Ordinanza cautelare 25 gennaio 2022
Sentenza 10 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza breve 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 10/02/2023, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 02325/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11749/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11749 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AB NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso V. Emanuele II n. 154/3de;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Gen. Lista FL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale n. 3 della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito del 4 febbraio 2021, riguardante la valutazione per il 2021 del COonnelli del ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente effettivo, - delle schede motivazionali redatte a supporto del verbale medesimo e riguardanti il CO. AB NO e il CO. FL Lista, e per l'accertamento del diritto del ricorrente all'iscrizione nel quadro di avanzamento per il 2021 e, quindi, all'avanzamento al grado superiore di Generale nel ruolo normale
del Corpo sanitario dell'Esercito e, conseguentemente, per la condanna dell'Amministrazione intimata ad iscrivere il ricorrente nel quadro di avanzamento per il 2021 e, quindi, a disporne, comunque e in soprannumero, l'avanzamento al grado superiore di Generale – ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito e/o, in subordine, ad operare una nuova valutazione del ricorrente medesimo e, fin d'ora, in difetto, per la nomina di un Commissario ad acta che provveda il luogo dell'Amministrazione intimata ad iscrivere il ricorrente nel quadro di avanzamento per il 2021 e, quindi, a disporne, comunque e in soprannumero, l'avanzamento al grado superiore di Generale – ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito e/o alla nuova valutazione dello stesso.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NO AB il 31/12/2021:
dei seguenti atti, conosciuti in data 3.12.2021, all'esito di accesso agli atti:
- verbale n. 7 della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito del 13 febbraio 2014;
- verbale n. 4 della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito del 19 febbraio 2015;
- verbale n. 3 della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito del 16 febbraio 2016;
- verbale n. 4 della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito del 2 febbraio 2017;
- verbale n. 3 della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito del 29 gennaio 2018;
- verbale n. 3 della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito del 5 febbraio 2019;
- verbale n. 2 della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito del 2 marzo 2020,
riguardanti le valutazioni, dal 2014 al 2020, per l'avanzamento dei COonnelli del ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente effettivo e comprensivi delle schede motivazionali redatte a supporto dei predetti giudizi, nella parte in cui affermano che, con riferimento al CO AB NO, manchino aggettivazioni aggiuntive alla valutazione di “ECCELLENTE” riportata sulle note caratteristiche redatte annualmente per la valutazione dell'operato del medesimo, e per l'accertamento del diritto del ricorrente all'iscrizione nel quadro di avanzamento per il 2021 e, quindi, all'avanzamento al grado superiore di Generale nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito e, conseguentemente, per la condanna dell'Amministrazione intimata ad iscrivere il ricorrente nel quadro di avanzamento per il 2021 e, quindi, a disporne, comunque e in soprannumero, l'avanzamento al grado superiore di Generale – ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito o, in subordine, ad operare una nuova valutazione del ricorrente medesimo, anche con riferimento agli anni precedenti con decorrenza dal 2014, e, fin d'ora, in difetto, per la nomina di un Commissario ad acta che provveda il luogo dell'Amministrazione intimata ad iscrivere il ricorrente nel quadro di avanzamento per il 2021 e, quindi, a disporne, comunque e in soprannumero, l'avanzamento al grado superiore di Generale – ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito o alla nuova valutazione dello stesso, anche con riferimento agli anni precedenti con decorrenza dal 2014.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 15.11.2021 e depositato il giorno 22.11.2021 il CO. AB NO ha impugnato l’“Esito del giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente alla valutazione per il 2021, dei COonnelli in servizio permanente effettivo dell’Esercito” e tutti gli atti della procedura di avanzamento, nella parte in cui non hanno disposto l’iscrizione nel quadro di avanzamento per il 2021 e, quindi, l’avanzamento al grado superiore di Generale, del CO. AB NO nell’ambito del ruolo normale del Corpo sanitario dell’Esercito.
Il medesimo ricorrente ha anche impugnato il verbale n. 3 della Commissione Superiore di Avanzamento dell’Esercito del 4 febbraio 2021, riguardante la valutazione in oggetto. Egli deduce di essere un Ufficiale medico in servizio permanente, che riveste attualmente il grado di COonnello e di avere ricoperto in carriera incarichi di notevole rilevanza, tra i quali, con decorrenza dal giorno 1.5.2020, l’incarico di Direttore del Centro Ospedaliero Militare di Milano e del Dipartimento Militare di Medicina Legale, “ruolo previsto esclusivamente per Ufficiale Generale nel grado di Brigadier Generale e Capo Dipartimento dei Servizi Ospedalieri”.
E’ stato inoltre designato Responsabile del Dispositivo COVID-19 per la Regione Lombardia, con decorrenza dal 7.4.2020.
