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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/11/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Linares ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1585/2023 promossa da:
La società agricola “ Controparte_1
) con sede legale in Alcamo in c.da Palmeri n. 1/Z, in
[...] P.IVA_1 persona dei soci amministratori e legali rappresentanti pro-tempore,
( e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( , rappresentata e difesa dall'avv. Natale Di Martino C.F._2
( ) ed elett.te domiciliata in Alcamo nella via C.F._3
AM IE n. 4;
ATTORE contro
c.f. - elettivamente domiciliato CP_3 CodiceFiscale_4 in Trapani nella via Scontrino n. 17 presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio
TA ( ) che lo rappresenta e difende C.F._5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25 novembre
2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società agricola “ la CP_1 Controparte_1 conveniva in giudizio per far accertare la sussistenza, CP_3 per giusti titoli ex art.1058 c.c., di una servitù di passaggio a favore del pagina 1 di 9 fondo di sua proprietà, sito nel Comune di Custonaci alla contrada Cofano
o Tono, in catasto terreni al foglio 44 particella 88, ed a carico del fondo agricolo di proprietà del convenuto, contraddistinto al foglio 44 particella
219; in via subordinata, accertarsi l'interclusione del fondo e chiedendo la costituzione di servitù coattiva.
Allegava in particolare che le particelle si appartenevano, in origine, al medesimo proprietario e che erano giunte in capo alle odierne parti in lite, giusta atto di divisione del 12.03.1908 rep. 3899, rogato in notar
; che, nell'atto di divisione era stabilita una servitù su una Persona_1 stradella della larghezza di metri 1,03, dalla regia trazzera Trapani-
Castellammare del Golfo, attraverso le particelle 219 e 89, costeggiando il canale di scolo naturale posto al confine con la particella 222, sino a giungere alla particella 88; che l'accesso al fondo dell'attrice era stato sempre garantito da una stradella secondo le richiamate caratteristiche;
che, in data 24.06.2019, la società aveva Controparte_4 iniziato dei lavori di recinzione del proprio fondo che impedivano l'accesso al fondo di proprietà dell'attrice, rimasto intercluso.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda, contestandone la fondatezza e negando l'esistenza della servitù, perché non indicata nell'atto di acquisto e nei precedenti titoli;
assumeva che non vie era prova dell'interclusione del fondo e quindi chiedeva anche il rigetto della domanda subordinata. Allegava che la recinzione in prossimità del confine lato sud (rectius est), era stata installata in arretramento rispetto al confine stesso, creando un passaggio di facile percorrenza avente una larghezza media di circa metri 1,45, ricadente sulla sua proprietà, che consentiva a controparte di poter raggiungere agevolmente il proprio fondo, in nessun modo intercluso e anzi di aver provveduto alla sua pulitura.
Giova preliminarmente operare una qualificazione della domanda come actio confessoria servitutis, che può essere attivata anche al fine di accertare l'esistenza, l'estensione o le modalità d'esercizio della servitù stessa, indipendentemente dalla presenza o meno di specifiche contestazioni (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4181 del 15 febbraio 2024 e Cass. civ. n. 11601/2024).
pagina 2 di 9 Quanto alla subordinata domanda di servitù coattiva, la stessa ha petitum
e causa petendi del tutto distinte, in quanto mentre con la prima si deduce un diritto esistente con la seconda si mira alla costituzione ex novo di un diritto (cfr Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23078 del 28 luglio 2023 nella quale il Supremo Collegio ha riconosciuto come tardiva la successiva proposizione, in appello, della azione di servitù coattiva, perché azioni del tutto distinte per “petita" e "causae petendi" – “in quanto con la prima si deduce un diritto esistente, con la seconda si mira
a costituire il diritto "ex novo" - con la conseguenza che quest'ultima costituisce domanda nuova rispetto alla prima.”)
Qualificata nei termini indicati la domanda principale, la stessa è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad esporre.
