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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/10/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9584 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Marcello Calcagno Parte_1
- attore -
e
, con il proc. dom. avv. Daniela Picasso Controparte_1
- convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' , Parte_1 Controparte_1
allegando di essersi sottoposta, in data 2.11.2017, a intervento di decompressione foraminale L5-S1 presso l' e di aver contratto, in detta Controparte_1
occasione, infezione da TE MI con complicanze che avevano reso necessari plurimi reinterventi (in data 24.11.2017 e 1.12.2017), prolungata
1 degenza, terapie antibiotiche ed ossigenoterapia iperbarica, nonché successivi cicli riabilitativi.
Su detti presupposti l'attrice domandava condannarsi l'ente convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti.
L (d'ora in avanti anche solo ) si costituiva in Controparte_1 CP_2
giudizio
- allegando il corretto adempimento della prestazione sanitaria da parte del personale del e contestando il difetto di adeguata prova CP_1
dell'origine nosocomiale dell'infezione cui faceva riferimento parte attrice;
- affermando che i postumi patiti dall'attrice dovevano essere ricondotti alla di lei condizione di comorbilità, determinata dallo stato di obesità e dal diabete mellito da cui la paziente era affetta;
- contestando, in ogni caso, la sussistenza e la natura dei danni oggetto di allegazione da parte attrice.
Su detti presupposti, pertanto, il S. NO concludeva domandando il rigetto di ogni domanda attrice.
* * * * *
Considerato che
- la ctu in atti - svolta a ministero del dr. medico legale, e del Persona_1
dr. , specialista infettivologo - consente di affermare che Persona_2
▪ l'attrice - di anni 74 al momento dei fatti - è stata ricoverata presso il
[...]
il 2.11.2017 a cagione di una “stenosi del canale vertebrale lombare” CP_1
e sottoposta a intervento di “decompressione radicolare S1 e flavectomia” (ctu
2 pag. 4); dimessa il 7.11.2017, ai successivi controlli si apprezzavano le condizioni non adeguate della ferita e la ricomparsa della sintomatologia lombosciatalgica, così che si procedeva a nuovo ricovero il 22.11.2017 per la rilevata presenza di un “vasto ematoma sottocutaneo”; si determinava quindi la necessità di nuovo intervento chirurgico eseguito il 24.11.2017 con riapertura della ferita per l'eliminazione dell'ematoma, disponendosi successiva terapia antibiotica;
il giorno 1.12.2017 si decideva di procedere a ulteriore intervento chirurgico per rinnovare “l'evacuazione di componente
ematica coagulata” (ctu pag.5);
▪ effettuato tampone intraoperatorio “veniva isolato TE mirabilis
multisensibile” e disposta terapia antibiotica (pag.5);
▪ con riguardo a quanto sopra esposto, i ctu evidenziano che, in applicazione dei criteri scientifici e condivisi dalla comunità medica di individuazione e classificazione delle infezioni nosocomiali, nel caso in esame “le evidenze
cliniche, laboratoristiche e strumentali appaiono coerenti con la diagnosi di
infezione profonda del sito chirurgico che, con elevata probabilità scientifica,
è da ricondurre ad una incorretta applicazione dei protocolli di asepsi
(adeguata sterilizzazione dello strumentario e/o della sala operatoria,
scrupolosa igiene delle mani, corretto utilizzo dei guanti e dei dispositivi
sanitari, accurata disinfezione della cute, etc.) da parte degli operatori
sanitari, sebbene sia impossibile identificare con precisione quale dei
passaggi sia risultato critico” (pag.8); rilevano inoltre che “il prodursi
dell'infezione sostenuta da TE mirabilis richiese, come facilmente
3 rilevabile da quanto contenuto nella documentazione sanitaria, il ricorso a
ripetute procedure chirurgiche ed a somministrazione di prolungata terapia
antibiotica” (pag.8-9);
▪ concludono quindi i ctu affermando che “i criteri temporale e topografico, con
elevata probabilità scientifica, appaiono rispettati e coerenti con l'infezione
sostenuta da proteus mirabilis la cui produzione risulta intervenuta durate il
ricovero presso la struttura sanitaria” (pag.12); aggiungono che “nella
vicenda clinica che ci occupa non si ravvisano elementi che in ipotesi
potessero impedire la corretta adozione e rispetto delle misure finalizzate alla
prevenzione del rischio infettivo” (pag.13);
▪ sulla base delle considerazioni che precedono, i ctu hanno valutato il ricorrere di una invalidità temporanea assoluta per giorni 30, e parziale al 75% per 40
giorni, al 50% per giorni 60, al 25% per giorni 80;
▪ inoltre, rilevato che l'infezione “ebbe a determinare dei postumi permanenti
maggiori di quelli che avrebbe avuto in assenza della nota infezione”
(pag.15), i ctu evidenziano che la paziente era “soggetto polipatologico con
già importanti limitazioni funzionali”, giungendo a “scorporare … quanto
attribuibile alla sola infezione … un 12% del valore della persona” (pag.15);
