Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 79/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 13:54, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTISETTE Parte_1 C.F._1
CRISTIAN, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VENTISETTE CRISTIAN
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9
CP_ 2021-776819 richiesta presso la sede distaccata di Piombino (LI) e condanni quest'ultima al pagamento del relativo trattamento indennitario a decorrere dal deposito della domanda.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente, attualmente ristretto presso la
Casa Circondariale di Porto Azzurro, che durante la detenzione presso la Casa Circondariale di San
Vittore, Milano Opera, Volterra e Porto Azzurro aveva esercitato attività lavorative equiparate per il periodo compreso tra maggio 2009 e marzo 2021. Deduceva parte attrice che, durante tale periodo, vi erano state delle interruzioni dell'attività lavorativa determinate dall'Amministrazione
Penitenziaria, di talché lo stesso aveva richiesto ed ottenuto l'indennità di disoccupazione CP_2
Lamentava il ricorrente che, dopo l'interruzione del 31.3.2021, tuttavia, egli presentava con l'assistenza del patronato domanda di ammissione alla prestazione previdenziale che era rigettata.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente eccepiva la carenza di domanda amministrativa e la decadenza non risultando la presentazione della domanda ed il rispetto dei 68 giorni, contestando anche nel merito la pretesa attorea.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa integrazione documentale in relazione alla domanda amministrativa, era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto dirsi che l' rinunciava all'eccezione di carenza di domanda amministrativa e di CP_1 decadenza avendo rinvenuto la domanda amministrativa depositata al fascicolo telematico in data
23.9.2023 (v., in particolare, il verbale di udienza del 16.4.2024 e del17.9.2024).
Tanto premesso, nel merito, non può mancare di osservarsi che non è in contestazione tra le parti il fatto che il ricorrente sia ancora attualmente detenuto (v. anche verbale di udienza odierna).
L'odierno attore si duole del fatto che, pur ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, l' gli ha negato il diritto alla NASPI poiché la prestazione lavorativa è stata resa CP_1 interamente durante il periodo di carcerazione cui lo stesso è ancora sottoposto.
Deve allora osservarsi che, intervenendo su una fattispecie solo in parte sovrapponibile a quella per cui è causa -poiché relativa al diniego della opposto ad un soggetto non più detenuto, ma CP_2 scarcerato per fine pena-, si è di recente pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 396/2024
pagina 2 di 9 che ha riconosciuto che “la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale . CP_2
La Suprema Corte, dopo aver operato un'ampia ricostruzione dell'excursus normativo e giurisprudenziale anche costituzionale sul lavoro inframurario volto a ad evidenziare come “nel corso degli anni, il lavoro intramurario abbia sempre più perduto i caratteri di specialità che all'inizio lo caratterizzavano, ed abbia visto il riconoscimento a favore del lavoratore detenuto dei diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e delle azioni a tutela innanzi al medesimo giudice del lavoro”, ha in particolare argomentato che “In ogni caso, risulta decisiva la considerazione secondo la quale, nonostante la peculiarità di alcuni istituti derivanti dall'interferenza del trattamento penitenziario, la causa tipica del rapporto di lavoro – costituita dallo scambio di attività lavorativa e remunerazione – resta centrale anche nel lavoro intramurario: anche qui, invero, la funzione economico sociale principale del rapporto lavorativo va vista nello scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso del lavoro. Invero, il fine rieducativo del lavoro dei detenuti non influisce sui contenuti della prestazione e sulle modalità di svolgimento del rapporto;
la rieducazione ed il reinserimento sociale, lungi dall'essere elementi che alterano lo schema causale del rapporto, costituiscono il fine del lavoro, l'auspicabile effetto dell'applicazione del detenuto ad un'attività lavorativa;
in altri termini è la prestazione di lavoro in sé che ha un potenziale rieducativo per i vari e diversi effetti che può produrre a favore della persona del detenuto (dal riempimento di un tempo altrimenti vuoto, all'acquisizione di competenze professionali, al conseguimento di disponibilità economiche da destinare al mantenimento della famiglia ed al proprio futuro), tutti utili per agevolare il reinserimento della persona nella società libera e scongiurare effetti di isolamento e desocializzazione. Può ben affermarsi che il lavoro carcerario è tanto più rieducativo quanto è più uguale a quello dei liberi…Tale equiparazione del lavoro intramurario a quello ordinario è stata poi oggi, con il d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 (recante Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82,83 e 85 lettere g), h), r) della legge 23 giugno 2017, n. 103), normativamente sancita esplicitamente e ad ogni effetto: essendo venuto meno l'obbligo al lavoro, anche il nesso con la pena si è fatto meno stringente;
si è poi stabilito che “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”, che “l'organizzazione e i metodi di lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”, e che ai detenuti…è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti”.
Con specifico riferimento all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, poi, – prosegue la
Suprema Corte – “l'art 19 l. 56/87, superando le letture restrittive che venivano date dell'art 20 O.P., prevede pagina 3 di 9 espressamente che lo stato di interdizione non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione”; inoltre “...anche nella cessazione del lavoro intramurario per fine pena, lo stato di disoccupazione
è involontario, essendo la cessazione del rapporto comunque estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore;
del resto, né la scarcerazione dipende dalla volontà del detenuto né il detenuto può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro. A tali fini, ancora, non può nemmeno rilevare che al momento dell'assunzione il detenuto possa magari già sapere quando sarà scarcerato e, conseguentemente, quando il suo rapporto cesserà, trattandosi di situazione esattamente sovrapponibile a quella del lavoratore assunto a tempo determinato, cui spetta comunque la anche se la cessazione del rapporto è in qualche modo riconducibile alla volontà che egli ha manifestato CP_2 all'atto di assunzione a termine. Non va infatti sottaciuto, sul piano strettamente giuridico, che la tutela verso la disoccupazione compete anche, per espressa previsione di legge, in relazione ad eventi obiettivi, quale la scadenza del termine apposto al rapporto temporaneo, a prescindere dalla volontà delle parti”.
Pertanto – conclude la Corte – “Ricondotto, in generale, il lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria nel novero dei comuni rapporti di lavoro, ricordato che il richiamato art. 20 dell'O.P. garantisce ai detenuti “la tutela assicurativa e previdenziale”, ed escluso che la cessazione del rapporto lavorativo possa considerarsi volontaria, non consta alcuna ragione che renda il lavoro carcerario incompatibile con il riconoscimento della in caso di perdita del primo. Da un lato, anzi, va sottolineato che è fatto del tutto CP_2 pacifico che l'Amministrazione penitenziaria versa all' i contributi per la disoccupazione anche per i detenuti CP_1 lavoratori, elemento questo utile a corroborare la soluzione che riconosce all'ex-detenuto la tutela previdenziale richiesta. Dall'altro lato, non è rilevante che l'Amministrazione penitenziaria non persegua scopi di lucro, essendo pacifico che la petta a tutti i lavoratori di cui all'art 2 del d. lgs n. 22, anche se dipendenti da enti che non CP_2 perseguono scopi di lucro, quali, ad esempio, gli Enti del terzo settore (cfr. artt. 4, comma 1, e 8 d. lgs. N. 117 del
2017). Non può rilevare nemmeno che i posti di lavoro vengano assegnati ai detenuti “a rotazione”, atteso che si tratta di modalità necessaria a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di “assicurare” ai detenuti il lavoro (art 15, co. 2, OP) con la notoria scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere, da cui non può dipendere alcuna conseguenza in termini di trattamento previdenziale. La ricomprensione tra i potenziali beneficiari della Naspi del lavoratore che ha svolto attività lavorativa intramuraria il cui rapporto cessa per scarcerazione discende anche dalla considerazione che anche nel caso ricorre l'esigenza di tutela sociale alla base dell'istituto, che, se non fosse applicabile nella specie, priverebbe il lavoratore penitenziario proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una nuova occupazione lavorativa per che ha una pregressa esperienza detentiva”.
pagina 4 di 9 Tanto chiarito, e dovendosi ribadire che la fattispecie oggetto della pronuncia della Suprema Corte non è sovrapponibile a quella di cui è causa, non può non rilevarsi che, come è noto, il trattamento di disoccupazione denominato e regolato dal D.Lgs 22/2015 “ha la funzione di fornire una CP_2 tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (art. 1).
