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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/08/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1576 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
[...]
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato allegato al ricorso, dall'avv. C.F._1
Angelo Soluri presso il quale è elettivamente domiciliata
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. 4, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato allegato al ricorso, dall'avv. Angelo C.F._2
Soluri presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30 settembre 2024 e , premettendo di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in VO (CZ) il 01 giugno 2008, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile dello stesso
Comune al n.7, parte n.2, serie A, dell'anno 2008 e che da tale unione era nata una figlia, (20/06/2006), Per_1 riferivano che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 14 maggio
2013, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 5639/2013 del 19/07/2013 nel procedimento RG
4497/2012. Concludevano chiedendo che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a VO (CZ) il 01.06.2008, tra la SI.ra ed il SI.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
VO, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Modificare le condizioni di cui al verbale di separazione del 14.05.2013, dando atto delle volontà dei coniugi espresse nella seguente Convenzione
a) Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
b) La casa coniugale, sita in VO, via XXV Aprile n.129, di proprietà di entrambi coniugi e precedentemente assegnata alla moglie unitamente all'arredo ed ai contenuti, è stata ceduta a titolo gratuito per la metà spettante dalla SI.ra , al SI. , ed in seguito da questi venduta. I coniugi dichiarano di non Parte_1 Controparte_1 avere altro a che pretendere.
c) I conti corrente cointestati, 1) , filiale di Montepaone, assegnato in esclusiva alla SI.ra CP_2 Parte_1
e 2) Banca Nuova, filiale di Botricello, assegnato in esclusiva alla SI. , sono stati estinti. Controparte_1
d) La figlia , oramai maggiorenne, resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con fissazione Per_1 del domicilio prevalente ove lo riterrà più opportuno. I genitori manterranno il diritto reciproco di visitare e tenere con sé la figlia, ogni qualvolta lo desiderino e compatibilmente con gli impegni scolastici, sociali o di lavoro della ragazza, con la quale dovranno relazionarsi, notiziando l'altro coniuge.
e) Il padre dovrà corrispondere direttamente alla figlia, quale contributo al mantenimento, la somma di € 200,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese presso il domicilio deSInato;
le spese di natura straordinaria, concordate tra le parti, saranno sopportate in misura uguale tra i coniugi.
f) Gli altri rapporti patrimoniali sono stati regolati a parte e pertanto i coniugi dichiarano di non avere altro a che pretendere reciprocamente al di fuori delle previsioni sopra elencate”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a VO (CZ) il 01 giugno 2008
(trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune al n.7, parte n.2, serie A, reg. Atti Matrimonio dell'anno
2008);
- prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di conSIlio l'11 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1576 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
[...]
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato allegato al ricorso, dall'avv. C.F._1
Angelo Soluri presso il quale è elettivamente domiciliata
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. 4, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato allegato al ricorso, dall'avv. Angelo C.F._2
Soluri presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30 settembre 2024 e , premettendo di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in VO (CZ) il 01 giugno 2008, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile dello stesso
Comune al n.7, parte n.2, serie A, dell'anno 2008 e che da tale unione era nata una figlia, (20/06/2006), Per_1 riferivano che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 14 maggio
2013, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 5639/2013 del 19/07/2013 nel procedimento RG
4497/2012. Concludevano chiedendo che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a VO (CZ) il 01.06.2008, tra la SI.ra ed il SI.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
VO, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Modificare le condizioni di cui al verbale di separazione del 14.05.2013, dando atto delle volontà dei coniugi espresse nella seguente Convenzione
a) Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
b) La casa coniugale, sita in VO, via XXV Aprile n.129, di proprietà di entrambi coniugi e precedentemente assegnata alla moglie unitamente all'arredo ed ai contenuti, è stata ceduta a titolo gratuito per la metà spettante dalla SI.ra , al SI. , ed in seguito da questi venduta. I coniugi dichiarano di non Parte_1 Controparte_1 avere altro a che pretendere.
c) I conti corrente cointestati, 1) , filiale di Montepaone, assegnato in esclusiva alla SI.ra CP_2 Parte_1
e 2) Banca Nuova, filiale di Botricello, assegnato in esclusiva alla SI. , sono stati estinti. Controparte_1
d) La figlia , oramai maggiorenne, resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con fissazione Per_1 del domicilio prevalente ove lo riterrà più opportuno. I genitori manterranno il diritto reciproco di visitare e tenere con sé la figlia, ogni qualvolta lo desiderino e compatibilmente con gli impegni scolastici, sociali o di lavoro della ragazza, con la quale dovranno relazionarsi, notiziando l'altro coniuge.
e) Il padre dovrà corrispondere direttamente alla figlia, quale contributo al mantenimento, la somma di € 200,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese presso il domicilio deSInato;
le spese di natura straordinaria, concordate tra le parti, saranno sopportate in misura uguale tra i coniugi.
f) Gli altri rapporti patrimoniali sono stati regolati a parte e pertanto i coniugi dichiarano di non avere altro a che pretendere reciprocamente al di fuori delle previsioni sopra elencate”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a VO (CZ) il 01 giugno 2008
(trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune al n.7, parte n.2, serie A, reg. Atti Matrimonio dell'anno
2008);
- prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di conSIlio l'11 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo