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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…1644 /2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1644/2019 R.G.,
promossa da
Parte_1
[...]
[...] P.IVA_1
Caradonna;
PARTE ATTRICE OGGETTO: Contro AZIONE
REVOCATORIA
CP_1
(c.f. e Parte_2 C.F._1 Pt_3 (ARTT. 67 E SS.)
(c.f. ), con l'avv. Giuseppe Pt_2 C.F._2
Brini e Giorgio Nazzi;
PARTE CONVENUTA contro
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
6/12/2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13/3/2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27/3/2019 la curatela fallimento società ha esperito l'azione Parte_1 revocatoria ex art. 66 l. fall. nei confronti di e Pt_3
deducendo quanto segue. Parte_2
In forza di successione testamentaria, a partire dal
2015, le odierne convenute hanno acquisito la titolarità delle quote, di pari entità e per l'intero, della società Pt_1
del cui consiglio di amministrazione erano già parte
[...] dal 2010.
La medesima società, volta alla gestione e alla compravendita di immobili, veniva dichiarata fallita in data
14/6/2018, con sentenza n. 43/2018 del Tribunale di Pisa
(doc. 1 fascicolo di parte attrice).
Il curatore fallimentare ha accertato che, in data
27/5/14, con atto del notaio rep. 39012, Persona_1 registrato a Pisa il 9/6/14, al n. 3017, serie 1T, la società ha liquidato, nei confronti di e Parte_1 Pt_3 Parte_2
, le rispettive quote di partecipazione sociale, a
[...] seguito di recesso dalle stesse formulato ai sensi dell'art. 23bis dello statuto sociale. La liquidazione veniva operata con la costituzione, in favore delle convenute, di un diritto reale di abitazione della durata di 15 anni sull'unità immobiliare e sulla relativa pertinenza, nonché mediante il rimborso di euro 60.000,00, a titolo di quota di recesso, di cui venivano corrisposti in favore di euro Parte_4
2 50.558,00.
Pertanto, la parte attrice assume che l'atto di liquidazione delle quote sia stato posto in essere tra Pt_1
e le convenute al solo scopo di ledere la garanzia
[...] patrimoniale dei creditori.
A fondamento di tale conclusione, la curatela deduce i gravi risultati economici d'esercizio negativi della società, per un complessivo ammontare di perdite pari ad euro
537.913,00 tra il 2004 e il 2012. Inoltre, nel 2014 la società risulta impegnata esclusivamente in attività liquidatorie, registrando perdite economiche tra il 2013 e il
2018.
Nell'atto di ricorso per accedere alla procedura di concordato preventivo, poi, risultavano numerose situazioni di indebitamento, maturate in precedenza alla liquidazione delle quote.
Le convenute, e , si sono Pt_3 Parte_2 costituite eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 66 l. fall. e contestando la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Il procedimento, istruito mediante le produzioni documentali delle parti e l'interrogatorio formale, è stato assegnato a questo Giudice dopo il completamento della fase istruttoria, con provvedimento del 21/5/2024.
Preliminarmente, come accennato, le convenute hanno eccepito il decorso del termine di prescrizione di cui
3 all'art. 2903 c.c.
Tale eccezione è infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, occorre osservare che, con specifico riguardo all'azione revocatoria fallimentare, di cui all'art. 66 l. fall., la disciplina della prescrizione è contenuta nell'art. 69 bis l. fall. In ragione degli interessi di celerità e speditezza dei traffici giuridici propri della materia fallimentare, la disposizione prevede un termine di decadenza breve, pari a tre anni dalla dichiarazione di fallimento.
Detta disciplina, pertanto, è legge speciale rispetto a quella contenuta negli artt. 2901 ss. c.c., che prevede un termine di cinque anni, decorrente dall'atto dispositivo.
Pertanto, il dies a quo relativo al computo della decadenza, nel caso in esame, è costituito dalla sentenza di fallimento della società intervenuta in data Parte_1
15/6/2018. Dal momento che l'atto di citazione è stato notificato alle convenute in data 2/4/2019, non è decorso il termine prescrizionale di tre anni.
Ad abundantiam, per quanto attiene all'ulteriore termine di cinque anni decorrente dalla data di compimento dell'atto, pure richiamato dall'art. 66bis l. fall.
e in subordine rispetto al richiamato termine breve,
l'eccezione di prescrizione è parimenti infondata.
La disciplina generale in tema di prescrizione dell'azione revocatoria, richiamata dall'art. 69bis l. fall., è contenuta nell'art. 2903 c.c.
4 La più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità osserva che la norma deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con l'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo
(Cass. n. 4049/2023).
Nel caso in esame, l'atto di liquidazione delle quote di società a favore delle convenute, in parte mediante rimborso in denaro e, in parte, mediante costituzione del diritto di abitazione, ai rogiti del Notaio , Persona_1 repertorio n. 39012, registrato a Pisa il 9/6/14, al n. 3017, serie 1T, risulta trascritto a Pisa il 10/6/14, al n. 6301.
La data di trascrizione dell'atto precede l'azione revocatoria di cui è causa di un tempo inferiore a cinque anni e, pertanto, la medesima azione non è prescritta.
Nel merito, si osserva che la disciplina sui presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 66 l. fall. riproduce quella della revocatoria codicistica, di cui all'art. 2901 c.c..
Pertanto, requisito oggettivo dell'azione è il pregiudizio alle pretese creditorie, nonché l'esistenza di un nesso di causalità tra l'atto compiuto dal debitore e l'evento di danno, che deve essere conseguenza diretta dell'atto impugnato. Requisito soggettivo dell'azione è la consapevolezza in capo al debitore di pregiudicare il soddisfacimento delle pretese creditorie.
5 Il curatore che promuova l'azione revocatoria è tenuto, pertanto, a provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo, la preesistenza di tali crediti all'atto pregiudizievole e la lesione dei crediti medesimi a seguito dell'atto revocando.
Condivisibile giurisprudenza di legittimità precisa che, soltanto se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che, in conseguenza dell'atto pregiudizievole, sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore nei confronti dei propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la ricorrenza dei presupposti per
l'accoglimento della domanda di cui agli artt. 2901 cod. civ. e 66 r.d. n. 267/1942. (Cass. n. 9170/2015;
n.2253/2015).
Nel caso in esame, il curatore del fallimento correttamente ha prodotto, sin dall'atto di citazione, lo stato passivo della società (doc. 12 e doc. 24), funzionale ad accertare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo. Tali debiti sono preesistenti all'atto di disposizione, se solo si considera che dal 2004 al 2012, la società registra un complessivo ammontare delle perdite d'esercizio pari a euro 537.913,00 mentre l'esposizione a debito presso gli istituti di credito nel 2013 era pari a euro
1.086.695,92 (doc. 16).
Da ultimo, il nesso di causalità tra l'atto compiuto dalla società debitrice e l'evento lesivo a danno dei creditori è provato dalla consistenza della quota liquidata
6 in favore delle socie recedenti, quindi dall'accredito di complessivi euro 50.558,00 a seguito di un'evidente esposizione debitoria. A ciò si aggiunga la lesività della costituzione del diritto di abitazione, che ha comportato un deprezzamento significativo sul prezzo di mercato del bene rispetto al valore della proprietà piena.
Per quanto attiene al requisito soggettivo dell'azione revocatoria, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del debitore, per i crediti sorti anteriormente all'atto dispositivo, fa riferimento alla mera coscienza del pregiudizio che l'atto oggettivamente arreca o può arrecare alle ragioni dei creditori, per la riduzione della garanzia patrimoniale che ne consegue, indipendentemente dalle finalità concretamente perseguite dal debitore attraverso il compimento dello stesso (Cass.
Sezioni Unite n. 1898/2025).
Alla luce del ruolo rivestito dalle convenute all'interno della società debitrice, è senz'altro possibile anche rinvenire la consapevolezza della lesività dell'atto dispositivo in capo alle convenute, componenti, come sopra ricordato, del consiglio di amministrazione della società fin dal 2010.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, vista la notula e tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, seguono la soccombenza.
7
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
accoglie la domanda formulata da parte attrice e dichiara l'inefficacia ex art. 66 l. fall. dell'atto di liquidazione di quote della società a favore Parte_1 delle socie recedute, e , Pt_3 Parte_2 disponendo, per l'effetto:
la restituzione dell'immobile oggetto del diritto di abitazione costituito con atto ai rogiti del Notaio Per_1
, repertorio n. 39012, registrato a Pisa il 9/6/14, al
[...]
n. 3017, serie 1T, trascritto a Pisa il 10/6/14, al n. 6301 in favore della Curatela;
la restituzione della somma di €. 50.558,00 in quota recesso, già pagata in favore della socia , Parte_4
a mezzo di tre bonifici, effettuati in data 24/10/14,
4/12/14 e 7/1/15;
condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che liquida in euro
5.634,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 12/06/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
8
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…1644 /2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1644/2019 R.G.,
promossa da
Parte_1
[...]
[...] P.IVA_1
Caradonna;
PARTE ATTRICE OGGETTO: Contro AZIONE
REVOCATORIA
CP_1
(c.f. e Parte_2 C.F._1 Pt_3 (ARTT. 67 E SS.)
(c.f. ), con l'avv. Giuseppe Pt_2 C.F._2
Brini e Giorgio Nazzi;
PARTE CONVENUTA contro
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
6/12/2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13/3/2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27/3/2019 la curatela fallimento società ha esperito l'azione Parte_1 revocatoria ex art. 66 l. fall. nei confronti di e Pt_3
deducendo quanto segue. Parte_2
In forza di successione testamentaria, a partire dal
2015, le odierne convenute hanno acquisito la titolarità delle quote, di pari entità e per l'intero, della società Pt_1
del cui consiglio di amministrazione erano già parte
[...] dal 2010.
La medesima società, volta alla gestione e alla compravendita di immobili, veniva dichiarata fallita in data
14/6/2018, con sentenza n. 43/2018 del Tribunale di Pisa
(doc. 1 fascicolo di parte attrice).
Il curatore fallimentare ha accertato che, in data
27/5/14, con atto del notaio rep. 39012, Persona_1 registrato a Pisa il 9/6/14, al n. 3017, serie 1T, la società ha liquidato, nei confronti di e Parte_1 Pt_3 Parte_2
, le rispettive quote di partecipazione sociale, a
[...] seguito di recesso dalle stesse formulato ai sensi dell'art. 23bis dello statuto sociale. La liquidazione veniva operata con la costituzione, in favore delle convenute, di un diritto reale di abitazione della durata di 15 anni sull'unità immobiliare e sulla relativa pertinenza, nonché mediante il rimborso di euro 60.000,00, a titolo di quota di recesso, di cui venivano corrisposti in favore di euro Parte_4
2 50.558,00.
Pertanto, la parte attrice assume che l'atto di liquidazione delle quote sia stato posto in essere tra Pt_1
e le convenute al solo scopo di ledere la garanzia
[...] patrimoniale dei creditori.
A fondamento di tale conclusione, la curatela deduce i gravi risultati economici d'esercizio negativi della società, per un complessivo ammontare di perdite pari ad euro
537.913,00 tra il 2004 e il 2012. Inoltre, nel 2014 la società risulta impegnata esclusivamente in attività liquidatorie, registrando perdite economiche tra il 2013 e il
2018.
Nell'atto di ricorso per accedere alla procedura di concordato preventivo, poi, risultavano numerose situazioni di indebitamento, maturate in precedenza alla liquidazione delle quote.
Le convenute, e , si sono Pt_3 Parte_2 costituite eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 66 l. fall. e contestando la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Il procedimento, istruito mediante le produzioni documentali delle parti e l'interrogatorio formale, è stato assegnato a questo Giudice dopo il completamento della fase istruttoria, con provvedimento del 21/5/2024.
Preliminarmente, come accennato, le convenute hanno eccepito il decorso del termine di prescrizione di cui
3 all'art. 2903 c.c.
Tale eccezione è infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, occorre osservare che, con specifico riguardo all'azione revocatoria fallimentare, di cui all'art. 66 l. fall., la disciplina della prescrizione è contenuta nell'art. 69 bis l. fall. In ragione degli interessi di celerità e speditezza dei traffici giuridici propri della materia fallimentare, la disposizione prevede un termine di decadenza breve, pari a tre anni dalla dichiarazione di fallimento.
Detta disciplina, pertanto, è legge speciale rispetto a quella contenuta negli artt. 2901 ss. c.c., che prevede un termine di cinque anni, decorrente dall'atto dispositivo.
Pertanto, il dies a quo relativo al computo della decadenza, nel caso in esame, è costituito dalla sentenza di fallimento della società intervenuta in data Parte_1
15/6/2018. Dal momento che l'atto di citazione è stato notificato alle convenute in data 2/4/2019, non è decorso il termine prescrizionale di tre anni.
Ad abundantiam, per quanto attiene all'ulteriore termine di cinque anni decorrente dalla data di compimento dell'atto, pure richiamato dall'art. 66bis l. fall.
e in subordine rispetto al richiamato termine breve,
l'eccezione di prescrizione è parimenti infondata.
La disciplina generale in tema di prescrizione dell'azione revocatoria, richiamata dall'art. 69bis l. fall., è contenuta nell'art. 2903 c.c.
4 La più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità osserva che la norma deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con l'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo
(Cass. n. 4049/2023).
Nel caso in esame, l'atto di liquidazione delle quote di società a favore delle convenute, in parte mediante rimborso in denaro e, in parte, mediante costituzione del diritto di abitazione, ai rogiti del Notaio , Persona_1 repertorio n. 39012, registrato a Pisa il 9/6/14, al n. 3017, serie 1T, risulta trascritto a Pisa il 10/6/14, al n. 6301.
La data di trascrizione dell'atto precede l'azione revocatoria di cui è causa di un tempo inferiore a cinque anni e, pertanto, la medesima azione non è prescritta.
Nel merito, si osserva che la disciplina sui presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 66 l. fall. riproduce quella della revocatoria codicistica, di cui all'art. 2901 c.c..
Pertanto, requisito oggettivo dell'azione è il pregiudizio alle pretese creditorie, nonché l'esistenza di un nesso di causalità tra l'atto compiuto dal debitore e l'evento di danno, che deve essere conseguenza diretta dell'atto impugnato. Requisito soggettivo dell'azione è la consapevolezza in capo al debitore di pregiudicare il soddisfacimento delle pretese creditorie.
5 Il curatore che promuova l'azione revocatoria è tenuto, pertanto, a provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo, la preesistenza di tali crediti all'atto pregiudizievole e la lesione dei crediti medesimi a seguito dell'atto revocando.
Condivisibile giurisprudenza di legittimità precisa che, soltanto se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che, in conseguenza dell'atto pregiudizievole, sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore nei confronti dei propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la ricorrenza dei presupposti per
l'accoglimento della domanda di cui agli artt. 2901 cod. civ. e 66 r.d. n. 267/1942. (Cass. n. 9170/2015;
n.2253/2015).
Nel caso in esame, il curatore del fallimento correttamente ha prodotto, sin dall'atto di citazione, lo stato passivo della società (doc. 12 e doc. 24), funzionale ad accertare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo. Tali debiti sono preesistenti all'atto di disposizione, se solo si considera che dal 2004 al 2012, la società registra un complessivo ammontare delle perdite d'esercizio pari a euro 537.913,00 mentre l'esposizione a debito presso gli istituti di credito nel 2013 era pari a euro
1.086.695,92 (doc. 16).
Da ultimo, il nesso di causalità tra l'atto compiuto dalla società debitrice e l'evento lesivo a danno dei creditori è provato dalla consistenza della quota liquidata
6 in favore delle socie recedenti, quindi dall'accredito di complessivi euro 50.558,00 a seguito di un'evidente esposizione debitoria. A ciò si aggiunga la lesività della costituzione del diritto di abitazione, che ha comportato un deprezzamento significativo sul prezzo di mercato del bene rispetto al valore della proprietà piena.
Per quanto attiene al requisito soggettivo dell'azione revocatoria, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del debitore, per i crediti sorti anteriormente all'atto dispositivo, fa riferimento alla mera coscienza del pregiudizio che l'atto oggettivamente arreca o può arrecare alle ragioni dei creditori, per la riduzione della garanzia patrimoniale che ne consegue, indipendentemente dalle finalità concretamente perseguite dal debitore attraverso il compimento dello stesso (Cass.
Sezioni Unite n. 1898/2025).
Alla luce del ruolo rivestito dalle convenute all'interno della società debitrice, è senz'altro possibile anche rinvenire la consapevolezza della lesività dell'atto dispositivo in capo alle convenute, componenti, come sopra ricordato, del consiglio di amministrazione della società fin dal 2010.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, vista la notula e tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
accoglie la domanda formulata da parte attrice e dichiara l'inefficacia ex art. 66 l. fall. dell'atto di liquidazione di quote della società a favore Parte_1 delle socie recedute, e , Pt_3 Parte_2 disponendo, per l'effetto:
la restituzione dell'immobile oggetto del diritto di abitazione costituito con atto ai rogiti del Notaio Per_1
, repertorio n. 39012, registrato a Pisa il 9/6/14, al
[...]
n. 3017, serie 1T, trascritto a Pisa il 10/6/14, al n. 6301 in favore della Curatela;
la restituzione della somma di €. 50.558,00 in quota recesso, già pagata in favore della socia , Parte_4
a mezzo di tre bonifici, effettuati in data 24/10/14,
4/12/14 e 7/1/15;
condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che liquida in euro
5.634,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 12/06/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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