla nei confronti CP_2 dell'ex marito in ordine al reato di cui all'ert.570 bis c.p. per essersi sottratto all'obbligo di corresponsione a moglie e figli dell'importo di 1500,00 euro dovuto a titolo di mantenimento, si è concluso con una pronuncia di assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo, non essendo stata raggiunta la prova che gli inadempimenti contestati, laddove determinati dalla compensazione di partite credito/debito tra le parti, sono stati supportati dalla volontà di omettere sistematicamente il mantenimento previsto dalle sentenze che si sono succedute nel tempo.
8. Con note di trattazione scritta del 28.2.2025, la difesa , depositando l'ultima busta CP_2 paga del datore di lavoro della propria assistita, GPI spa relativa alla mensilità di gennaio, pari a 688,00 euro, ha ribadito l'insufficienza delle risorse reddituali e patrimoniali della ricorrente per assicurarle un'adeguata autosufficienza economica e la rilevante ed attuale sproporzione reddituale tra le parti, come accertata nel corso dell'espletata CTU. La difesa, contestando, poi, le specifiche prospettazioni di controparte, ha affermato che la non svolge lavori in nero, che non è stata una scelta della stessa quella di lavorare part CP_2 time, essendo stata una modalità imposta dal suo datore di lavoro, che la donna non ha intrapreso alcuna convivenza a Milano, continuando ad abitare nell'immobile di Rescaldina, che non ha instaurato alcuna nuova relazione sentimentale, che l'autovettura peraltro trafugata nel Pt_2 lontano 2015, era stata acquistata usata nel 2011 con risorse del fratello e benché intestata alla
, non è mai stata dalla stessa utilizzata. CP_2 La difesa ha, quindi, affermato che il padre non si è mai occupato dei figli e che non corrisponde al vero che gli stessi abbiano regolarmente pernottato presso di lui. La difesa ha, quindi dedotto, che le giacenze sul conto corrente della sono ormai CP_2 pressoché azzerate, avendo la donna dovuto fare fronte da sola alle eSIenze della famiglia, sostenendo in via esclusiva le spese per il percorso universitario della figlia non avendovi il Per_2 padre contribuito. A tale riguardo, la difesa ha evidenziato che il , successivamente alla CP sentenza della Corte d'Appello del 9.5.2023, nulla ha più corrisposto per il mantenimento dei propri familiari, pur potendo adempiere stante la disponibilità di un piano di accumulo pensionistico impignorabile di euro 180.000,00 euro presso Sanpaolo Vita, svincolabile in qualsiasi momento e di un pegno di 121.000,00 euro, anch'esso impignorabile, presso Firef Fiduciaria, concesso in favore pagina 9 di 17 dell'attuale compagna, mettendosi, così, al riparo da possibili azioni esecutive da parte dei propri familiari. Infine, la difesa, eccependo l'inammissibilità e l' improcedibilità della domanda restitutoria avanzata da controparte, comunque contestata sia nell'an che nel quantum, ha nuovamente rimarcato la condotta tenuta dal tesa a nascondere le proprie reali consistenze economiche non solo ai CP propri familiari, ma anche alle singole Autorità giudiziarie che di volta in volta sono state interessate alla presente vertenza.
