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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/10/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1733\2025 V.G. promosso da Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato, in Catania, via Monserrato C.F._1
n. 110, presso lo studio dell'Avv. Carlo Nicotra il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, e Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata, in Carrara (MS), via Don Minzoni n. 21, presso lo studio dell'Avv. Lucia Francia, la quale la rappresenta e difende giusta procura in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO. oggetto: separazione consensuale;
conclusioni: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno dedotto che: i) Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in Carrara (MS) il 15.09.2019 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (Atto N. 36 P. 2 S. A Uff. 1 anno 2019);
ii) dalla loro unione sono nati i figli il 4.05.2014 ad Enna ed Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 il 6.07.2020 a Massa;
iii) l'unione è andata deteriorandosi, essendo ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi i quali intendono addivenire alla separazione;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno richiesto che il Tribunale, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., voglia procedere alla pronuncia di separazione, con omologa delle condizioni di cui in ricorso.
In accordo alla facoltà loro concessa dall'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c., le parti hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero ha avuto contezza della proposizione del ricorso.
La domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno manifestato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di una riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere atto alla luce del disposto dell'art. 151 c.c..
Gli accordi di cui al ricorso, nella loro portata meramente obbligatoria, appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico, ed all'interesse della prole, e pertanto devono essere omologati.
Dal momento che, nel rassegnare le proprie conclusioni, le parti hanno domandato tanto la pronuncia della separazione, quanto quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la decisione su quest'ultima domanda allorquando diverrà procedibile, in accordo al disposto dell'art. 473bis.49 c.p.c.. In tale sede interverranno le statuizioni di legge in punto di spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Carrara (MS) il Parte_2
15.09.2019, trascritto nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 36, parte II s. A,
pagina 2 di 3 Uff. 1, anno 2019, autorizzandoli a vivere separati;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
DISPONE rimettersi il fascicolo in istruttoria come da separata ordinanza;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carrara (MS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Massa nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
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