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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/11/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 583/ 2025
TRA
nato a [...] il Parte_1
02/06/1982 rappresentato e difeso dall'avv. ALBORA VALERIA presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv.to MARRONE SAVERIO con il quale elettivamente domicilia in VIA NUOVA AGNANO,9/D 80125 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/1/25 e notificato, l' istante in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' Controparte_2 nell'epoca indicata nel ricorso;
di aver lavorato oltre il limite massimo di
[...] ore di straordinario previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di
1 riferimento;
di aver diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal notevole numero di ore di straordinario svolte ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento degli importi indicati con vittoria di spese di lite. Il resistente si è costituito chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare, vengono indicate le ore di straordinario lavorate in eccesso e le ragioni per le quali può perlomeno presumersi un danno da usura psico fisica. Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato, quindi, dal riconoscimento del danno da usura psicofisica quale conseguenza di una prestazione lavorativa che eccede di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni.
Si tratta, quindi, di un danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale e derivante, in particolare, dalla violazione datoriale del diritto al riposo ex art. 36 Cost. che si differenzia dal danno biologico, connesso ad una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 26450/2021) “la pronuncia della Corte distrettuale, nei suoi esiti applicativi, si colloca nel solco dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura -psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto
2 (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540); come accertato in precedenti arresti di legittimità inerenti a fattispecie sovrapponibili a quella qui scrutinata, con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile nello specifico, essendo stati prospettati dal ricorrente nei gradi di merito sia il numero delle ore straordinarie svolte che il periodo di riferimento, elementi dai quali la Corte territoriale, con argomentazioni congruamente motivate, ha rilevato la"abnormità" della prestazione eseguita e, quindi, tale di per sé da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico-giuridico (in termini, vedi Cass. cit. n. 12540/2019, Cass.10.5.2019n. 12538, Cass. 10.5.2019 n. 12539);”. Sussiste, quindi, la responsabilità datoriale in base all'art. 2087 c.c. e, pertanto, la prescrizione, che fra l'altro non sembra eccepita in modo idoneo, ha carattere decennale.
Nel caso in esame, deve ritenersi sussistente il superamento del limite di ragionevolezza in considerazione sia del notevole numero di ore di lavoro contabilizzate nei prospetti paga in atti, sia della protrazione di tale superamento per un elevato numero di anni.
D'altra parte, non assume rilevanza la eventuale natura volontaria del lavoro straordinario svolto in quanto, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. 12540/2019) “Quanto alla questione del "concorso colposo" del lavoratore, che avrebbe egli stesso richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico- fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295);”.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, invece, si deve recepire quanto affermato in pronunce di primo grado:” Nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali ( come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo
3 essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico- finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione.” (cfr. Sentenza n. 1787/2025 del Tribunale di Napoli, criterio che sembra aver trovato un riscontro in alcune pronunce delle Corte di Appello di Napoli). Sotto questo profilo parte della giurisprudenza prodotta dal ricorrente non appare conferente.
In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva, prendendo a base le allegazioni del ricorrente, sul numero di ore di straordinario effettuate oltre il limite previsto, che non appaiono specificamente contestate in modo idoneo, oltre che trovare conferma nella documentazione depositata. Sotto questo profilo l'odierno ricorrente ha specificato le ragioni per le quali i suoi conteggi, relativamente al numero di ore di straordinario effettuate (sul quantum vedi supra) debbono considerarsi corretti, alla luce della documentazione depositata e della normativa vigente. Vanno, altresì, aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data di pubblicazione della sentenza e, da tale momento e fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali
Le spese di lite, in considerazione della novità e controversia delle questioni esaminate si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. condanna l al pagamento del risarcimento del Controparte_2 danno al ricorrente, per usura psico fisica per l'espletamento dello straordinario oltre i limiti consentiti, secondo i criteri specificati in motivazione, oltre accessori di legge rigettando le altre domande proposte;
2. compensa le spese di lite;
3. è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 26/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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