9. L'udienza del 4.3.2025, è stata tenuta con modalità cartolare ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter cpc, nell'assenza delle parti costituite, come da provvedimento presidenziale del 7.8.2024. All'esito la Corte, richiamati gli atti e le note d'udienza depositate delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
10. Deve, preliminarmente, essere delineato l'ambito di cognizione che questa Corte è chiamata a rivalutare in conseguenza dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione del 15.7.2024. In particolare, alla luce di quanto affermato nella richiamata pronuncia, il presente giudizio deve attenersi esclusivamente alla determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile a favore di
, valutando, alla luce delle circostanze del caso concreto e comunque della durata Controparte_2 del matrimonio e dell'età della richiedente, quale sia stata l'entità concreta dello spostamento patrimoniale e la conseguente eSIenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, nonché alla determinazione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento di entrambi i figli, da parametrare con il principio di proporzionalità -che gli artt. 316 bis e 317 ter co.4 c.c. fissano in materia di concorso nel mantenimento a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri ex art. 337 septies c.c.- che governa il rapporto interno tra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano ai loro obblighi nei confronti dei figli, in relazione alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto, altresì, conto dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, nonché ai criteri previsti dall' art. 337 ter c.c., con la conseguente esplicitazione delle ragioni in fatto ed in diritto della relativa quantificazione. Tenuto conto di quanto in premessa, devono essere respinte tutte le argomentazioni addotte dalla difesa , aventi ad oggetto il profilo dell'an debeatur dell'assegno divorzile a favore della ex CP moglie, nonché le eccezioni di nullità della CTU espletata nel corso del giudizio di appello, relative al superamento dei limiti imposti dal quesito, alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti ed alla dedotta parzialità, questioni tutte riproposte da parte resistente nel presente giudizio in riassunzione e che, essendo state dichiarate nel corso del giudizio di legittimità infondate e/o inammissibili, devono ormai ritenersi coperte dal giudicato. Entrando nel merito delle specifiche questioni sulle quali questa Corte è tenuta a pronunciarsi, con particolare riferimento alla determinazione del quantum dell'assegno divorzile a favore di
- circa la cui debenza, a seguito della pronuncia della Suprema Corte, non è Controparte_2 più dato luogo disquisire, anche con riferimento alla accertata disparità economico patrimoniale dei coniugi conseguita alle comuni scelte familiari e all' inadeguatezza dei redditi dell' ex moglie per assicurarsi una condizione di autosufficienza economica, presupposti necessari per il riconoscimento del relativo diritto - va osservato che parte ricorrente, nel corso del matrimonio, durato 14 anni, si è dedicata esclusivamente alla cura dei figli, alla gestione della casa ed al menage familiare, consentendo, così, al marito di svolgere la propria attività di pilota di aeromobili, contribuendo fattivamente alla formazione del patrimonio comune e di quello personale del coniuge, con conseguente sacrificio delle proprie aspettative professionali e lavorative, infine giungendo alla pagina 10 di 17 separazione, omologata dal Tribunale di Milano in data 8.3.2010, priva di uno stabile impiego, tanto da avere concordato con il marito, in sede di accordi separativi, un contributo al suo mantenimento di 500,00 euro mensili (cfr. verbale di separazione dell'8.2.2010). Va, inoltre rilevato che a seguito della separazione, la si è impegnata nella ricerca di CP_2 un lavoro, svolgendo, nelle annualità intercorrenti dal 1.9.2010 al 31.12.2014, come accertato nel corso del giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Busto Arsizio, l'attività di “procacciatore” per la società di famiglia e percependo, per tale periodo, provvigioni per un Controparte_3 importo complessivo di euro 6.892, 06, attività che, pur consentendole di continuare ad occuparsi dei figli con la stessa conviventi ed a provvedere ai loro quotidiani bisogni e necessità, non le ha, comunque, permesso di acquisire alcuna