L'art. 1031 del Codice Civile stabilisce che le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Dispone poi l'art. 1058 c.c. che “Le servitù prediali possono essere costituite per contratto
o per testamento”. E' inoltre possibile la costituzione per usucapione o per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art 1062 c.c.
Appare inoltre opportuno rammentare che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, sicché nelle relative azioni la "causa petendi" si identifica con il diritto e non con il titolo che ne costituisce la fonte. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 12607 del 24/05/2010).
Ancora si osserva che colui che agisce in confessoria servitutis ai sensi dell'art.1079 c.c. ha l'onere di dimostrare l'esistenza di tale diritto, dovendosi altrimenti presumere la libertà del fondo servente da pesi o altre limitazioni di talché la deduzione del titolo, che costituisce la fonte della servitù, è comunque necessaria ai fini della prova del vantato diritto”.
La Cassazione, in particolare, ha stabilito che “l'attore che agisce in
"confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha certamente l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi altrimenti la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 18890 del 08/09/2014). Avendo l'onere di provare il
pagina 3 di 9 titolo su cui la servitù è fondata (quale, esemplificativamente, il contratto, l'usucapione, la destinazione del padre di famiglia), è evidente che l'attore in confessoria abbia quanto meno pure l'onere di dedurre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede
l'accertamento. Una cosa, quindi, è sostenere che l'allegazione, nel corso del giudizio o in appello, di un titolo di acquisto della servitù diverso da quello addotto in citazione non importa mutamento della domanda, altra cosa è ribadire che la deduzione dello stesso titolo, che costituisce la fonte della servitù, non sia comunque necessaria ai fini della prova del vantato diritto”.
Quanto alla legittimazione passiva, nel contesto dell'accertamento dell'esistenza o meno di una servitù attiva, questa è attribuita principalmente a colui che contesta l'esistenza della servitù stessa ed abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 11601 del 30 aprile
2024).
Nel caso in decisione, parte attrice ha non solo allegato ma anche dato dimostrazione, con la produzione in giudizio dei titoli, del diritto di cui chiede l'accertamento, risultando tale servitù costituita volontariamente giusta atto di divisione del 12.03.1908 rep. 3899.
Gli atti di acquisto delle odierne parti, pur non menzionano espressamente la servitù di passaggio, hanno previsto il trasferimento con tutti i pesi e le servitù attive e passive esistenti ed inerenti legittimamente a quanto venduto.
Gli accertamenti del c.t.u., ing. hanno poi confermato che le Per_2 particelle 88 e 219 oggi di proprietà rispettivamente, della società attrice e del convenuto, provengono da un unico progetto divisionale depositato presso il Notaio Dott. del 12/03/1908 rep. 3899, che Persona_1 veniva a costituire tra i lotti, oggetto di divisione ed assegnazione e quindi anche fra i citati due lotti delle odierne parti in causa, una “servitù reciproca di passaggio...della stessa larghezza di 1 metro e 3 centimetri”.
In merito al contenuto di detta servitù e alle modalità di esercizio, risulta che l'atto di costituzione non ne ha definito in alcun modo l'ubicazione pagina 4 di 9 planimetrica, né ha fatto riferimento al canale di deflusso, come invece asserito da parte attrice. Ancora prosegue il c.t.u. che “L'esame dello stato dei luoghi non consente di individuare se fosse stato nel tempo definita, magari dall'uso, una stradella o sentiero (con larghezza poco più di un metro – 1,03 mt) volta a garantire la servitù di passaggio;
non è provato che effettivamente ab origine la suddetta stradella seguisse effettivamente l'andamento del canale costeggiandolo;
la stradella di servitù poteva essere un qualunque sentiero che attraversava i fondi in questione (rif. atto di divisione costitutivo della servitù del 1908) in qualunque loro punto e non necessariamente costeggiando il canale.”
Sul punto osserva il Giudicante che l'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono, di regola, essere descritte dal titolo, che va interpretato con i criteri dettati dagli artt. 1362
e seguenti c.c., in quanto compatibili. Tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., qualora il titolo manchi della specificazione, od indichi con imprecisa formulazione l'estensione ed il modo di esercizio di una servitù, divengono operanti i criteri di legge in forza dei quali il diritto comprende quanto necessario per farne uso, e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, in relazione al determinato tipo di servitù, con il minor aggravio del fondo servente.
Nella specie, la convenzione contrattuale non consente di dirimere i dubbi al riguardo, giacché, nel costituire una servitù di passaggio, si limita a prevedere soltanto il diritto di transito per una striscia di terreno di determinate dimensioni, senza altre specificazioni.
Ritiene questo Tribunale che, pur in assenza, nel titolo, di concrete determinazioni riguardo alla modalità di esercizio, non difetti l'interesse ad una pronuncia giudiziale di accertamento con la conseguenza che, non potendosi interpretare la volontà delle parti nel senso di ritenere compresa ogni modalità di passaggio, dovrà ricorrersi ai criteri sussidiari, tenendo conto dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali è possibile individuare le esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso soddisfare con la pagina 5 di 9 costituzione della servitù (Cassazione sez. 2, Sentenza n.8122 del 20/07/1991).
Deve ritenersi dunque che, operanti i criteri di legge, il diritto debba comprendere quanto necessario per farne uso e debba essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, con il minor aggravio per il fondo servente. (Cass. Sez. 2 Sentenza n.7564 del 23/03/2017).
In fatto, risulta che l'immobile di proprietà della società attrice è un lotto di terreno agricolo incolto, sito nel territorio del comune di Custonaci nella contrada Cofano o Tono (o ), individuato in catasto terreni Parte_1 del comune di Custonaci al foglio 44 particella 88, superficie catastale
3210 mq. che si raggiunge percorrendo la trazzera (la regia trazzera
Trapani-Castellammare detta anche Via Mare) che conduce alla Torre della Tonnara di Cofano e ricade all'interno della Riserva naturale orientata di Monte Cofano.
In corrispondenza al confine lato est dei fondi distinti come p.lle 88-89-
219, risulta presente un modesto impluvio naturale (canale), ove si viene a canalizzare l'acqua piovana, che risulta delimitato da un muro in pietrame a secco di altezza variabile, non superiore a 60 cm. Si rileva altresì la presenza nel fondo del canale di un punto fiduciale del catasto, materializzato da un elemento a forma conica atto ad individuare il confine tra la strada e le due particelle contigue 219 e 222, come apprezzabile dalle mappe catastali.
Il lotto di terreno di proprietà convenuta, anch'esso incolto, risulta essere stato oggetto, come d'altronde allegato dalla suddetta parte nell'atto di costituzione, di un intervento di recinzione, con paletti in legno e rete metallica che risale al 22/05/2019, eseguito quando la proprietà era della società “ – socio unico ” che Controparte_4 CP_3
l'ha poi ceduta, in forza di un atto ricognitivo di assegnazione dei beni al socio, odierno convenuto.
Per quel che rileva nel presente giudizio, la recinzione sul fondo del convenuto è stata realizzata in arretramento rispetto al confine (lato est), lasciando interposto, tra il confine col canale (delimitato da muretto di pietra a secco) e la stessa recinzione, un passaggio pedonale che risulta pagina 6 di 9 agevolmente percorribile, avente una larghezza media di circa 1,30-1,40 mt. e che, solo nella parte terminale verso monte, si restringe a circa 60 cm. (cfr relazione peritale in atti).
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che la domanda possa essere parzialmente accolta, accertando e dichiarando esistente una servitù di passaggio pedonale, su fondo di proprietà attorea ed a carico del fondo di proprietà convenuta, individuando tale passaggio in quello in parte già costituito, nel passaggio interposto tra la recinzione ed il confine del canale- delimitato da un muretto a secco, determinandosi tuttavia la larghezza in una misura non inferiore a 1,03 mt per tutta la sua lunghezza, come previsto nel titolo originario, al fine di contemperare le esigenze dei due fondi ed in modo da consentire il minor aggravio sul fondo servente.
