Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International finance corporation (IFC) della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 23 dicembre 1956, n. 1597 , che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.
2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di dollari USA 22.828.000 per il periodo 1985-1989.
2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di dollari USA 22.828.000 per il periodo 1985-1989.