al riguardo lo scrivente ritiene che, nonostante la non completa chiarezza
delle affermazioni dei ctu al riguardo, e considerato che la stessa parte
attrice (nella perizia medica di parte prodotta quale doc.4) assume che la
sig.ra aveva una condizione di pregressa invalidità permanente Pt_1
pari al 60%, la menzionata percentuale di invalidità correlata
4 all'infezione deve considerarsi in termini differenziali, dunque come
ulteriore condizione di aggravamento rispetto a una “base” già sussistente
di invalidità della persona, con le conseguenze in termini di liquidazione
del danno che si evidenziano compiutamente in prosieguo di
motivazione1;
▪ concludono, infine, i ctu rilevando che “non sono versate in atti spese mediche
né se ne prevedono per il futuro” (pag.17);
- sulla base delle considerazioni che precedono, la domanda attrice risulta senz'altro fondata, ove si ponga mente al fatto che - data la natura contrattuale della responsabilità che grava sulla struttura sanitaria - la ctu in atti offre,
come sopra esposto, ampi e risolutivi elementi indicativi della sussistenza dei presupposti di detta responsabilità: svolgimento dell'intervento presso l' ; sostegno scientifico a supporto dell'ipotesi della CP_1 CP_1
natura nosocomiale dell'infezione; assenza di plausibili spiegazioni alternative;
sussistenza di un danno iatrogeno;
ricorrere del nesso causale tra la condotta del personale sanitario e il nocumento patito dalla paziente;
- va dunque accolta, nei termini di seguito esposti, la domanda risarcitoria svolta dall'attrice;
- il danno alla salute patito dall'attrice va liquidato in via equitativa, con applicazione dei criteri individuati dalle più recenti Tabelle del Tribunale di
Milano;
5 - ricordato che le predette tabelle prevedono per ciascun giorno di invalidità
temporanea la possibilità di riconoscere un risarcimento individuato nella
“forbice” tra € 115,00 ed € 173,00, nel caso in esame lo scrivente ritiene che il danno patito dall'attrice, in difetto di chiara evidenza di una particolare pervasività delle conseguenze e dei correlati momenti di sofferenza, debba liquidarsi nella misura di € 115,00 die;
- spettano pertanto all'attrice, per danno da invalidità temporanea, complessivi
(€ 115,00 x 30gg + € 86,25 x 40gg + 57,50 x 60gg + 28,75 x 80gg =) euro
12.650,00;
- allo stesso modo, per danno da invalidità permanente, e con il riconoscimento di una invalidità del 12% su pregressa invalidità del 60% in relazione a soggetto che al momento dei fatti aveva 74 anni, euro 145.716,00 determinati come segue:
- per danno biologico (euro 416.643,00-319.499,00 =) euro 97.144,00;
- per incremento correlato alla sofferenza soggettiva (euro 208.321,00-
169.749,00 =) euro 48.572,00;
- nulla riconoscendosi a titolo di personalizzazione del danno, in difetto di allegazione e prova di concreti elementi su cui fondare l'esigenza di personalizzazione;
- dunque, complessivi euro 158.366,00; su detto importo spetta all'attrice anche la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita,
maturata dall'1.1.2024 (data di riferimento della liquidazione secondo le tabelle milanesi) alla data della presente decisione;
spettano inoltre gli
6 interessi compensativi, per il calcolo dei quali occorre applicare il criterio esplicitato nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della stessa al momento dell'illecito, via, via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
in applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale sopra indicata - previa devalutazione dall'1.1.2024 alla data dell'intervento chirurgico (2.11.2017) - va quindi progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data di riferimento, sopra indicata, alla decisione odierna, e sulla stessa devono via via calcolarsi gli interessi al tasso legale;
spettano, infine, gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) sulla somma complessiva (capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente decisione fino al pagamento;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
analogamente, vanno poste in via definitiva a carico di le spese di ctu, come liquidate in Controparte_1
corso di causa;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
7 - condanna al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 158.366,00, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come indicato in motivazione;
- pone in via definitiva a carico di le spese di Controparte_1
ctu, come liquidate in corso di causa;
- condanna a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese di lite;
spese che spese che - in applicazione dello scaglione
[...]
di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/2022) - si liquidano per esborsi in euro 738,20, e per compensi, nei valori medi, in € 14.103,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge
Genova, 30.10.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si calcolerà l'importo risarcitorio per invalidità del 72% e si sottrarrà l'importo corrispondente a invalidità del 60%.