In merito al rispetto della distanza di 10 metri dall'argine oggetto di osservazioni al ctu da parte attrice, si condivide quanto osservato dall'ing. ovvero che tale regola si riferisce esclusivamente alle Per_2 fabbriche, manufatti o volumi (cioè alle costruzioni). L'art. 96 comma 1 lettera f) R.D. n. 523 del 1904, include infatti sotto la dizione onnicomprensiva “fabbriche” gli interventi edilizi che comportino alterazioni o modificazioni dello stato dei luoghi della fascia di rispetto
(Cons. di Stato n. 4052/2020, n. 8184/2019) di talché tale dizione include nuove costruzioni, ampliamenti e modifiche di sagome esistenti ma non le recinzioni.
Per altro la recinzione del convenuto (realizzata con paletti in legno in arretramento dal bordo canale) non altera in alcun modo l'alveo del canale di deflusso e neanche interagisce o può interagire in qualche con modo con lo stesso.
Il canale di deflusso in questione, definito modesto impluvio naturale, non appartiene neppure alla categoria dei corsi d'acqua di rilevanza per cui è prevista una fascia di rispetto.
Per i motivi espressi, risulta infondata la domanda di ripristino, mediante la realizzazione di un idoneo varco nella propria recinzione, della sede della stradella, non essendo stata fornita la prova della pregressa esistenza di una stradella nei termini indicati dall'attore in citazione e pagina 7 di 9 pervenendosi alla determinazione del passaggio, tra le parti, solo con la presente pronuncia.
Né la necessità, stante la peculiarità dei luoghi, ricadenti in zona di riserva, di periodici interventi di manutenzione per la pulitura da erbe spontanee, può orientare questo Tribunale nel senso di determinare in altro modo l'allocazione del passaggio. Sul punto va infatti richiamato il principio per cui ai sensi dell'art. 1069 c.c., sono a carico del proprietario del fondo dominante le opere necessarie alla "conservazione della servitù" con facoltà anche di accedere – se del caso- al fondo servente per realizzarle, scegliendo il tempo e il modo per recare minore incomodo, riconducendosi tale facoltà, di natura accessoria, al contenuto stesso del diritto di servitù (Cass. Sez. 2, 16/02/2007, n. 3634).
Conclusivamente, va accertato il diritto di servitù di passaggio, in favore del fondo della società attrice, gravante sul fondo di proprietà del convenuto, per una stradella larga 1,03 mt attraverso la particella 219.
Tale passaggio va collocato, al confine, lato est, lungo il canale delimitato da muretto a secco, ove già è stato ricavato un passaggio pedonale con l'arretramento della recinzione. Tale passaggio già esistente al momento della presente decisione, risulta avere una larghezza di circa 1.30-1.40, quindi oltre quella stabilita nel titolo originario, restringendosi solo nella parte finale a 60 cm.
va conseguentemente condannato a cessare le turbative CP_3 nel godimento della servitù di passaggio come sopra delineata, da parte della e per l'effetto a procedere allo Parte_2 spostamento dei paletti della recinzione lato est nella parte finale, garantendo un passaggio con larghezza minima di 1,03 mt., come indicato dal c.t.u.
Le spese seguono la parziale soccombenza e vanno regolate secondo il valore dichiarato.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, in €.1.705,21, oltre oneri, vanno poste definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
pagina 8 di 9 -Accerta e dichiara la sussistenza, in favore del fondo della società attrice, di una servitù di passaggio, gravante sul fondo di proprietà del convenuto, per una via della larghezza di un metro e tre centimetri, allocata come in parte motiva.
-Condanna a cessare le turbative nel godimento di detta CP_3 servitù, provvedendo allo spostamento, nell'ultimo tratto, della recinzione esistente, garantendo un passaggio con larghezza minima di 1,03 mt per come indicato in CTU ed a rifondere alla le Parte_2 spese del giudizio, nella misura del 50%, pari ad €.331,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
- Spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Trapani, 26 novembre 2025 la Giudice dott.ssa Caterina Linares
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Linares ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1585/2023 promossa da:
La società agricola “ Controparte_1
) con sede legale in Alcamo in c.da Palmeri n. 1/Z, in
[...] P.IVA_1 persona dei soci amministratori e legali rappresentanti pro-tempore,
( e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( , rappresentata e difesa dall'avv. Natale Di Martino C.F._2
( ) ed elett.te domiciliata in Alcamo nella via C.F._3
AM IE n. 4;
ATTORE contro
c.f. - elettivamente domiciliato CP_3 CodiceFiscale_4 in Trapani nella via Scontrino n. 17 presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio
TA ( ) che lo rappresenta e difende C.F._5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25 novembre
2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società agricola “ la CP_1 Controparte_1 conveniva in giudizio per far accertare la sussistenza, CP_3 per giusti titoli ex art.1058 c.c., di una servitù di passaggio a favore del pagina 1 di 9 fondo di sua proprietà, sito nel Comune di Custonaci alla contrada Cofano
o Tono, in catasto terreni al foglio 44 particella 88, ed a carico del fondo agricolo di proprietà del convenuto, contraddistinto al foglio 44 particella
219; in via subordinata, accertarsi l'interclusione del fondo e chiedendo la costituzione di servitù coattiva.
Allegava in particolare che le particelle si appartenevano, in origine, al medesimo proprietario e che erano giunte in capo alle odierne parti in lite, giusta atto di divisione del 12.03.1908 rep. 3899, rogato in notar
; che, nell'atto di divisione era stabilita una servitù su una Persona_1 stradella della larghezza di metri 1,03, dalla regia trazzera Trapani-
Castellammare del Golfo, attraverso le particelle 219 e 89, costeggiando il canale di scolo naturale posto al confine con la particella 222, sino a giungere alla particella 88; che l'accesso al fondo dell'attrice era stato sempre garantito da una stradella secondo le richiamate caratteristiche;
che, in data 24.06.2019, la società aveva Controparte_4 iniziato dei lavori di recinzione del proprio fondo che impedivano l'accesso al fondo di proprietà dell'attrice, rimasto intercluso.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda, contestandone la fondatezza e negando l'esistenza della servitù, perché non indicata nell'atto di acquisto e nei precedenti titoli;
assumeva che non vie era prova dell'interclusione del fondo e quindi chiedeva anche il rigetto della domanda subordinata. Allegava che la recinzione in prossimità del confine lato sud (rectius est), era stata installata in arretramento rispetto al confine stesso, creando un passaggio di facile percorrenza avente una larghezza media di circa metri 1,45, ricadente sulla sua proprietà, che consentiva a controparte di poter raggiungere agevolmente il proprio fondo, in nessun modo intercluso e anzi di aver provveduto alla sua pulitura.
Giova preliminarmente operare una qualificazione della domanda come actio confessoria servitutis, che può essere attivata anche al fine di accertare l'esistenza, l'estensione o le modalità d'esercizio della servitù stessa, indipendentemente dalla presenza o meno di specifiche contestazioni (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4181 del 15 febbraio 2024 e Cass. civ. n. 11601/2024).
pagina 2 di 9 Quanto alla subordinata domanda di servitù coattiva, la stessa ha petitum
e causa petendi del tutto distinte, in quanto mentre con la prima si deduce un diritto esistente con la seconda si mira alla costituzione ex novo di un diritto (cfr Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23078 del 28 luglio 2023 nella quale il Supremo Collegio ha riconosciuto come tardiva la successiva proposizione, in appello, della azione di servitù coattiva, perché azioni del tutto distinte per “petita" e "causae petendi" – “in quanto con la prima si deduce un diritto esistente, con la seconda si mira
a costituire il diritto "ex novo" - con la conseguenza che quest'ultima costituisce domanda nuova rispetto alla prima.”)
Qualificata nei termini indicati la domanda principale, la stessa è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad esporre.
