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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3513/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 6 marzo 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Avv. Maria Laura Fiore (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. CP_1 C.F._3
Avv. Giulio Mastrobattista (C.F. ) C.F._4
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2788/2018 emessa dal Tribunale di Latina RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 2788/2018 il Tribunale di Latina, provvedendo sulla domanda risarcitoria proposta da in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della , ha così statuito: Parte_2
“- Dichiara il difetto di legittimazione attiva della Parte_2
[...]
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna le attrici in solido al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle convenute, liquidandole come in parte motiva in euro 2.588,00, oltre iva c.p.a e spese generali come per legge.”
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata:
- accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della
Sig.ra consistita nell'aver omesso di informare e comunicare Controparte_3
all'odierna attrice l'esistenza dell'avvenuto sequestro del 10.07.2008, delle sue conseguenze e dell'esposizione tributaria pregressa determinando così la sig.ra
ad assumere la carica di amministratrice/socio accomandatario nella Pt_1
società con atto del 27.07.2009, nonché la responsabilità della Parte_2
Sig.ra nella commissione dell'illecito penale e per l'effetto, CP_1
condannare le convenute in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall'odierna attrice per € 52.000,00, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Instaurato il contraddittorio si è costituita , che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito ha contestato la fondatezza dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 9 gennaio 2020, la Corte ha dichiarato la contumacia di
, stante la mancata costituzione in giudizio. Controparte_3
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 6 marzo
2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Parte_1
che, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della “
[...]
, ha agito nei confronti di e di Parte_2 CP_1 CP_3
(già precedenti amministratrici - l'una di seguito all'altra - della citata società
[...]
all'epoca denominata “ ) al fine di Parte_3
ottenere il risarcimento dei danni patiti per non essere stata resa edotta - al momento della cessione delle quote avvenuta il 27 luglio 2009 - dei fatti illeciti commessi durante le precedenti gestioni (ai quali era conseguito il sequestro di 3 slot machines durante l'amministrazione della ) e dell'omesso versamento di tasse e CP_1
tributi di varia natura.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della “ , in quanto l'attrice, pur avendo Parte_2
agito anche nella qualità di legale rappresentante, non aveva proposto alcuna domanda nell'interesse della società, e ha respinto la pretesa avanzata dalla Pt_1
in proprio per difetto del requisito dell'affidamento incolpevole. In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato che, da un lato, al momento dell'acquisto della quota l'attrice avrebbe dovuto verificare la sussistenza del nulla osta per la gestione delle slot machine (poi sequestrate) e la situazione tributaria della società; dall'altro,
l'assunto di essere stata indotta in errore poteva legittimare l'esperimento di un'azione di annullamento del contratto e non anche di responsabilità aquiliana.
L'appello non è fondato e va respinto.
La prima censura, rubricata “Violazione e falsa applicazione dell'art. Art. 112 cod. proc. civile, mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.” muove dall'assunto secondo cui il giudice di prime cure si sarebbe erroneamente pronunciato in merito ad eccezioni non sollevate dalle parti, così superando i limiti della domanda risarcitoria proposta dalla . Pt_1
Tale doglianza non merita condivisione.
Invero, risulta pacifico che, con contratto di cessione del 27 luglio 2009,
[...]
ha acquistato da , socia accomandataria della “ Pt_1 Controparte_3 [...]
, le quote di partecipazione della società, Parte_3
subentrando, dopo le dimissioni di quest'ultima, nella qualità di amministratrice/socia accomandataria della stessa.
Dalla documentazione in atti è emerso, altresì, che la gestione in capo a CP_3
(dal 25 luglio 2008 al 27 luglio 2009) è stata preceduta
[...]
dall'amministrazione di (dalla costituzione della società nel 2007 fino CP_1
al 25 luglio 2008) e che nel corso del primo periodo di vita della società gli agenti della Guardia di Finanza hanno effettuato il sequestro in loco di 3 slot machines risultate non collegate alla rete telematica e prive del nulla osta di distribuzione e messa in esercizio.
Ciò posto, la parte appellante assume che, al momento della stipula del contratto di cessione, ha omesso di comunicarle la citata circostanza e di Controparte_3
rappresentarle l'esposizione debitoria gravante sulla società in ragione del mancato versamento di tasse e tributi delle precedenti gestioni;
sostiene quindi che, qualora fosse stata messa al corrente della reale situazione contabile, non avrebbe acquistato le quote né avrebbe assunto la qualità di amministratrice/socia accomandataria.