Nella sua esposizione, parte ricorrente, dopo avere sinteticamente ripercorso la propria carriera di Ufficiale medico (nel corso della quale si possono evidenziare, tra gli altri: l’incarico di organizzazione del supporto logistico-sanitario a favore di tutto il personale militare impiegato nell’operazione “Strade Sicure” ed “Expo 2015”; il coordinamento tra Difesa Servizi spa e l’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano per lo studio, la programmazione e la realizzazione di una convenzione scambio beni/servizi tra il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano e ICP di Milano; la partecipazione al Gruppo di lavoro dello Stato Maggiore dell’Esercito, per l’ “Efficientamento delle capacità della Sanità Militare”; la nomina a professore universitario a contratto presso l’Università Statale di Milano e diversi altri incarichi meglio indicati in ricorso) rappresenta di avere avuto cognizione, in data 16.9.2021, del proprio mancato avanzamento al grado di Generale, nell’ambito della procedura di avanzamento per il 2021.
Per l’unico posto disponibile di Generale nel ruolo normale del Corpo sanitario dell’Esercito gli è stato preferito il CO. FL Lista.
Tuttavia ciò, ad avviso del ricorrente, sarebbe avvenuto secondo “un singolare meccanismo di super-valutazione dei requisiti di quest’ultimo e della sotto-valutazione di quelli del ricorrente, determinando un divario fra i due che non corrisponde alla obiettiva realtà dei fatti e delle rispettive carriere, un corretto esame della quale, avrebbe dovuto condurre alla prevalenza del CO. LI (pag. 8 ric.).
Tale conclusione viene basata sui motivi di impugnazione che di seguito si espongono.
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1030, 1031, 1032, da 1034 a 1037, 1057, 1058, 1060 e 1113 e segg. del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e degli artt. 701 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, in relazione alla violazione dell’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei principi di proporzionalità e autolimitazione dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria e per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca e per irrazionalità, illogicità ed ingiustizia manifeste. Travisamento. Sviamento. Disparità di trattamento. Perplessità.
Con riguardo al criterio di cui alla lettera a) del d.lgs. n. 66 del 2010, il quale si riferisce alle “qualità morali e di carattere”, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, il ricorrente deduce che non sarebbero stati adeguatamente valutati gli encomi e le loro motivazioni e che, anzi, sarebbero stati addirittura “contraddetti” dalle stesse persone fisiche (i membri della Commissione Superiore di Avanzamento, di seguito, semplicemente “CSA”) che li hanno attribuiti.
Con riguardo agli incarichi di comando, che rilevano ai sensi dell’art. 1058, comma 1, lett. b), c.o.m., il ricorrente dimostra di avere ricoperto incarichi connotati da particolare responsabilità, nei quali ha dimostrato specifiche attitudini e versatilità ed ha ricevuto encomi di particolare rilevanza e che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, “per il loro contenuto e per le ragioni che ne determinarono l’attribuzione, possono considerarsi espressivi di una chiara posizione di preminenza dello stesso ufficiale rispetto ai colleghi”.
In merito alla personalità intellettuale e culturale, poi, il ricorrente ha sempre ottenuto il massimo dei voti in tutto il proprio percorso formativo ed è stato professore a contratto, dal 2016 al 2020, presso l’Università Statale di Milano.
Venendo, più in concreto, al raffronto tra i titoli posseduti dal ricorrente e quelli del controinteressato Gen. Lista, la difesa di parte ricorrente, eccepisce (in sintesi), quanto segue:
A) per le qualità fisiche, morali e di carattere, sono stati assegnati al ricorrente 28,23 punti contro i 28,43 punti del CO. Lista, quindi ben 20 centesimi di differenza, i quali appaiono del tutto ingiustificati, in quanto:
- sulle qualità fisiche il giudizio riportato di “validissime” anziché “eccellenti” appare ingiustificato e ingiustamente penalizzante (il CO. NO sostiene che non ha mai avuto neppure un giorno di riposo/malattia nel periodo in esame) ed è chiaramente in contrasto con quanto riportato nell’ encomio solenne tributato dal Gen. C.A. Figliuolo, diretto Comandante del COL. LI in data 25/07/2020 (“…ha sostenuto elevatissimi ritmi di lavoro…”); tutto ciò avrebbe dovuto comportare una valutazione massima per questa “voce” che invece non vi è stata;
B) sulle capacità professionali, sono stati assegnati al ricorrente 28,32 punti contro i 28,46 punti del CO. Lista, quindi ben 14 centesimi di differenza, ma anche tale divario non corrisponde alla realtà dell’operato del ricorrente in quanto: l’incarico del CO. Lista (Capo Dipartimento Scientifico) e quello del CO. NO (Direttore di Centro Ospedaliero di Milano - COM) non sarebbero sostanzialmente equiparabili essendo connotati, per attività e responsabilità, da una “differenza addirittura abissale” a tutto vantaggio di quest’ultimo, che sarebbe “equivalente per rango al Direttore Generale di una Azienda Ospedaliera”. Inoltre il Centro Ospedaliero di Milano (COM) è un ente interforze che ha alle proprie dipendenze medici provenienti da tutte le FF.AA. Aggiunge il ricorrente che, quale direttore del COM, egli ha anche ricoperto l’incarico di Direttore del Dipartimento Militare di Medicina Legale con numerose e importanti competenze. Ad avviso del ricorrente la CSA non avrebbe osservato quanto disposto dall’ art. 705 del TUOM, avendo omesso di considerare la netta differenza di peso specifico e di caratura tra i due incarichi, così incorrendo in un “travisamento della realtà”;
C) sulle capacità professionali dimostrate durante tutta la carriera: il giudizio meno positivo di “ottime” anziché “impareggiabili” è frutto di travisamento, è illogico e contraddice quanto riportato dall’encomio solenne tributato dal Gen. C.A. Figliuolo, suo Comandante) in data 25/09/2020. Il giudizio, inoltre, non tiene conto della mole di encomi semplici ed encomi solenni distribuiti tra il 2013 ed il 2020, periodo ininterrotto di comando del CO. NO. La CSA, inoltre, non ha minimamente tenuto conto, incorrendo in grave difetto istruttorio, di quanto evidenziato dalle innumerevoli interviste rese dal CO. LI, su diretta disposizione dello Stato Maggiore della Difesa, alle più importanti testate giornalistiche nazionali, sia in video che sulla carta stampata che hanno posto l’attenzione mediatica sul Centro Ospedaliero di Milano, che sarebbe divenuto, a dire di parte ricorrente, “il principale polo di interesse mediatico per l’Esercito Italiano, grazie alle innovazioni procedurali nella lotta al COVID adottate per primo in Italia sin dal febbraio 2020 dal CO. LI (tamponamento anti COVID in modalità Drive Through e vaccinazioni anticovid in modalità Drive through)”.
Negli incarichi relativi alle attribuzioni specifiche per l’avanzamento, il giudizio meno positivo di “lodevoli” anziché “assolutamente encomiabili” è frutto di travisamento, in quanto contraddice quanto riportato in tre encomi, di cui due solenni, ricevuti tra il 2014 e il 2020;
D) sull’andamento complessivo della progressione di carriera: il giudizio meno positivo di “buono” anziché “lodevole” è assolutamente inadeguato e, quindi, secondo il ricorrente, è frutto di travisamento, illogico e contraddittorio, in relazione a: 1 elogio, 3 encomi semplici, 3 encomi solenni ed 1 croce d’ oro al merito dell’Esercito. Il CO. NO ha poi ottenuto espressioni aggiuntive di compiacimento ed apprezzamento da riferirsi al rendimento globale per 22 volte nel periodo 1991-2019. Lo stesso precisa di non essersi mai sottratto ad alcuna attività in teatri operativi esteri per il semplice motivo che mai l’Amministrazione della Difesa ha ritenuto di impiegarlo in tal senso;
E) sui risultati nell’iter formativo, capacità intellettuali, capacità effettivamente dimostrate nei successivi impieghi, sono stati assegnati al ricorrente 28,07 punti contro i 28,33 punti del CO. Lista, quindi ben 26 centesimi di differenza, i quale sarebbero “assolutamente ingiustificabili”, essendo frutto della omessa considerazione di alcuni elementi (incarichi di insegnamento) e adeguata valutazione di altri (successivi impieghi);
F) sulla attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, sono stati assegnati al ricorrente 28,58 punti contro i 28,82 punti del CO. Lista, quindi ben 24 centesimi di differenza, anche in questo caso non giustificati; il giudizio “elevatissima” anziché “ineguagliabile” sarebbe ingiustificato e penalizzante, in quanto contraddice quanto riportato in una serie di encomi solenni, dettagliatamente riportati nel ricorso;
G) inoltre la Commissione Valutatrice non avrebbe dato alcun risalto al fatto che il ricorrente è attualmente: 1) il colonnello in servizio del Corpo Sanitario con maggior anzianità di grado; 2) il colonnello in servizio del Corpo Sanitario con il più lungo periodo “consecutivo” di Direzione di Ente Sanitario (poco meno di 5 anni); 3) il colonnello in servizio del Corpo Sanitario con il più lungo periodo di Direzione di Ente Sanitario “totale” (sette anni al momento della proposizione del ricorso); 4) il colonnello in servizio del Corpo Sanitario con più esperienza come Datore di Lavoro, come Comandante di Caserma, come Rappresentante della Difesa nelle contrattazioni sindacali per personale civile alle proprie dipendenze, come ufficiale di polizia giudiziaria militare.
Sotto altro profilo il ricorrente lamenta come sia stato dato al controinteressato, da tutti i valutatori nelle rispettive schede, lo stesso medesimo punteggio (al centesimo) e sia stato formulato giudizio connotato dalla medesima affermazione.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1030, 1031, 1032, da 1034 a 1037, 1057, 1058, 1060 e 1113 e segg. del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e degli artt. 701 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, in relazione alla violazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost
Con il secondo motivo di gravame parte ricorrente eccepisce il difetto assoluto di motivazione atteso che, a suo dire, l’attribuzione del gravato giudizio deteriore al ricorrente, che viola i criteri stabili dalle norme rubricate e non tiene conto dei requisiti effettivamente ed oggettivamente posseduti dal ricorrente, è avvenuta senza alcuna indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della determinazione assunta. Sottolinea inoltre che la stessa discrezionalità tecnica, di cui dispone la CSA, deve comunque essere esercitata in modo che gli interessati e i giudici, dagli stessi eventualmente aditi, possano comprendere in base a quali concreti elementi sono state operate le valutazioni e le scelte compiute. Il sindacato giurisdizionale, aggiunge parte ricorrente, deve tendere a ricercare la coerenza generale delle valutazioni espresse, in rapporto agli elementi oggettivi del giudizio sicché l'incoerenza con i precedenti di carriera e la violazione della regola dell'uniformità del criterio di giudizio devono emergere dalla documentazione con evidenza e trasparenza.
Si è costituito per resistere al ricorso, in data 23.11.2021, il Ministero della Difesa che ha poi depositato memoria difensiva in data 28.11.2021.
In data 31.12.2021 il ricorrente ha deposito motivi aggiunti i quali, oltre ad investire i medesimi atti già oggetto del ricorso introduttivo, investono, in aggiunta, una nutrita serie di verbali redatti da anteriori Commissioni di avanzamento (e meglio in epigrafe specificati), concernenti le pregresse valutazioni riportate dal ricorrente nel periodo che va dal 2014 al 2020, per l’avanzamento dei COonnelli del ruolo normale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente effettivo.
Dette schede valutative sono impugnate, in particolare, “nella parte in cui affermano che, con riferimento al CO AB NO, manchino aggettivazioni aggiuntive alla valutazione di “ECCELLENTE” riportata sulle note caratteristiche redatte annualmente per la valutazione dell’operato del medesimo”.
Con il nuovo gravame il CO. NO chiede anche la condanna dell’Amministrazione resistente ad iscrivere il ricorrente nel quadro di avanzamento per il 2021 e, quindi, a disporne, comunque e in soprannumero, l’avanzamento al grado superiore di Generale (del ruolo normale del Corpo sanitario dell’Esercito) o, in subordine, ad operare una nuova valutazione del ricorrente medesimo, anche con riferimento agli anni precedenti con decorrenza dal 2014.
Deduce, in particolare, il ricorrente che, stante l’esito dell’ultima valutazione della CSA impugnata con il ricorso in esame ed al fine di verificare le valutazioni degli anni precedenti, in data 5.11.2021, aveva presentato a PERSOMIL istanza di accesso agli atti, la quale era evasa solamente il 3.12.2021, con la trasmissione dei verbali di valutazione oggi impugnati, riferiti agli anni dal 2014 al 2020 compresi, dei quali non aveva mai chiesto né avuto conoscenza prima. Essi sarebbero tutte viziati dal “macroscopico errore”, relativo alla asserita mancanza di aggettivazioni aggiuntive alla valutazione di “ECCELLENTE” riportata sulle note caratteristiche redatte annualmente per la valutazione dell’operato del medesimo.
Con il primo dei motivi aggiunti si deduce l’illegittimità degli atti impugnati per le stesse ragioni già esposte avverso la valutazione di avanzamento per l’anno 2021.
Con il secondo (rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1030, 1031, 1032, da 1034 a 1037, 1057, 1058, 1060 e 1113 e segg. del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e degli artt. 701 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, in relazione alla violazione dell’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”), l’Ufficiale ricorrente deduce, in sintesi, che nella documentazione caratteristica degli anni che vanno dal 2014 al 2020, la qualifica di “eccellente” è stata sempre accompagnata da espressioni aggiuntive di compiacimento che la CSA (“rectius”, le varie e distinte Commissioni Speciali di Avanzamento incardinatesi nei sette anni considerati), incorrendo in un asserito “travisamento”, non avrebbe minimamente considerato, pur evidenziando il pregio dell’attività svolta dal ricorrente. Ne consegue che, se tale importante aspetto delle capacità professionali fosse stato considerato, il CO. NO avrebbe ottenuto, per ciascuna annualità, dal 2014 in poi, un punteggio più alto ed una migliore posizione in graduatoria e l’avanzamento al grado di generale. Sicuramente, a suo dire, egli avrebbe superato il CO. FL Lista, atteso che per l’anno 2020 erano separati da pochissimi centesimi. Nonostante la rilevante macroscopica omissione sopra censurata in ordine alla valutazione delle capacità professionali, il punteggio assegnato al ricorrente è stato comunque crescente, generando in capo al CO. NO l’affidamento sull’imminente avanzamento al grado superiore. In altri termini, l’errata valutazione operata nel tempo dalla CSA (o, meglio, dalle varie CSA) avrebbe determinato una illegittima situazione di “stallo” del ricorrente, che, pur possedendo da tempo tutti i requisiti richiesti per l’avanzamento al grado superiore, non ha potuto ingiustamente accedervi.
Con ordinanza n. 492 del 25.1.2022 la Sezione ha respinto la domanda cautelare e, contestualmente, ha accolto l’istanza istruttoria di parte ricorrente volta all’acquisizione della documentazione matricolare e caratteristica (inclusiva delle voci interne oltre che dei giudizi finali) del Gen. Dott. FL Lista, controinteressato nel presente giudizio.
Il Ministero della Difesa ha ottemperato all’ordinanza con due distinte produzioni documentali in data 8.3.2022.
Ha successivamente prodotto ulteriori documenti anche parte ricorrente.
In vista dell’udienza di merito hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti.
Il solo ricorrente ha quindi prodotto note di replica.
All’udienza pubblica del 4 novembre 2022, dopo ampia discussione - nel corso della quale il Presidente ha evidenziato che il COlegio avrebbe anche valutato eventuali profili di inammissibilità dell'atto di motivi aggiunti al ricorso - la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Prima di pervenire alla disamina delle singole censure mosse dalla parte ricorrente, il COlegio ritiene utile considerare che il giudizio espresso dalla Commissione, ai fini dell’avanzamento, costituisce una valutazione di merito insindacabile dal giudice amministrativo.
2.1 Come si trae dalla disciplina che regolamenta la materia e come più volte affermato in giurisprudenza, è il caso di rilevare che le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dall’Ufficiale nel corso della sua carriera.
Il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è, pertanto, limitato, non potendo quest’ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile. Resta, dunque, precluso al giudice amministrativo invadere l’ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di avanzamento per gli Ufficiali, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio (TAR Lazio, Sez. I bis, 25.7.2019, n. 99755; 8 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860). Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146; TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134). Pertanto il giudice non può sostituire propri criteri di valutazione a quelli utilizzati dall’Amministrazione ma deve solo accertare se questi, nel loro insieme, siano palesemente incoerenti, ossia non omogenei, nei confronti dei diversi candidati (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505). Specificamente, il sindacato del giudice amministrativo si deve limitare a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell’acquisizione dei fatti determinati oppure da un macroscopico errore nell’apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque, ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall’adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest’ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati (TAR Lazio, Sez. I bis, 28 maggio 2018, n. 59412; 8 febbraio 2017, n. 2143; 19 febbraio 2016, n. 2207; 21 maggio 2014, n. 5353; 10 marzo 2014, n. 2746). L’apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile, non ha specifica autonomia e, pertanto, l’incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) deve emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza.
2.2 La verifica circa la legittimità dell’operato della Commissione deve investire la correttezza del procedimento di valutazione ed il rispetto dei criteri dettati dagli artt. 704 e ss. del DPR 90/2010, soprattutto con riferimento alla necessaria corrispondenza tra i giudizi espressi dalla Commissione di avanzamento e gli elementi desumibili dai libretti personali degli Ufficiali soggetti alla procedura valutativa per controllare che non siano frutto di errore, favoritismo o di arbitrio o comunque di un’applicazione distorsiva del metro di valutazione (TAR Lazio, Sez. I bis, n. 5493/2017; 6179/2017; 8230/2016, 8224/2016, 2207/2016). La giurisprudenza ha precisato e ribadito che il giudizio della Commissione, espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio concretamente presi in considerazione, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato, o la manifesta incongruità del punteggio , avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della carriera (TAR Lazio, Sez. I bis, 1 febbraio 2018, n. 1202). Ovviamente, la circostanza che il giudizio che la Commissione di Avanzamento deve esprimere non sia di merito comparativo, non esclude che per individuare eventuali illogicità o disparità di trattamento non si possa esaminare la qualità dei titoli di uno dei controinteressati perché altrimenti ogni sindacato giurisdizionale diventerebbe impossibile.
2.3 Poste le delineate premesse, che assurgono a linee guida dell’analisi che segue, può ora procedersi ad esaminare le doglianze esposte nel ricorso.
