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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1221 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 10/01/1980, elettivamente domiciliato in Milano Via Parte_1 Cesare Cantu' n.1, presso lo studio dell'avv. Donizetti Cristiana che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 16/09/1982, elettivamente domiciliata in Palermo Controparte_1 Via Cantiere Finocchiaro n.9, presso lo studio dell'avv. Santacolomba Simona che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica unitamente alla madre presso la casa familiare sita in Palermo, Via S. Maria Mazzarello 5.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica alla luce delle naturali inclinazioni. Nei periodi in cui avrà il figlio minore con sé, ciascun genitore potrà assumere disgiuntamente le decisioni afferenti l'ordinaria amministrazione, fatta eccezione per ogni questione di natura sanitaria che non sia stata già previamente concordata.
4) Salvo diverso accordo fra i genitori, la collocazione del minore avrà le seguenti cadenze settimanali: settimana A il lunedì e il martedì sino alle 17.30-18.30 con la madre;
dalle 17.30-18.30 del martedì sino all'accompagnamento a scuola del giovedì mattina (o, nel caso in cui si tratti di giorno non scolastico, sino all'orario da concordarsi) con il padre;
venerdì e sabato sino alla partita di calcetto con la madre;
dall'accompagnamento alla partita di calcetto del sabato (o, altrimenti, dall'orario da concordarsi) sino all'accompagnamento a scuola del martedì mattina (o, nel caso in cui si tratti di giorno non scolastico, sino all'orario da concordarsi) con il padre;
settimana B dall'uscita da scuola del martedì (o, nel caso in cui si tratti di giorno non scolastico, dall'orario da concordarsi) sino al giovedì alle 17.30-18.30 con la madre;
dalle 17.30-18.30 del giovedì sino al ritiro dalla partita di calcetto del sabato (o, altrimenti, sino all'orario da concordarsi) con il padre;
la restante parte del sabato e la domenica con la madre. Salvo diverso accordo fra i genitori, dal lunedì al venerdì (fatta eccezione per quanto previsto ai successivi punti 5 e 6), il figlio consumerà sempre il pranzo a casa della madre;
la quale – nei giorni infrasettimanali in cui il padre terrà con sé il figlio – provvederà altresì a cucinare il pasto serale, che il figlio porterà con sé e consumerà poi a casa del padre.
5) Anche in deroga a quanto previsto al punto 4, il figlio trascorrerà, ad anni alterni: il 24 dicembre (cena inclusa) con un genitore e il 25 dicembre con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
6) Durante le vacanze scolastiche estive, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori due intere settimane, non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
con conseguente sospensione della disciplina di cui al punto 2.
2 7) A titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, il padre verserà alla madre – in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese – l'importo mensile di Euro 380,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, tenendo come base di partenza il mese di marzo 2025. La madre avrà inoltre diritto di percepire direttamente il 50% dell'assegno unico (quota pari, attualmente, a circa Euro 130,00-135,00). Dal contributo mensile predetto resteranno escluse – oltre alle spese straordinarie di cui infra – le spese per l'acquisto a favore del figlio di capi di abbigliamento aventi costo unitario pari o superiore a Euro 100,00, che saranno suddivise fra i genitori al 50% ciascuno purché l'acquisto sia stato previamente concordato.
8) Salvo diverso accordo tra le parti, le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno (e rimborsate senza indugio a chi le sosterrà, a fronte di esibizione dei relativi giustificativi), secondo i criteri stabiliti dal Protocollo adottato da codesto Ill.mo Tribunale, di seguito riepilogati:
spese da condividersi anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche e interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche, ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
spese la cui condivisione è invece condizionata al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
3 spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza;
spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (ad es.. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze del figlio senza i genitori;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole, laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle spese straordinarie di carattere sanitario per le quali la condivisione sia condizionata al preventivo assenso di entrambi i genitori, il genitore che intenda sostenerle avrà l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni. L'altro genitore avrà l'onere di comunicare, entro i sette giorni successivi, un'eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto, la spesa preventivamente comunicata dovrà ritenersi consentita e, dunque, da condividersi secondo le quote di rispettiva pertinenza. Nel caso in cui, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a versare soltanto il 50% della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. In relazione a ogni altra spesa straordinaria per la quale la condivisione sia condizionata al preventivo assenso di entrambi i genitori, a fronte di una richiesta scritta avanzata da un genitore, l'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta e/o di dissenso motivato, la spesa si riterrà consentita.
9) Le somme versate e versande (anche a titolo di pensione di invalidità/assegno di accompagnamento) sul libretto di deposito e sul conto corrente intestati al figlio resteranno accantonate nella sua esclusiva disponibilità; fatta eccezione per il prelevamento degli importi occorrenti per il pagamento delle rette scolastiche e delle periodiche visite mediche in day hospital a Genova necessitate dalle peculiari condizioni di salute del figlio.
10) La casa familiare – in comproprietà al 50% fra i coniugi – resterà assegnata alla madre, in quanto genitore collocatario prevalente del figlio. I coniugi danno atto che il marito ha già lasciato la casa familiare, asportando da essa i propri effetti personali.
11) Il pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare farà carico al 50% su ciascuno dei coniugi;
così come il pagamento delle spese straordinarie, condominiali e non. Graveranno
4 invece integralmente sulla moglie, quale assegnataria della casa, le spese ordinarie, nonché le utenze (alla cui voltura a proprio nome la moglie s'impegna a provvedere senza indugio).
12) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non avere, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
13) I coniugi concedono, fin d'ora, reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 12/07/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 37 - P. II - serie A - Anno 2012).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1221 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 10/01/1980, elettivamente domiciliato in Milano Via Parte_1 Cesare Cantu' n.1, presso lo studio dell'avv. Donizetti Cristiana che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 16/09/1982, elettivamente domiciliata in Palermo Controparte_1 Via Cantiere Finocchiaro n.9, presso lo studio dell'avv. Santacolomba Simona che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica unitamente alla madre presso la casa familiare sita in Palermo, Via S. Maria Mazzarello 5.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica alla luce delle naturali inclinazioni. Nei periodi in cui avrà il figlio minore con sé, ciascun genitore potrà assumere disgiuntamente le decisioni afferenti l'ordinaria amministrazione, fatta eccezione per ogni questione di natura sanitaria che non sia stata già previamente concordata.
4) Salvo diverso accordo fra i genitori, la collocazione del minore avrà le seguenti cadenze settimanali: settimana A il lunedì e il martedì sino alle 17.30-18.30 con la madre;
dalle 17.30-18.30 del martedì sino all'accompagnamento a scuola del giovedì mattina (o, nel caso in cui si tratti di giorno non scolastico, sino all'orario da concordarsi) con il padre;
venerdì e sabato sino alla partita di calcetto con la madre;
dall'accompagnamento alla partita di calcetto del sabato (o, altrimenti, dall'orario da concordarsi) sino all'accompagnamento a scuola del martedì mattina (o, nel caso in cui si tratti di giorno non scolastico, sino all'orario da concordarsi) con il padre;
settimana B dall'uscita da scuola del martedì (o, nel caso in cui si tratti di giorno non scolastico, dall'orario da concordarsi) sino al giovedì alle 17.30-18.30 con la madre;
dalle 17.30-18.30 del giovedì sino al ritiro dalla partita di calcetto del sabato (o, altrimenti, sino all'orario da concordarsi) con il padre;
la restante parte del sabato e la domenica con la madre. Salvo diverso accordo fra i genitori, dal lunedì al venerdì (fatta eccezione per quanto previsto ai successivi punti 5 e 6), il figlio consumerà sempre il pranzo a casa della madre;
la quale – nei giorni infrasettimanali in cui il padre terrà con sé il figlio – provvederà altresì a cucinare il pasto serale, che il figlio porterà con sé e consumerà poi a casa del padre.
5) Anche in deroga a quanto previsto al punto 4, il figlio trascorrerà, ad anni alterni: il 24 dicembre (cena inclusa) con un genitore e il 25 dicembre con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
6) Durante le vacanze scolastiche estive, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori due intere settimane, non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
con conseguente sospensione della disciplina di cui al punto 2.
2 7) A titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, il padre verserà alla madre – in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese – l'importo mensile di Euro 380,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, tenendo come base di partenza il mese di marzo 2025. La madre avrà inoltre diritto di percepire direttamente il 50% dell'assegno unico (quota pari, attualmente, a circa Euro 130,00-135,00). Dal contributo mensile predetto resteranno escluse – oltre alle spese straordinarie di cui infra – le spese per l'acquisto a favore del figlio di capi di abbigliamento aventi costo unitario pari o superiore a Euro 100,00, che saranno suddivise fra i genitori al 50% ciascuno purché l'acquisto sia stato previamente concordato.
8) Salvo diverso accordo tra le parti, le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno (e rimborsate senza indugio a chi le sosterrà, a fronte di esibizione dei relativi giustificativi), secondo i criteri stabiliti dal Protocollo adottato da codesto Ill.mo Tribunale, di seguito riepilogati:
spese da condividersi anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche e interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche, ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
spese la cui condivisione è invece condizionata al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
3 spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza;
spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (ad es.. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze del figlio senza i genitori;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole, laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle spese straordinarie di carattere sanitario per le quali la condivisione sia condizionata al preventivo assenso di entrambi i genitori, il genitore che intenda sostenerle avrà l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni. L'altro genitore avrà l'onere di comunicare, entro i sette giorni successivi, un'eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto, la spesa preventivamente comunicata dovrà ritenersi consentita e, dunque, da condividersi secondo le quote di rispettiva pertinenza. Nel caso in cui, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a versare soltanto il 50% della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. In relazione a ogni altra spesa straordinaria per la quale la condivisione sia condizionata al preventivo assenso di entrambi i genitori, a fronte di una richiesta scritta avanzata da un genitore, l'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta e/o di dissenso motivato, la spesa si riterrà consentita.
9) Le somme versate e versande (anche a titolo di pensione di invalidità/assegno di accompagnamento) sul libretto di deposito e sul conto corrente intestati al figlio resteranno accantonate nella sua esclusiva disponibilità; fatta eccezione per il prelevamento degli importi occorrenti per il pagamento delle rette scolastiche e delle periodiche visite mediche in day hospital a Genova necessitate dalle peculiari condizioni di salute del figlio.
10) La casa familiare – in comproprietà al 50% fra i coniugi – resterà assegnata alla madre, in quanto genitore collocatario prevalente del figlio. I coniugi danno atto che il marito ha già lasciato la casa familiare, asportando da essa i propri effetti personali.
11) Il pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare farà carico al 50% su ciascuno dei coniugi;
così come il pagamento delle spese straordinarie, condominiali e non. Graveranno
4 invece integralmente sulla moglie, quale assegnataria della casa, le spese ordinarie, nonché le utenze (alla cui voltura a proprio nome la moglie s'impegna a provvedere senza indugio).
12) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non avere, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
13) I coniugi concedono, fin d'ora, reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 12/07/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 37 - P. II - serie A - Anno 2012).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
5