Deve allora ricordarsi che, a norma dell'art. 3, D.Lgs. 22/20215, “La è riconosciuta ai CP_2 lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata appare dunque ostativa al riconoscimento del diritto alla nel caso di specie, in cui si ribadisce il ricorrente è ancora detenuto, la CP_2 natura e la funzione della prestazione previdenziale.
Come pure evidenziato dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza che si richiama anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. poiché condivisa (v. sentenza n. 196/2023 - relatore Baraschi
IO) “(..) il trattamento di disoccupazione denominato è regolato dal D.Lgs 22 del 2015 secondo il CP_2 quale esso “ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (art.1)…. Si tratta quindi di una misura pensata per il mercato del lavoro libero, anche sulla base, come si legge nel preambolo del Decreto, di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo. A tal fine è bene ricordare che, ai sensi dell'art. 7 (condizionalità), “L'erogazione della condizionata alla regolare partecipazione alle CP_2 iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti” e che con separato decreto, “sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della lla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo”. In questi termini, secondo la CP_2
Corte, il lavoro carcerario non può essere assimilato a quello c.d. libero per quanto riguarda la disoccupazione. La legge (art. 20 legge 354 del 1975) rimette infatti l'organizzazione del lavoro ad una commissione interna che garantisce la rotazione dei detenuti tenendo conto della loro disoccupazione nel periodo di detenzione, ossia in favore di quelli che hanno lavorato di meno ma nel carcere. Inoltre la legge (sempre art. 20) prevede che: “comma 3.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di pagina 5 di 9 far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. Comma 13. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Tale distinzione e ben evidenziata nella citata sentenza penale la Corte di Cassazione (18505 del
2006) precisa che: “l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Detta attività, infatti, ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed e soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possano essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione”. Si consideri, inoltre, che il carcerato non si trova nella medesima situazione di bisogno economico nella quale versa il lavoratore libero, nei periodi in cui non svolge attività lavorativa. Al riguardo giova ricordare quanto affermato recentemente dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 137 del 2021) per quanto riguarda le prestazioni assistenziali in favore di carcerati che siano stati condannati per i c.d. reati ostativi. “È pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere. Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche. Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti”.
La Corte Costituzionale, in altre parole, ribadisce che la situazione soggettiva di chi e detenuto in carcere non equivale a quella del soggetto che sconta la pena fuori dal carcere quanto al bisogno di assistenza sociale. Solo per i primi, infatti, lo Stato provvedere direttamente al sostentamento. Lo stesso discorso vale, ovviamente, per i cittadini liberi che si trovano in una condizione di disoccupazione involontaria. In conclusione, secondo la Corte l'appello merita accoglimento in quanto la materia del lavoro carcerario e regolata in modo del tutto speciale in considerazione della finalità del lavoro stesso. Il lavoro del carcerato, secondo la citata legge n. 354 del 1975, “riflette” quello libero e quindi non e uguale, infatti l'equiparazione riguarda l'orario, il riposo, la tutela previdenziale, non altro. Anche la disoccupazione non è paragonabile: la norma sulla NASPI si riferisce ai “c) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova pagina 6 di 9 occupazione da più di dodici mesi”; in questo caso invece c'è una rotazione finalizzata a “far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”.
La Suprema Corte, poi, ed in senso conforme alle argomentazioni richiamate, ha recentemente statuito “11. Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Si è detto che tale tesi non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle citate pronunce di questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa. In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni (sul punto v. più avanti) ovvero dall'ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio. 12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai D.Lgs. nn. 123 e 124/2018, nel nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere. 13. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale "chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una pagina 7 di 9 chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della Ma prima di CP_2 questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. 15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es.
l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie. 16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie).” (v. in parte motiva, Cass., Sez. Lav. 22076/2024).
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti, di talché il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite appare equa la compensazione integrale delle stesse in ragione dei contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito sulle questioni di cui è causa, questioni su cui la Suprema Corte si è pronunciata di recente su fattispecie non sovrapponibile a quella di cui è causa.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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