Articolo 2 della Legge 8 aprile 1974, n. 194
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 giugno 1974
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 26 della convenzione indicata sub a) e dell'articolo X della convenzione indicata sub b).
Entrata in vigore il 8 giugno 1974