Sentenza breve 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 01/12/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02220/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01925/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1925 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS- e Tommaso Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco n. 63;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare degli effetti
-del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, assunto al prot. n. -OMISSIS- del 24.9.2025, comunicato in pari data, con il quale è stata disposta la “ revoca dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35 del D.lgs. n. 241/1997 del dott. -OMISSIS- ”;
-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso al precedente;
e con richiesta di risarcimento del danno ingiusto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. NC NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, dottore commercialista con studio in -OMISSIS-, risulta iscritto dal 2010 nell’elenco centralizzato dell’Agenzia delle Entrate quale professionista abilitato al rilascio del visto di conformità ex art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997. Nell’ambito dei controlli previsti dall'articolo 71, comma 1°, del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’Agenzia ha avuto accesso al sistema informativo del casellario giudiziale riscontrando la presenza, a carico del sig. -OMISSIS-, di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 del cod. proc. pen.). Sentenza relativa a due episodi di concussione commessi in -OMISSIS- nel 1990 e 1992 avvinti da continuazione di reati, per i quali è stata patteggiata la pena di un anno e mesi quattro di reclusione. Con nota dell’8.9.2025 l’Agenzia ha perciò comunicato l’intenzione di disporre la revoca dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti legittimati all’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35 del già citato D. Lgs. n. 241/1997. E nonostante le osservazioni tempestivamente presentate dal sig. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, l’Amministrazione ha infine adottato il provvedimento in epigrafe, che ha definitivamente sancito il venir meno del beneficio.
2. Il provvedimento di revoca è stato contestato con il ricorso in esame, affidato ai motivi così intestati: “ A) Violazione ed errata interpretazione di legge – Riforma -OMISSIS- d.lgs. 150/2022 – art. 445, comma 1-bis c.p.p. – errata applicazione dell’art. 8 del D.M. 31.05.1999 n. 164 - violazione art. 3 l. 241/90 – eccesso di potere - difetto di istruttoria – erroneità dei presupposti di diritto; B) Violazione del principio “tempus regit actum” e divieto di equiparazione implicita; C) Errata qualificazione del reato contestato art. 317 c.p. – Divieto di analogia in c.d. “malam partem” - violazione ed erronea applicazione di legge – art. 25 Cost. – art. 1 c.p. - eccesso di potere – difetto di istruttoria – irragionevolezza manifesta; D) Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza ex art. 97 Cost. e 41 Carta di Nizza – eccesso di potere – irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – difetto di motivazione”. In estrema sintesi, il ricorrente ha dedotto l’irrilevanza, a fini extra penali, della sentenza di patteggiamento emessa a suo carico il 22.6.1999, e questo invocando le previsioni normative della c.d. “Riforma -OMISSIS-” di cui al D.Lgs. n. 150/2022, che ha novellato l’art. 445 del cod. proc. pen. e in particolare il suo comma 1° bis. Il provvedimento di revoca, oltre a violare la disposizione appena citata, peccherebbe anche sotto il profilo motivazionale, non avendo preso in considerazione le osservazioni del privato che già prefiguravano la detta violazione di legge. La violazione del principio del tempus regit actum completerebbe il quadro di illegittimità appena tracciato, atteso che al momento dell’adozione del provvedimento di revoca era già in vigore la modifica normativa introdotta dalla Riforma -OMISSIS-, che escluderebbe la legittimità di effetti extrapenali discendenti da un’automatica equiparazione della sentenza di patteggiamento emessa senza applicazione di pene accessorie ad una pronuncia di condanna. E peraltro la concussione sarebbe un reato contro la pubblica Amministrazione non sussumibile tra i “reati finanziari” richiamati dal D.M. n. 164/1999 o dai D.Lgs. nn. 74/2000 e 385/1993, né estensibile per analogia se non in malam partem. Infine sarebbero stati lesi i principi di proporzionalità e ragionevolezza, perché la revoca si fonderebbe su fatti risalenti a oltre 30 anni orsono e non terrebbe nel debito conto la positiva condotta professionale tenuta dal ricorrente successivamente al patteggiamento. Il ricorrente ha pertanto chiesto l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato, auspicando la definizione del giudizio con una sentenza in forma semplificata e pure instando per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiustamente patito.
3. Con memoria formale dep. il 30.10.2025 l’Agenzia delle Entrate si è costituita per resistere al ricorso chiedendo di essere sentita in camera di consiglio.
