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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr. Michele Magliulo Presidente
dr. Paolo Mariani Consigliere dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1862/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli,
4 Sezione Civile, n. 3095/2021 pubblicata il 31 marzo 2021.
TRA la (codice fiscale Parte_1
), in persona dei procuratori speciali pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Piazza G. Bovio n. 22
presso lo studio dell'avv. Ivan Filippelli (codice fiscale
), da cui è rappresentata e difesa giusta procura C.F._1
in atti
-appellante- 2
E
(codice fiscale ), titolare Parte_2 CodiceFiscale_2
dell'omonima ditta individuale con sede in Casoria (NA), alla Via
Principe di Piemonte 118/A1 (partita iva ), elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Napoli (NA), alla Via dei Fiorentini n. 21, presso lo studio dell'avv. Carlo Palumbo (codice fiscale che lo CodiceFiscale_3
rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 20 novembre 2013, notificato in data 21 giugno 2013, titolare Parte_2
dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli, la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo:
- di aver intrattenuto da diversi anni rapporti “su basi coperte e su basi fiduciarie con la ”; Parte_1
- che i rapporti fiduciari, “sono stati e sono tuttora regolati sul
conto corrente n.7880.68”;
- che tra le medesime parti sono intercorsi, fino alla data di estinzione del 6 luglio 2010, ulteriori rapporti di conto corrente
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contraddistinti dai numeri 7963.69 e 7964.62, nonché rapporti di apertura di credito a valere su quest'ultimo conto;
-che per nessuno dei rapporti summenzionati esiste un valido contratto di accensione di conto corrente, almeno nella forma richiesta a pena di nullità dall'art.117 del D.Lgs. 385/93;
-che non esistono neppure validi contratti di apertura di credito a valere sui conti correnti n.7880.68 e n.7964.62, almeno quanto ai requisiti di forma di cui all'art. 117 TUB;
-che anche i contratti di apertura di credito a valere sui conti correnti n.7880.68 e n.7964.62, non sono assistiti da forma scritta;
che pertanto, nessuna valida pattuizione è intervenuta tra le parti relativamente agli interessi, commissioni, spese e valute;
- che nel corso del rapporto la banca ha applicato interessi ultralegali, oneri a vario titolo, come c.m.s. illegittime, che inoltre, ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale:
“1. In via principale accertare la nullità dei contratti di conto corrente n.7880.68, n.7963.69 e n.7964.62 e dell'apertura di credito
a valere sui c/c n.7880.68 e n.7964.62 per insanabile difetto di forma ex art. 117 del D. Lgs. 385/93”;
“2. In via gradata accertare l'invalida pattuizione tra le parti, relativamente ai rapporti di c/c n.7880.68, n.7963.69 e n.7964.62
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nonché quelli di apertura di credito a valere sui c/c n.7880.68 e
n.7964.62, degli interessi ultralegali ed anatocistici, delle commissioni
(con particolare riferimento alla c.m.s), delle valute e delle spese”;
“3. Per l'effetto, dichiarare la tenuta alla restituzione delle Pt_1
somme indebitamente percepite a titolo di interessi ultralegali, nonché delle somme indebitamente percepite per effetto della capitalizzazione trimestrale, delle somme indebitamente percepite a titolo di
commissioni di massimo scoperto e di quelle che a partire dal III trimestre 2009 l'hanno sostituita, nonché di quelle indebitamente percepite per l'applicazione di oneri, spese e valute mai convenute.
Accertarsi il maggior saldo a favore della ditta istante del c/c
n.7880.68, rinveniente dal ricalcolo degli interessi creditori su tutti i
conti correnti per cui è causa e dichiarare la Banca debitrice della ditta
della s Parte_2
omma complessiva di euro 34.802,86, pari al saldo del c/c n.7880.68, alla data del 31/3/2013”;
“4. Condannare la al pagamento in favore della ditta Pt_1
attrice delle somme come innanzi determinate, anche a titolo di
ripetizione dell'indebito. Il tutto oltre interessi dal 31.3.2013 e rivalutazione monetaria da ogni singolo addebito a far data dall'introduzione della domanda giudiziale”;
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“5. Condannare la al risarcimento danni per violazione dei Pt_1
principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale, secondo il prudente apprezzamento del Giudicante oltre al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.2 cc, da liquidarsi nella misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo dei
BOT a 12 mesi e il tasso di interesse legale, così come statuito dalla
Suprema Corte, Sezioni Unite, con sent. n.19499 del 16/7/2008. Con
vittoria di spese e competenze di causa, oltre iva e cpa”.
I.2. Si costituiva in giudizio la Parte_1
la quale contestava le domande avverse, deducendo la validità
[...]
dei contratti di apertura dei c.c., in particolare del c.c. n. 7880.60, perché pattuiti per iscritto e contenenti tutte le condizioni economiche del rapporto.
Eccepiva, in primo luogo, la prescrizione del diritto dell'attore alla ripetizione delle somme addebitate in conto corrente, per il decorso del termine decennale dalla chiusura del conto e dall'avvenuta annotazione degli addebiti per le rimesse aventi natura solutoria;
in secondo luogo, la inammissibilità e/o improponibilità della domanda di ripetizione del saldo creditore del c.c.7880.68 ancora in essere al momento della notifica della citazione.
Deduceva, infine, che l'attore, su cui incombeva l'onere della prova ex art. 2697 c.c., avrebbe dovuto indicare gli elementi costitutivi
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della domanda, indicando specificatamente i documenti e le circostanze su cui si fondava e che ciò non era stato fatto.
Inoltre chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento, in suo favore, della somma di € 25.542,16 quale saldo debitore del c/c n. 7880,68; in subordine, la compensazione di tale credito con l'eventuale credito vantato nei suoi confronti dall'attore.
I.3. Con sentenza n. 3095/2021, pubblicata in data 11 marzo
2021, il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, così provvedeva:
- “1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna a corrispondere in favore Parte_1
di la somma di 32.943,39 oltre interessi dalla Parte_2
domanda”;
- “2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di c.t.u.”
(cfr. pag. 5 della sentenza).
II.1. Avverso la suddetta sentenza - con atto di citazione per l'udienza del 29 luglio 2021, notificato in data 26 aprile 2021- la
[...]
proponeva appello, articolando due Parte_1
motivi così rubricati:
“1) Erroneità della sentenza nella parte in cui omette di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito tempestivamente sollevata dalla - violazione del Pt_1
principio sancito dall'articolo 112 del Codice civile”;
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“2) Erroneità della sentenza nel capo in cui condanna la Pt_1
alla ripetizione dei saldi rideterminati dal c.t.u. del c.c. 7880 ancora aperto al momento della notifica dell'atto di citazione – Inammissibilità della relativa domanda di condanna - Azione di solo mero accertamento del saldo”.
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte:
“1. In via cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva
della sentenza di primo grado”;
“2. Nel merito: riformare integralmente la sentenza di primo grado per
i motivi di cui alla narrativa e dichiarare inammissibili le domande di condanna della banca alla ripetizione del saldo del conto corrente n.
7880.68 ancora in essere al momento della proposizione della
domanda”;
“3. In via gradata, in caso di riforma della sentenza, qualora la Pt_1
fosse costretta al pagamento della somma liquidata nella sentenza di primo grado, si chiede la condanna dell'appellato alla restituzione della somma versata, oltre interessi ex art. 1284 IV co cpc”;
“4. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado del
giudizio”.
In via istruttoria, chiedeva disporsi “rinnovazione della c.t.u., al fine di rideterminare i saldi dei rapporti ed in particolare del c.c. ordinario
7780, correggendo gli errori commessi dal precedente perito sulla
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scorta delle osservazioni formulate dal c.t.p. prof. e tenendo Per_1
conto dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie”.
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 10 giugno 2021, si costituiva in giudizio , il quale deduceva Parte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto, contestando ed eccependo tutto quanto ex adverso dedotto. Chiedeva, dunque, all'adita Corte:
“
1. Per il rigetto di tutti i motivi di appello e sentire accertare che il saldo del c/c n.7880,68 alla data valuta del 31/12/2013 – data dell'ultimo e/c depositato – è pari ad € 32.943,39, così come rideterminato dal CTU in sede peritale”;
“2. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre maggiorazione,
oltre iva e cpa, con distrazione al sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde del doppio grado di giudizio”.
II.3. Sospesa l'esecutività della sentenza (giusta ordinanza del
10 settembre 2021) dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 23 gennaio 2025, le parti depositavano le loro note in sostituzione dell'udienza, e la causa veniva introitata in decisione, con concessione dei termini di legge ridotti (40 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
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Alla scadenza, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di gravame – rubricato “erroneità della sentenza nella parte in cui omette di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione dell'indebito tempestivamente sollevata dalla – Pt_1
violazione del principio sancito dall'articolo 112 del Codice civile” (cfr.
pag. 6 dell'atto di appello) – la Parte_1
si duole che il Giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, da essa tempestivamente sollevata nel primo atto difensivo, e che abbia ancorato il termine iniziale della prescrizione “dalla chiusura del
c.c. anziché dall'annotazione delle rimesse sul c.c. così come previsto dalla sentenza n. 244188/2010” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
Di contro, argomenta che qualora il Giudice avesse correttamente applicato i principi di diritto affermati dalla Corte di
Cassazione nella nota sentenza n. 24418/2010 avrebbe dovuto
“accogliere l'eccezione di prescrizione e affidare al c.t.u. l'incarico di
accertare le rimesse prescritte per poi dichiarare in sentenza
l'intervenuta estinzione del diritto dell'attore alla ripetizione delle somme per prescrizione” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello). Ed aggiunge che da tale errata premessa, secondo cui il termine di
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prescrizione decorre dall'estinzione del conto, ha poi ingiustamente
“condannato la banca alla restituzione dei saldi rideterminati dal c.t.u. senza tenere conto delle rimesse solutorie prescritte” .
Le deduzioni dell'appellante vanno respinte perché estremante generiche nella formulazione e fuori fuoco rispetto alle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
Posto che va pienamente condivisa la più recente ma oramai consolidata giurisprudenza di legittimità confermata dalle SS.UU., secondo cui elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è la sola deduzione dell'inerzia (mancato esercizio) da parte del titolare del diritto accompagnata dalla manifestazione della volontà di volerne profittare, senza quindi la necessità della indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, in tal modo dovendosi delimitare l'onere di allegazione della banca convenuta al solo generico riferimento alle rimesse ritenute prescritte ed essendo, a quel punto, invece onere del correntista, attore in ripetizione, dimostrare la esistenza di un contratto di apertura di credito, idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio e perciò a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto - (vedi Cass.
SS.UU. n. 15895/2019, Cass. n. 27704/2018, n. 7013/2020, n.
21225/2022, da Ultimo Cass.n. 26897/2024 “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio
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indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della
natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” - rileva la Corte che, nel caso in oggetto, non solo la banca non ha assolto al proprio onere di allegazione quanto alla indicazione delle rimesse ritenute prescritte, di natura solutoria, ma fronte della motivazione del primo Giudice che ha respinto la proposta eccezione di prescrizione nell'assunto che le rimesse effettuate avessero solo natura ripristinatoria (nello specifico ha statuito che “in merito alla prescrizione dell'azione, pacificamente
decennale, nel contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione della provvista, operati cioè nel limite dell'affidamento concesso al cliente, il termine prescrizionale decorre dall'estinzione del conto”) , si è limitata a richiamare la giurisprudenza invalsa sugli oneri di allegazione e prova gravanti sul correntista che agisce in ripetizione e l'istituto di credito che eccepisce la prescrizione, omettendo però di formulare alcuna specifica censura in ordine alla natura ripristinatoria che è stata riconosciuta dal primo Giudice alle rimesse presenti sul conto.
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Dal chè l'inammissibilità della doglianza per violazione del predicato di specificità ex art. 342 c.p.c.
2.Con il secondo motivo di gravame – rubricato “erroneità della sentenza nel capo i cui condanna la alla ripetizione dei saldi Pt_1
rideterminati dal c.t.u. del c.c. 7880 ancora aperto al momento della notifica dell'atto di citazione - Inammissibilità della relativa domanda di condanna- Azione di solo mero accertamento” (cfr. pag. 10 dell'atto di appello)- la lamenta che il primo Parte_1
Giudice l'abbia erroneamente condannata alla ripetizione dei saldi rideterminati dal c.t.u. del conto corrente n.7880, benchè il conto fosse ancora aperto al momento della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 27 giugno 2013. In particolare, pur riconoscendo che il conto in questione è stato “estinto in data 15.10.2013” nel corso del giudizio di primo grado, deduce l'insussistenza dei presupposti della domanda di ripetizione accolta dal primo Giudice, non essendo stata data prova, da parte del correntista, di aver restituito alla Pt_1
il saldo a debito risultante dall'estratto conto: resta, quindi, al correntista solo l'azione di accertamento del debito/ credito del c.c.
7880.68.
La doglianza è infondata.
2.1.In linea generale, i presupposti costitutivi dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., che devono essere provati
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da colui che si afferma creditore, sono: 1) l'esecuzione di un pagamento non dovuto;
2) la mancanza di causa che lo giustifichi, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia (Cass. 11/02/2020, n.3314). Ed il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che sia consistito nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Corollario dei principi innanzi esposti, è che, nella materia bancaria, al fine di stabilire se (e quando) sia o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens, occorre distinguere: se pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà
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qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. In quest'ultimo caso, l'annotazione in conto di una posta di interessi o di commissione massimo scoperto, illegittimamente addebitati dalla banca al correntista, comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Come esattamente osservato dalla difesa dell'appellante, di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto
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corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi e addebiti non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (così Cass. 15/01/2013, n.798).
Peraltro, l'inammissibilità della ripetizione di indebito non impedisce al cliente di proporre, anche in via alternativa o cumulativa all'azione ex art. 2033 c.c., un'azione di nullità (ovvero di accertamento negativo) intesa a ottenere: 1) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad esempio, diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); 2) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse commissione spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
3) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare -avere.
Purtuttavia il Collegio non ignora l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale, anche a voler assumere l'inammissibilità della domanda restitutoria dell'eventuale indebito in difetto della condizione di chiusura del conto, tale condizione si è comunque verificata in corso di causa e ciò consente al giudice di accogliere la domanda. Non è infatti condivisibile la contraria argomentazione di parte appellante
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secondo cui la domanda di ripetizione proposta con il conto aperto rimane inammissibile anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, dato che la chiusura del conto è condizione di ammissibilità
e non di procedibilità della domanda, con la conseguenza che deve valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda;
una recente sentenza della Cassazione ha chiarito, proprio in riferimento ad un caso analogo, che se il conto corrente si chiude in corso di causa viene meno l'originaria inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito in quanto, come già statuito da Cass. 18 dicembre 2014, n. 26769, "è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al momento della decisione poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine",
indipendentemente dal momento in cui si verifichi" (cfr. Cass., sez.
VI, n. 15797 del 15/06/2018).
Da ultimo va segnalata la recente pronuncia della Suprema
Corte n. 25594/2024 che ha chiarito che non vi è un ostacolo a che l'azione di ripetizione di indebito venga proposta “ a conto aperto” a fronte di rimesse solutorie, perché come già osservato
(cfr. Cass. n. 11056/2024) “ a fronte dell'azione di ripetizione dell'indebito non è rilevante la questione dell'avvenuta chiusura o meno del conto. Unico rilevante, in questi casi, è il profilo del pagamento indebito”. Pertanto “ se non vi è un pagamento in
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senso tecnico, e cioè una rimessa solutoria, discorrere di
ripetizione di indebito è un non – senso;
se vi è un pagamento in senso tecnico, non vi è ostacolo alla proposizione dell'azione cui all'art. 2033 c.c. in dipendenza della circostanza, in sé considerata, che il conto è aperto”.
2.2. Ebbene, nel caso in esame, la banca appellante ha sostanzialmente riconosciuto che il conto corrente in questione sia stato chiuso nel corso del giudizio, ciò nondimeno ha affermato l'inammissibilità della domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito avanzata dal correntista nei suoi confronti perchè, a suo parere, “gli elementi costitutivi dell'azione devono esistere al momento della introduzione del giudizio e non successivamente alla
sua pendenza”.
Per quanto sinora esposto, attesa la palese infondatezza delle deduzioni dell'appellante, va respinto anche il secondo motivo di gravame.
3. Non essendo state avanzate ulteriori critiche alle sentenza da parte dell'appellante né in ordine alla pronuncia di accertamento del saldo dei rapporti di conto corrente con relative aperture di credito intrattenuti da con la Parte_2 Parte_1
così come rideterminato in sede peritale dal CTU dr. Per_2
e recepito dal Tribunale, né in ordine ai criteri adottati per il
[...]
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relativo conteggio, va integralmente confermata la decisione impugnata.
4. Per rigore di soccombenza le spese del grado di appello vanno poste a carico dell'appellante secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c. e liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte ed applicati per ciascuna di esse i valori medi tabellari in relazione al valore della causa (da ragguagliare al decisum e dunque allo scaglione da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00 ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova
fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare
o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le
ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo
Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto
18 19
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'
appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla - con Parte_1
atto di citazione per l'udienza del 29 luglio 2021, notificato il 26 aprile
2021 - avverso la sentenza n. 3095/2021 del Tribunale di Napoli- 4
Sezione Civile, pubblicata il 31 marzo 2021, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
B) condanna la a pagare in Parte_1
favore di le spese del grado di appello che liquida in Parte_2
€ 6.946,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge e distrae a favore dell'avv. Carlo Palumbo;
C) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
19 20
pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli, addì 3 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dr.ssa Marielda Montefusco dr. Michele Magliulo
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