Corte Cost., sentenza 16/12/2025, n. 185
CCOST
Sentenza 16 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione

    La Corte ritiene che la modifica legislativa, pur restrittiva, rientri nella discrezionalità lasciata al legislatore nazionale dalla Convenzione di Strasburgo per definire i confini della fattispecie, in armonia con i principi costituzionali di precisione della legge penale. Non vi è violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 11 Cost.

    La questione sollevata in riferimento all'art. 11 Cost. è inammissibile poiché l'art. 12 della Convenzione di Strasburgo, invocato come parametro interposto, è una norma di diritto internazionale pattizio e non è idoneo a integrare il parametro di cui all'art. 11 Cost.

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Massime6

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Roma in riferimento all’art. 11 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett.e), della legge n. 114 del 2024, sostitutivo dell’art. 346-biscod. pen. (traffico di influenze illecite). Nel censurare il nuovo testo dell’art. 346-biscod. pen., nella parte in cui prevede, al secondo comma, che la mediazione illecita deve avere ad oggetto il compimento di un atto non solo contrario ai doveri d’ufficio, ma anche «costituente reato», il rimettente indica quale norma interposta esclusivamente l’art. 12 della Convenzione di Strasburgo, che, in quanto disposizione di diritto internazionale pattizio, non è idonea a integrare il parametro costituzionale evocato. (Precedente: S. 95/2025 - mass. 46783).

Un’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge penale contrastante con un obbligo internazionale o unionale, dalla quale discendano effettiin malam partemper il consociato, non è incompatibile con il principio di legalità in materia penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., e segnatamente con la riserva di legge, sempre che la responsabilità penale che ne risulti discenda comunque dalla legge statale, e non direttamente dalla norma internazionale o unionale. (Precedente: S. 95/2025 - mass. 46781).

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Roma in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 della Convenzione di Strasburgo, dell’art. 1, comma 1, lett.e), della legge n. 114 del 2024, sostitutivo dell’art. 346-biscod. pen. (traffico di influenze illecite). La riforma del 2024, nel prevedere, nel secondo comma dell’art. 346-biscod. pen., che la mediazione illecita deve avere ad oggetto il compimento di un atto non solo contrario ai doveri d’ufficio, ma anche «costituente reato», non è di per sé incompatibile con l’obbligo di incriminazione stabilito dall’art. 12. La nuova e più restrittiva definizione di «mediazione illecita» – pur se significativamente limitativa della tutela penale del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, per l’incisiva riduzione della sfera di applicazione della fattispecie che ne deriva in combinazione con la parallela abrogazione del delitto di abuso di ufficio – si colloca all’interno dello spazio di discrezionalità che la norma convenzionale, connotata da un notevole tasso di elasticità, lascia aperto al legislatore nella concretizzazione del requisito dell’improper influence. La stessa scelta di definire il concetto di «mediazione illecita», oggetto di oscillanti letture giurisprudenziali, appare coerente con il principio di sufficiente precisione della legge penale, anche a fronte della mancanza di una demarcazione legislativa tra illegittime e legittime forme di intermediazione; così come la scelta di richiedere che la condotta oggetto dell’accordo sia costitutiva di reato e non meramente contraria ai doveri d’ufficio è coerente con quella di abolire l’abuso di ufficio, ponendosi entrambe in linea di continuità con la preoccupazione del legislatore che anche quella nozione lasciasse un eccessivo spazio di discrezionalità nell’individuazione delle condotte punibili. Va tuttavia rivolto un invito al legislatore ad introdurre una organica disciplina delle attività dilobbying, necessaria per garantire trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni, rimeditando eventualmente anche le scelte in materia penale al fine di assicurare una più incisiva tutela contro condotte di indubbia gravità, che restano oggi del tutto sprovviste di sanzione. (Precedenti: S. 95/2025 - mass. 46783, 46784; S. 8/2022 - mass. 44471, 44472, 44474).

Il principio di legalità in materia penale obbliga il legislatore nazionale a prevedere in termini precisi i contorni di ogni incriminazione, sì da fornire un chiaro avvertimento ai consociati circa l’estensione del precetto penalmente sanzionato e da impedire che l’individuazione del confine tra lecito e illecito sia rimessa alla libera interpretazione del giudice, in violazione del principio della separazione dei poteri; garantendo così, al tempo stesso, l’uniformità dell’applicazione della norma penale, in conformità al principio dell’eguaglianza. (Precedenti: S. 110/2023 - mass. 45588; S. 98/2021 - mass. 43904; S. 134/2019 - mass. 42640; S. 54/2024 - mass. 46073). Il principio di legalità vincola il legislatore italiano nel momento in cui introduce nell’ordinamento interno una legge penale, ma non gli Stati (compreso quello italiano) nella fase di negoziazione e ratifica di uno strumento internazionale che ponga obblighi di incriminazione, i quali sono fisiologicamente connotati dall’uso di formule elastiche e generiche, che assicurano agli Stati la discrezionalità indispensabile per adattare l’obbligo alle peculiarità di ciascun ordinamento nazionale e, in particolare, alle sue specifiche categorie normative, al complessivo sistema in cui l’incriminazione andrà a inserirsi, nonché ai vincoli domestici di natura costituzionale.

L’art. 117, primo comma, Cost. subordina il legittimo esercizio della potestà legislativa statale e regionale al rispetto tanto dei «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario» quanto degli «obblighi internazionali», di talché la violazione degli uni e degli altri da parte della legge statale e regionale determina l’identica conseguenza della sua illegittimità costituzionale, ferme restando la possibilità per il giudice comune di disapplicare la legge solo in caso di contrasto con una norma del diritto dell’Unione europea, se dotata di effetto diretto, e la diversa estensione dei limiti, nei due casi, ai relativi vincoli e obblighi. (Precedente: S. 95/2025 - mass. 46782).

Nel sollevare una questione di legittimità costituzionale il giudice penale non è tenuto a motivare espressamente sull’assenza di cause di non punibilità o non procedibilità ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il suo (legittimo) silenzio in proposito non può che essere inteso come indicativo del loro mancato riconoscimento. (Precedente: S. 27/2025).

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 16/12/2025, n. 185
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 185
Data del deposito : 16 dicembre 2025
Fonte ufficiale :

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