Art. 5.
Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1973-74, nonche' i maestri di ruolo e non di ruolo con incarico triennale, gli insegnanti tecnico pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti dei licei artistici, se in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui al settimo comma del precedente articolo 1, o di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 , e 21 novembre 1966, n. 1298 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento della abilitazione all'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il titolo di studio posseduto puo' dare accesso, un corso speciale, con orario continuativo della durata di un mese da tenersi al termine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie e di almeno altre cinquanta ore distribuite nel corso dell'anno scolastico.
I criteri per l'organizzazione e l'attuazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio, le modalita' di svolgimento della prova finale, sono stabiliti tenuto conto di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 3, con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'articolo 3.
Valutato il numero degli aspiranti, detta ordinanza prevede altresi', sulla base dell'anzianita' di servizio dei medesimi, le modalita' per una eventuale distribuzione delle iscrizioni anche nei corsi successivi a quelli del primo anno di attuazione.
Il corso istituito con decreto ministeriale dei 29 dicembre 1970 per la regione Trentino-Alto Adige, iniziato presso la provincia di Trento, e' considerato valido ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, tenuto conto del carattere sperimentale di detto corso e delle finalita' della presente legge, le norme sul termine del corso stesso e sulle modalita' delle prove di esame.
Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1973-74, nonche' i maestri di ruolo e non di ruolo con incarico triennale, gli insegnanti tecnico pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti dei licei artistici, se in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui al settimo comma del precedente articolo 1, o di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 , e 21 novembre 1966, n. 1298 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento della abilitazione all'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il titolo di studio posseduto puo' dare accesso, un corso speciale, con orario continuativo della durata di un mese da tenersi al termine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie e di almeno altre cinquanta ore distribuite nel corso dell'anno scolastico.
I criteri per l'organizzazione e l'attuazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio, le modalita' di svolgimento della prova finale, sono stabiliti tenuto conto di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 3, con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'articolo 3.
Valutato il numero degli aspiranti, detta ordinanza prevede altresi', sulla base dell'anzianita' di servizio dei medesimi, le modalita' per una eventuale distribuzione delle iscrizioni anche nei corsi successivi a quelli del primo anno di attuazione.
Il corso istituito con decreto ministeriale dei 29 dicembre 1970 per la regione Trentino-Alto Adige, iniziato presso la provincia di Trento, e' considerato valido ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, tenuto conto del carattere sperimentale di detto corso e delle finalita' della presente legge, le norme sul termine del corso stesso e sulle modalita' delle prove di esame.