Ora, la decisione assunta dal Tribunale appare condivisibile atteso che, proprio in coerenza con l'impostazione difensiva assunta dall'attrice (ribadita anche nell'atto di appello) e senza esorbitare dai limiti della domanda, il giudice di primo grado si è limitato a rilevare che la aveva agito sul presupposto di essere stata indotta Pt_1
in errore su circostanze negoziali rilevanti, cosicché la pretesa avrebbe potuto trovare
- in astratto - un corretto inquadramento nell'ambito dell'annullamento del contratto di cessione delle quote di partecipazione, così da eliminare il presupposto della responsabilità, ossia la qualifica di socia accomandataria che, come è noto, comporta l'assunzione della responsabilità illimitata per i debiti sociali anche con il patrimonio personale.
Del resto, l'attrice - dopo aver avuto contezza dell'esposizione debitoria della società
a seguito della notifica di una serie di avvisi di accertamento aventi ad oggetto l'irrogazione di diverse sanzioni amministrative e tributarie - ha espressamente dichiarato di aver deciso di mantenere la propria veste di socia accomandataria e di sopportare gli oneri debitori gravanti sulla società in quanto “restituire le quote equivaleva a rimanere disoccupata dopo quattro anni di lavoro”.
La seconda censura, rubricata “malafede contrattuale ed illecito aquiliano”, con la quale l'appellante si duole delle violazioni commesse da e del CP_1
comportamento omissivo posto in essere da , va del pari, disattesa. Controparte_3
Va, innanzitutto, premesso che , originaria amministratrice della CP_1
società, è del tutto estranea al contratto di cessione delle quote stipulato il 27 luglio
2009, avendo rivestito la qualifica in data antecedente al contratto oggetto di causa e non avendo avuto alcun rapporto con la;
di tale circostanza la stessa parte Pt_1
appellante sembra consapevole, tanto che l'atto di impugnazione trascura del tutto la posizione della , concentrandosi piuttosto sulla condotta dalla cedente. CP_1 A quest'ultimo riguardo, dall'espletata istruttoria non sono emersi profili di responsabilità tali da dare luogo alla pretesa risarcitoria invocata nei confronti di
. Controparte_3
Come ritenuto dal Tribunale, al momento della stipula del contratto di cessione delle quote la avrebbe dovuto verificare - facendo uso della normale diligenza - Pt_1
l'effettiva situazione contabile della “ , Parte_3
tanto più che un mero esame della documentazione societaria avrebbe evidenziato le criticità emerse successivamente e avrebbe consentito di valutare l'opportunità di concludere o meno il contratto.
Al riguardo, la giovane età dell'appellante, all'epoca dei fatti diciannovenne, non costituisce affatto un'esimente, tale da rendere incolpevole l'affidamento riposto sulla bontà dell'affare concluso, in quanto l'attrice - ancorché priva delle necessarie competenze - ben avrebbe potuto preventivamente avvalersi della consulenza di un professionista, così da acquisire informazioni qualificate in merito alla situazione contabile della società e da adottare una decisione consapevole in ordine all'acquisizione delle quote societarie.
E' pur vero che in sede di stipula aveva garantito “la piena ed Controparte_3
esclusiva proprietà di quanto ceduto, nonché la sua libertà da pegni, sequestri, pignoramenti e vincoli di qualsiasi specie”; tuttavia, la garanzia prestata riguardava la sola quota di partecipazione della società, oggetto del contratto di cessione, e non anche i beni aziendali, risultati poi in parte oggetto di sequestro (cfr. Cass. n.
11076/2025).
Tra l'altro, appare poco verosimile che la fosse completamente ignara della Pt_1
situazione debitoria della società e dell'avvenuto sequestro delle slot machine atteso che dall'istruttoria espletata è emerso che il fratello prestava la propria attività Per_1
lavorativa nella società e che la moglie del predetto, , ne era Persona_2
socia accomandante;
come riferito, infatti, dal teste - escusso in Testimone_1 primo grado - l'attrice “…voleva rilevare il bar e cominciare quindi a lavorarci anche dentro.”
Infine, i presunti danni patrimoniali subiti a causa delle condotte lamentate non hanno trovato riscontro, non risultando adeguatamente documentato il dedotto pagamento degli oneri tributari, e ancor più del tutto indimostrato risulta l'asserito danno psicofisico, che non può essere riscontrato con l'invocato espletamento di una
Consulenza tecnica d'ufficio medico legale che, avendo carattere del tutto esplorativo, non è suscettibile di ammissione.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Nessun provvedimento in merito alle spese deve intervenire in relazione alla parte rimasta contumace.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3)nulla per le spese in relazione alla parte contumace;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3513/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 6 marzo 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Avv. Maria Laura Fiore (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. CP_1 C.F._3
Avv. Giulio Mastrobattista (C.F. ) C.F._4
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2788/2018 emessa dal Tribunale di Latina RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 2788/2018 il Tribunale di Latina, provvedendo sulla domanda risarcitoria proposta da in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della , ha così statuito: Parte_2
“- Dichiara il difetto di legittimazione attiva della Parte_2
[...]