3. L’odierno esponente, riassumendo, lamenta l’illegittimità dell’operato della Commissione Superiore di Avanzamento, rilevando che le scelte operate dalla stessa in sede di valutazione siano in contrasto con il principio generale del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa. In particolare, il ricorrente prospetta, in parte, vizi riconducibili alle nozioni di elaborazione giurisprudenziale dell’eccesso di potere in senso “assoluto” (poiché si tratterebbe di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato dalla Commissione di avanzamento ovvero la manifesta incongruità del punteggio, rispetto ad una figura di Ufficiale, impeccabile e “apicale” sotto ogni aspetto di valutazione) e dell’eccesso di potere in senso “relativo”, riguardato cioè nell’ottica della ingiusta valutazione dei titoli del ricorrente se messi a raffronto con i minori titoli del controinteressato promosso.
Come visto, il ricorrente lamenta carenza ed illogicità della motivazione nonché carenza di istruttoria, considerato che non si evince dal provvedimento finale né dagli altri atti quale sia il ragionamento logico-giuridico che avrebbe indotto la Commissione ad esprimersi con votazioni non adeguate nei suoi confronti.
4. Venendo più specificamente ai motivi di ricorso (ad iniziare dal primo) il COlegio osserva come, ad avviso del ricorrente, il raffronto della propria documentazione curriculare con quella del controinteressato (Generale Lista) non consentirebbe di spiegare la disparità di punteggio sopra evidenziata.
Va anche osservato, riprendendo gli argomenti di principio già sopra svolti, che “il vizio d’eccesso di potere in senso relativo, pertanto, deve essere sostenuto dall’esistenza di vistose incongruenze nell’attribuzione dei punteggi in riferimento all’ufficiale interessato ed a uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità del metro di valutazione di volta in volta seguito e sia data evidenza alla mancata uniformità di giudizio. In altri termini, ciò che assume rilievo è la rottura dell’uniformità del criterio valutativo, che deve emergere dall’esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza nel senso che la valutazione in concreto attribuita all’Ufficiale deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni di uno o più dei pari grado iscritti nel quadro di avanzamento” (Cons Stato n. 6270/2018).
Rileva il COlegio che le allegazioni del ricorrente, molto dettagliate nell’elencazione dei propri titoli riconducibili ai vari gruppi di qualità di cui all’art. 1058 c.o.m., non lo sono altrettanto nella descrizione dei titoli della corrispondente categoria posseduti dal Gen. Lista.
Dell’ex pari grado assunto a termine di raffronto, infatti, il ricorrente si limita a richiamare soltanto alcuni degli incarichi avuti in carriera al fine di operare tra essi e quelli all’attivo del medesimo ricorrente un raffronto specifico teso a dimostrare la superiorità di quest’ultimo, che però finisce per essere limitata alla sola specifica voce considerata.
In particolare parte ricorrente si dilunga nel raffronto, tra i tanti che pure erano possibili, tra l’incarico del CO. Lista quale Capo Dipartimento Scientifico e quello del CO. NO di Direttore di Centro Ospedaliero, per affermare che i due incarichi (per quanto entrambi prestigiosi) non sono sostanzialmente equiparabili essendo connotati, per attività e responsabilità, “da una differenza addirittura abissale” a favore del secondo sotto svariati profili.
Tuttavia, per quanto sopra osservato, per poter dimostrare la rottura dell’omogeneità del metro di giudizio (ossia il c.d. eccesso di potere in senso relativo) non è certo sufficiente la prova di una (asserita) superiorità in ordine ad una o più voci curriculari e, invero, neanche rispetto ad un’intera categoria tra quelle elencate dall’art. 1058, comma 5, C.o.m. e cioè:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione.
Infatti, come già evidenziato, occorre che la valutazione non sia parcellizzata, ma sia unitaria e tenga conto, in una visione d’insieme, di tutti gli elementi (e non solo di alcuni tra essi) che hanno caratterizzato l’attività svolta dagli Ufficiali interessati.
I due ufficiali nella specie in competizione, infatti, erano entrambi di elevatissimo profilo, al punto che le differenze tra gli stessi sono state espresse dalla Commissione, sotto le varie categorie di elementi di valutazione, in decimi di punto e, quindi, sono risultate molto sfumate. Il giudizio valutativo impugnato è quindi il frutto di finissimi apprezzamenti discrezionali riservati alla Commissione Superiore di Avanzamento in virtù dell’esperienza e della competenza degli ufficiali che la compongono, mentre il vizio di eccesso di potere può verificarsi solo nei casi manifesta irragionevolezza delle manifestazioni di giudizio.
Il sistema di promozione in esame - così come delineato dalla legge - richiede, in sintesi, la valutazione in assoluto del merito di ciascuno dei candidati, attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo che ne determina il posizionamento in graduatoria, mentre non è prevista alcuna comparazione tra gli scrutinandi.
L’impianto difensivo di parte ricorrente, dunque, non considera il carattere sintetico e globale della valutazione espressa dalla CSA e la natura assoluta e non comparativa del giudizio di avanzamento a scelta. Ciò in quanto il ricorrente si limita a sostenere la sua superiorità rispetto al controinteressato sulla base di una elencazione delle proprie qualità, ponendo particolare enfasi sulla rilevanza degli incarichi di prestigio svolti ma senza peraltro svolgere una comparazione sistematica e complessiva (ma soltanto “random”) tra alcune delle proprie esperienze professionali e quelle del Generale Lista che, peraltro, anche negli anni antecedenti (dal 2017), si era sempre collocato in posizione significativamente migliore rispetto al ricorrente (per es. nel 2020 quest’ultimo si era collocato al 21^ posto con il punteggio di 28,22 a fronte del 6^ posto in graduatoria del controinteressato, con il punteggio di 28,38).
Va peraltro chiarito che, in ogni caso, anche gli incarichi svolti dal controinteressato sono stati certamente rilevanti e di prestigio e che non è l’incarico “in sé” a poter determinare la prevalenza di un Ufficiale scrutinato sull’altro, bensì le capacità e le abilità dimostrate da ciascuno, nell’adempimento dei compiti che a quel determinato incarico attengono, abilità che si riflettono nelle classificazioni ottenute nelle varie schede valutative compilate dai superiori, in relazione ai periodi nei quali l’incarico veniva espletato.
In altri termini, l’attribuzione di determinati incarichi, per quanto prestigiosi, non comporta automaticamente la promozione, atteso che in tal caso l’avanzamento di carriera, di fatto, sarebbe determinato esclusivamente dall’affidamento degli stessi con conseguente ridimensionamento della funzione valutativa che è invece propria della Commissione di Avanzamento.
Non vi sono ragioni (e in ogni caso, tali ipotetiche ragioni non sono state dimostrate da parte ricorrente) per ritenere che la CSA incardinatasi per il quadro di avanzamento 2021 non abbia provveduto alla puntuale disamina dei profili di carriera degli Ufficiali in valutazione esprimendoli, come previsto dalla specifica normativa, con un punteggio numerico.
Il punteggio di merito espresso in centesimi per ciascun Ufficiale scrutinato costituisce “ex lege” motivazione sufficiente (vedi art. 1058, commi 4 e 7, c.o.m.).
Inoltre ciascun componente della CSA provvede anche alla redazione di una scheda di valutazione scritta che espone le “ragioni poste a base del giudizio”.
La prevalente giurisprudenza ha più volte segnalato il principio secondo cui “la consonanza delle valutazioni refluite in dichiarazioni simili o eguali per tutti i controinteressati non è di per sé indice di eccesso di potere, quanto piuttosto di approfondito esame collegiale, non essendo tecnicamente possibile che a valutazioni numeriche differenziate da ridotti margini di punteggio, possa corrispondere una analoga, capillare differenziazione nella parte descrittiva dei giudizi” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV., sent. n. 6170/2018).
Per questo è il punteggio numerico ad essere decisivo come espressamente previsto dalla norma di riferimento secondo cui “4. A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.” (art. 1058 cit., comma 4).
Mentre lo stesso art. 1058, al comma 7, così precisa le modalità di attribuzione del punto di merito finale: “7. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.”.
Va pertanto disatteso anche il secondo motivo che si basa sul presunto difetto di motivazione.
5. Quanto precede, come detto, può ritenersi sufficiente per pervenire al rigetto del ricorso.
Tuttavia il COlegio, ad ulteriore supporto di tale conclusione, rileva anche che, per quanto specificamente allegato dalla difesa erariale nella memoria depositata il 29.9.2022 e tenuto conto che la documentazione matricolare completa dell’ex parigrado del ricorrente (oggi Generale) è stata depositata dall’Amministrazione resistente in data 8.3.2022, l’ex parigrado dimostra:
- con riguardo alla documentazione caratteristica, una sola e risalente Scheda Valutativa conclusa con la qualifica “Superiore alla Media”, conseguita quando ricopriva il grado di Capitano;
- con riguardo alle aggettivazioni interne della documentazione caratteristica si riscontra, nel grado oggetto di giudizio, una sola voce di secondo livello, mentre il CO. NO, nel grado oggetto di giudizio, ha riportato 23 voci non apicali e per ben due volte la voce relativa alla motivazione al lavoro di secondo livello;
- con riguardo alle benemerenze, il controinteressato aveva al suo attivo: Croce d’Oro al Merito dell’Esercito (conseguita nel grado oggetto di giudizio e nell’anno di valutazione); Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito (conseguita nel grado oggetto di giudizio); 2 Encomi Solenni di cui uno nell’anno di valutazione (conseguiti entrambi nel grado oggetto di giudizio); 13 Encomi Semplici (di cui 3 conseguiti nel grado oggetto di giudizio); 2 Elogi;
- la presenza di espressioni elogiative finali in tutti i documenti relativi al grado oggetto di giudizio mentre il CO. NO annovera un documento privo di tali note elogiative (S.V. n. 47 caratterizzata dalla dizione “più ampia considerazione”);
- con riguardo ai corsi frequentati, ai risultati ottenuti e, in generale, alla tendenza di carriera: Corso di paracadutismo: abilitato al lancio; 40^ corso applicativo per tenenti medici e chimici-farmacisti: 5^ su 11; Corso su patologia molecolare dei linfomi e delle leucemie (USA); 21^ Corso di aggiornamento tecnico professionale per Ufficiali dei Corpi logistici e tecnico (1^ fase); Corso sulla genetica del cancro (USA) e molti altri non meno qualificanti;
- nell’ambito relativo agli studi: Laurea in Medicina e Chirurgia; Abilitato Medico Chirurgo; Master Difesa Armi chimiche/biologiche (2° livello); Dottore di ricerca in Scienze Pasteuriane; Abilitato in Microbiologia e Microbiologia clinica; Abilitato in Patologia generale e clinica; Specializzato in Oncologia; Autore di un’invenzione industriale denominata “Somministrazione a scopo preventivo o terapeutico di un inibitore del complesso enzimatico Tioredossina – Tioredossina reduttasi (Trx - TrxR) cellulare per bloccare l’attivazione della tossina botulinica e contrastarne gli effetti patogeni negli organismi viventi” (conseguita nell’anno di valutazione).
Alla luce di oggettivi elementi di superiorità del controinteressato rispetto al ricorrente con riguardo agli aspetti sopra elencati, le censure del ricorrente si rivelano destituite di fondamento, in quanto, nei limiti stringenti entro cui è ammesso il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni afferenti ai quadri di avanzamento, non può parlarsi né di illogicità, né di travisamento dei fatti, né di una percepibile e decisiva inosservanza dell’omogeneo metro di giudizio.
6. Quanto, infine, ai motivi aggiunti, prima e oltre che infondati per i medesimi e dirimenti profili passati in rassegna nei superiori paragrafi, si ritiene che gli stessi siano inammissibili con riguardo alle domande proposte cumulativamente avverso gli avanzamenti negli anni dal 2014 al 2020.
Il ricorrente, infatti, mira ad impugnare i verbali concernenti le proprie valutazioni nonostante fossero disponibili e accessibili, a sua semplice richiesta, all’indomani della conclusione delle rispettive procedure di avanzamento conclusesi negli anni che vanno dal 2014 al 2020. Gli esiti dei rispettivi giudizi erano infatti già noti da tempo al ricorrente che sostiene di avere però avuto conoscenza dei verbali in epigrafe indicati solo a seguito di accesso agli atti in data 3.12.2021.
Non va però dimenticato che i verbali in considerazione costituiscono, in ogni caso, atti endo-procedimentali appartenenti, rispettivamente, a ben sette distinte procedure di avanzamento, in relazione alle quali il provvedimento finale è stato tempestivamente comunicato al ricorrente. Com’è noto è da tale momento, implicante cognizione della portata lesiva dell’esito della procedura, che, per ciascun quadro di avanzamento indetto (si fa riferimento, come detto, a qualcosa come n. 7 distinte procedure dal 2014 al 2020), iniziava a decorrere il rispettivo termine di giorni sessanta entro il quale il ricorrente aveva l’onere di proporre impugnativa.
Quindi i motivi aggiunti sono irricevibili per tardività.
Peraltro, incidentalmente, può osservarsi che a prescindere dalla questione della tardiva impugnazione di valutazioni afferenti a quadri di avanzamento ormai chiusi e relativi ad anni pregressi, le quali non possono avere alcuna incidenza diretta nella autonoma e distinta procedura per cui è causa, restano fermi, alla luce di quanto sopra esposto, gli aspetti sopra accertati che escludono un livello macroscopicamente ottimale dei precedenti di carriera del ricorrente tale da far emergere l’assoluta inadeguatezza del punteggio assegnatogli e che, nel contempo, dimostrino una preminenza sul controinteressato Gen. Lista sotto tutte le “qualitates” rilevanti ex art. 1058 c.o.m.
Senza considerare, infine, che nelle stesse schede di valutazione del ricorrente nel quadro di avanzamento 2021 (allegate dal ricorrente sub 3) si afferma che i giudizi finali di “eccellente”, nella documentazione caratteristica relativa al grado in esame, non sono accompagnati da alcuna espressione aggiuntiva di compiacimento o apprezzamento, sicché si tratta di questione non nuova che era già nota al ricorrete nel momento in cui presentava il ricorso introduttivo (e in ogni caso da lui conoscibile in un momento ben anteriore all’accesso del 3.12.2021).
7. In conclusione: il ricorso è da respingere mentre i motivi aggiunti sono da ritenere irricevibili per tardività ex art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a..
Le spese del giudizio, tuttavia, possono essere compensate ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso;
- dichiara irricevibili i motivi aggiunti;
- dichiara compensate le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO