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19 aprile 1958
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26 settembre 1962
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2 maggio 1968
2 maggio 1968
Art. 28. ((Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovraimposte, nonche' dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.
L'esenzione e' subordinata al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa e' utilizzata in conformita' alle direttive della soprintendenza stessa.
Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti di cui sopra derivanti da liberalita' o da successione sono esenti dall'imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che attesti che la villa e' utilizzata in conformita' alle direttive della soprintendenza stessa)) ((2)) Tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, sono soggetti ad imposta fissa.
Gli onorari dei notai sono ridotti alla meta' quando le spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge.
------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 28 marzo 1968, n. 407 ha disposto (con l'art. 2) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336 .
L'esenzione e' subordinata al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa e' utilizzata in conformita' alle direttive della soprintendenza stessa.
Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti di cui sopra derivanti da liberalita' o da successione sono esenti dall'imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che attesti che la villa e' utilizzata in conformita' alle direttive della soprintendenza stessa)) ((2)) Tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, sono soggetti ad imposta fissa.
Gli onorari dei notai sono ridotti alla meta' quando le spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge.
------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 28 marzo 1968, n. 407 ha disposto (con l'art. 2) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336 .
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/1978, n. 1033Provvedimento: Il beneficio fiscale della tassazione con l'imposta fissa di registro ed ipotecaria, previsto dall'art 28 della legge 6 marzo 1958 n 243 per il trasferimento delle ville venete soggette alle Disposizioni di cui alla legge primo giugno 1939 n 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, trova applicazione per il solo fatto che dette ville risultino, in forza di dichiarazione della competente sopraintendenza ai monumenti, di "interesse storico ed artistico", e, pertanto, a prescindere dalla notificazione o meno al privato proprietario del provvedimento amministrativo del ministro della pubblica istruzione, previsto dalla citata legge del 1939 per i beni rispetto ai quali quell'interesse sia "particolarmente importante". ( Conf 2102/75, mass n 375842).*Leggi di più...
- beneficio fiscale previsto dall'art 28 della legge n 243 del 1958·
- condizioni·
- trasferimento delle ville venete di interesse artistico o storico·
- tributi erariali indiretti·
- applicabilita·
- varie fattispecie·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici)·
- imposta di registro