capacità lavorativa specifica, tale da assicurarle il raggiungimento di un'autosufficienza economica, di fatto, nell'attualità, non ancora conseguita. Va, infatti, rilevato che oggi la ha 54 anni, che dalla data 1.4.2019 risulta assunta a CP_2 tempo indeterminato presso la CPI spa, svolgendo un'attività lavorativa presso un call center, per la quale percepisce una retribuzione mensile pari a circa 700,00 euro (cfr. 730 2024 e busta paga gennaio 2025, agli atti), non ha, in prospettiva, la possibilità di incrementare SInificativamente la propria professionalità e specificità lavorativa, né di ricollocarsi adeguatamente nel mondo del lavoro, non ha maturato trattamenti pensionistici, non dispone di un'abitazione propria, non è intestataria di alcun bene immobile ed è proprietaria di una sola autovettura di recente acquistata (risultando la essere stata trafugata nel lontano 2015). Pt_2 L'espletata CTU non ha, inoltre, evidenziato indici di sospetto che possano far ipotizzare che la ricorrente disponga di fonti di reddito non tracciate, avendo, inoltre, accertato che il tenore di vita risultante dalle spese sostenute dall'odierna ricorrente con mezzi di pagamento tracciati e/o in denaro contante, nel periodo di osservazione, intercorrente dal 12 aprile 2018 sino alla data del 13.12.2022, è risultato coerente con la documentazione versata in atti e/o acquisita nel corso delle operazioni peritali. In particolare, la non è risultata titolare, neppure per interposta persona, di CP_2 partecipazioni in imprese o società commerciali, di rapporti finanziari, di beni immobili e di beni mobili registrati, né è risultata titolare di carte di pagamento e/o carte di credito o di debito collegate a conti correnti bancari intestati a soggetti terzi, disponendo di un patrimonio, comprensivo di titoli, fondi e polizze vita ammontante, nell'anno 2022, a circa 77.000,00 euro. Vanno, poi, superate le prospettazioni della difesa volte a dimostrare che, nell'attualità, la CP
, a seguito di circostanze sopravvenute, si trovi in una condizione di piena autonomia CP_2 economica. Prive di pregio si ritengono, infatti, le argomentazioni di parte resistente, aventi ad oggetto l'intervenuto incremento del patrimonio della in conseguenza del recente decesso della CP_2 propria madre, rilevandosi, sullo specifico aspetto, la totale assenza di allegazioni atte a comprovare l'esistenza di cespiti ereditari confluiti nella disponibilità della ricorrente e la relativa consistenza economica. Parimenti, appaiono infondate le argomentazioni difensive , volte a prospettare l'esistenza CP di una stabile convivenza tra la e , che farebbe venire CP_2 Testimone_3 meno il diritto alla percezione dell'assegno divorzile o comunque che ne determinerebbe una SInificativa riduzione del quantum. Sullo specifico aspetto va, in primis, osservato che secondo giurisprudenza costante, la nuova convivenza del coniuge beneficiario, non fa venire meno il diritto all'assegno divorzile nella sua componente compensativo-perequativa (cfr. Cass.S.Un.
5.11.2021 n. 32198) e che comunque, l'assegno di mantenimento può essere escluso, anche ove difetti la coabitazione, solo se sia stato assolto l'onere probatorio gravante sul coniuge obbligato circa la sussistenza di una condizione di pagina 11 di 17 assistenza morale e materiale tra i partner. In particolare l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno, deve essere compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c. (cfr.Cass. Civ. sez.I, ordinanza 28.6.2024). Nel caso di specie, parte resistente non ha provato che la dedotta nuova convivenza della sia CP_2 caratterizzata da un progetto di vita comune, connotato da una condizione di assistenza morale e materiale tale da potere parlare di una vera famiglia di fatto, rilevandosi che la cointestazione dell'autovettura, di recente acquistata dalla ricorrente, al SI. , non appare di per se stessa Tes_3 dirimente, ben potendo il legame tra i due essere meramente amicale e comunque limitato ad una condivisione del budget, eventualità che, secondo la Suprema Corte, non fa venire meno il diritto all'assegno divorzile (cfr. Cass. Civ. sez.I, ordinanza n.26682/2021). A fronte di ciò, quanto al , va osservato che l'approfondimento peritale disposto dalla Corte CP d'Appello con provvedimento del 12.1.2022, non solo ha evidenziato una situazione patrimoniale che deve essere considerata parziale, incompleta e assolutamente