Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/06/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 370/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), res. in Parte_1 C.F._1
Aci NTON, via M. Rapisardi e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta C.F._2 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Cirelli (CF: ), presso il cui studio in Acireale, C.F._3 via Paolo Vasta n. 132, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI (appellati incidentali) nei confronti di nato in [...] il [...], (codice fiscale ) e Controparte_2 C.F._4 nata in [...] il [...], (codice fiscale , Controparte_3 C.F._5 entrambi domiciliati e residenti in [...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti, sia disgiuntamente che congiuntamente dall'Avv. Ausilioabramo Patanè, (c.f.
), e dall'Avv. Roberta Patanè, (c.f. ), presso il cui studio C.F._6 C.F._7 professionale, sito in Acireale, viale Regina Margherita n. 38, sono elettivamente domiciliati;
, nato a [...] il [...], (c.f. ), res.te in Aci Catena, Via Parte_2 C.F._8
IV Novembre, quale erede del sig. , (c.f. ), rappresentato e difeso, Persona_1 C.F._9 sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leotta, (c.f. ), e C.F._10
Francesco Cannavò, (c.f. ), nel cui studio in Acireale, Corso Italia n. 29, è C.F._11 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
1
è elettiv. domiciliato, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), res.te in Aci Catena (CT), Parte_4 C.F._14 via IV Novembre, n.133/B, quale erede del sig. , (c.f. ), Persona_1 C.F._9 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leotta, (c.f.
), e Francesco Cannavò, (c.f. ), nel cui studio in Acireale, C.F._10 C.F._11
Corso Italia, 29, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLATI (appellanti incidentali) di nata ad [...] il [...] (c.f. ) ivi res. in via Loreto Controparte_4 C.F._15
Balatelle n. 214, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Pietro Nucci, (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Catania, via C.F._16
Vecchia Ognina n.157;
- per brevità - (c.f. e p. Controparte_5 Controparte_5
Iva ), Numero REA CT- 188916, con sede legale in Aci NTON (CT) Via G. Giolitti P.IVA_1
N 33, in persona del legale rappr.te pro-tempo, elett.te dom.to in Acireale, c.so Sicilia n. 15, presso lo studio dell'Avv. Angelo Pettinato (c.f. – indirizzo di posta elettronica CodiceFiscale_17 certificata: , che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
APPELLATI con sede in Aci NTON, via Mario Rapisardi s.n.c. (P.I. ), in Controparte_6 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
nata ad [...] il [...] (C.F. e ivi res. in Controparte_7 C.F._18 via IV Novembre n. 133/B;
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.03.2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di gg. sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27 aprile 2012 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Persona_1
Catania - originariamente sezione distaccata di Acireale - Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., e i RI ,
[...] Controparte_1 Pt_1
2 , e e premetteva che con atto pubblico dell'8/05/2002, ai Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 rogiti del Notaio rep. n. 19923, racc. n. 10904, l'attore, unitamente agli altri Persona_2 comproprietari e aveva venduto alla Parte_3 Controparte_8 [...] il lotto di terreno sito in Aci S. ON, Contrada Lavinaio, censito al Controparte_5
Catasto terreni del Comune di Aci S. ON al foglio 6, p.lle 14, 15, 16, 236, 766, 767, 770, 773, 774,
794, 795, 800, 801, 803, 804, 805, 806, 808, 809 (in parte), 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817 (in parte),
818, 820, 822, 823 (in parte), 824, 825, 890 (ex 772/a) e 891 (ex 772/b), confinanti nel loro insieme a nord ed est con Via Sciare e a sud con proprietà . CP_7
Aggiungeva che tale fondo era stato oggetto nel 1996 di una convenzione di lottizzazione con il Comune di Aci S. ON e, successivamente, nel 1997 di un frazionamento, che aveva attribuito a Per_1
, unitamente agli altri comproprietari, la particella 771 e che tale particella n. 771 era stata
[...] generata con il tipo di frazionamento n. 1550 del 27/01/1997.
Evidenziava, ancora che, nutrendo dei dubbi sull'esatta consistenza della particella n. 771, nell'anno 2011 conferiva ad un professionista l'incarico di verificare lo stato dei luoghi e la consistenza di detta particella e che all'esito di tali accertamenti risultava che la società aveva occupato parte del Controparte_5 terreno della particella n. 771 per circa 533 mq, realizzando due villette all'interno della proprietà dell'attore e/o, comunque, a distanza inferiore di quella prevista dallo strumento urbanistico e dal Codice civile.
Precisava ulteriormente che del terreno facente parte della particella n. 771 illegittimamente occupato dalla una parte era rimasta nella disponibilità della società costruttrice ed un'altra parte Controparte_5 era stata ceduta ai RI , , e Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 acquirenti delle villette, realizzate, a dire dell'attore, all'interno della particella n. 771 e/o, comunque, a distanza non regolamentare.
Sulla scorta di quanto sopra rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittima occupazione del fondo di proprietà del sig. da parte dei convenuti;
Persona_1
2) per l'effetto, condannare i convenuti a rilasciare, immediatamente, la porzione di fondo di proprietà del sig. occupata libera da cose e persone;
3) altresì, condannare i convenuti, ognuno per Persona_1 quanto di ragione, ad arretrare le costruzioni dal confine con la proprietà fino alla distanza di Per_1 legge;
4) condannare, infine, i convenuti a risarcire all'attore a titolo di occupazione senza titolo e per il mancato godimento del fondo la somma di €. 600,00 mensili per ogni mese di occupazione del terreno dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino all'effettivo rilascio ovvero quella maggiore o minore somma, che verrà determinata dal nominando CTU”.
3 Il 19.11.2012 si costituivano in giudizio i coniugi e i quali Controparte_2 Controparte_3 contestavano quanto dedotto dall'attore evidenziando che avendo acquistato in buona fede, giusta contratto di compravendita del 5.7.2006 in notar di Catania, gli immobili siti in Aci NTON, Per_2 censiti al catasto del comune di Aci S. ON al foglio 6, particella n. 801 sub. 5, (la villetta) e sub 6, (il garage), chiedevano di essere manlevati da ogni responsabilità da parte della società venditrice
[...]
e della quale chiedevano la chiamata in causa per esserne comunque garantiti. Controparte_6
In via riconvenzionale chiedevano riconoscersi in loro favore ai sensi dell'art. 938 c.c. l'acquisto per accessione invertita - ponendone tutti i relativi costi a carico della -, Controparte_6 sussistendone i presupposti di legge ed attesa la mancata tempestiva opposizione da parte dei RI
, della porzione di fondo della particella di terreno di proprietà dell'attore da quest'ultimo Per_1 asseritamente occupata illegittimamente dall'immobile dei convenuti.
In via subordinata chiedevano, in caso di accoglimento della domanda attorea, di avere riconosciuta la garanzia di cui agli artt. 1480, 1483 2° comma, 1484 e 1489 c.c. nei confronti della Controparte_6 oltre il risarcimento dei danni.
[...]
Il Tribunale in accoglimento della richiesta di chiamata in causa disponeva lo spostamento della prima udienza al 21.03.2013.
In data 29.11.2012, si costituivano in giudizio e i quali chiedevano Controparte_1 Parte_1 il rigetto della domanda attorea per carenza dei requisiti di cui all'art. 948 c.c. (c.d probatio diabolica), perchè infondata in fatto ed in diritto, eccependo, inoltre, l'estraneità dei medesimi ai fatti di causa con conseguente responsabilità della e della società o solo di Controparte_5 Controparte_6 quest'ultima, per i fatti di causa, avendo quest'ultima società venduto loro gli immobili siti in Aci
NTON, via M. Rapisardi 15/A, censiti al fg. 6, particelle 801 sub. 7 (la villetta) e sub. 8 (il garage), giusta atto di compravendita del 21.02.2006.
Spiegavano, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti di , e Persona_1 CP_4 [...]
- di cui chiedevano la chiamata in causa, in uno con la e la Pt_3 Controparte_5 Controparte_6
, al fine di attribuire ai medesimi convenuti, ex art. 938 c.c., previa determinazione del valore del
[...] suolo, la proprietà di quella porzione di terreno illegittimamente occupata.
I predetti convenuti chiedevano, infine, di essere garantiti e manlevati dalla società Controparte_6 di cui chiedevano la chiamata in causa per esserne manlevati da ogni responsabilità e da ogni
[...] pregiudizio per come indicato nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta.
Anche in questo caso, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., veniva disposto lo spostamento dell'udienza già fissata per il 21.03.13 al 18.04.2013.
4 Si costituiva tempestivamente in giudizio anche la società la quale nell'evidenziare la Controparte_5 buona fede delle parti in causa in relazione allo sconfinamento e all'occupazione della porzione di terreno di proprietà dei AN , e spiegava domanda Persona_1 Parte_3 Controparte_4 riconvenzionale nei confronti dei tre AN al fine di ottenere la condanna al pagamento - per Per_1 allacci, catastazione e quota parte per la costruzione di muri di cinta – in forza dell'art. 14 del contratto di compravendita ed appalto del 8.5.2002 - della complessiva somma di €.17.544,29 oltre IVA.
La chiedeva, inoltre, di essere garantita e manlevata dalla società Controparte_5 Controparte_6
e da e da ogni responsabilità. Parte_3 Controparte_4
A tal ultimo riguardo la deduceva che e avevano Controparte_5 Controparte_4 Parte_3 firmato un contratto preliminare per il trasferimento non solo delle quote indivise della particella n. 771 ma anche delle particelle nn. 348, 768 e 775 per il prezzo di € 120.000,00.
Non essendo stato il predetto contratto preliminare firmato anche da , la Persona_1 Controparte_5 chiedeva la dichiarazione dell'esclusivo inadempimento di e con Parte_3 Controparte_4 conseguente richiesta di trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Catania o, in subordine, al pagamento del doppio della caparra a suo tempo asseritamente ricevuta da e Parte_3 CP_4
La chiedeva, inoltre, che gli stessi RI , unitamente alla Controparte_5 Per_1 Controparte_6
venissero condannati a tenerla indenne da qualunque pregiudizio, anche di natura economica, che la
[...] stessa avesse potuto subire per un'eventuale evizione totale o parziale patita dai convenuti CP_3
e . CP_2 CP_1 Pt_1
Il Tribunale adito autorizzava le richieste di chiamata in causa formulate dalla Controparte_5 confermando la prima udienza del 18.04.2013.
A seguito delle suddette citazioni per chiamata di terzo, in data 28.03.2013, si costituivano in giudizio e i quali chiedevano di condannare tutti i cinque convenuti Parte_3 Controparte_4 principali a rilasciare immediatamente la porzione di proprietà fino alla distanza di legge;
Per_1 condannare i convenuti, ognuno per quanto di ragione, ad arretrare le costruzioni al confine con proprietà
fino alla distanza di legge;
condannare, altresì, i convenuti ad un equo indennizzo agli attori ed Per_1 intervenienti a titolo di occupazione del terreno dalla data di inizio lavori di costruzione all'effettivo rilascio.
Eccepivano altresì il difetto di giurisdizione del Tribunale in relazione alle pretese creditorie avanzate Contr dalla Società in dipendenza del contratto d'appalto dell'08.05.2002, in quanto ogni CP_5 controversia doveva essere decisa da apposito collegio arbitrale e, avuto riguardo alle ulteriori richieste formulate dalla medesima società per l'esecuzione in forma specifica del contratto Controparte_5
5 preliminare di vendita del 04.12.2009, eccepivano sia che i versamenti a titolo di caparra non erano mai avvenuti, sia la nullità della predetta scrittura perché incompleta nelle sue parti essenziali e costitutive.
Si costituiva altresì in giudizio evidenziando di avere acquistato dalla Controparte_6 CP_5 una parte del terreno, di cui alla vendita-appalto dell'8.05.2002, stipulato dalla
[...] Controparte_5 medesima con i AN , ivi compresa la particella 801. Per_1
Rilevava, poi, che acquistato il terreno, la società procedeva, a mezzo appalto CP_6 Controparte_6 alla all'edificazione sulla predetta particella di quattro villette, poi oggetto di Controparte_5 compravendita stipulata con i convenuti e . CP_2 CP_3 CP_1 Pt_1
Evidenziava, altresì, come già dedotto anche da che aveva acquistato solamente la particella CP_5
801, mentre le villette, come i muri di recinzione, compreso quello tra la predetta particella e la particella
771, venivano costruiti dalla a cui era stato conferito l'appalto comprensivo, altresì, della Controparte_5 direzione dei lavori, progettazione, autorizzazione varie ed esecuzione delle opere.
La pertanto, asseriva la responsabilità esclusiva della e, infine, Controparte_6 Controparte_5 chiedeva applicarsi l'art. 938 c.c., ritenendo, comunque, che l'unico soggetto tenuto a rispondere dei danni fosse la Controparte_5
Sulla scorta della CTU espletata dall'Ing. , dell'interrogatorio formale reso dal legale Persona_3 rappresentante di e della prova testimoniale assunta con il teste indicato dai convenuti Controparte_5
e all'udienza del 5.11.2020 la causa veniva trattenuta in Controparte_4 Parte_3 decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 3655/2021 pubblicata in data 2.9.2021 (nel giudizio iscritto al n. 90100560/2012 R.G.), il
Giudice onorario della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, così statuiva:
“ACCOGLIE, nei limiti di cui in motivazione, la domanda dell'attore e degli Persona_1
e e, per l'effetto, Controparte_9 Controparte_4
DICHIARA il manufatto edilizio costituito dall'intera corsia di accesso ai garage di pertinenza delle due villette in proprietà e , realizzato interamente nell'area di CP_10 Controparte_11 sconfinamento in proprietà , sito in Aci S. ON, censito al catasto del comune di Aci S. ON Per_1 al foglio 6, particella 771 e per l'effetto
CONDANNA, i convenuti (C.F. ), nato in [...] il Controparte_2 C.F._4
4.2.1965, e (C.F. , nata in [...] il [...], Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), nato in [...] il [...] e Controparte_12 C.F._2 [...]
(C.F. ), nata a Noventa Vicentina il [...], in [...] tra Parte_1 C.F._1 loro, a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la demolizione entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza della predetta intera corsia di accesso ai garage, di pertinenza delle
6 due villette in proprietà e , realizzata interamente nell'area di CP_10 Controparte_11 sconfinamento in proprietà che va restituita a questi ultimi;
Per_1
DICHIARA che l'unità immobiliare oggi di proprietà dei convenuti , sita nel Comune di CP_10
Aci S. ON, censita al catasto del comune di Aci S. ON al foglio 6, particella n. 801 sub. 5 categ.
A7 classe 3 vani 7 rendita catastale € 741,12 (la villetta) e sub 6, categ. C 6 classe 2 mq 83 Rendita catastale 59,65 (il garage) non rispetta la distanza minima di metri 6 dal confine con il fondo dell'attore
e degli intervenienti e , sito in Aci S. ON, Persona_1 Parte_3 Controparte_4 censito al catasto del comune di Aci S. ON al foglio 6, particella 771 e per l'effetto
CONDANNA i convenuti, , in solido tra loro, alla riduzione in pristino dei luoghi, entro CP_10
120 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, mediante l'arretramento ovvero, in caso di impossibilità tecnica di eseguire in sicurezza l'arretramento, alla demolizione della costruzione sino a rispettare, in ogni sua parte, una distanza di 6 metri dal confine con il fondo di proprietà dell'attore
e degli intervenienti e , sito in Aci S. ON, Persona_1 Parte_3 Controparte_4 censito al catasto del comune di Aci S. ON al foglio 6, particella 771, secondo le prescrizioni indicate dal nominato c.t.u. nella relazione peritale depositata il 7 Luglio 2016;
DICHIARA che l'unità immobiliare oggi di proprietà dei convenuti , sita nel Comune di Controparte_11
Aci S. ON, censita al catasto del comune di Aci S. ON al foglio 6, particella n. 801 sub. 7 categ.
A7 classe 3 vani 6,5 rendita catastale € 688,18 (la villetta) e sub 8, categ. C 6 classe 2 mq 82 Rendita catastale 59,65 (il garage) non rispetta la distanza minima di metri 6 dal confine con il fondo dell'attore
e degli intervenienti e , sito in Aci S. ON, Persona_1 Parte_3 Controparte_4 censito al catasto del comune di Aci S. ON al foglio 6, particella 771 e per l'effetto
CONDANNA i convenuti , in solido tra loro, alla riduzione in pristino dei luoghi, entro Controparte_11
120 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, mediante l'arretramento ovvero, in caso di impossibilità tecnica di eseguire in sicurezza l'arretramento, alla demolizione della costruzione sino a rispettare, in ogni sua parte, una distanza di 6 metri dal confine con il fondo di proprietà dell'attore
e degli intervenienti e 35 , sito in Aci S. ON, Parte_5 Parte_3 Per_1 CP_4 censito al catasto del comune di Aci S. ON al foglio 6, particella 771, secondo le prescrizioni indicate dal nominato c.t.u. nella relazione peritale depositata il 7 Luglio 2016;
RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di risarcimento danni dell'attore e degli intervenienti e;
Parte_3 Controparte_4
RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale ex art. 938 c.c. di acquisizione della porzione di fondo attiguo occupata formulata dai convenuti , CP_10
e Controparte_11 Controparte_6
7 DICHIARA, per quanto in motivazione, avuto riguardo alla domanda di pagamento somme per opere realizzate da per i AN , l'incompetenza del Tribunale di Catania in favore del CP_5 Per_1 collegio arbitrale di cui all'art. 19 del contratto dell'8.5.2002, nei cui confronti la causa andrà riassunta nei termini di cui all'art. 50 c.p.c.;
RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda proposta da nei confronti dei CP_5 AN e di esecuzione specifica, ex art. 2932 cod. civ., del Parte_3 Controparte_4 preliminare di vendita del 04/12/2009 e, conseguentemente rigetta altresì la domanda di restituzione della doppia caparra formulata da nei confronti dei AN e CP_5 Parte_3 [...]
; CP_4
RIGETTA per quanto in motivazione, la domanda di garanzia spiegata dalla nei confronti CP_5 della in relazione alle domande riconvenzionali formulate dai convenuti Controparte_6
e;
CP_10 Controparte_11
RIGETTA per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di garanzia spiegata dalla
[...] nei confronti della in relazione alle domande riconvenzionali Controparte_6 CP_5 formulate dai convenuti e;
CP_10 Controparte_11
ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dai convenuti e per l'effetto, CP_10
DICHIARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabili, in solido tra loro, Controparte_6 di tutti i pregiudizi derivati ai convenuti (attori in riconvenzionale) in conseguenza CP_10 dello sconfinamento, della realizzazione dell'unità immobiliare venduta a questi ultimi in violazione della normativa delle distanze delle costruzioni ex art. 872 c.c. e della conseguente condanna all'arretramento della costruzione ovvero, in caso di impossibilità tecnica di eseguire in sicurezza l'arretramento, alla demolizione dell'intera villetta;
CONDANNA, in persona del legale rappresentante pro-tempore e CP_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, a titolo di Controparte_6 risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dai convenuti-attori in riconvenzionale per Persona_4 le causali di cui infra, al pagamento in favore dei medesimi, della somma di € 295.000,00 oltre IVA come per legge oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione;
ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dai convenuti e per l'effetto, Controparte_11
DICHIARA, , in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabili, in solido tra loro, Controparte_6
8 di tutti i pregiudizi derivati ai convenuti (attori in riconvenzionale) in conseguenza Controparte_11 dello sconfinamento, della realizzazione dell'unità immobiliare venduta a questi ultimi in violazione della normativa delle distanze delle costruzioni ex art. 872 c.c. e conseguente condanna all'arretramento della costruzione ovvero, in caso di impossibilità tecnica di eseguire in sicurezza l'arretramento, alla demolizione dell'intera villetta;
CONDANNA, in persona del legale rappresentante pro-tempore e CP_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, a titolo di Controparte_6 risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dai convenuti-attori in riconvenzionale per Parte_6 le causali di cui infra, al pagamento in favore dei medesimi, della somma di € 285.000,00 oltre IVA come per legge oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite;
PONE definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra di esse le spese della C.T.U. già liquidate, con provvedimento del 7.7.2016 in complessivi € 8,834,00 di cui € 3.808,00 per spese vive ed € 5.026,00 per onorario oltre I.V.A. e C.C.P. se dovute, avendo tutte le parti tratto giovamento dall'espletamento della medesima, salvo rivalsa della parte che le ha anticipate”.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e per le Parte_1 Controparte_1 ragioni di cui si dirà nel prosieguo.