L'art. 1031 del Codice Civile stabilisce che le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Dispone poi l'art. 1058 c.c. che “Le servitù prediali possono essere costituite per contratto
o per testamento”. E' inoltre possibile la costituzione per usucapione o per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art 1062 c.c.
Appare inoltre opportuno rammentare che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, sicché nelle relative azioni la "causa petendi" si identifica con il diritto e non con il titolo che ne costituisce la fonte. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 12607 del 24/05/2010).
Ancora si osserva che colui che agisce in confessoria servitutis ai sensi dell'art.1079 c.c. ha l'onere di dimostrare l'esistenza di tale diritto, dovendosi altrimenti presumere la libertà del fondo servente da pesi o altre limitazioni di talché la deduzione del titolo, che costituisce la fonte della servitù, è comunque necessaria ai fini della prova del vantato diritto”.
La Cassazione, in particolare, ha stabilito che “l'attore che agisce in
"confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha certamente l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi altrimenti la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 18890 del 08/09/2014). Avendo l'onere di provare il
pagina 3 di 9 titolo su cui la servitù è fondata (quale, esemplificativamente, il contratto, l'usucapione, la destinazione del padre di famiglia), è evidente che l'attore in confessoria abbia quanto meno pure l'onere di dedurre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede
l'accertamento. Una cosa, quindi, è sostenere che l'allegazione, nel corso del giudizio o in appello, di un titolo di acquisto della servitù diverso da quello addotto in citazione non importa mutamento della domanda, altra cosa è ribadire che la deduzione dello stesso titolo, che costituisce la fonte della servitù, non sia comunque necessaria ai fini della prova del vantato diritto”.
Quanto alla legittimazione passiva, nel contesto dell'accertamento dell'esistenza o meno di una servitù attiva, questa è attribuita principalmente a colui che contesta l'esistenza della servitù stessa ed abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 11601 del 30 aprile
2024).
Nel caso in decisione, parte attrice ha non solo allegato ma anche dato dimostrazione, con la produzione in giudizio dei titoli, del diritto di cui chiede l'accertamento, risultando tale servitù costituita volontariamente giusta atto di divisione del 12.03.1908 rep. 3899.
Gli atti di acquisto delle odierne parti, pur non menzionano espressamente la servitù di passaggio, hanno previsto il trasferimento con tutti i pesi e le servitù attive e passive esistenti ed inerenti legittimamente a quanto venduto.
Gli accertamenti del c.t.u., ing. hanno poi confermato che le Per_2 particelle 88 e 219 oggi di proprietà rispettivamente, della società attrice e del convenuto, provengono da un unico progetto divisionale depositato presso il Notaio Dott. del 12/03/1908 rep. 3899, che Persona_1 veniva a costituire tra i lotti, oggetto di divisione ed assegnazione e quindi anche fra i citati due lotti delle odierne parti in causa, una “servitù reciproca di passaggio...della stessa larghezza di 1 metro e 3 centimetri”.
In merito al contenuto di detta servitù e alle modalità di esercizio, risulta che l'atto di costituzione non ne ha definito in alcun modo l'ubicazione pagina 4 di 9 planimetrica, né ha fatto riferimento al canale di deflusso, come invece asserito da parte attrice. Ancora prosegue il c.t.u. che “L'esame dello stato dei luoghi non consente di individuare se fosse stato nel tempo definita, magari dall'uso, una stradella o sentiero (con larghezza poco più di un metro – 1,03 mt) volta a garantire la servitù di passaggio;
non è provato che effettivamente ab origine la suddetta stradella seguisse effettivamente l'andamento del canale costeggiandolo;
la stradella di servitù poteva essere un qualunque sentiero che attraversava i fondi in questione (rif. atto di divisione costitutivo della servitù del 1908) in qualunque loro punto e non necessariamente costeggiando il canale.”
Sul punto osserva il Giudicante che l'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono, di regola, essere descritte dal titolo, che va interpretato con i criteri dettati dagli artt. 1362
e seguenti c.c., in quanto compatibili. Tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., qualora il titolo manchi della specificazione, od indichi con imprecisa formulazione l'estensione ed il modo di esercizio di una servitù, divengono operanti i criteri di legge in forza dei quali il diritto comprende quanto necessario per farne uso, e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, in relazione al determinato tipo di servitù, con il minor aggravio del fondo servente.
