Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20124 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: cancellazione di ipoteca legale, vertente
TRA
codice fiscale: , con l'avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Petrone
-RICORRENTE-
E
codice fiscale: CP_1 C.F._2
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Accertata e dichiarata la validità dell'offerta reale fatta dal sig. in Parte_1 favore della sig.ra in relazione alla sentenza Tribunale di Milano CP_1
n. 8463/2020 nonché la validità del relativo deposito ex art. 1210 c.c., ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pavia la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta presso detto ufficio in favore di e contro CP_1 Pt_1
in data 15/01/2021 ai nn. 507/74, gravante sulla quota di 1/4 di proprietà
[...] dell'unità immobiliare in Magenta, via Caprotti, 39, identificata al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11, particella 381, subalterno 704.
Condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore del ricorrente Parte_1
1
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato il 03/06/2024,
ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe Parte_1
deducendo il più totale disinteresse della controparte a ricevere il conguaglio di
Euro 1.894,50 posto a suo favore nella sentenza di divisione di questo
Tribunale n. 8463/2020 pubblicata il 17/12/2020 (nelle more passata in giudicato: doc. 2), con conseguente impossibilità a richiedere la cancellazione dell'ipoteca iscritta ex art. 2817 cod. civ. - sempre a favore di - a CP_1
garanzia del pagamento di tale conguaglio.
Indi, nella contumacia della resistente, la causa è stata posta in decisione alla prima udienza del 16/01/2025, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
L'offerta reale è stata regolarmente eseguita tramite ufficiale giudiziario e così
anche il successivo deposito della somma di Euro 1.894,50 presso la Banca
Nazionale del Lavoro, Agenzia Palazzo di Giustizia di Milano 4373, sul conto corrente n. 600035 aperto in data 22/05/2023.
Poiché tutte le forme di rito sono state rispettate, gli atti risultano regolarmente notificati ad e la somma depositata corrisponde esattamente a quella CP_1
dovuta a titolo di conguaglio, deve dunque dichiararsi la validità del deposito della medesima per gli effetti di cui all'art. 1210, comma secondo, del codice civile, con conseguente ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta per legge a garanzia del conguaglio.
Le spese di lite, comprensive degli esborsi sostenuti per l'offerta reale,
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, assumendo come valore della controversia l'importo spettante a titolo di conguaglio con gli
2 opportuni incrementi per l'attività relativa all'offerta reale e al successivo deposito della somma dovuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara valido ai sensi dell'art. 1210, comma secondo, del codice civile, il deposito della somma di Euro 1.894,50 eseguito da presso la Banca Parte_1
Nazionale del Lavoro, Agenzia Palazzo di Giustizia di Milano 4373, sul conto corrente n. 600035 aperto in data 22/05/2023;
2)per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pavia di annotare di cancellazione l'iscrizione di ipoteca legale derivante da divisione eseguita in data 15/01/2021 ai nn. 507/74, a favore di e contro CP_1 Pt_1
;
[...]
3)condanna al pagamento, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1
processuali che liquida in Euro 172,69 per esborsi a titolo di contributo unificato, marca e notifica, Euro 324,59 per esborsi relativi all'offerta reale ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 2 aprile 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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