Costituitisi, e hanno proposto appello incidentale aderendo a tutte Controparte_2 Controparte_3 le domande ed eccezioni avanzate dagli appellanti principali.
Si sono altresì costituiti, con autonome comparse, , quale erede di , e Parte_2 Persona_1
i quali, resistendo all'impugnazione, hanno chiesto il totale rigetto dei due appelli Parte_3 principale e adesivo e hanno proposto, per i medesimi motivi di cui si dirà appresso, appello incidentale.
Si è costituita in giudizio, infine, chiedendo la piena conferma della sentenza Controparte_4 impugnata.
e non si sono Controparte_6 Controparte_5 costituite.
All'udienza del 26.03.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini ridotti per le difese conclusive.
Con ordinanza del 24.06.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio entro il 3.9.2024 nei confronti di , nata ad [...] il [...], e Controparte_7 di , nata a [...] il [...], rispettivamente moglie e figlia di , e ha Parte_4 Persona_1 fissato per la trattazione l'udienza del 10.12.2024.
9 Con comparsa depositata il 13.11.2024 si è costituita in giudizio , la quale, come il fratello Parte_4
, ha chiesto il totale rigetto dei due appelli principale e adesivo e ha proposto, per i Parte_2 medesimi motivi di cui si dirà appresso, appello incidentale.
Con comparsa depositata il 9.12.2024 si è, altresì, costituita in giudizio Controparte_5
aderendo ai primi tre motivi dell'appello principale proposto da
[...] [...]
e e chiedendo il rigetto degli appelli incidentali proposti dai Sig.ri Parte_1 Controparte_1
. Per_1
, seppure regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_7
All'udienza del 18.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata nuovamente posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - ratione temporis vigente - per le difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e , non Controparte_6 Controparte_7 costituitesi seppure regolarmente e tempestivamente citate dagli appellanti principali. Alle stesse parti sono stati altresì notificati, nei termini assegnati dalla Corte, gli appelli incidentali.
L'appello incidentale proposto da - a differenza di quanto eccepito dalla difesa degli Parte_4 appellanti principali - deve ritenersi ammissibile e tempestivo, poiché la parte (litisconsorte necessaria) si
è costituita nei termini di cui all'art. 343 c.p.c. rispetto alla nuova udienza di trattazione fissata dalla Corte per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , deceduto nel corso del Persona_1 giudizio di primo grado (v. ordinanza del 24.06.2024).
Viceversa, citata tempestivamente dagli appellanti principali (e destinataria degli appelli Controparte_5 incidentali proposti da alcuni degli appellati), è rimasta contumace fino al momento in cui la causa è stata posta in decisione e si è costituita in giudizio, soltanto, il giorno antecedente all'udienza del 10.12.2024, fissata a seguito della disposta rimessione sul ruolo.
L'avere parzialmente aderito all'appello principale, richiamandone i primi tre motivi con la comparsa di costituzione, non consente di qualificare il suo come “appello incidentale”, peraltro assolutamente tardivo.
Ogni statuizione di responsabilità e di conseguenziale condanna subita dalla predetta società in primo grado, così come da rimasta contumace, è pertanto ormai passata in giudicato. Controparte_6
Occorre, altresì, precisare che ha rinunciato all'eredità del marito , Controparte_7 Persona_1 giusta atto notarile del 15.11.2024.
10 Con il primo motivo di appello, e , in via principale, e Parte_1 Controparte_1
e in via incidentale, lamentano l'errata qualificazione della Controparte_2 Controparte_3 domanda introduttiva da parte del primo giudice.
In particolare, deducono che e così pure gli intervenuti e Persona_1 Parte_3 CP_4 hanno proposto azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e non, invece, azione di regolamento di
[...] confini ex art. 950 c.c.
Da ciò deriverebbe l'infondatezza della domanda principale per non avere gli stessi adempiuto al rigoroso onere probatorio loro incombente.
Il motivo non è fondato.
Aldilà delle non univoche espressioni utilizzate dalla difesa dell'originario attore, laddove all'udienza di trattazione ha parlato di azione personale e, in sede di comparsa conclusionale (pag. 16), di azione di rivendica, un attento e complessivo esame degli atti difensivi e processuali, consente alla Corte di condividere pienamente la qualificazione giuridica effettuata dal primo giudice che ha correttamente applicato alla fattispecie l'art. 950 c.c.
Il Tribunale, in ordine alla natura dell'azione proposta, ha infatti premesso che: “Con l'atto di citazione (e per gli intervenienti con l'atto di costituzione in giudizio), invero, si lamentava che i convenuti, edificando i lotti 5-6 di cui alla lottizzazione meglio specificata nella superiore premessa, confinanti – in particolare la particella 801 del Fg.
6 - con la particella n. 771, aveva accertato che la società CP_5 aveva occupato parte del terreno della particella n. 771 per circa 533 mq, realizzando due villette a
[...] suo dire all'interno della proprietà di esso attore e/o, comunque, a distanza inferiore di quella prevista dallo strumento urbanistico e dal Codice civile, per cui, chiedeva la condanna dei convenuti ad arretrare le loro rispettive costruzioni sino alla distanza legale dal confine con demolizione di quanto abusivamente realizzato nel terreno degli attori e di sgomberare la porzione di fondo occupata;
in subordine, chiedevano altresì la condanna, in solido, dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale asserito sconfinamento ed occupazione di terreno” (pagg. 7 e 8).
L'estensione e la titolarità in capo ai fratelli della particella n. 771 del fg. 6 del catasto terreni del Per_1
Comune di Aci S. ON non è stata mai messa in discussione dai convenuti, non c'è mai stata un contrapposizione di titoli di proprietà ma piuttosto si è discusso in giudizio degli incerti confini tra i due fondi limitrofi, della eventuale occupazione di parte del fondo di proprietà attorea e della violazione delle distanze delle due costruzioni rispetto al conteso confine.
Sul punto, secondo autorevole e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 8.11.2024 n.
28826), richiamata anche dagli appellanti principali,“l'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore
11 non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo
"nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove
l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini, chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica (v., per tutte, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20912 del
21/07/2021).
In altri termini, mentre l'azione di regolamento di confini presuppone un'incertezza oggettiva o soggettiva sugli stessi, l'azione di rivendica presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà. Da ciò deriva che solo in tale ultimo caso incombe sull'attore l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione
(cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10066 del 24/04/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28349 del 22/12/2011).
Infine, quanto all'onere della prova, è pacifico che: nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (v., Cass., Sez.
2, Ordinanza n. 11557 del 30/04/2024; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018)”.
La Suprema Corte afferma - come avvenuto nel caso in esame - che: “la tesi che il confine tra le proprietà fosse certo è smentita platealmente dall'accoglimento della domanda e dalla rideterminazione del confine rispetto allo sconfinamento del ricorrente”.
Altra recente giurisprudenza (Cass. Sez. II, 15.03.2024 n. 7041) ha analogamente ritenuto, sul punto, che:
“L'effetto recuperatorio, come più volte chiarito, afferisce intimamente alla domanda di regolamento di confini, pertanto, la condanna alla restituzione di quanto, a seguito dell'esatta individuazione del confine risulti occupato illegalmente dal vicino, è conseguenziale.
Mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone
a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a
12 nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno,
l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini (Sez. 6, n. 22095, 13/10/2020, Rv. 659399; conf., ex multis, Cass. n. 5899/2001)”.
Ancora più specificamente e ampiamente sulla differenza tra le due azioni e i relativi presupposti di fatto e di diritto la Corte di cassazione (Sez. II, 4.10.2023 n. 27994) ha affermato che: “E' noto che dette due azioni si distinguono tra loro in quanto, mentre con la prima l'attore, sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso, agisce contro il possessore o detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale della cosa stessa, con la seconda, invece, tende soltanto a far accertare quale sia l'esatta linea di demarcazione tra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l'oggettiva incertezza oppure contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto. La rivendica presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore, contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio diverso ed incompatibile titolo di acquisto, originario o derivativo, mentre nell'azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene solo alla delimitazione delle rispettive proprietà (conflitto tra fondi) a causa dell'incertezza del confine oggettiva (cioè derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (ossia provocata dall'assunto dell'attore di non corrispondenza tra confine apparente e quello reale). L'azione di regolamento di confini - caratterizzata dall'incertezza dei confini e dalla certezza della situazione giuridica delle parti - non perde poi la sua natura ricognitiva né nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti, come corollario, l'obbligo di rilascio di una porzione indebitamente posseduta, né per effetto dell'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto con la quale questi non contesta l'originario titolo di proprietà della controparte ma si limita ad esporre una situazione sopravvenuta idonea, se ritenuta fondata, ad eliminare la situazione di incertezza del confine.
Va, altresì, aggiunto che nell'azione di regolamento di confini, compatibile con quella di rivendica, tanto da essere configurata come una "vindicatio incertae partis", l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento (Cass. 30 marzo 2016 n. 6148).
E' pertanto correttamente qualificata "actio finium regundorum" e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per l'intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un inevitabile effetto recuperatorio della
13 proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni in ordine alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli (nei sensi suddetti, tra le tante, Cass. 27 maggio 1997 n. 4703 e Cass. 20 aprile
2001 n. 5899; più di recente: Cass. 13 ottobre 2020 n. 22095; Cass. 21 luglio 2021 n. 20912).
Nel caso di specie si è appunto verificata la situazione di conflitto tra fondi, non risultando in contestazione tra le parti i titoli di proprietà dei fondi confinanti. In particolare, lo scopo dell'azione proposta dalla società - come emerge con evidenza dalla lettura dell'atto di citazione Pt_7 introduttivo del giudizio nel quale si fa espresso riferimento al contrasto ed all'incertezza sull'esatto confine tra i mappali di proprietà delle parti - è quello della determinazione quantitativa dell'oggetto delle proprietà dei confinanti nella presupposta validità ed efficacia dei titoli di acquisto delle parti. La
P. (anche quale legale rappresentante della , a sua volta, non ha contestato il titolo posto dalla Parte_8 società attrice a fondamento della sua domanda: mai quindi è venuto a profilarsi tra la società e la originaria convenuta un conflitto tra i titoli di proprietà non posti in discussione.
I giudici del merito hanno, pertanto, correttamente tenuto conto delle tesi difensive prospettate dalle parti al fine dell'esatta interpretazione del contenuto delle istanze proposte e della qualificazione giuridica da dare ai fatti da ciascuna parte dedotti: di conseguenza il Tribunale di Cagliari è rimasto nell'ambito del petitum e della causa petendi e si è attenuto al thema decidendum comprendente l'azione di regolamento di confini, al pari della Corte di appello, nel confermare la decisione del giudice di prime cure” (in tal senso anche Cass. Sez. II, 16/10/2020, n.22590; Cass. Sez.VI, 13.10.2020 n. 22095).
Nonostante parte attrice - come dedotto dagli appellanti - non abbia espressamente chiesto di stabilire giudizialmente i confini tra i due fondi, ha comunque prospettato una situazione di confusione e di incertezza rispetto al confine della sua proprietà risultante dalla convenzione di lottizzazione del 1996 e dal successivo frazionamento (n. 15590 del 27.01.1997), non mettendo mai in discussione la proprietà altrui (part. 801) che, peraltro, in origine, faceva parte del medesimo ampio lotto di terreno sito in Aci S.
ON, c.da Lavinaio, oggetto della vendita del 8.5.2002 in favore di e poi della Controparte_5 successiva vendita in favore di (atto pubblico del 18.06.2003). Controparte_6
A fronte delle generiche eccezioni sollevate in primo grado soltanto dai convenuti Parte_1
e sulla rigorosa prova della proprietà in capo all'attore e ai due fratelli
[...] Controparte_1 intervenuti, la difesa di ha ampiamente documentato la sua legittimazione attiva e la Persona_1 comproprietà della particella n. 771 attraverso la produzione effettuata con l'atto di citazione e con la successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. In particolare, è stata prodotta la relazione tecnica del geom. cui erano allegate le visure catastali attestanti l'intestazione al sig. della CP_13 Persona_1 particella oggetto di causa, che richiamava il tipo di frazionamento dal quale discende la particella 771.
14 Inoltre, dalla copia del frazionamento n. 244 del 27.01.1997, rilasciata in data 20.05.2013, si evince come la particella 771 nasca dalla soppressione della particella n. 26; veniva, altresì, prodotta copia della visura ipotecaria della particella 771, nonché copia della visura ipotecaria della particella 26 (soppressa e da cui nasce la n. 771), dalla quale ultima emergeva la proprietà pari ad 1/3 della detta particella a favore di
, ereditata a seguito del decesso della ORa avvenuto in data Persona_1 Persona_5
10.01.1993.
E' stato documentato, altresì, che la originaria particella n. 26 era in comproprietà dei RI
[...]
e (genitori dei AN , e Parte_2 Persona_5 Persona_1 Controparte_4 [...]
, per la quota di 1/2 ciascuno;
con il decesso del OR , avvenuto in data Pt_3 Parte_2
10.01.1963, la relativa quota di pertinenza (1/2) era già stata trasferita ai AN , Persona_1 [...]
e come da copia della dichiarazione di successione prodotta in primo CP_4 Parte_3 grado;
pertanto, ciascuno dei tre figli risultava proprietario di 1/3 della particella 771 ex 26 (1/6 ciascuno pervenuto per successione alla madre ed 1/6 ciascuno pervenuto per successione al padre Persona_5
). Parte_2
Detta documentazione e il relativo contenuto non è stato mai messo in discussione o altrimenti contestato dalla difesa dei convenuti odierni appellanti principali (sull'attenuazione dell'onere probatorio dell'attore in rivendica vedi: Cass. Sez. II, 12.10.2022, n. 29848; più di recente, Cass. Sez. II, 20.02.2025, n.
4537).
Il generico richiamo operato dagli appellanti ad un muro divisorio ivi esistente sul confine da circa nove anni non ha alcuna rilevanza nella fattispecie, in ragione degli approfonditi, analitici e indiscussi accertamenti tecnici effettuati dall'Ing. Per_3
Così pure la giurisprudenza richiamata in appello sul negozio di accertamento di regolamento amichevole della linea di confine non è pertinente, atteso che non c'è alcuna prova che ci sia mai stato un accordo scritto e/o verbale di tale natura tra gli originari proprietari dei due fondi.
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo i due appellanti principali e, così pure, i due appellanti incidentali ripropongono la domanda riconvenzionale di cui all'art. 938 c.c., rigettata dal primo giudice.
Deducono che, avendo acquisito i rispettivi immobili in buona fede e non avendo i proprietari del fondo censito alla particela n. 771 proposto opposizione entro tre mesi dall'inizio delle costruzioni, avrebbero diritto all'attribuzione del suolo occupato con obbligo di pagare il doppio del valore della superficie occupata, oltre eventuali danni.
Anche tale motivo non è fondato.
15 Come correttamente dedotto in sentenza (pag. 14) dal primo giudice e ribadito dai fratelli , sin dai Per_1 primi atti difensivi, secondo il risalente quanto consolidato orientamento della Corte di Cassazione
“..l'art. 872 c.c., che espone chi abbia costruito sul proprio fondo in violazione delle distanze legali, ovvero l'attuale titolare del diritto dominicale sull'edificio, all'azione reale del vicino per la riduzione in pristino, è operante anche qualora quella costruzione abbia comportato sconfinamento per un certo tratto sul fondo contiguo, e, in tale ipotesi, quando la suddetta azione sia stata utilmente esercitata, la conseguente condanna all'arretramento della costruzione sino al rispetto delle distanze violate preclude ogni possibile applicazione delle disposizioni dettate dagli art. 936 e 938 c.c., nella parte in cui escludono, in determinati casi, la demolizione o rimozione di opere eseguite sul fondo altrui.” (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 14/12/2012, n. 23018 e Cassazione civile, sez. II, 06/02/1978, n. 537)
Come meglio chiarito nella motivazione della richiamata pronuncia del 2012 n. 23018 “...la Corte di secondo grado, nell'escludere in radice l'applicabilità dell'art. 938 c.c., ha correttamente dato seguito al principio affermato da questa Corte (v. Cass. n. 537 del 1978), in virtù del quale l'art. 872 c.c., che espone chi abbia costruito sul proprio fondo in violazione delle distanze legali, ovvero chi sia attuale titolare del diritto dominicale sull'edificio, all'azione reale del vicino per la riduzione in pristino, è operante anche qualora quella costruzione abbia comportato sconfinamento per un certo tratto sul fondo contiguo ed in tale ipotesi, quando la suddetta azione sia stata utilmente esercitata, la conseguente condanna all'arretramento della costruzione sino al rispetto delle distanze violate preclude ogni possibile applicazione delle disposizioni dettate dagli artt. 936 e 938 c.c., nella parte in cui escludono, in determinati casi, la demolizione o rimozione di opere eseguite sul fondo altrui. Occorre, in proposito, aggiungere che potrebbe, in ipotesi, porsi la questione se l'inerzia del proprietario possa valere a consentire una deroga a distanze stabilite da norme regolamentari nell'interesse pubblicistico, ma, sul punto, la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte ha ritenuto che potrebbe essere possibile soltanto l'eventuale usucapione (aspetto che, peraltro, non ha costituito oggetto della controversia in esame), ma è stata sempre ribadita l'indisponibilità della disciplina delle distanze da parte dei privati” (in tal senso anche Cass. Sez. II, 2.12.2014 n. 25501).
Nel caso in esame non può applicarsi l'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. a favore chi elevi una fabbrica senza il rispetto delle distanze prevista dal codice civile o dai regolamenti locali per le costruzioni su fondi finitimi. “Consentire l'accessione significherebbe consentire la violazione delle distanze imposte dalla legge” (v. sentenza, pag. 15).
Il Tribunale, prendendo atto che entrambe le costruzioni sono state realizzate sul confine (v. risposta del
CTU al quesito n. 3), ha affermato che: “l'attore e gli intervenienti hanno esperito con successo l'azione proposta a tutela della distanza dal confine ai sensi degli art. 872 c.c. e, pertanto, in ossequio al principio
16 di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nelle sopra richiamate pronunce, la domanda riconvenzionale di acquisto ai sensi dell'art. 938 c.c. deve essere rigettata”.
Detta disposizione, infatti, non può comunque trovare applicazione per due ordini di motivi:
- in primo luogo, in quanto l'art. 938 c.c. prevede che la costruzione sia stata edificata su fondo altrui
(circostanza quest'ultima che non trova applicazione nella fattispecie de quo, in quanto dalla relazione eseguita dal CTU sulla porzione di fondo illegittimamente occupata non risulta edificata alcuna costruzione (pag. 9);
- in secondo luogo, in quanto l'art. 938 c.c. prevede che la buona fede debba essere dimostrata, non potendo essere in tali fattispecie presunta.
Su quest'ultimo punto la difesa di ha correttamente evidenziato che: “nella fattispecie Parte_2 costitutiva dell'accessione invertita prevista dall'art. 938 c.c. sono distinti i requisiti della buona fede del soggetto che, sconfinando dal proprio terreno, costruisce su una porzione del fondo attiguo, e quello della mancata opposizione entro tre mesi del confinante. Quindi la mancata opposizione di quest'ultimo non vale a dimostrare lo stato soggettivo di buona fede (ragionevole convincimento di avere diritto sulla porzione occupata e quindi di non commettere usurpazione) del soggetto che ha eseguito la costruzione, stato soggettivo che richiede una positiva dimostrazione da parte dell'interessato (Cass. 4774/2005;
Cass. 10784/1994; Cass. civ. Sez. VI n.16331 del 30.07.2020)”; di recente, si sono pronunciate in tal senso anche Cass. Sez. II, 17.06.2021 n. 17389 e Cass. Sez. VI, 6.5.2021 n. 11845.
Alla luce della superiore giurisprudenza di legittimità, aldilà della omessa rigorosa prova sul punto, si doveva comunque tenere conto della eventuale buona fede delle parti solamente nel caso in cui le costruzioni (ovvero parti di esse) ricadevano effettivamente all'interno della particella n. 771.
Circostanza, peraltro, non verificatasi.
Dalle risultanze della CTU è emerso che su una porzione della particella n. 771 di proprietà dei fratelli
è stata realizzata la corsia di accesso ai garage di pertinenza delle due villette in questione ed un Per_1 muro di confine, mentre sulla medesima porzione di particella n. 771 non è stato realizzato alcun edificio.
Ne discende, pertanto, una ulteriore ragione di inoperatività nel caso di specie della disposizione di cui all'art. 938 c.c. che trova applicazione solo laddove sulla zona di sconfinamento sia stata realizzata la costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone e di cose, non potendo quindi l'art. 938 c.c. essere invocato con riguardo ad opere diverse, quali un muro di contenimento o di divisione (v. Cass. Sez. II, 14.12.2012 n. 23018; Cass. 3676/1999), come nella fattispecie oggetto di causa (in tal senso, di recente, v. Cass. Sez. II, 16.09.2019 n. 22997).
Con il terzo motivo dell'appello principale e di quello incidentale avanzato dai coniugi Persona_4 si lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel disporre l'arretramento delle due costruzioni a metri sei dal
17 confine, atteso che il limite minimo previsto dal Regolamento Edilizio del Comune di Aci NTON sarebbe di cinque metri.
Anche tale motivo non può trovare accoglimento atteso che alla luce dell'allegato n. 11 alla relazione di
CTU di primo grado, “relazione tecnica di variante alla C.E.”, emerge che nella relazione istruttoria dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Aci S. ON del 24.01.2003 è espressamente indicata una distanza “minima” di metri sei dal confine, come da P.R.G. e come indicata nel progetto di variante alla
C.E. presentato da per i lotti nn. 5 e 6 del piano di lottizzazione e altri. Controparte_5 Per_1
Parte appellante non allega né produce alcun diverso regolamento locale, norme di attuazione o altra disposizione che giustifichi una diversa misura rispetto a quanto accertato dal primo giudice.
La disposta condanna alla demolizione della corsia di accesso ai garage, di pertinenza delle due villette in proprietà e , realizzata sul terreno di proprietà dei fratelli , Persona_4 Parte_6 Per_1 appare pienamente legittima, atteso che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Sez. II, 16.03.2023 n. 7601), “la costruzione eseguita in tutto o in parte sul suolo altrui consente al proprietario di questo la tutela reale del proprio diritto, mediante l'abbattimento e l'arretramento della costruzione usurpativa o di parte di essa. Questa Corte ha invero ribadito il principio che la tutela riservata ai diritti reali non consente l'applicabilità dell'art. 2058 c.c. nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il carattere assoluto degli stessi, salvo che sia la stessa parte danneggiata a chiedere la condanna per equivalente (Cass. Sez. Un., 20 maggio 2016, n. 10499)”. Non si tratta, peraltro, di costruzione che abbia trasformato in modo irreversibile il fondo, in modo tale da rendere impossibile la materiale restituzione dell'area occupata.
Analogamente, il contestato ordine di arretramento (o di demolizione) delle due costruzioni fino al rispetto di metri sei dal confine non costituisce alcun “abuso del diritto”, come denunciato dagli appellanti, atteso che la tutela ripristinatoria (oltre quella risarcitoria) è espressamente prevista, in casi del genere, dall'art. 872 c.c., senza che possa in contrario rilevare il disposto dell'art. 2933 comma 2 c.c. e l'ivi previsto divieto di distruzioni pregiudizievoli per l'economia nazionale (cfr. Cass. Sez. II,
28.11.2018 n. 30761).
Con i primi due connessi motivi di appello incidentale (indicati alle lettere A e B delle rispettive comparse), e , quali figli ed eredi dell'originario attore Parte_2 Parte_4 Persona_1
(v. certificato di morte, stato di famiglia e rinuncia all'eredità da parte della madre), e Parte_3 ripropongono la domanda risarcitoria rigettata in primo grado inerente al presunto danno da occupazione della porzione di terreno facente parte della particella 771 e occupata dai convenuti.
I difensori dei tre appellanti deducono che il danno sarebbe “in re ipsa” e corrisponderebbe al presumibile valore locativo dell'area illegittimamente occupata per mq. 513,26.
18 In particolare, l'indennità da occupazione ammonterebbe a euro 21.600,00 (1/3 ciascuno di complessivi euro 64.800,00) mentre il danno derivante dalla mancata possibilità di godere del terreno sarebbe pari a euro 14.150,00 (1/3 ciascuno di euro 42.350,00).
Il motivo non è fondato.
Sul punto, la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass Sez. II, 19.03.2025, n.
7290), in materia di danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, ha affermato che:
“Le sezioni unite, infatti, con sentenza del 15.11.2022 n. 33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla
III sezione Civile.
La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale, ma anche risarcitoria, è stata risolta dalle sezioni unite in senso positivo, ed è stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. 27.6.2024 n. 17758; Cass. 18.7.2013 n. 17635).
Le sezioni unite hanno poi confermato la linea evolutiva della giurisprudenza di questa sezione, nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Le sezioni unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. 27.6.2024 n.
17758).
Ulteriormente questa sezione, sulla base della composizione del contrasto compiuta dalle sezioni unite, ha affermato che "Allorché, in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, l'attore richieda il risarcimento del danno determinatosi prima della riduzione in pristino, quale effetto
19 dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, deve dunque riconoscersi che lo stesso non è sottratto da un onere di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo dell'illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione. La domanda del danno per l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo onera, dunque, il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., possa desumersi
l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio" (Cass. 22.11.2023 n. 32459)”.
In appello, così come in primo grado, si deduce genericamente di aver subito un pregiudizio economico, rapportato ad una presunta indennità di occupazione e alla mancata possibilità di godere del fondo oggetto di sconfinamento, richiamando i conteggi effettuati dal CTU (v. risposte alle osservazioni nn. 1, 2 e 3), senza null'altro allegare in concreto, né tanto meno dimostrare, neppure in via presuntiva, sull'effettivo utilizzo e sulla natura dell'area occupata. Non c'è, peraltro, alcuna allegazione che riguardi i presunti danni economici per la violazione delle distanze legali dal confine, anche in ragione della pacifica circostanza che sulla particella n. 771 non ci sono costruzioni.
Ogni apodittica affermazione e/o mera presunzione di produttività del bene non è sufficiente all'accoglimento della domanda risarcitoria, né in termini di danno emergente né, tanto meno, di lucro cessante.
Con l'ultimo motivo, gli appellanti principali e quelli incidentali ( – deducono CP_2 CP_3 congiuntamente che il primo giudice avrebbe errato nel compensare interamente fra le parti le spese di lite, in quanto, attesa l'infondatezza della domanda di rivendica, l'attore e i due intervenuti andavano condannati alla rifusione delle spese di lite e l'accoglimento delle domande di garanzia avanzate nei confronti delle due società convenute avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure a condannare anche dette società alle spese di lite.
Analogamente, con il terzo comune motivo (indicato alla lettera C), gli altri tre appellanti incidentali lamentano che il primo giudice avrebbe errato nel compensare le spese di lite e di CTU in quanto avrebbe dovuto porre dette spese totalmente a carico dei convenuti.
I rispettivi analoghi motivi sono parzialmente fondati alla luce del complessivo esito della lite, del parziale accoglimento delle rispettive domande e ragioni, della particolare natura del giudizio e dei reciproci interessi.
In particolare, la prevalente e sostanziale soccombenza di , Parte_1 Controparte_1
e rispetto alle originarie domande avanzate da , Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
20 e giustifica, ex art. 92 comma 2 c.p.c., la solidale condanna dei Parte_3 Controparte_4 primi - per entrambi i gradi del giudizio - alla rifusione di 2/3 delle spese di lite sostenute dall'attore originario (e per esso dai due figli coeredi costituitisi in appello) e dagli altri due comproprietari della particella n. 771, con compensazione della restante quota di 1/3.
Dette spese di lite vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato dalle stesse parti
(scaglione euro 26.000,01 a euro 52,000,00) dell'attività difensiva effettivamente svolta e della complessità della vicenda processuale, applicando, ratione temporis, i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022 e quelli minimi per la fase di trattazione in appello, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
Le spese liquidate in favore degli eredi di , per entrambi i gradi del giudizio, vanno Persona_1 distratte in favore degli Avv.ti Francesco Leotta e Francesco Cannavò che ne hanno fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
Per quanto riguarda, invece, il rapporto processuale tra , Parte_1 Controparte_1
e da una parte, e le due società convenute e Controparte_2 Controparte_3 CP_5 [...]
dall'altra, stante la totale soccombenza di queste ultime rispetto alle domande Controparte_6 risarcitorie avanzate dai comproprietari delle due costruzioni in via riconvenzionale e pienamente accolte dal Tribunale, ritiene la Corte che, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi del giudizio, vadano poste totalmente e solidalmente a carico delle due società, odierne appellate, non sussistendo particolari e valide ragioni ex art. 92 c.p.c. per disporne la totale e/o la parziale compensazione.
Anche dette spese di lite vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto - per il primo grado - del valore del quantum risarcitorio determinato dal primo Giudice (scaglione euro 260.000,01 a euro
520,000,00), dell'attività difensiva effettivamente svolta e della complessità della vicenda processuale, applicando, ratione temporis, i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022 e, per il giudizio di appello, del più modesto valore inerente all'accoglimento del motivo sulle le spese di lite del giudizio di primo grado (scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) applicando, ratione temporis, i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022 e quelli minimi per la fase di trattazione in appello, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
Atteso l'esito e il contenuto della CTU, rispetto alle domande avanzate in via principale e/o riconvenzionale dalle parti, le spese liquidate in favore dell'Ing. (v. decreto del 7.7.2016) vanno Per_3 poste definitivamente e solidalmente a carico di (e per esso dei due figli costituiti), Persona_1
e nella misura di 1/3 e, solidalmente, a carico di tutte le altre parti Parte_3 Controparte_4 processuali costituite in primo grado, nella misura di 2/3.
21 Attesa la contumacia di e la rinuncia all'eredità del marito, nulla va disposto in Controparte_7 ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e e dell'appello incidentale adesivo proposto da Parte_1 Controparte_1 CP_2
e e degli appelli incidentali avanzati da , ,
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_4
e avverso la sentenza n. 3655/2021 pubblicata il 2.9.2021 ed Parte_3 Controparte_4 emessa dal Giudice onorario della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n.
90100560/2012 R.G., ridetermina le spese di lite del giudizio di primo grado e di CTU nei termini che seguono:
Condanna , e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido, alla rifusione in favore di (e per esso degli eredi e Persona_1 Parte_2 [...]
) e di e di 2/3 delle spese di lite del giudizio di primo Pt_4 Parte_3 Controparte_4 grado che liquida - per ciascuna delle due parti e per l'intero - in complessivi euro 7.616,00, di cui euro
1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase di trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali, compensando tra le parti la restante quota di 1/3.
Condanna e in Controparte_5 Controparte_6 solido, alla rifusione in favore di e , e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida - per ciascuna delle due Controparte_3 parti - in complessivi euro 22.457,00 di cui euro 3.544,00 per la fase di studio, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 10.411,00 per la fase di trattazione ed euro 6.164,00 per la fase decisionale, oltre IVA,
CPA e rimb. spese generali.
Pone le spese di CTU, già liquidate dal Tribunale con decreto del 7.7.2016, definitivamente e solidalmente a carico di (e per esso dei due figli costituitisi in appello), di Persona_1 [...]
e di nella misura di 1/3 e, solidalmente, a carico di tutte le altre parti Pt_3 Controparte_4 processuali costituite in primo grado, nella misura di 2/3.
Condanna , e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido, alla rifusione in favore di , , e Parte_2 Parte_4 Parte_3 CP_4
di 2/3 delle spese di lite del giudizio di appello che liquida - per ciascuna delle quattro parti e per
[...]
l'intero - in complessivi euro 8.469,00 di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale, oltre IVA,
CPA e rimb. spese generali, compensando tra le parti la restante quota di 1/3.
22 Dispone che le spese, come sopra liquidate in entrambi i gradi del giudizio in favore degli eredi di Per_1
, siano distratte in favore degli Avv.ti Francesco Leotta e Francesco Cannavò ex art. 93 c.p.c.
[...]
Condanna in Controparte_5 Controparte_6 solido, alla rifusione in favore di e , e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e delle spese di lite del giudizio di appello che liquida - per ciascuna delle due parti - Controparte_3 in complessivi euro 4.888,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, oltre IVA,
CPA e rimb. spese generali.
Nulla sulle spese in relazione a rimasta contumace. Controparte_7
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Catania il 12.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
23