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna le attrici in solido al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle convenute, liquidandole come in parte motiva in euro 2.588,00, oltre iva c.p.a e spese generali come per legge.”
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata:
- accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della
Sig.ra consistita nell'aver omesso di informare e comunicare Controparte_3
all'odierna attrice l'esistenza dell'avvenuto sequestro del 10.07.2008, delle sue conseguenze e dell'esposizione tributaria pregressa determinando così la sig.ra
ad assumere la carica di amministratrice/socio accomandatario nella Pt_1
società con atto del 27.07.2009, nonché la responsabilità della Parte_2
Sig.ra nella commissione dell'illecito penale e per l'effetto, CP_1
condannare le convenute in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall'odierna attrice per € 52.000,00, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Instaurato il contraddittorio si è costituita , che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito ha contestato la fondatezza dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 9 gennaio 2020, la Corte ha dichiarato la contumacia di
, stante la mancata costituzione in giudizio. Controparte_3
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 6 marzo
2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Parte_1
che, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della “
[...]
, ha agito nei confronti di e di Parte_2 CP_1 CP_3
(già precedenti amministratrici - l'una di seguito all'altra - della citata società
[...]
all'epoca denominata “ ) al fine di Parte_3
ottenere il risarcimento dei danni patiti per non essere stata resa edotta - al momento della cessione delle quote avvenuta il 27 luglio 2009 - dei fatti illeciti commessi durante le precedenti gestioni (ai quali era conseguito il sequestro di 3 slot machines durante l'amministrazione della ) e dell'omesso versamento di tasse e CP_1
tributi di varia natura.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della “ , in quanto l'attrice, pur avendo Parte_2
agito anche nella qualità di legale rappresentante, non aveva proposto alcuna domanda nell'interesse della società, e ha respinto la pretesa avanzata dalla Pt_1
in proprio per difetto del requisito dell'affidamento incolpevole. In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato che, da un lato, al momento dell'acquisto della quota l'attrice avrebbe dovuto verificare la sussistenza del nulla osta per la gestione delle slot machine (poi sequestrate) e la situazione tributaria della società; dall'altro,
l'assunto di essere stata indotta in errore poteva legittimare l'esperimento di un'azione di annullamento del contratto e non anche di responsabilità aquiliana.
L'appello non è fondato e va respinto.
La prima censura, rubricata “Violazione e falsa applicazione dell'art. Art. 112 cod. proc. civile, mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.” muove dall'assunto secondo cui il giudice di prime cure si sarebbe erroneamente pronunciato in merito ad eccezioni non sollevate dalle parti, così superando i limiti della domanda risarcitoria proposta dalla . Pt_1
Tale doglianza non merita condivisione.
Invero, risulta pacifico che, con contratto di cessione del 27 luglio 2009,
[...]
ha acquistato da , socia accomandataria della “ Pt_1 Controparte_3 [...]
, le quote di partecipazione della società, Parte_3
subentrando, dopo le dimissioni di quest'ultima, nella qualità di amministratrice/socia accomandataria della stessa.
Dalla documentazione in atti è emerso, altresì, che la gestione in capo a CP_3
(dal 25 luglio 2008 al 27 luglio 2009) è stata preceduta
[...]
dall'amministrazione di (dalla costituzione della società nel 2007 fino CP_1
al 25 luglio 2008) e che nel corso del primo periodo di vita della società gli agenti della Guardia di Finanza hanno effettuato il sequestro in loco di 3 slot machines risultate non collegate alla rete telematica e prive del nulla osta di distribuzione e messa in esercizio.
Ciò posto, la parte appellante assume che, al momento della stipula del contratto di cessione, ha omesso di comunicarle la citata circostanza e di Controparte_3
rappresentarle l'esposizione debitoria gravante sulla società in ragione del mancato versamento di tasse e tributi delle precedenti gestioni;
sostiene quindi che, qualora fosse stata messa al corrente della reale situazione contabile, non avrebbe acquistato le quote né avrebbe assunto la qualità di amministratrice/socia accomandataria.
