Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 267/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025
e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...] (avv. Francesca Foschini)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
residente a [...] (avv. Francesca Foschini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
27/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Lugo (RA) il
14/04/2012, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 3, Parte II, serie A, anno 2012;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi si autorizzano a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di trasferire la propria residenza e/o domicilio ove vogliono, precisando di volere dare immediata esecuzione agli accordi di separazione determinati nel corpo del presente atto.
b) La casa coniugale di proprietà del Sig. sita in Lugo (RA) via Andrea Parte_1
Palladio n. 19, unitamente a mobili ed arredi, viene assegnata e rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig. che continuerà ad abitarci insieme ai figli, mentre la sig.ra Parte_1
si è già trasferita in altro immobile, portando con sé i propri effetti Parte_2
personali.
c) I figli minori , e rimarranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Persona_3
entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la dimora del padre nella casa familiare.
d) Entrambi i genitori si impegnano a comportarsi in modo da favorire lo sviluppo equilibrato dei figli, specie sotto il profilo psicologico ed affettivo, con riferimento al rispetto per l'altro genitore ed alla frequentazione dei parenti di ciascuno dei due. I suddetti genitori si impegnano, altresì, a concordare le scelte educative e scolastiche riguardanti i figli, tenendo conto dei loro desideri e delle loro inclinazioni naturali.
e) I figli , e rimarranno presso i genitori secondo i loro desideri e senza Per_1 Per_2 Per_3 stabilire un calendario fisso di visite. In considerazione dell'età dei figli, i genitori concordano nel riconoscere agli stessi piena capacità di autodeterminarsi e di decidere quando e con quale frequenza visitare e restare presso ciascun genitore.
I periodi delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno suddivisi fra i genitori in base al volere dei figli ed alle loro esigenze.
In occasione della chiusura estiva delle scuole , e potranno trascorrere un Per_1 Per_2 Per_3
periodo continuativo di due settimane con ciascun genitore da concordarsi entro congruo termine.
In tale periodo ogni genitore si impegna a comunicare all'altro l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze e a consentire ogni comunicazione con i figli.
Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative delle parti, gli impegni scolastici e ricreativi dei figli e salvo diverso accordo.
Il diritto di visita di ogni genitore sarà sospeso nei periodi in cui i figli saranno in vacanza con l'altro.
f) I genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli.
g) Le spese straordinarie, come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, saranno sopportate in ragione del 50% da ciascun genitore comprese anche le spese preventivamente concordate per vestiario, scarpe, rette delle attività sportive, ludiche e ricreative. Dette spese dovranno essere rimborsate mensilmente al genitore che le ha anticipate, con esibizione delle relative pezze giustificative.
h) Le Parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver già definito tra loro ogni rapporto patrimoniale. Ciascun coniuge, pertanto, provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
i) Le Parti sin d'ora esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o espatrio sia per loro che per i figli minori , e .” Persona_4 Persona_5 Persona_3
Così deciso in Ravenna il 09.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi