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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/12/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3441/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3441/2022 promossa da:
N.Q. DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Parte_1
DI (c.f. ) elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliato in C.DA CHIANCHITELLE S.N. 90021 ALIA (PA) presso il Difensore
PAGANO MARIA PIA
ATTRICE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
ANAS - STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA - VIALE ALCIDE DE GASPERI 247
MO presso il Difensore RA LO IT
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 Le parti hanno concluso come in atti
*******
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposto il fatto nelle sue linee essenziali.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, n.q. amministratore di sostegno della sig.ra , chiedeva il risarcimento dei danni Parte_2
subiti da quest'ultima in conseguenza del sinistro verificatosi il 7 novembre 2017, alle ore 11:00 circa, lungo la SS 121 Catanese in direzione Roccapalumba, all'altezza del km 191+600, nel territorio di AL (PA), quando la predetta , Parte_2
di 31 anni, alla guida di un'autovettura Seat Cordoba targata AV078HX, di proprietà
del padre, nell'affrontare una curva perdeva il controllo del veicolo andando a impattare contro uno degli alberi presenti a bordo della carreggiata;
la vettura si accartocciava attorno al tronco dell'albero; la conducente riportava lesioni gravissime.
Come emerge dalla relazione di servizio dei Carabinieri del comando Stazione di
ER FR (PA) intervenuti in loco nell'immediatezza del fatto, le condizioni meteorologiche al momento del sinistro erano caratterizzate dalla presenza di pioggia recente, che aveva reso il manto stradale particolarmente scivoloso e viscido. La
Procura della Repubblica di Palermo, nel decreto di archiviazione del procedimento penale, ha escluso ogni responsabilità della conducente rilevando che “il sinistro, così
come emerge dalle dichiarazioni delle persone informate dei fatti e dagli accertamenti della
polizia giudiziaria, è da imputarsi alla presenza di una vera e propria insidia per il guidatore,
costituita dal manto stradale particolarmente scivoloso e dalla contestuale presenza di un dosso
segnalato soltanto per gli utenti in transito nel senso di marcia opposto”. Le conseguenze lesive risultavano particolarmente gravi poiché, come accertato sempre nella relazione di servizio dei Carabinieri, l'albero contro cui si è verificato l'impatto aveva pagina 2 di 19 un diametro di 2,10 metri e si trovava ad una distanza di appena 1,60 metri dalla carreggiata, senza alcun guard-rail a protezione. Il tratto stradale presentava inoltre una segnaletica di pericolo per dosso visibile solo per gli utenti provenienti dal senso opposto di marcia.
L'attrice evoca in giudizio ui ascrive la responsabilità ex art. 2051 CP_2
c.c. (danno da cosa in custodia, intrinsecamente pericolosa) per omessa manutenzione della sede stradale ed omessa predisposizione di adeguate misure di sicurezza.
Quantifica il danno, da ultimo in conclusionale, in Euro 1.877.228,20, di cui
1.221.297,00 per danno non patrimoniale (con personalizzazione massima Euro
1.424.847,00), ed Euro 16.109,20 per spese mediche.
Si è costituita resistendo eccependo preliminarmente il difetto di CP_1
legittimazione attiva dell'amministratore di sostegno (successivamente sanato), e contestando la fondatezza nel merito della domanda. Ha infatti dedotto che il sinistro si sarebbe verificato per fatto e colpa ascrivibili alla condotta imprudente della conducente, rilevante quale caso fortuito ai fini della prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c.; e ciò per la presenza di segnali di pericolo "Strada sdrucciolevole
per pioggia", "dosso", "doppia curva"; per la violenza dell'impatto, sintomatica di una velocità eccessiva e non adeguata alle condizioni meteorologiche e della strada;
per la vetustà del mezzo e per l'usura dei pneumatici. Chiede pertanto accertarsi in via principale l'esclusiva responsabilità della danneggiata;
in subordine, il concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
2. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei modi e termini che subito si diranno.
Disciplinando l'art. 2051 c.c. una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva,
l'imputazione di responsabilità prescinde da qualsiasi indagine sul dolo o sulla colpa del (preteso) danneggiante, essendo invece, e precipuamente, imputazione in senso pagina 3 di 19 giuridico, dunque di effetti e non già di fatti. Il responsabile civile è come tale individuato in quanto cheapest cost avoider (secondo la scuola dell'analisi economica del diritto) o, con maggior appropriatezza nel caso di specie, in ragione della relazione qualificata con la res pericolosa, relazione che pone nella sfera di controllo del soggetto il rischio di verificazione dell'evento lesivo.
Tale rischio è prevedibile, prevenibile, evitabile secondo le conoscenze tecnico-
scientifiche di un dato momento storico, di guisa che la sua verificazione:
i) dimostra ex se la negligenza, imprudenza, imperizia del titolare di quella relazione, dunque colpevole (secondo la tesi della natura unitaria della responsabilità civile come sempre e comunque colposa, secondo l'antico dogma “ ”); Controparte_3
ii) fonda invece – più correttamente, ad avviso di questo Giudice – la responsabilità come sopportazione delle conseguenze negative della relazione qualificata con la res (secondo la tesi, preferibile, della responsabilità oggettiva come pilastro autonomo – ed equiordinato rispetto a quella per colpa – del sistema della responsabilità civile;
e ciò per l'antico brocardo cuius commoda,
eius et incommoda).
L'Ente convenuto, secondo questa impostazione, risponderebbe del fatto lesivo non già per negligenza o trascuratezza dei suoi funzionari o esponenti (non essendo d'altra parte neanche predicabile, come insegna la teoria generale del diritto, uno stato soggettivo in capo ad una persona giuridica) bensì in quanto unico soggetto cui imputare gli effetti lesivi della cosa pericolosa, in ragione della prossimità giuridica con la stessa: responsabilità da posizione. Ne consegue che – come del resto rammenta la più avveduta, ed assolutamente consolidata, giurisprudenza – l'attore deve provare soltanto il nesso di causalità tra l'evento e la (intrinseca pericolosità della) cosa (non già, come invece sostengono i fautori della responsabilità solo colpevole, tra l'evento pagina 4 di 19 e una condotta commissiva od omissiva del responsabile); restando invece a carico del convenuto l'onere della prova c.d. liberatoria, i.e. la dimostrazione che il fatto si è
verificato per cause estranee alla propria sfera di controllo o, se si preferisce, che l'evento – concretizzazione del rischio specifico connotante la relazione qualificata con la cosa – è stato, per le sue modalità, imprevisto, imprevedibile, non prevenuto e non prevenibile in alcun modo.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un
fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità,
dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza
della diligenza o meno del custode” (Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943;
conforme la giurisprudenza successiva;
tra le più recenti Cassazione civile sez. III,
31/07/2024, n.21461); ribadendo ancor recentemente che “La responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva - in quanto si basa sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o
dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle
condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex
art. 1227 c.c., la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto
all'evento pregiudizievole” (Cass. Cassazione civile sez. III, 24/05/2024, n.14566).
3. Il problema giuridico che si pone è allora quello della incidenza di tali principi sul tema della causalità; in altri termini, di come operi la causalità nelle fattispecie di responsabilità oggettiva. Dovrebbe risultare sufficientemente chiaro – per quanto sin qui esposto – che il nesso causale si pone tra il fatto-evento e la res valutata nella sua pagina 5 di 19 intrinseca pericolosità, non tra il fatto e una condotta attiva od omissiva. Parafrasando
la letteratura, bisogna non cercare la colpa, “perché si finiva sempre col trovarla, e a danno
della giustizia”.
Come si indaga il nesso causale? È ben noto che – dopo ampia e travagliata elaborazione, che si dà per nota per ragioni di economia espositiva (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ. 632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ.
4400/2004; Cass. Civ. 21619/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 577/2008; Cass. Civ. 23676/2008)
- oggi la giurisprudenza è attestata sulla differenziazione metodologica tra l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità penale, dove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, ed in materia di responsabilità civile,
ove vige la regola del “più probabile che non”. Nel primo caso, viene richiesta la necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità
o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (in
dubio, pro reo). Nel secondo caso, viceversa, proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell'affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale (c.d. elevata probabilità logica).
Questa prima considerazione consente di affermare che le conclusioni del decreto di archiviazione penale sono del tutto condivisibili e meritevoli di integrale riproposizione in questa sede. Risparmiando – anche per non appesantire la lettura di questo provvedimento – ulteriori approfondimenti sull'assenza di un principio di gerarchia delle prove nel processo civile, e sulla conseguente utilizzabilità dei provvedimenti resi dal giudice penale come fonti di prova liberamente (ma prudentemente) apprezzabili, quel che va rimarcato è che il giudice penale non fonda pagina 6 di 19 la sua valutazione su questioni procedurali o sull'insufficienza di elementi di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato ipotizzabile;
entra invece nel merito del fatto, considerandolo “nella sua immane concretezza” (come insegna la dottrina penalistica), e sottoponendolo con altrettanta concretezza, nella sua pregnante evidenza, alla valutazione;
anche del giudice civile. Il quale non ritiene che il principio di libero apprezzamento degli atti penalistici possa giustificarne, nel caso di specie,
l'omessa considerazione o lo stravolgimento: si tratta di valutazioni su elementi oggettivi e documentali, non di questioni di diritto. Per il GIP l'evento lesivo è in chiara derivazione eziologica dalle condizioni di intrinseca pericolosità della strada:
per il fondo viscido, per il dosso non segnalato, per il guard-rail assente.
La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d.
generale – idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano meramente teorico e statistico (regola dell'id quod plerumque accidit) – dalla causalità
c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale), in cui la più accorta OT ravvisa applicazione della teoria c.d. del rischio specifico;
vale a dire, si perviene all'
accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale – che ravvisa la causa di un evento nel fatto normalmente adeguato a produrlo (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168) – con il criterio del rischio specifico – alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque,
quando il danno, che non sia a rigore definibile quale normale conseguenza del fatto,
realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto (cfr. sul punto – sia consentito il rinvio – Trib. Piacenza 26.03.2013 n. 230).
Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del “più probabile che non” (su cui ex plurimis v. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576). Più recentemente (non è possibile pagina 7 di 19 – né utile – in questa sede ripercorrere compiutamente il ciclico riproporsi dei termini del dibattito) la Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di responsabilità civile il
nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro)
è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime
con la formula del più probabile che no. Nel caso si tratti di verificare se la cosa ha contribuito
causalmente all'evento insieme ad altre concause, il ricordato principio di diritto è specificato
nel modo seguente: qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità
di cause, si devono applicare i criteri della probabilità prevalente e del più probabile che non.
Pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi
valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative
concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi
ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che
abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma
dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità
prevalente. Con la conseguenza che il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti
che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e
da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno
probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità,
sulla base degli indizi raccolti” (Cass. Cassazione civile sez. III, 26/04/2023, n.10978) “Non
serve dunque — ha evidenziato la Suprema Corte — né la certezza, né una elevata probabilità,
come assunto dalla Corte di merito, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta
di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga
come di elevata probabilità. Ciò si spiega per il fatto che le probabilità numeriche di un fatto
(che la cosa abbia concorso al danno) non necessariamente ammontano al 100%, ossia: data la
tesi X e quella contraria Y, non necessariamente la loro somma porta al 100% (nel senso che
la prima è data al 60% e l'altra al 40%, ad esempio). Ciò accade perché c'è sempre spazio per
altre spiegazioni, molto meno probabili, che sono date ad una percentuale minore. Così che,
pagina 8 di 19 scartate queste ultime, può accadere che le rimanenti, ad esempio quella sostenuta dall'attore
e quella sostenuta dal convenuto, abbiano l'una il 30% e l'altra il 20%: la regola del più
probabile che no, porta ad affermare come fondata la prima delle due, anche se non
caratterizzata da una elevata probabilità, come ha preteso la Corte di merito, quanto piuttosto
di una probabilità maggiore dell'altra ipotesi.” (ibidem). In tal senso è da leggersi anche la giurisprudenza più rigorosa, che evidenzia come “In tema di responsabilità da cose in
custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente
sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la
prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente
esclusione della responsabilità del custode”. (Cass. Cassazione civile sez. III, 18/12/2024,
n.33129). Ecco, qui incertezze – si consenta il rilievo – non ce ne sono. Che la vettura abbia perso aderenza sul manto stradale viscido;
che il dosso non fosse segnalato se non per chi transitava in senso opposto;
che non ci fosse alcun guard-rail che potesse impedire alla ragazza di schiantarsi contro un albero imponente: sono tutti fatti
assodati e non contestati. La contestazione è sul perché. La difesa di tenta di CP_1
dimostrare la colpa della conducente, ex se e/o in ragione dell'asserita inadeguatezza dell'autovettura: ma questo dopo. Sono considerazioni, infatti, che si collocano, sul piano logico, immediatamente dopo la questione del nesso causale tra cosa e danno.
La contestazione di ad un'attenta analisi, e alla luce di come si è ricostruito il CP_1
concetto stesso di responsabilità oggettiva, non è sull'intrinseca pericolosità della strada, ma sulla colpa della conducente: ciò che contesta è dunque non la prova richiesta all'attrice – e pienamente fornita – del nesso causale tra res ed evento (e tra questo e il danno): bensì l' imputabilità della responsabilità al custode, prospettando la condotta di guida della ragazza come caso fortuito ai fini della prova liberatoria.
La giurisprudenza, tuttavia, ha da tempo chiarito (pur, a ben guardare, sulla scorta di un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito da chi pagina 9 di 19 scrive) che “Per escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, la condotta colposa del
danneggiato deve avere caratteristiche di imprevedibilità tali che valgano a determinare una
definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Il comportamento negligente (nel
caso di specie: l'eccessiva velocità tenuta dal conducente), se può non integrare l'ipotesi del
caso fortuito, ben può invece avere rilevanza ai fini della liquidazione del danno, ai sensi
dell'art. 1227 c.c. che è norma che, in virtù del richiamo operato dell'art. 2056 c.c., è operativa
anche per la liquidazione della responsabilità extracontrattuale (fattispecie relativa al sinistro
occorso ad un guidatore uscito di strada con la sua auto che, a causa della mancanza di guard
rail, aveva impattato contro un traliccio della ferrovia posto a un metro dalla sede stradale)”
(è dunque un precedente pressoché in terminis, quello scrutinato da Cassazione civile sez. III, 17/02/2023, n.5116).
La tesi dell'inadeguatezza della condotta di guida della ragazza non è credibile sulla base dei dati oggettivi emergenti in atti. Le condizioni degli pneumatici sono state refertate come “discrete” dai Carabinieri intervenuti in loco, che diversamente non avrebbero mancato di rilevarne l'inidoneità all'uso. Il fondo stradale viene riferito come asciutto al momento dell'intervento, pur non escludendo gli stessi Militari che potesse essere scivoloso per la presenza di brina al momento del sinistro. Il che avvalora la tesi dei testi escussi (anche in sede penale) che hanno riferito del manto stradale viscido. La velocità del veicolo: non c'è alcun elemento che consenta di affermare che fosse eccessiva o inadeguata. I Carabinieri, non a caso, riferiscono di aver riscontrato sull'asfalto tracce di pneumatici ma per scarrocciamento, non per
“frenata”. La perdita di aderenza si può verificare anche a velocità inferiore ai 50
km/h, limite di quel tratto di strada. Non risulta sia stata elevata contravvenzione alla ragazza: diversamente da quanto certamente sarebbe accaduto ove vi fosse stata evidenza di una velocità eccessiva. La dinamica più probabile del sinistro,
comprovata dal punto di impatto e dalla particolare angolazione dello stesso, è
pagina 10 di 19 dunque quella di una perdita di aderenza che ha determinato lo sbandamento del veicolo quasi a “testa-coda”, cioè la sua traiettoria verso destra in posizione quasi perpendicolare alla strada, come comprova la localizzazione del punto di impatto con l'albero: fianco sinistro, in corrispondenza dello sportello lato guida. Questo significa che la presenza di un guard-rail avrebbe – lo si afferma secondo logica induttiva – con elevata probabilità logica determinato un diverso e meno lesivo impatto, perché le leggi della fisica insegnano che il guard-rail avrebbe assorbito almeno in parte l'urto e distribuito le forze su una superficie più ampia rispetto a quella del tronco dell'albero, che ha colpito l'autovettura con la violenza di un maglio (concentrando l'energia su una superficie ridotta). Questa è la vera domanda che a questo punto occorre porsi: in quel tratto di strada, con quella conformazione – curva a destra, con alberi ad alto fusto a un metro dal margine della carreggiata, e con un dosso – era così
impensabile che si potesse verificare un sinistro come quello occorso a ? Che Parte_2
un'autovettura potesse sbandare e andare a sbattere contro uno di quegli alberi era un evento imprevedibile e inevitabile? Era un rischio in senso tecnico, cioè un evento di possibile verificazione sul piano logico e statistico, o una anomalia che sfuggiva a qualsiasi analisi razionale?
Questo giudice ben conosce l'obiezione che tradizionalmente si muove in questi casi: non è possibile dotare di barriere protettive ogni singolo tratto stradale,
(specie nell'Isola dove, per tradizione, manca tutto e risorse non ce n'è mai se non per il superfluo e il vano); ma è difficile non considerare la mancata presenza di un guard-
rail proprio in quel tratto, a fronte della presenza di alberi così grandi e a così breve distanza dal margine della carreggiata, come un'omissione che resiste a qualsiasi tentativo di giustificazione razionale: così come la scelta di non segnalare il dosso, non apponendo segnaletica se non per chi proveniva nel senso contrario, quasi che la pericolosità fosse a senso unico. Pericolosità del dosso accresciuta – cosa richiamare pagina 11 di 19 al riguardo? Il concetto di fatto notorio o la semplice logica? – in caso di pioggia, brina,
umidità, tutte condizioni che rendono il manto stradale viscido.
L'imputazione ad dell'oggettiva responsabilità nella causazione del CP_1
sinistro è dunque diretta conseguenza del rapporto di custodia con una res di evidente pericolosità intrinseca, come il tratto stradale predetto, caratterizzato da un dosso non segnalato e dall'assenza di guard-rail. Non è dunque a titolo di colpa per omissione:
l'omessa esecuzione delle opere di livellamento del fondo stradale e l'omessa installazione del guard-rail possono avere varie motivazioni, espresse o implicite, che attengono alla discrezionalità politica (in senso ampio) e amministrativa: “non si può
fare”, leitmotiv ben noto ad ogni siciliano;
ma non possono valere come esonero da responsabilità. Se un ente pubblico è custode di una strada, lo è nel bene e nel male.
Non può passare il principio, nettamente antigiuridico, per cui su strade di quel tipo si circola “a proprio rischio e pericolo”, e se succede qualcosa è “una tragica fatalità”.
Se quel dosso non ci fosse stato, se fosse stato installato un guard-rail a norma, molto probabilmente oggi discuteremmo di conseguenze lesive meno devastanti di quelle subite da . Parte_2
4. Chiarito l'an, può esaminarsi il quantum debeatur.
La Cassazione ha ormai da tempo scolpito a chiare lettere le direttive cui si deve attenere il giudice di merito. È invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli,
individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972). Il principio di integralità del risarcimento del danno impone infatti che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 13/5/2011, n. 10527 e, da ultimo, Cass.,
pagina 12 di 19 7/6/2011, n. 12273). Tali aspetti debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore (Cass. 30/06/2011 n. 14402).
La liquidazione mirata a ristorare il nocumento accusato dal danneggiato deve essere integrale, dovendo tener conto delle perdite cagionate alla vittima del fatto illecito, nonché alle sofferenze morali e future che il destinatario dell'azione lesiva si veda costretto a subire ovvero è presumibile che subisca o che possa subire in seguito
(cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. III, 26/05/2011, n. 11609).
Il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale, peraltro, “non può mai
corrispondere alla relativa esatta commisurazione, sicché se ne impone la valutazione
equitativa. Tale valutazione, che attiene alla quantificazione e non già all'individuazione del
danno, deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze
del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua
della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione;
i criteri di valutazione
equitativa, la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono
essere idonei a consentire altresì la c.d. personalizzazione del danno, al fine di addivenire ad
una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata. La liquidazione deve
rispondere ai principi dell'integralità del ristoro, e pertanto: a) non deve essere puramente
simbolica o irrisoria o comunque non correlata all'effettiva natura o entità del danno ma
tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno,
alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
b) deve concernere tutti gli
aspetti (o voci) di cui la generale ma composita categoria del danno non patrimoniale si
compendia. Il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato non si pone in
termini antitetici ma trova per converso correlazione con il principio in base al quale il
danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito a lui
causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone di evitarsi altresì duplicazioni
pagina 13 di 19 risarcitorie, le quali si configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato
due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non
sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici diversi aspetti negativi causalmente
derivanti dal fatto illecito ed incidenti sulla persona del danneggiato” (questo il quadro di sintesi offerto da Cass. 1361/2014).
Appare doveroso concludere nel senso che spetta al giudice liquidare una unica somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, comprensiva delle singole voci di danno in quanto afferenti ad interessi aventi autonoma rilevanza sul piano giuridico, ma ciò all'unico e limitato fine di esplicitare la ratio decidendi e non già per ripristinare in forma più o meno surrettizia la frammentazione del concetto di danno faticosamente rimossa e ricomposta in unità dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale trasfusa nei noti arresti delle Sezioni Unite del 2008. In altri termini,
occorrerà sempre tener presente che il danno biologico (cioè la lesione della salute),
quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nella modifica peggiorativa della personalità
da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare: v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572)
costituiscono sì pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili,
ma la loro liquidazione resta pur sempre unitaria. L'affermazione della loro autonomia sul piano concettuale, difatti, non contrasta “col principio di unitarietà del
danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma
non una considerazione atomistica dei suoi effetti“(Cassazione civile sez. III, 20 novembre
2012, n. 20292). Le singole categorie concettuali sono perciò richiamabili solo per amor pagina 14 di 19 di precisione e completezza argomentativa, ma vanno ricondotte ad unità nella categoria del danno non patrimoniale, barriera logico-concettuale alla indebita duplicazione delle voci di danno.
I danni non patrimoniali patiti da sono stati ampiamente provati;
ed Parte_2
appaiono inquadrabili, secondo l'impostazione teorico-dogmatica ormai superata – e che senza adesione ma solo per comodità espositiva e ai fini di una miglior comprensione delle motivazioni della decisione qui si ripropone – nelle tradizionali categorie del danno biologico in senso stretto (lesione dell' integrità psicofisica e della salute), del danno morale soggettivo (sofferenza psichica patita in conseguenza dell'illecito) e del danno c.d. esistenziale (come sconvolgimento dell'assetto dell'esistenza della persona: v. retro); di tutti questi elementi il giudice può e deve tener conto procedendo alla c.d. personalizzazione del danno in ragione di tutte le circostanze del caso concreto, procedendo ad una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale, senza dar luogo a duplicazioni (cfr. Cassazione
civile, sez. III, 12/09/2011, n. 18641; Cassazione civile, sez. III, 01/06/2010, n. 13431).
Ancor recentemente, pertanto, la Cassazione si è così, conclusivamente,
espressa: “Al danno biologico corrisponde una nozione unitaria, che tiene conto sia delle
alterazioni nella fisiologia della persona riportate a seguito del sinistro sia delle conseguenze
che queste alterazioni determinano nel compiere gli atti della vita quotidiana. Si è posto il
quesito: “Se le conseguenze anatomo-fisiologiche della lesione della salute costituiscano fattori
di cui tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, o della
personalizzazione del risarcimento”. Sono stati affermati 4 principi di diritto: 1) “Il danno
biologico è la lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle
alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento
delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico-relazionali”. 2) “Esso va accertato
pagina 15 di 19 con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato “baréme”
medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce
proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità”. 3) “Ai fini della sua unitaria
liquidazione, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità
temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il
danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di
invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità
psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità
sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della
malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi)”. 4) “Ai fini della liquidazione
complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali
soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi”. (Cassazione
civile sez. III, 19/09/2022, n.27380).
5. Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla quantificazione fornita dal CTU,
le cui considerazioni si condividono in quanto correttamente motivate, immuni da vizi logici, ampie ed esaustive. La liquidazione del danno andrà determinata in ragione di un'invalidità totale (100%) quantificata secondo le tabelle milanesi, avuto riguardo al c.d. punto base ed all'età della persona danneggiata, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto: la natura e l'entità delle lesioni (devastanti), i postumi invalidanti ivi compresi i successivi interventi chirurgici cui si è sottoposta la danneggiata, le inevitabili ripercussioni a livello psichico, includendovi pertanto quale necessaria componente anche il c.d. danno esistenziale o alla vita di relazione:
stiamo parlando di una ragazza che è tuttora cosciente della propria condizione.
“Vigile, cosciente, apertura spontanea degli occhi, interagisce tramite lo sguardo con i parenti
comunicando con piccoli cenni degli occhi, con suoni incomprensibili e con limitati movimenti
della mano dx e del braccio…”. Le lesioni patite “hanno per sempre modificato le condizioni
pagina 16 di 19 generali preesistenti e la prospettiva di vita della sig.ra La ricorrente in seguito Parte_2
all'evento dannoso da soggetto normale abile a vivere una vita normale lavorativa e di relazione
sociale è diventata completamente disabile e totalmente dipendente da soggetti terzi, e dai
caregiver per tutte le sue funzioni essenziali e non e per tutti gli ambiti della sua vita, sia fisica
che relazionale. L'evento dannoso ha per sempre precluso una vita normale lavorativa e di
relazione sociale. In relazione agli eventi accaduti e al quadro clinico che si instaurato ed
evoluto con l'evento traumatico, si può attribuire alla paziente una INABILITÀ ASSOLUTA
dal giorno dell'incidente, dal 07.11.2017 per tutta la vita della sig.ra rilevando Parte_2
un quadro clinico non suscettibile a miglioramento” (CTU, pag. 14-15).
Quanto all'invalidità totale temporanea, proprio per le considerazioni appena riportate dal medico legale, essa va correttamente intesa come circoscritta all'arco temporale che va dal sinistro fino alla stabilizzazione delle conseguenze lesive che va individuata alla data del 30.01.2019, con le dimissioni dall'Ospedale Giglio di Cefalù
(PA) ove era stata sottoposta a trattamento riabilitativo personalizzato con emersione dallo stato di minima coscienza appunto a gennaio 2019; nel calcolo del danno risarcibile si considererà dunque un' ITT di giorni 449 complessivi. Ne risulta:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 31 anni Percentuale di invalidità permanente 100% Punto danno biologico € 9.578,80 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.789,40 Punto danno non patrimoniale € 14.368,20
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 449
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 814.198,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 1.221.297,00
pagina 17 di 19 Con personalizzazione massima (max 25% del danno biolo- gico) € 1.424.847,00
Invalidità temporanea totale € 51.635,00 Totale danno biologico temporaneo € 51.635,00
Totale generale: € 1.272.932,00 Totale con personalizzazione massima € 1.476.482,00
Il danno non patrimoniale patito da appare pertanto, Parte_2
alla stregua dei predetti criteri, quantificabile nell'importo di complessivi Euro
1.272.932,00, tenuto conto dell'età del soggetto (31 anni), della menomazione a carico della sfera psichica e relazionale, considerando globalmente la compromissione della validità psico-fisica del soggetto danneggiato rispetto alle funzioni cui si estrinseca l'efficienza della persona, i pregiudizi anatomico-funzionali nella loro forma statica,
gli aspetti dinamico-relazionali e l'insieme delle conseguenze negative nella vita quotidiana del danneggiato che in via standardizzata derivano da un determinato tipo di lesione.
Non è possibile procedere ad alcuna personalizzazione, come chiarito dalla
Cassazione. “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard"
del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici
giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con
motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto
peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.” (Cassazione civile sez. III,
07/02/2025, n.3114); “La liquidazione delle conseguenze "normali" del danno viene già
ricompresa nel risarcimento tabellare;
solo le conseguenze "peculiari" devono essere oggetto di
specifica prova e possono determinare una maggiorazione.” (Cassazione civile sez. III,
04/11/2025, n.29135). Le lesioni subite da , per quanto devastanti, non Parte_2
pagina 18 di 19 sembrano conseguenze anomale, inconsuete, statisticamente infrequenti, del tipo di sinistro verificatosi.
Le spese mediche – Euro 16.109,20 – sono congrue e non contestate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la responsabilità, ex art. 2051 c.c., di per i danni subiti CP_2
da in conseguenza del sinistro per cui è causa, per le ragioni Parte_2
di cui in motivazione;
e per l'effetto
Condanna al pagamento, in favore di (e per essa CP_2 Parte_2
dell'amministratore di sostegno), della somma di Euro 1.272.932,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e dell'ulteriore somma di Euro 16.109,20
per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento (07.11.2017)
all'effettivo soddisfo;
Condanna a rifondere a parte attrice le spese legali, che si liquidano per CP_2
le ragioni di cui in motivazione in Euro 24.000,00 oltre IVA e accessori.
Termini Imerese, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3441/2022 promossa da:
N.Q. DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Parte_1
DI (c.f. ) elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliato in C.DA CHIANCHITELLE S.N. 90021 ALIA (PA) presso il Difensore
PAGANO MARIA PIA
ATTRICE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
ANAS - STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA - VIALE ALCIDE DE GASPERI 247
MO presso il Difensore RA LO IT
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 Le parti hanno concluso come in atti
*******
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposto il fatto nelle sue linee essenziali.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, n.q. amministratore di sostegno della sig.ra , chiedeva il risarcimento dei danni Parte_2
subiti da quest'ultima in conseguenza del sinistro verificatosi il 7 novembre 2017, alle ore 11:00 circa, lungo la SS 121 Catanese in direzione Roccapalumba, all'altezza del km 191+600, nel territorio di AL (PA), quando la predetta , Parte_2
di 31 anni, alla guida di un'autovettura Seat Cordoba targata AV078HX, di proprietà
del padre, nell'affrontare una curva perdeva il controllo del veicolo andando a impattare contro uno degli alberi presenti a bordo della carreggiata;
la vettura si accartocciava attorno al tronco dell'albero; la conducente riportava lesioni gravissime.
Come emerge dalla relazione di servizio dei Carabinieri del comando Stazione di
ER FR (PA) intervenuti in loco nell'immediatezza del fatto, le condizioni meteorologiche al momento del sinistro erano caratterizzate dalla presenza di pioggia recente, che aveva reso il manto stradale particolarmente scivoloso e viscido. La
Procura della Repubblica di Palermo, nel decreto di archiviazione del procedimento penale, ha escluso ogni responsabilità della conducente rilevando che “il sinistro, così
come emerge dalle dichiarazioni delle persone informate dei fatti e dagli accertamenti della
polizia giudiziaria, è da imputarsi alla presenza di una vera e propria insidia per il guidatore,
costituita dal manto stradale particolarmente scivoloso e dalla contestuale presenza di un dosso
segnalato soltanto per gli utenti in transito nel senso di marcia opposto”. Le conseguenze lesive risultavano particolarmente gravi poiché, come accertato sempre nella relazione di servizio dei Carabinieri, l'albero contro cui si è verificato l'impatto aveva pagina 2 di 19 un diametro di 2,10 metri e si trovava ad una distanza di appena 1,60 metri dalla carreggiata, senza alcun guard-rail a protezione. Il tratto stradale presentava inoltre una segnaletica di pericolo per dosso visibile solo per gli utenti provenienti dal senso opposto di marcia.
L'attrice evoca in giudizio ui ascrive la responsabilità ex art. 2051 CP_2
c.c. (danno da cosa in custodia, intrinsecamente pericolosa) per omessa manutenzione della sede stradale ed omessa predisposizione di adeguate misure di sicurezza.
Quantifica il danno, da ultimo in conclusionale, in Euro 1.877.228,20, di cui
1.221.297,00 per danno non patrimoniale (con personalizzazione massima Euro
1.424.847,00), ed Euro 16.109,20 per spese mediche.
Si è costituita resistendo eccependo preliminarmente il difetto di CP_1
legittimazione attiva dell'amministratore di sostegno (successivamente sanato), e contestando la fondatezza nel merito della domanda. Ha infatti dedotto che il sinistro si sarebbe verificato per fatto e colpa ascrivibili alla condotta imprudente della conducente, rilevante quale caso fortuito ai fini della prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c.; e ciò per la presenza di segnali di pericolo "Strada sdrucciolevole
per pioggia", "dosso", "doppia curva"; per la violenza dell'impatto, sintomatica di una velocità eccessiva e non adeguata alle condizioni meteorologiche e della strada;
per la vetustà del mezzo e per l'usura dei pneumatici. Chiede pertanto accertarsi in via principale l'esclusiva responsabilità della danneggiata;
in subordine, il concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
2. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei modi e termini che subito si diranno.
Disciplinando l'art. 2051 c.c. una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva,
l'imputazione di responsabilità prescinde da qualsiasi indagine sul dolo o sulla colpa del (preteso) danneggiante, essendo invece, e precipuamente, imputazione in senso pagina 3 di 19 giuridico, dunque di effetti e non già di fatti. Il responsabile civile è come tale individuato in quanto cheapest cost avoider (secondo la scuola dell'analisi economica del diritto) o, con maggior appropriatezza nel caso di specie, in ragione della relazione qualificata con la res pericolosa, relazione che pone nella sfera di controllo del soggetto il rischio di verificazione dell'evento lesivo.
Tale rischio è prevedibile, prevenibile, evitabile secondo le conoscenze tecnico-
scientifiche di un dato momento storico, di guisa che la sua verificazione:
i) dimostra ex se la negligenza, imprudenza, imperizia del titolare di quella relazione, dunque colpevole (secondo la tesi della natura unitaria della responsabilità civile come sempre e comunque colposa, secondo l'antico dogma “ ”); Controparte_3
ii) fonda invece – più correttamente, ad avviso di questo Giudice – la responsabilità come sopportazione delle conseguenze negative della relazione qualificata con la res (secondo la tesi, preferibile, della responsabilità oggettiva come pilastro autonomo – ed equiordinato rispetto a quella per colpa – del sistema della responsabilità civile;
e ciò per l'antico brocardo cuius commoda,
eius et incommoda).
L'Ente convenuto, secondo questa impostazione, risponderebbe del fatto lesivo non già per negligenza o trascuratezza dei suoi funzionari o esponenti (non essendo d'altra parte neanche predicabile, come insegna la teoria generale del diritto, uno stato soggettivo in capo ad una persona giuridica) bensì in quanto unico soggetto cui imputare gli effetti lesivi della cosa pericolosa, in ragione della prossimità giuridica con la stessa: responsabilità da posizione. Ne consegue che – come del resto rammenta la più avveduta, ed assolutamente consolidata, giurisprudenza – l'attore deve provare soltanto il nesso di causalità tra l'evento e la (intrinseca pericolosità della) cosa (non già, come invece sostengono i fautori della responsabilità solo colpevole, tra l'evento pagina 4 di 19 e una condotta commissiva od omissiva del responsabile); restando invece a carico del convenuto l'onere della prova c.d. liberatoria, i.e. la dimostrazione che il fatto si è
verificato per cause estranee alla propria sfera di controllo o, se si preferisce, che l'evento – concretizzazione del rischio specifico connotante la relazione qualificata con la cosa – è stato, per le sue modalità, imprevisto, imprevedibile, non prevenuto e non prevenibile in alcun modo.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un
fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità,
dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza
della diligenza o meno del custode” (Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943;
conforme la giurisprudenza successiva;
tra le più recenti Cassazione civile sez. III,
31/07/2024, n.21461); ribadendo ancor recentemente che “La responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva - in quanto si basa sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o
dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle
condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex
art. 1227 c.c., la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto
all'evento pregiudizievole” (Cass. Cassazione civile sez. III, 24/05/2024, n.14566).
3. Il problema giuridico che si pone è allora quello della incidenza di tali principi sul tema della causalità; in altri termini, di come operi la causalità nelle fattispecie di responsabilità oggettiva. Dovrebbe risultare sufficientemente chiaro – per quanto sin qui esposto – che il nesso causale si pone tra il fatto-evento e la res valutata nella sua pagina 5 di 19 intrinseca pericolosità, non tra il fatto e una condotta attiva od omissiva. Parafrasando
la letteratura, bisogna non cercare la colpa, “perché si finiva sempre col trovarla, e a danno
della giustizia”.
Come si indaga il nesso causale? È ben noto che – dopo ampia e travagliata elaborazione, che si dà per nota per ragioni di economia espositiva (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ. 632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ.
4400/2004; Cass. Civ. 21619/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 577/2008; Cass. Civ. 23676/2008)
- oggi la giurisprudenza è attestata sulla differenziazione metodologica tra l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità penale, dove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, ed in materia di responsabilità civile,
ove vige la regola del “più probabile che non”. Nel primo caso, viene richiesta la necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità
o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (in
dubio, pro reo). Nel secondo caso, viceversa, proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell'affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale (c.d. elevata probabilità logica).
Questa prima considerazione consente di affermare che le conclusioni del decreto di archiviazione penale sono del tutto condivisibili e meritevoli di integrale riproposizione in questa sede. Risparmiando – anche per non appesantire la lettura di questo provvedimento – ulteriori approfondimenti sull'assenza di un principio di gerarchia delle prove nel processo civile, e sulla conseguente utilizzabilità dei provvedimenti resi dal giudice penale come fonti di prova liberamente (ma prudentemente) apprezzabili, quel che va rimarcato è che il giudice penale non fonda pagina 6 di 19 la sua valutazione su questioni procedurali o sull'insufficienza di elementi di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato ipotizzabile;
entra invece nel merito del fatto, considerandolo “nella sua immane concretezza” (come insegna la dottrina penalistica), e sottoponendolo con altrettanta concretezza, nella sua pregnante evidenza, alla valutazione;
anche del giudice civile. Il quale non ritiene che il principio di libero apprezzamento degli atti penalistici possa giustificarne, nel caso di specie,
l'omessa considerazione o lo stravolgimento: si tratta di valutazioni su elementi oggettivi e documentali, non di questioni di diritto. Per il GIP l'evento lesivo è in chiara derivazione eziologica dalle condizioni di intrinseca pericolosità della strada:
per il fondo viscido, per il dosso non segnalato, per il guard-rail assente.
La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d.
generale – idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano meramente teorico e statistico (regola dell'id quod plerumque accidit) – dalla causalità
c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale), in cui la più accorta OT ravvisa applicazione della teoria c.d. del rischio specifico;
vale a dire, si perviene all'
accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale – che ravvisa la causa di un evento nel fatto normalmente adeguato a produrlo (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168) – con il criterio del rischio specifico – alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque,
quando il danno, che non sia a rigore definibile quale normale conseguenza del fatto,
realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto (cfr. sul punto – sia consentito il rinvio – Trib. Piacenza 26.03.2013 n. 230).
Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del “più probabile che non” (su cui ex plurimis v. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576). Più recentemente (non è possibile pagina 7 di 19 – né utile – in questa sede ripercorrere compiutamente il ciclico riproporsi dei termini del dibattito) la Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di responsabilità civile il
nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro)
è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime
con la formula del più probabile che no. Nel caso si tratti di verificare se la cosa ha contribuito
causalmente all'evento insieme ad altre concause, il ricordato principio di diritto è specificato
nel modo seguente: qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità
di cause, si devono applicare i criteri della probabilità prevalente e del più probabile che non.
Pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi
valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative
concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi
ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che
abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma
dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità
prevalente. Con la conseguenza che il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti
che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e
da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno
probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità,
sulla base degli indizi raccolti” (Cass. Cassazione civile sez. III, 26/04/2023, n.10978) “Non
serve dunque — ha evidenziato la Suprema Corte — né la certezza, né una elevata probabilità,
come assunto dalla Corte di merito, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta
di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga
come di elevata probabilità. Ciò si spiega per il fatto che le probabilità numeriche di un fatto
(che la cosa abbia concorso al danno) non necessariamente ammontano al 100%, ossia: data la
tesi X e quella contraria Y, non necessariamente la loro somma porta al 100% (nel senso che
la prima è data al 60% e l'altra al 40%, ad esempio). Ciò accade perché c'è sempre spazio per
altre spiegazioni, molto meno probabili, che sono date ad una percentuale minore. Così che,
pagina 8 di 19 scartate queste ultime, può accadere che le rimanenti, ad esempio quella sostenuta dall'attore
e quella sostenuta dal convenuto, abbiano l'una il 30% e l'altra il 20%: la regola del più
probabile che no, porta ad affermare come fondata la prima delle due, anche se non
caratterizzata da una elevata probabilità, come ha preteso la Corte di merito, quanto piuttosto
di una probabilità maggiore dell'altra ipotesi.” (ibidem). In tal senso è da leggersi anche la giurisprudenza più rigorosa, che evidenzia come “In tema di responsabilità da cose in
custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente
sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la
prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente
esclusione della responsabilità del custode”. (Cass. Cassazione civile sez. III, 18/12/2024,
n.33129). Ecco, qui incertezze – si consenta il rilievo – non ce ne sono. Che la vettura abbia perso aderenza sul manto stradale viscido;
che il dosso non fosse segnalato se non per chi transitava in senso opposto;
che non ci fosse alcun guard-rail che potesse impedire alla ragazza di schiantarsi contro un albero imponente: sono tutti fatti
assodati e non contestati. La contestazione è sul perché. La difesa di tenta di CP_1
dimostrare la colpa della conducente, ex se e/o in ragione dell'asserita inadeguatezza dell'autovettura: ma questo dopo. Sono considerazioni, infatti, che si collocano, sul piano logico, immediatamente dopo la questione del nesso causale tra cosa e danno.
La contestazione di ad un'attenta analisi, e alla luce di come si è ricostruito il CP_1
concetto stesso di responsabilità oggettiva, non è sull'intrinseca pericolosità della strada, ma sulla colpa della conducente: ciò che contesta è dunque non la prova richiesta all'attrice – e pienamente fornita – del nesso causale tra res ed evento (e tra questo e il danno): bensì l' imputabilità della responsabilità al custode, prospettando la condotta di guida della ragazza come caso fortuito ai fini della prova liberatoria.
La giurisprudenza, tuttavia, ha da tempo chiarito (pur, a ben guardare, sulla scorta di un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito da chi pagina 9 di 19 scrive) che “Per escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, la condotta colposa del
danneggiato deve avere caratteristiche di imprevedibilità tali che valgano a determinare una
definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Il comportamento negligente (nel
caso di specie: l'eccessiva velocità tenuta dal conducente), se può non integrare l'ipotesi del
caso fortuito, ben può invece avere rilevanza ai fini della liquidazione del danno, ai sensi
dell'art. 1227 c.c. che è norma che, in virtù del richiamo operato dell'art. 2056 c.c., è operativa
anche per la liquidazione della responsabilità extracontrattuale (fattispecie relativa al sinistro
occorso ad un guidatore uscito di strada con la sua auto che, a causa della mancanza di guard
rail, aveva impattato contro un traliccio della ferrovia posto a un metro dalla sede stradale)”
(è dunque un precedente pressoché in terminis, quello scrutinato da Cassazione civile sez. III, 17/02/2023, n.5116).
La tesi dell'inadeguatezza della condotta di guida della ragazza non è credibile sulla base dei dati oggettivi emergenti in atti. Le condizioni degli pneumatici sono state refertate come “discrete” dai Carabinieri intervenuti in loco, che diversamente non avrebbero mancato di rilevarne l'inidoneità all'uso. Il fondo stradale viene riferito come asciutto al momento dell'intervento, pur non escludendo gli stessi Militari che potesse essere scivoloso per la presenza di brina al momento del sinistro. Il che avvalora la tesi dei testi escussi (anche in sede penale) che hanno riferito del manto stradale viscido. La velocità del veicolo: non c'è alcun elemento che consenta di affermare che fosse eccessiva o inadeguata. I Carabinieri, non a caso, riferiscono di aver riscontrato sull'asfalto tracce di pneumatici ma per scarrocciamento, non per
“frenata”. La perdita di aderenza si può verificare anche a velocità inferiore ai 50
km/h, limite di quel tratto di strada. Non risulta sia stata elevata contravvenzione alla ragazza: diversamente da quanto certamente sarebbe accaduto ove vi fosse stata evidenza di una velocità eccessiva. La dinamica più probabile del sinistro,
comprovata dal punto di impatto e dalla particolare angolazione dello stesso, è
pagina 10 di 19 dunque quella di una perdita di aderenza che ha determinato lo sbandamento del veicolo quasi a “testa-coda”, cioè la sua traiettoria verso destra in posizione quasi perpendicolare alla strada, come comprova la localizzazione del punto di impatto con l'albero: fianco sinistro, in corrispondenza dello sportello lato guida. Questo significa che la presenza di un guard-rail avrebbe – lo si afferma secondo logica induttiva – con elevata probabilità logica determinato un diverso e meno lesivo impatto, perché le leggi della fisica insegnano che il guard-rail avrebbe assorbito almeno in parte l'urto e distribuito le forze su una superficie più ampia rispetto a quella del tronco dell'albero, che ha colpito l'autovettura con la violenza di un maglio (concentrando l'energia su una superficie ridotta). Questa è la vera domanda che a questo punto occorre porsi: in quel tratto di strada, con quella conformazione – curva a destra, con alberi ad alto fusto a un metro dal margine della carreggiata, e con un dosso – era così
impensabile che si potesse verificare un sinistro come quello occorso a ? Che Parte_2
un'autovettura potesse sbandare e andare a sbattere contro uno di quegli alberi era un evento imprevedibile e inevitabile? Era un rischio in senso tecnico, cioè un evento di possibile verificazione sul piano logico e statistico, o una anomalia che sfuggiva a qualsiasi analisi razionale?
Questo giudice ben conosce l'obiezione che tradizionalmente si muove in questi casi: non è possibile dotare di barriere protettive ogni singolo tratto stradale,
(specie nell'Isola dove, per tradizione, manca tutto e risorse non ce n'è mai se non per il superfluo e il vano); ma è difficile non considerare la mancata presenza di un guard-
rail proprio in quel tratto, a fronte della presenza di alberi così grandi e a così breve distanza dal margine della carreggiata, come un'omissione che resiste a qualsiasi tentativo di giustificazione razionale: così come la scelta di non segnalare il dosso, non apponendo segnaletica se non per chi proveniva nel senso contrario, quasi che la pericolosità fosse a senso unico. Pericolosità del dosso accresciuta – cosa richiamare pagina 11 di 19 al riguardo? Il concetto di fatto notorio o la semplice logica? – in caso di pioggia, brina,
umidità, tutte condizioni che rendono il manto stradale viscido.
L'imputazione ad dell'oggettiva responsabilità nella causazione del CP_1
sinistro è dunque diretta conseguenza del rapporto di custodia con una res di evidente pericolosità intrinseca, come il tratto stradale predetto, caratterizzato da un dosso non segnalato e dall'assenza di guard-rail. Non è dunque a titolo di colpa per omissione:
l'omessa esecuzione delle opere di livellamento del fondo stradale e l'omessa installazione del guard-rail possono avere varie motivazioni, espresse o implicite, che attengono alla discrezionalità politica (in senso ampio) e amministrativa: “non si può
fare”, leitmotiv ben noto ad ogni siciliano;
ma non possono valere come esonero da responsabilità. Se un ente pubblico è custode di una strada, lo è nel bene e nel male.
Non può passare il principio, nettamente antigiuridico, per cui su strade di quel tipo si circola “a proprio rischio e pericolo”, e se succede qualcosa è “una tragica fatalità”.
Se quel dosso non ci fosse stato, se fosse stato installato un guard-rail a norma, molto probabilmente oggi discuteremmo di conseguenze lesive meno devastanti di quelle subite da . Parte_2
4. Chiarito l'an, può esaminarsi il quantum debeatur.
La Cassazione ha ormai da tempo scolpito a chiare lettere le direttive cui si deve attenere il giudice di merito. È invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli,
individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972). Il principio di integralità del risarcimento del danno impone infatti che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 13/5/2011, n. 10527 e, da ultimo, Cass.,
pagina 12 di 19 7/6/2011, n. 12273). Tali aspetti debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore (Cass. 30/06/2011 n. 14402).
La liquidazione mirata a ristorare il nocumento accusato dal danneggiato deve essere integrale, dovendo tener conto delle perdite cagionate alla vittima del fatto illecito, nonché alle sofferenze morali e future che il destinatario dell'azione lesiva si veda costretto a subire ovvero è presumibile che subisca o che possa subire in seguito
(cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. III, 26/05/2011, n. 11609).
Il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale, peraltro, “non può mai
corrispondere alla relativa esatta commisurazione, sicché se ne impone la valutazione
equitativa. Tale valutazione, che attiene alla quantificazione e non già all'individuazione del
danno, deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze
del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua
della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione;
i criteri di valutazione
equitativa, la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono
essere idonei a consentire altresì la c.d. personalizzazione del danno, al fine di addivenire ad
una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata. La liquidazione deve
rispondere ai principi dell'integralità del ristoro, e pertanto: a) non deve essere puramente
simbolica o irrisoria o comunque non correlata all'effettiva natura o entità del danno ma
tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno,
alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
b) deve concernere tutti gli
aspetti (o voci) di cui la generale ma composita categoria del danno non patrimoniale si
compendia. Il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato non si pone in
termini antitetici ma trova per converso correlazione con il principio in base al quale il
danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito a lui
causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone di evitarsi altresì duplicazioni
pagina 13 di 19 risarcitorie, le quali si configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato
due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non
sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici diversi aspetti negativi causalmente
derivanti dal fatto illecito ed incidenti sulla persona del danneggiato” (questo il quadro di sintesi offerto da Cass. 1361/2014).
Appare doveroso concludere nel senso che spetta al giudice liquidare una unica somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, comprensiva delle singole voci di danno in quanto afferenti ad interessi aventi autonoma rilevanza sul piano giuridico, ma ciò all'unico e limitato fine di esplicitare la ratio decidendi e non già per ripristinare in forma più o meno surrettizia la frammentazione del concetto di danno faticosamente rimossa e ricomposta in unità dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale trasfusa nei noti arresti delle Sezioni Unite del 2008. In altri termini,
occorrerà sempre tener presente che il danno biologico (cioè la lesione della salute),
quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nella modifica peggiorativa della personalità
da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare: v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572)
costituiscono sì pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili,
ma la loro liquidazione resta pur sempre unitaria. L'affermazione della loro autonomia sul piano concettuale, difatti, non contrasta “col principio di unitarietà del
danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma
non una considerazione atomistica dei suoi effetti“(Cassazione civile sez. III, 20 novembre
2012, n. 20292). Le singole categorie concettuali sono perciò richiamabili solo per amor pagina 14 di 19 di precisione e completezza argomentativa, ma vanno ricondotte ad unità nella categoria del danno non patrimoniale, barriera logico-concettuale alla indebita duplicazione delle voci di danno.
I danni non patrimoniali patiti da sono stati ampiamente provati;
ed Parte_2
appaiono inquadrabili, secondo l'impostazione teorico-dogmatica ormai superata – e che senza adesione ma solo per comodità espositiva e ai fini di una miglior comprensione delle motivazioni della decisione qui si ripropone – nelle tradizionali categorie del danno biologico in senso stretto (lesione dell' integrità psicofisica e della salute), del danno morale soggettivo (sofferenza psichica patita in conseguenza dell'illecito) e del danno c.d. esistenziale (come sconvolgimento dell'assetto dell'esistenza della persona: v. retro); di tutti questi elementi il giudice può e deve tener conto procedendo alla c.d. personalizzazione del danno in ragione di tutte le circostanze del caso concreto, procedendo ad una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale, senza dar luogo a duplicazioni (cfr. Cassazione
civile, sez. III, 12/09/2011, n. 18641; Cassazione civile, sez. III, 01/06/2010, n. 13431).
Ancor recentemente, pertanto, la Cassazione si è così, conclusivamente,
espressa: “Al danno biologico corrisponde una nozione unitaria, che tiene conto sia delle
alterazioni nella fisiologia della persona riportate a seguito del sinistro sia delle conseguenze
che queste alterazioni determinano nel compiere gli atti della vita quotidiana. Si è posto il
quesito: “Se le conseguenze anatomo-fisiologiche della lesione della salute costituiscano fattori
di cui tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, o della
personalizzazione del risarcimento”. Sono stati affermati 4 principi di diritto: 1) “Il danno
biologico è la lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle
alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento
delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico-relazionali”. 2) “Esso va accertato
pagina 15 di 19 con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato “baréme”
medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce
proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità”. 3) “Ai fini della sua unitaria
liquidazione, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità
temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il
danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di
invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità
psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità
sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della
malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi)”. 4) “Ai fini della liquidazione
complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali
soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi”. (Cassazione
civile sez. III, 19/09/2022, n.27380).
5. Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla quantificazione fornita dal CTU,
le cui considerazioni si condividono in quanto correttamente motivate, immuni da vizi logici, ampie ed esaustive. La liquidazione del danno andrà determinata in ragione di un'invalidità totale (100%) quantificata secondo le tabelle milanesi, avuto riguardo al c.d. punto base ed all'età della persona danneggiata, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto: la natura e l'entità delle lesioni (devastanti), i postumi invalidanti ivi compresi i successivi interventi chirurgici cui si è sottoposta la danneggiata, le inevitabili ripercussioni a livello psichico, includendovi pertanto quale necessaria componente anche il c.d. danno esistenziale o alla vita di relazione:
stiamo parlando di una ragazza che è tuttora cosciente della propria condizione.
“Vigile, cosciente, apertura spontanea degli occhi, interagisce tramite lo sguardo con i parenti
comunicando con piccoli cenni degli occhi, con suoni incomprensibili e con limitati movimenti
della mano dx e del braccio…”. Le lesioni patite “hanno per sempre modificato le condizioni
pagina 16 di 19 generali preesistenti e la prospettiva di vita della sig.ra La ricorrente in seguito Parte_2
all'evento dannoso da soggetto normale abile a vivere una vita normale lavorativa e di relazione
sociale è diventata completamente disabile e totalmente dipendente da soggetti terzi, e dai
caregiver per tutte le sue funzioni essenziali e non e per tutti gli ambiti della sua vita, sia fisica
che relazionale. L'evento dannoso ha per sempre precluso una vita normale lavorativa e di
relazione sociale. In relazione agli eventi accaduti e al quadro clinico che si instaurato ed
evoluto con l'evento traumatico, si può attribuire alla paziente una INABILITÀ ASSOLUTA
dal giorno dell'incidente, dal 07.11.2017 per tutta la vita della sig.ra rilevando Parte_2
un quadro clinico non suscettibile a miglioramento” (CTU, pag. 14-15).
Quanto all'invalidità totale temporanea, proprio per le considerazioni appena riportate dal medico legale, essa va correttamente intesa come circoscritta all'arco temporale che va dal sinistro fino alla stabilizzazione delle conseguenze lesive che va individuata alla data del 30.01.2019, con le dimissioni dall'Ospedale Giglio di Cefalù
(PA) ove era stata sottoposta a trattamento riabilitativo personalizzato con emersione dallo stato di minima coscienza appunto a gennaio 2019; nel calcolo del danno risarcibile si considererà dunque un' ITT di giorni 449 complessivi. Ne risulta:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 31 anni Percentuale di invalidità permanente 100% Punto danno biologico € 9.578,80 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.789,40 Punto danno non patrimoniale € 14.368,20
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 449
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 814.198,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 1.221.297,00
pagina 17 di 19 Con personalizzazione massima (max 25% del danno biolo- gico) € 1.424.847,00
Invalidità temporanea totale € 51.635,00 Totale danno biologico temporaneo € 51.635,00
Totale generale: € 1.272.932,00 Totale con personalizzazione massima € 1.476.482,00
Il danno non patrimoniale patito da appare pertanto, Parte_2
alla stregua dei predetti criteri, quantificabile nell'importo di complessivi Euro
1.272.932,00, tenuto conto dell'età del soggetto (31 anni), della menomazione a carico della sfera psichica e relazionale, considerando globalmente la compromissione della validità psico-fisica del soggetto danneggiato rispetto alle funzioni cui si estrinseca l'efficienza della persona, i pregiudizi anatomico-funzionali nella loro forma statica,
gli aspetti dinamico-relazionali e l'insieme delle conseguenze negative nella vita quotidiana del danneggiato che in via standardizzata derivano da un determinato tipo di lesione.
Non è possibile procedere ad alcuna personalizzazione, come chiarito dalla
Cassazione. “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard"
del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici
giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con
motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto
peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.” (Cassazione civile sez. III,
07/02/2025, n.3114); “La liquidazione delle conseguenze "normali" del danno viene già
ricompresa nel risarcimento tabellare;
solo le conseguenze "peculiari" devono essere oggetto di
specifica prova e possono determinare una maggiorazione.” (Cassazione civile sez. III,
04/11/2025, n.29135). Le lesioni subite da , per quanto devastanti, non Parte_2
pagina 18 di 19 sembrano conseguenze anomale, inconsuete, statisticamente infrequenti, del tipo di sinistro verificatosi.
Le spese mediche – Euro 16.109,20 – sono congrue e non contestate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la responsabilità, ex art. 2051 c.c., di per i danni subiti CP_2
da in conseguenza del sinistro per cui è causa, per le ragioni Parte_2
di cui in motivazione;
e per l'effetto
Condanna al pagamento, in favore di (e per essa CP_2 Parte_2
dell'amministratore di sostegno), della somma di Euro 1.272.932,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e dell'ulteriore somma di Euro 16.109,20
per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento (07.11.2017)
all'effettivo soddisfo;
Condanna a rifondere a parte attrice le spese legali, che si liquidano per CP_2
le ragioni di cui in motivazione in Euro 24.000,00 oltre IVA e accessori.
Termini Imerese, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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