4. All’udienza camera del 13 novembre 2025 il Collegio rilevava il mancato deposito della pronuncia oggetto del contendere, invitando le parti a versarla agli atti del giudizio e, per l’effetto, rinviando la trattazione della controversia alla camera di consiglio del 27.11.2025.
5. Nelle more il ricorrente ha prodotto sia una visura della sua posizione estratta dal casellario giudiziale e sia la sentenza penale di patteggiamento n. -OMISSIS-. L’Agenzia delle Entrate ha invece depositato una memoria sostanziale, contestando in toto la prospettazione del ricorrente e concludendo per il rigetto della sua impugnativa.
6. All’udienza camerale del 27.11.2025, dopo la discussione dei legali delle parti, cui è stato dato avviso della possibilità di una pronuncia in forma semplificata, senza opposizioni sul punto, la causa è stata assegnata in decisione.
7. Il Tribunale può decidere l’intera controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti dettati dall’articolo 60 del cod. proc. amm. e in particolare ravvisandosi l’integrità del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, regolarmente costituita in giudizio, e altresì la completezza dell’istruttoria allo stato degli atti depositati dalle parti.
8. Ciò premesso, il ricorso va accolto essendo fondate le censure di violazione ed errata interpretazione di legge contenute nel primo motivo di ricorso, che come rilevato dallo stesso ricorrente (pag. 5) ha valenza assorbente delle ulteriori doglianze.
8.1. Nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca, assunta al prot. n. -OMISSIS- dell’8.9.2025, si legge che “ dai riscontri effettuati presso il sistema informativo del casellario giudiziale hanno evidenziato la presenza di provvedimenti definitivi emessi a suo carico come di seguito evidenziato:
1° reato) concussione art. 317 c.p. (commesso nel 1990 in -OMISSIS-) - circostanze: art. 62 n. 6 c.p., art. 62 bis c.p.
2° reato ) concussione art. 317 c.p. (commesso nel 1992 in -OMISSIS-) - circostanze: art. 62 n. 6 c.p., art. 62 bis c.p.
dispositivo: ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai punti: 1), 2) reclusione anni 1 mesi 4”. L’Agenzia ha perciò manifestato l’intenzione di revocare l’iscrizione del ricorrente nell’elenco dei soggetti legittimati all’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 241/1997, sul presupposto che l'ampia formulazione normativa dei “reati finanziari”, in base alla conforme interpretazione datane dalla recente giurisprudenza, consente di ricondurre a tale categoria qualsiasi condotta che possa arrecare pregiudizio agli interessi economici e finanziari dello Stato, dunque anche quella della concussione. Sarebbero venute meno le condizioni per la permanenza nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.
Con le osservazioni trasmesse il 16.9.2025 anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/1990, il ricorrente si è opposto alla revoca deducendo in particolare, che il nuovo testo del comma 1° bis dell’art. 445 del cod. proc. amm., impedirebbe di riconoscere automatici effetti extra penali alla sentenza che, emessa ex art. 444 del cod. proc. pen., non abbia come nel caso di specie applicato pene accessorie. Motivo per cui la stessa pronuncia non avrebbe potuto essere utilizzata per sostenere la perdita dei requisiti soggettivi richiesti per ottenere (e permanere nel possesso) dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti in grado di rilasciare il detto visto di conformità.
Cionondimeno il provvedimento impugnato ha infine revocato il beneficio del ricorrente sul triplice assunto per cui:
-il reato di concussione non rientrerebbe tra i tradizionali reati tributari essendo pur sempre inquadrabile, per la sua natura plurioffensiva, nell’ambito dei cosiddetti “reati finanziari”, generalmente ritenuti, dalla consolidata dottrina e giurisprudenza, idonei a recare pregiudizio agli interessi economici e finanziari dello Stato e della collettività;
-la sussistenza della pronuncia di patteggiamento di una pena aggravata dal vincolo di continuazione dei reati di concussione rappresenterebbe un ostacolo insuperabile alla permanenza nell’elenco dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità, in quanto comprometterebbe gravemente i requisiti di affidabilità, integrità e moralità del soggetto, indispensabili a garantire la regolarità, la trasparenza e la correttezza dell’azione amministrativa;
-non sarebbe condivisibile l’interpretazione del ricorrente tesa a sostenere l’irrilevanza extrapenale della sentenza di patteggiamento ai sensi del novellato comma 1° bis dell’art. 445 del cod. proc. pen., perché l’art. 8 del D.M. n. 164/1999 includerebbe espressamente le sentenze di patteggiamento tra le cause ostative, senza distinguere in base all’applicazione di pene accessorie, configurandosi pertanto quale norma speciale prevalente rispetto alla disciplina generale sulle conseguenze extrapenali del patteggiamento.
8.2. Il Collegio non condivide le ragioni dell’Amministrazione.
Secondo l’art. 445, comma 1° bis, del cod. proc. pen., nella versione novellata dall’art. 25, comma 1°, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma “-OMISSIS-”): “ 1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna” .
In pratica la norma citata sancisce che le previsioni normative extrapenali nelle quali la sentenza di patteggiamento venga equiparata a quella penale di condanna non trovano più applicazione a far data dall’entrata in vigore della c.d. legge -OMISSIS-, e questo quando la pronuncia resa ex art. 444 del cod. proc. pen. non preveda l’irrogazione di sanzioni accessorie.
È il caso qui in esame, nel quale la sentenza di patteggiamento resa nei confronti del ricorrente non prevede pene accessorie e l’Amministrazione ha applicato l’art. 8 del D.M. n. 164/1999 che, in comb. disposto con l’art. 21 della medesima fonte normativa, contempla tra i requisiti soggettivi per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità anche quello (negativo) di “ non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari ”.
La pretesa dell’Agenzia delle Entrate vìola il disposto del citato art. 445 del cod. proc. pen..
La giurisprudenza amministrava, in una fattispecie sovrapponibile riguardante anch’essa l’impugnativa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cancellazione di un consulente fiscale dall’elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità, ha già chiarito che la sussistenza di una sentenza ex art. 444 del cod. proc. pen. relativa a reati finanziari, ritenuta ostativa ai sensi del D.M. n. 164/1999, è invero considerata irrilevante dalla normativa primaria del codice penale di rito (cit. art. 445, comma 1° bis ) se non accompagnata da sanzioni accessorie (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2400/2024). Ed ha anche sancito il carattere recessivo delle disposizioni normative di rango secondario (contenute nel D.M. 164/1999) che fissano requisiti di onorabilità e moralità in capo ai professionisti in tema di assistenza fiscale ( id est l’assenza di condanne penali anche per pene patteggiate), per l’effetto assegnando primazia -o meglio riconoscendo tale effetto come direttamente scaturente dalla corretta applicazione dei principi vigenti- alle disposizioni codicistiche della fonte primaria.
Il Collegio condivide questi assunti, che discendono dalla precisa e doverosa applicazione della normativa attualmente vigente, dal momento che la revoca dell’iscrizione del ricorrente nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità è stata disposta quale effetto automatico della pronuncia di patteggiamento della pena per i reati di concussione aggravata dal vincolo della continuazione, e della prevalenza ex se dell’art. 8 del D.M n. 164/1999 sull’art. 445 del cod. proc. pen.. L’Amministrazione si è cioè limitata a ravvisare nella mera presenza della detta pronuncia un ostacolo “insuperabile” ai sensi del citato art. 8 del D.M. n. 164, che appunto non ammette la presenza di sentenze di condanna a pena anche patteggiata, senza compiere un’autonoma valutazione della condotta del ricorrente ai diversi fini extra penali che qui vengono in discussione e così incorrendo nella segnalata violazione della normativa primaria sull’erroneo presupposto della prevalenza di quella di fonte sotto ordinata.
Il provvedimento di revoca va dunque annullato.
9. Quanto alla pretesa risarcitoria il Collegio ritiene di respingerla in quanto prospettata genericamente, ossia senza addurre un principio di prova in ordine sia alla sussistenza che alla quantificazione dei pregiudizi asseritamente subiti, e finanche in difetto di congrua dimostrazione della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità dell’Amministrazione.
10. Quanto alle spese di lite il Tribunale rileva che le parti risultano reciprocamente soccombenti, essendo stata accolta la domanda annullatoria e rigettata quella risarcitoria. Sussistono dunque i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-accoglie, per quanto di ragione nei sensi di cui in motivazione, la domanda caducatoria del provvedimento impugnato che, di conseguenza, annulla;
-rigetta la domanda risarcitoria;
-compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1°, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
NC NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC NO | Ida IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.