Nella specie, la convenzione contrattuale non consente di dirimere i dubbi al riguardo, giacché, nel costituire una servitù di passaggio, si limita a prevedere soltanto il diritto di transito per una striscia di terreno di determinate dimensioni, senza altre specificazioni.
Ritiene questo Tribunale che, pur in assenza, nel titolo, di concrete determinazioni riguardo alla modalità di esercizio, non difetti l'interesse ad una pronuncia giudiziale di accertamento con la conseguenza che, non potendosi interpretare la volontà delle parti nel senso di ritenere compresa ogni modalità di passaggio, dovrà ricorrersi ai criteri sussidiari, tenendo conto dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali è possibile individuare le esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso soddisfare con la pagina 5 di 9 costituzione della servitù (Cassazione sez. 2, Sentenza n.8122 del 20/07/1991).
Deve ritenersi dunque che, operanti i criteri di legge, il diritto debba comprendere quanto necessario per farne uso e debba essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, con il minor aggravio per il fondo servente. (Cass. Sez. 2 Sentenza n.7564 del 23/03/2017).
In fatto, risulta che l'immobile di proprietà della società attrice è un lotto di terreno agricolo incolto, sito nel territorio del comune di Custonaci nella contrada Cofano o Tono (o ), individuato in catasto terreni Parte_1 del comune di Custonaci al foglio 44 particella 88, superficie catastale
3210 mq. che si raggiunge percorrendo la trazzera (la regia trazzera
Trapani-Castellammare detta anche Via Mare) che conduce alla Torre della Tonnara di Cofano e ricade all'interno della Riserva naturale orientata di Monte Cofano.
In corrispondenza al confine lato est dei fondi distinti come p.lle 88-89-
219, risulta presente un modesto impluvio naturale (canale), ove si viene a canalizzare l'acqua piovana, che risulta delimitato da un muro in pietrame a secco di altezza variabile, non superiore a 60 cm. Si rileva altresì la presenza nel fondo del canale di un punto fiduciale del catasto, materializzato da un elemento a forma conica atto ad individuare il confine tra la strada e le due particelle contigue 219 e 222, come apprezzabile dalle mappe catastali.
Il lotto di terreno di proprietà convenuta, anch'esso incolto, risulta essere stato oggetto, come d'altronde allegato dalla suddetta parte nell'atto di costituzione, di un intervento di recinzione, con paletti in legno e rete metallica che risale al 22/05/2019, eseguito quando la proprietà era della società “ – socio unico ” che Controparte_4 CP_3
l'ha poi ceduta, in forza di un atto ricognitivo di assegnazione dei beni al socio, odierno convenuto.
Per quel che rileva nel presente giudizio, la recinzione sul fondo del convenuto è stata realizzata in arretramento rispetto al confine (lato est), lasciando interposto, tra il confine col canale (delimitato da muretto di pietra a secco) e la stessa recinzione, un passaggio pedonale che risulta pagina 6 di 9 agevolmente percorribile, avente una larghezza media di circa 1,30-1,40 mt. e che, solo nella parte terminale verso monte, si restringe a circa 60 cm. (cfr relazione peritale in atti).
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che la domanda possa essere parzialmente accolta, accertando e dichiarando esistente una servitù di passaggio pedonale, su fondo di proprietà attorea ed a carico del fondo di proprietà convenuta, individuando tale passaggio in quello in parte già costituito, nel passaggio interposto tra la recinzione ed il confine del canale- delimitato da un muretto a secco, determinandosi tuttavia la larghezza in una misura non inferiore a 1,03 mt per tutta la sua lunghezza, come previsto nel titolo originario, al fine di contemperare le esigenze dei due fondi ed in modo da consentire il minor aggravio sul fondo servente.
In merito al rispetto della distanza di 10 metri dall'argine oggetto di osservazioni al ctu da parte attrice, si condivide quanto osservato dall'ing. ovvero che tale regola si riferisce esclusivamente alle Per_2 fabbriche, manufatti o volumi (cioè alle costruzioni). L'art. 96 comma 1 lettera f) R.D. n. 523 del 1904, include infatti sotto la dizione onnicomprensiva “fabbriche” gli interventi edilizi che comportino alterazioni o modificazioni dello stato dei luoghi della fascia di rispetto
(Cons. di Stato n. 4052/2020, n. 8184/2019) di talché tale dizione include nuove costruzioni, ampliamenti e modifiche di sagome esistenti ma non le recinzioni.
Per altro la recinzione del convenuto (realizzata con paletti in legno in arretramento dal bordo canale) non altera in alcun modo l'alveo del canale di deflusso e neanche interagisce o può interagire in qualche con modo con lo stesso.
Il canale di deflusso in questione, definito modesto impluvio naturale, non appartiene neppure alla categoria dei corsi d'acqua di rilevanza per cui è prevista una fascia di rispetto.
Per i motivi espressi, risulta infondata la domanda di ripristino, mediante la realizzazione di un idoneo varco nella propria recinzione, della sede della stradella, non essendo stata fornita la prova della pregressa esistenza di una stradella nei termini indicati dall'attore in citazione e pagina 7 di 9 pervenendosi alla determinazione del passaggio, tra le parti, solo con la presente pronuncia.
Né la necessità, stante la peculiarità dei luoghi, ricadenti in zona di riserva, di periodici interventi di manutenzione per la pulitura da erbe spontanee, può orientare questo Tribunale nel senso di determinare in altro modo l'allocazione del passaggio. Sul punto va infatti richiamato il principio per cui ai sensi dell'art. 1069 c.c., sono a carico del proprietario del fondo dominante le opere necessarie alla "conservazione della servitù" con facoltà anche di accedere – se del caso- al fondo servente per realizzarle, scegliendo il tempo e il modo per recare minore incomodo, riconducendosi tale facoltà, di natura accessoria, al contenuto stesso del diritto di servitù (Cass. Sez. 2, 16/02/2007, n. 3634).
Conclusivamente, va accertato il diritto di servitù di passaggio, in favore del fondo della società attrice, gravante sul fondo di proprietà del convenuto, per una stradella larga 1,03 mt attraverso la particella 219.
Tale passaggio va collocato, al confine, lato est, lungo il canale delimitato da muretto a secco, ove già è stato ricavato un passaggio pedonale con l'arretramento della recinzione. Tale passaggio già esistente al momento della presente decisione, risulta avere una larghezza di circa 1.30-1.40, quindi oltre quella stabilita nel titolo originario, restringendosi solo nella parte finale a 60 cm.
va conseguentemente condannato a cessare le turbative CP_3 nel godimento della servitù di passaggio come sopra delineata, da parte della e per l'effetto a procedere allo Parte_2 spostamento dei paletti della recinzione lato est nella parte finale, garantendo un passaggio con larghezza minima di 1,03 mt., come indicato dal c.t.u.
Le spese seguono la parziale soccombenza e vanno regolate secondo il valore dichiarato.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, in €.1.705,21, oltre oneri, vanno poste definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
pagina 8 di 9 -Accerta e dichiara la sussistenza, in favore del fondo della società attrice, di una servitù di passaggio, gravante sul fondo di proprietà del convenuto, per una via della larghezza di un metro e tre centimetri, allocata come in parte motiva.
-Condanna a cessare le turbative nel godimento di detta CP_3 servitù, provvedendo allo spostamento, nell'ultimo tratto, della recinzione esistente, garantendo un passaggio con larghezza minima di 1,03 mt per come indicato in CTU ed a rifondere alla le Parte_2 spese del giudizio, nella misura del 50%, pari ad €.331,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
- Spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Trapani, 26 novembre 2025 la Giudice dott.ssa Caterina Linares
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