lontana dalla reale consistenza del patrimonio dell'appellato, sicché le sue disponibilità economiche sono certamente diverse da quelle descritte, ma altresì che il medesimo, benché si sia dichiarato inoccupato ed abbia affermato di vivere e di provvedere al proprio sostentamento personale con le sole elargizioni dei propri genitori, (non avendo, peraltro, dall'anno 2018, più presentato dichiarazioni dei redditi in Italia), in realtà gode di un tenore di vita risultato incoerente con la documentazione versata in atti e/o acquisita nel corso dell'espletata CTU. In particolare, sono state accertate spese ammontanti a 500,00 euro mensili per l'asilo del figlio terzogenito, nato in data [...], dalla relazione con , garanzie di pegno Per_4 Persona_3 per un valore lordo di 110.000 euro a fronte dello scoperto di un conto corrente formalmente intestato a , spese per almeno 7.275,00 euro per la frequenza di corsi di Persona_3 mantenimento/perfezionamento relativi a licenze di volo, spese per pedaggi autostradali per complessivi euro 2.215, 57 euro, la disponibilità di costosi smartphone, acquisti ricorrenti nell'anno 2019 di biglietti aerei da e per AN, la disponibilità di denaro in contante per le spese sostenute in Italie e di mezzi di pagamento collegati a rapporti finanziari accesi presso intermediari esteri non residenti sul territorio dello Stato, la titolarità di motoveicoli e di autovetture (Audi Q3 e Volkswagen Tiguan), formalmente intestate a , rispetto alla quale la consulenza ha Persona_3 accertato la sussistenza di una commistione di interessi e di contiguità di vita, come comprovata dagli accrediti disposti dal a favore della stessa dall'anno 2015 all'anno 2018. CP La valutazione di sintesi della situazione patrimoniale del , ha riportato alla data del CP 31.3.2022, un patrimonio comprensivo di titoli, fondi, beni immobili (cfr. abitazione di Rescaldina, nell'attualità assegnata alla ) ed altri beni, pari a 569.973,00 euro, come diffusamente CP_2 evidenziato dal consulente nel proprio elaborato peritale del 13.12.2022, cui si rimanda integralmente. A ciò si aggiungano le ulteriori sostanze accertate da controparte nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi, radicata avanti il Tribunale di Milano successivamente alla sentenza della Corte d'Appello in ragione del mancato versamento da parte del degli importi dovuti CP alla moglie e ai figli, segnatamente a polizze vita (impignorabili) del valore di oltre 180.000,00 euro e a fondi di investimento per ulteriori 150.000,00 euro (cfr.DOC. 9). Alla luce di quanto in premessa, ritiene la Corte evidente che nel corso del matrimonio si sia verificato quello spostamento patrimoniale, richiamato nell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte, cui consegue l'eSIenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, nell'attualità persistente, che è il presupposto del diritto all'assegno divorzile come pagina 12 di 17 espressione della solidarietà post coniugale, limitata alla garanzia di una condizione di autosufficienza economica da parte del coniuge beneficiario. Venendo, quindi, alla determinazione del quantum dell'assegno divorzile, occorre rilevare che l'espletata CTU, operando una ricostruzione patrimoniale degli ex coniugi, come detto, comunque resa difficoltosa dalla scarsa trasparenza del , non ha accertato le attuali condizioni reddituali CP del medesimo, arrivando, tuttavia, a confutare la prospettazione dallo stesso sostenuta circa il proprio perdurante stato di inoccupazione. Al riguardo si rileva, infatti, che il consulente ha accertato che il risulta titolare di un CP domicilio in Hami Lu 1719, AN e di un'utenza telefonica cinese, dispone di permesso di soggiorno presso la polizia locale in Cina (cfr. relazione di CTU a firma dott. , Persona_5 pagg. 24 e 26), ha sempre attestato, senza soluzione di continuità, di essere un “dipendente” occupato nel settore dei trasporti aerei e di disporre di un reddito superiore a 50.000,00 euro (cfr. relazione di CTU cit. pagg.27, 28, 29,30) ed ha, nel corso degli anni, effettuato spese pari ad euro 7.275,00 per la frequenza di corsi di aggiornamento/perfezionamento relativi alla licenza di volo A320 e IR ME MP, molto ricercata nell'ambito dell'aeronautica civile internazionale, con continui rinnovi periodici della licenza di volo presso l' in ultimo effettuata in data 5.7.2022. CP_4 Il consulente ha, inoltre, riportato che dalla consultazione di fonti ufficiose, è emerso che il CP lavorava a AN (con licenza di volo cinese) presso la IN ES (la più grande compagnia low cost cinese), con un contratto di lavoro indipendente, remunerato in USD 450,00/ora di volo per un massimo di 80/90 ore al mese e che, secondo tali fonti non documentali, egli farebbe parte di un folto gruppetto di una trentina di piloti italiani, ex IA ed ex ND che, dal 2013, lavorano proprio presso la IN ES, circostanza non negata dalla stessa compagnia aerea nel corso delle interlocuzioni avvenute con il italiano a AN (cfr. relazione di CTU cit. pagg.36,37, Per_6 38). Alla luce di quanto precede, è presumibile che, come peraltro già affermato dal Tribunale di Busto Arsizio, nell'attualità, il , munito di indiscussa ed aggiornata professionalità nel settore CP aereo, continui a svolgere l'attività di pilota di linea per il trasporto di civili presso compagnie estere, prospettazione peraltro che consente di giustificare quanto accertato in sede di CTU, in relazione al suo tenore di vita, alle consistenze patrimoniali e alla disponibilità di denaro contante e di titoli di pagamento. Non disponendo, tuttavia, la Corte di documentazione fiscale aggiornata che consenta di operare una ricostruzione del reddito percepito nell'attualità dal , il quale, come detto, dall'anno CP 2018 non ha più effettuato dichiarazioni dei redditi in Italia, deve presumersi l'esistenza di un reddito mensile quanto meno equivalente a quello delle ultime dichiarazioni dei redditi dallo stesso prodotte, con particolare riguardo alle annualità 2013 e 2014 (cfr. PF 2014 e 2015 depositate agli atti), che attestavano redditi imponibili varianti da 104.463 a 94.192 euro annui, pari a netti mensili di circa 5.400 /5.000 euro. Va, al riguardo, rilevato che lo stesso , come riportato dal consulente tecnico dell'ufficio, ha CP sempre attestato di disporre di un reddito superiore a 50.000,00 euro annui (cfr. attestazioni dal medesimo sottoscritte in data 4.10.2017, 12.4.2021 e 4.5.2021), importo che a dire del consulente deve ritenersi ben superiore, avendo la parte altresì affermato, che l'impegno a corrispondere l'assegno mensile (separativo) al coniuge e ai figli pari a euro 1621,50, non superava un decimo del proprio reddito (cfr. relazione CTU cit., pag.27). Tenuto conto di tali emergenze processuali e di quanto complessivamente accertato in sede di CTU, anche con riferimento alla costituzione da parte del di una nuova famiglia e alla presenza CP di una compagna, le cui capacità lavorative sono risultate integre e venendo alla determinazione dell'assegno divorzile a favore di , avuto riguardo all'età della stessa, alla Controparte_2
pagina 13 di 17 durata del matrimonio e al sacrificio delle aspettative professionali e reddituali operato in conseguenza delle comuni scelte familiari e alla conseguente impossibilità di disporre di una professionalità lavorativa atta ad assicurarle una condizione di autosufficienza economica, ritiene la Corte equa la relativa quantificazione in 1.000,00 euro mensili, con decorrenza dal momento della domanda, apparendo la somma richiesta da parte ricorrente di 2.500,00 euro mensili, eccessiva e non proporzionata alle capacità reddituali del , come ricostruite nella presente sentenza. CP Al riguardo, va, inoltre, osservato che nell'attualità la , comunque munita di una CP_2 residua capacità lavorativa, dispone di un impiego part time che le consente di percepire uno stipendio mensile di 700,00 euro, che la stessa non si deve più occupare in maniera massiccia della gestione dei figli, entrambi maggiorenni, in conseguenza della netta diminuzione del carico familiare Per_ per l'accudimento dei medesimi, ( è ormai economicamente autosufficiente, mentre è Per_2 uno studente liceale), tempi che ben potrà, nel rispetto del principio di autoresponsabilità, destinare all'attività professionale, così integrando i propri guadagni con ulteriori impieghi e che, disponendo dell'abitazione familiare di esclusiva proprietà del marito a lei assegnata, è priva di oneri abitativi. In particolare, va rilevato l'indiscusso vantaggio che deriva dall'assegnazione della casa coniugale, non dovendo il coniuge assegnatario sostenere oneri di locazione, sicché in merito alla quantificazione dell'assegno di mantenimento deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nel suo ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c. (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ordinanza 21.7.2021 n.20858), limitando, altresì, la facoltà dell'altro coniuge di mettere a frutto e di disporre pienamente dell'immobile, che, nel caso in esame, è di esclusiva proprietà del . CP Alla luce della rideterminazione dell'assegno di mantenimento divorzile a favore della
, la stessa deve essere condannata alla restituzione delle somme ricevute in eccedenza CP_2 dal rispetto all'importo in questa sede determinato, importo che deve, tuttavia, essere CP ridotto nella misura di 1/3, in quanto da imputarsi a quota alimentare, oltre interessi decorrenti dalla data di ricezione delle somme al saldo. Sullo specifico aspetto va, infatti, ricordato che in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o di secondo grado - l'insussistenza ab origine , in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, opera la regola generale della “condicio indebiti” che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio dell'irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo in virtù di una diversa valutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, o ex coniuge, in condizioni di debolezza economica (Cass. Sez.U.n.32914/2022). Quanto all' individuazione degli importi oggetto di restituzione, va, inoltre, rammentato che le somme versate a titolo di mantenimento del coniuge comprendono anche quanto corrisposto per assicurare le necessità di vita del beneficiario (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n.17/2000) e che, come nel caso in esame, la relativa destinazione, comporta, almeno in parte, la copertura dei costi di gestione ordinaria dell'ex casa coniugale, che già in sede di accordi separativi era stata assegnata alla , affinché la stessa la abitasse con i figli, sicché parte dell'importo CP_2 dell'assegno versato a favore della moglie era destinato a coprire le spese di gestione dell'abitazione familiare, concorrendo, così, al mantenimento della prole ed assurgendo, sino al raggiungimento dell' indipendenza economica della stessa, a quota alimentare.
pagina 14 di 17 Parte ricorrente è pertanto tenuta alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, ad eccezione della parte dell'assegno divorzile cui si deve attribuire una mera funzione alimentare che, tenuto conto dell'ammontare, questa Corte ritiene congruo quantificare nella misura di un terzo dell'eccedenza, trattandosi di somma rispetto alle quale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere esclusa la ripetizione (cfr. Cass.Civ. Sez.VI, ordinanza n. 27948/22 del 30.11.2022). Passando, poi, alla determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, devono essere applicati i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., del tutto omessi nella sentenza cassata, dovendosi, altresì, considerare la compatibilità dell'entità del mantenimento dovuto con il principio di proporzionalità. Va, innanzi tutto, ricordato che in forza di accordo transattivo intervenuto tra la ed il CP_2
successivamente alla sentenza della Corte di Appello, il padre, stante la raggiunta CP indipendenza economica della figlia non è più tenuto a versare il contributo al suo Per_2 mantenimento a far tempo dal mese di luglio 2022. Per_ Ciò posto, quanto al mantenimento del figlio ancora studente liceale, privo di una definizione lavorativa/ professionale e non economicamente autosufficiente e con riferimento a Per_2 limitatamente al periodo antecedente al mese di luglio 2022, va rilevato che le somme disposte dal Per_ Tribunale di Busto Arsizio nella sentenza del 23.10.2020, (500,00 euro per il mantenimento di e 700,00 euro per il mantenimento di , si sono attestate su valori pressoché omogenei a quelli Per_2 concordati dai genitori in sede di accordi separativi, (500,00 euro per il mantenimento di ciascun figlio), intercorsi in data 8.2.2010 e pertanto risalenti a ben più di 10 anni prima. Deve, pertanto, rilevarsi che la somma individuata dal Tribunale di Busto Arsizio è del tutto incongrua rispetto alle accresciute eSIenze dei due ragazzi, i quali, dal momento della separazione, hanno incrementato, in modo progressivo e proporzionato all' età i loro bisogni e necessità di vita, circostanza non adeguatamente considerata dalla sentenza di primo grado. Le eSIenze della prole aumentano, infatti, in funzione del progredire degli anni e sono, pertanto, notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, sicché l'accrescimento delle stesse può essere determinato in via presuntiva, in assenza di specifica dimostrazione. Per_ A fronte dell'intervenuta autosufficienza economica di va considerato, che ancora Per_2 studente liceale, ha davanti a sé un lungo percorso di studi, comportante una condizione di totale dipendenza dai genitori, non solo sotto il profilo scolastico, ma altresì in relazione alle sue eSIenze alimentari, personali e sociali. Va, inoltre, rilevato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, nella determinazione degli importi statuiti a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli, non ha adeguatamente considerato i tempi di permanenza dei medesimi con ciascun genitore, tempi che, sin dalla data della separazione - in ragione della particolare attività lavorativa svolta dal padre, che lo vedeva ( ed ancora lo vede, come si desume dalla disponibilità, nell'attualità, di un domicilio a AN), impegnato in frequenti e prolungate trasferte all'Estero – si attestavano maggiormente sbilanciati sulla madre. Al riguardo, si osserva che in sede di separazione i genitori concordavano sul fatto che l'attività professionale del SInor (pilota di aeromobili) meglio indicata in premessa, lo porta ad assentarsi dal CP luogo di residenza/dom lunghi periodi al mese a all'anno, recandosi spesso all'estero e senza consentirgli di progettare in maniera sistematica e puntuale un periodo di ferie ovvero un periodo di riposo che gli permetta di rispettare dei giorni fissi settimanali o mensili per esercitare il diritto di visita dei propri figli (cfr. verbale di separazione consensuale dell'8.2.2020 omologata l'8.3.2010). Analogamente, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 23.10.2020, nel regolamentare gli Per_ incontri tra il figlio all'epoca ancora minorenne ed il padre, non ha individuato un calendario di pagina 15 di 17 frequentazioni settimanali/mensili strutturate, limitandosi a regolamentare solo un periodo di vacanza della durata di 15 giorni. Va, inoltre, osservato che il , nel corso del giudizio, non ha comprovato di avere mantenuto CP con i figli, successivamente alla separazione dalla moglie, costanti e regolari frequentazioni, essendosi limitato a produrre alcuni SMS che attestano comunicazioni intervenute con Per_2 (peraltro dal tenore non del tutto edificante, cfr. DOC.10) e il suo interessamento per le questioni Per_ attinenti il percorso scolastico di (cfr. DOC.11), nella totale assenza di documentazione attestante momenti ricreativi/ludici trascorsi con entrambi i figli, viaggi effettuati insieme o la condivisione di momenti qualificati, anche solo durante i fine settimana. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affermarsi che le frequentazioni tra padre e figli non sono state, in passato come nell'attualità, connotate da frequenza e da continuità e comunque da tempi omogenei a quelli trascorsi con la madre, elemento rilevante ai fini della determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli. Nella determinazione del contributo al mantenimento della prole, deve, poi, valutarsi la relativa adeguatezza al tenore di vita di cui i figli hanno goduto in costanza di matrimonio, tenore che, nel caso in esame, avuto riguardo alle capacità reddituali del padre, per anni in servizio come pilota aereo presso la compagnia di bandiera Alitalia, presumibilmente si attestava su livelli medio /alti. Quanto, infine, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, appare indiscusso il ruolo maggiormente pregnante assunto dalla madre, sia nel corso del matrimonio che successivamente alla separazione dal , essendosi la donna sempre occupata CP in via prevalente della gestione e della cura della prole, stante le frequenti assenze lavorative del marito. Alla luce di quanto in premessa, tenuto conto delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi e dei redditi percepiti da ciascuno, come rivalutati nella presenza sentenza, considerato che il resistente percepisce un reddito superiore a quello della ricorrente, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli ed avuto riguardo al fatto che il , in data CP 17.10.2019, ha avuto un terzo figlio, nato dalla relazione con , evento che ha Per_4 Persona_3 comportato un aggravio di spese e di oneri di mantenimento, ritiene la Corte equo Per_ rideterminare il contributo paterno al mantenimento dei figli e nella misura di Per_2 1.100,00 euro mensili a far data decorrente dalla domanda e, quanto a fino al mese di luglio Per_2
2022, con conseguente rigetto della domanda di parte ricorrente volta ad ottenere un contributo paterno al mantenimento della prole pari a complessivi 3.000,00 euro. Al riguardo, va rammentato che la conservazione del precedente tenore di vita costituisce un obbiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la disgregazione del nucleo familiare ne consente la piena realizzazione, essendo notorio che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e fa comunque venire meno i vantaggi in termini di contenimento delle spese fisse e i risparmi connessi ad abitudini di vita in comune ( cfr. Cass. Sez.1 n.9878 del 28.4.2006). A tale rideterminazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, operata sulla base di una diversa valutazione delle condizioni reddituali del , in applicazione dei costanti orientamenti CP giurisprudenziali, non consegue la ripetibilità delle prestazioni economiche eseguite in eccedenza. Tale assegno, infatti, ha natura para-alimentare, rispondendo il contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire, in rapporto alle eSIenze anche presunte in relazione all'età, agli studi, ai bisogni di vita della persona, sia pure in una accezione più ampia e pur non essendo necessario uno stato di indigenza, come negli alimenti…sicché in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato,(e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti
pagina 16 di 17 provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita (cfr.Cass.Civ.Sez.I, ordinanza n.10974/2023). Deve, infine, essere respinta la richiesta avanzata da nel presente giudizio di rinvio, Controparte_1 Per_ volta a versare direttamente al figlio l'assegno di mantenimento in questa sede statuito. Per_ Al riguardo, osserva la Corte che peraltro neppure intervenuto nel presente grado di giudizio in via adesiva, nell'attualità continua a convivere con la madre, che, essendo il genitore che sopporta tutte le spese abitative e quotidiane del nucleo familiare nel quale vive anche il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, conserva il diritto di ricevere il contributo paterno al suo mantenimento, non ravvisandosi i presupposti per ipotizzare illegittimi arricchimenti da parte della . CP_2 Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, il parziale accoglimento delle domande proposte da giustifica una compensazione al 50% delle spese di tutti i gradi di giudizio, Controparte_2 compresa la presente fase di riassunzione, come liquidate in dispositivo, ponendo a carico di CP
la restante parte.
[...] Resta ferma la condanna di al pagamento integrale delle spese di CTU, in quanto Controparte_1 resasi necessaria per le carenti ed omissive allegazioni da parte del medesimo della documentazione relativa alle sue condizioni patrimoniali e capacità reddituali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul rinvio dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 14727/2024 del 9.4.2024
1) pone a carico di l'obbligo di versare a entro il 10 di Controparte_1 Controparte_2 ogni mese a titolo di assegno divorzile l'importo di 1.000,00 euro decorrente dalla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) condanna alla restituzione a delle somme ricevute in Controparte_2 Controparte_1 eccedenza, ridotte nella misura di 1/3 da imputare a quota alimentare, oltre interessi decorrenti dalla data di ricezione al saldo;
3) pone a carico di l'obbligo di versare entro il 10 di ogni mese a titolo di Controparte_1 Per_ mantenimento dei figli e l'importo di 1.100,00 euro ciascuno, a fare data Per_2 decorrente dalla domanda e, quanto a fino al mese di luglio 2022, oltre interessi e Per_2 rivalutazione come per legge;
4) conferma nel resto la sentenza n.249/2020 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 23.10.2020, pubblicata il 27.10.2020; 5) compensa fra le parti nella misura del 50% le spese di lite liquidate nell'intero in 5.000, euro per il giudizio di primo grado, in 8.000, 00 euro per la fase di appello, in 4.000,00 euro per la fase di Cassazione e in 4.000,00 euro per la fase in riassunzione, ponendo a carico di la restante parte, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
Controparte_1 6) pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate con separato Controparte_1 provvedimento.
Così deciso in Milano, il 4.3.2025
Il Presidente est. Valentina Paletto
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