Ora, la decisione assunta dal Tribunale appare condivisibile atteso che, proprio in coerenza con l'impostazione difensiva assunta dall'attrice (ribadita anche nell'atto di appello) e senza esorbitare dai limiti della domanda, il giudice di primo grado si è limitato a rilevare che la aveva agito sul presupposto di essere stata indotta Pt_1
in errore su circostanze negoziali rilevanti, cosicché la pretesa avrebbe potuto trovare
- in astratto - un corretto inquadramento nell'ambito dell'annullamento del contratto di cessione delle quote di partecipazione, così da eliminare il presupposto della responsabilità, ossia la qualifica di socia accomandataria che, come è noto, comporta l'assunzione della responsabilità illimitata per i debiti sociali anche con il patrimonio personale.
Del resto, l'attrice - dopo aver avuto contezza dell'esposizione debitoria della società
a seguito della notifica di una serie di avvisi di accertamento aventi ad oggetto l'irrogazione di diverse sanzioni amministrative e tributarie - ha espressamente dichiarato di aver deciso di mantenere la propria veste di socia accomandataria e di sopportare gli oneri debitori gravanti sulla società in quanto “restituire le quote equivaleva a rimanere disoccupata dopo quattro anni di lavoro”.
La seconda censura, rubricata “malafede contrattuale ed illecito aquiliano”, con la quale l'appellante si duole delle violazioni commesse da e del CP_1
comportamento omissivo posto in essere da , va del pari, disattesa. Controparte_3
Va, innanzitutto, premesso che , originaria amministratrice della CP_1
società, è del tutto estranea al contratto di cessione delle quote stipulato il 27 luglio
2009, avendo rivestito la qualifica in data antecedente al contratto oggetto di causa e non avendo avuto alcun rapporto con la;
di tale circostanza la stessa parte Pt_1
appellante sembra consapevole, tanto che l'atto di impugnazione trascura del tutto la posizione della , concentrandosi piuttosto sulla condotta dalla cedente. CP_1 A quest'ultimo riguardo, dall'espletata istruttoria non sono emersi profili di responsabilità tali da dare luogo alla pretesa risarcitoria invocata nei confronti di
. Controparte_3
Come ritenuto dal Tribunale, al momento della stipula del contratto di cessione delle quote la avrebbe dovuto verificare - facendo uso della normale diligenza - Pt_1
l'effettiva situazione contabile della “ , Parte_3
tanto più che un mero esame della documentazione societaria avrebbe evidenziato le criticità emerse successivamente e avrebbe consentito di valutare l'opportunità di concludere o meno il contratto.
Al riguardo, la giovane età dell'appellante, all'epoca dei fatti diciannovenne, non costituisce affatto un'esimente, tale da rendere incolpevole l'affidamento riposto sulla bontà dell'affare concluso, in quanto l'attrice - ancorché priva delle necessarie competenze - ben avrebbe potuto preventivamente avvalersi della consulenza di un professionista, così da acquisire informazioni qualificate in merito alla situazione contabile della società e da adottare una decisione consapevole in ordine all'acquisizione delle quote societarie.
E' pur vero che in sede di stipula aveva garantito “la piena ed Controparte_3
esclusiva proprietà di quanto ceduto, nonché la sua libertà da pegni, sequestri, pignoramenti e vincoli di qualsiasi specie”; tuttavia, la garanzia prestata riguardava la sola quota di partecipazione della società, oggetto del contratto di cessione, e non anche i beni aziendali, risultati poi in parte oggetto di sequestro (cfr. Cass. n.
11076/2025).
Tra l'altro, appare poco verosimile che la fosse completamente ignara della Pt_1
situazione debitoria della società e dell'avvenuto sequestro delle slot machine atteso che dall'istruttoria espletata è emerso che il fratello prestava la propria attività Per_1
lavorativa nella società e che la moglie del predetto, , ne era Persona_2
socia accomandante;
come riferito, infatti, dal teste - escusso in Testimone_1 primo grado - l'attrice “…voleva rilevare il bar e cominciare quindi a lavorarci anche dentro.”
Infine, i presunti danni patrimoniali subiti a causa delle condotte lamentate non hanno trovato riscontro, non risultando adeguatamente documentato il dedotto pagamento degli oneri tributari, e ancor più del tutto indimostrato risulta l'asserito danno psicofisico, che non può essere riscontrato con l'invocato espletamento di una
Consulenza tecnica d'ufficio medico legale che, avendo carattere del tutto esplorativo, non è suscettibile di ammissione.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Nessun provvedimento in merito alle spese deve intervenire in relazione alla parte rimasta contumace.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3)nulla per le spese in relazione alla parte contumace;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino