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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 26 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 18608 dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'Avv.to MANCUSI SERGIO MASSIMO per Parte_1
procura in atti
Ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: opposizione ad atp per il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92, 12 e 13 L.118/71
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso notificato ritualmente notificato all ai sensi dell'art. 445 bis CP_1 comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti di cui in oggetto e riconosciuta invece la ricorrente quale soggetto portatore di handicap semplice.
L' non si costituiva ed occorre pertanto dare atto della sua contumacia. CP_1 Disposta nuova consulenza medico legale e depositate note conclusive la causa
è stata discussa all'odierna udienza e decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Alla luce dell'espletata attività istruttoria, le domande risultano parzialmente fondate e pertanto meritano di essere accolte nei limiti che seguono. In relazione alle patologie sofferte dalla parte ricorrente, il ctu all'esito di visita sulla parte ricorrente e dell'esame della documentazione prodotta, si è così espresso di : “ La NO è affetta dalle infermità riportate Parte_1
in diagnosi;
Ella è da considerarsi invalida con permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura del 75%. - Sussistono pertanto, dalla domanda, i requisiti utili all'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, ex L. 68/99, con revisione a due anni dall'attuale visita peritale (19/01/2027).
Sussistono pertanto, dalla domanda, i requisiti utili alla concessione del beneficio economico dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. 118/71, con revisione a due anni dall'attuale visita peritale (19/01/2027).
NON sussistono i requisiti utili alla concessione del beneficio economico della pensione di inabilità, ex art. 12 L. 118/71, né la ricorrente è soggetto portatore di handicap grave”
Le valutazioni espresse dal medico legale, immuni da evidenti vizi logico giuridici ed in linea con l' indagine espletata, meritano pertanto di essere poste a fondamento della decisione.
In ragione dell'esito della lite e della contumacia dell' le spese processuali CP_1
sono poste a suo carico e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione al difensore, dichiaratosi antistatario.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per CP_1
Pag. 2 di 3 l'ATP. Le spese di consulenza medico legale della presente fase restano a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 15 maggio 2024 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari in capo alla ricorrente di cui all'art. 3 comma 1 L.104/92 e di cui all'art. 13 L.118/71 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10 marzo 2023 e revisione al 19 gennaio 2027 ;
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
euro 2697 oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione al difensore antistatario Avv.to SERGIO MASSIMO Mancusi
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP. Le spese di consulenza medico legale della presente fase restano a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_1
Roma 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 26 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 18608 dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'Avv.to MANCUSI SERGIO MASSIMO per Parte_1
procura in atti
Ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: opposizione ad atp per il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92, 12 e 13 L.118/71
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso notificato ritualmente notificato all ai sensi dell'art. 445 bis CP_1 comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti di cui in oggetto e riconosciuta invece la ricorrente quale soggetto portatore di handicap semplice.
L' non si costituiva ed occorre pertanto dare atto della sua contumacia. CP_1 Disposta nuova consulenza medico legale e depositate note conclusive la causa
è stata discussa all'odierna udienza e decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Alla luce dell'espletata attività istruttoria, le domande risultano parzialmente fondate e pertanto meritano di essere accolte nei limiti che seguono. In relazione alle patologie sofferte dalla parte ricorrente, il ctu all'esito di visita sulla parte ricorrente e dell'esame della documentazione prodotta, si è così espresso di : “ La NO è affetta dalle infermità riportate Parte_1
in diagnosi;
Ella è da considerarsi invalida con permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura del 75%. - Sussistono pertanto, dalla domanda, i requisiti utili all'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, ex L. 68/99, con revisione a due anni dall'attuale visita peritale (19/01/2027).
Sussistono pertanto, dalla domanda, i requisiti utili alla concessione del beneficio economico dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. 118/71, con revisione a due anni dall'attuale visita peritale (19/01/2027).
NON sussistono i requisiti utili alla concessione del beneficio economico della pensione di inabilità, ex art. 12 L. 118/71, né la ricorrente è soggetto portatore di handicap grave”
Le valutazioni espresse dal medico legale, immuni da evidenti vizi logico giuridici ed in linea con l' indagine espletata, meritano pertanto di essere poste a fondamento della decisione.
In ragione dell'esito della lite e della contumacia dell' le spese processuali CP_1
sono poste a suo carico e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione al difensore, dichiaratosi antistatario.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per CP_1
Pag. 2 di 3 l'ATP. Le spese di consulenza medico legale della presente fase restano a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 15 maggio 2024 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari in capo alla ricorrente di cui all'art. 3 comma 1 L.104/92 e di cui all'art. 13 L.118/71 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10 marzo 2023 e revisione al 19 gennaio 2027 ;
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
euro 2697 oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione al difensore antistatario Avv.to SERGIO MASSIMO Mancusi
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP. Le spese di consulenza medico legale della presente fase restano a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_1
Roma 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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