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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/08/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice re;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1825/2024 promossa da:
C.F. G rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
ASPREA SANDRA, giusta procura in atti;
RICORRENTE;
Contro
, C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'AVV.TROTTA LOREDANA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVAZIONE
1 e hanno avuto una relazione dalla Parte_1 Controparte_1 quale in data 7.2.2012 nasceva la figlia minore . Per_1
pagina 1 di 6 Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare l'odierno attore ha formulato le seguenti richieste: 1) affidamento congiunto della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare e conseguente assegnazione della stessa alla madre, 2) previsione di un calendario di frequentazione padre-figlia, 3) previsione di un assegno di mantenimento ordinario a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in atto presso il Tribunale di
Modena.
2. La resistente si è costituita in giudizio aderendo sostanzialmente alle conclusioni della ricorrente, ma con richiesta di un mantenimento per la figlia a carico del padre nella misura di euro 2000, 00 mensili, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie e previsione dell'assegno unico interamente a favore della ricorrente con previsione delle spese di cura del cane interamente a Per_2 carico del oltre all'obbligo di tenerlo con sé o presso una pensione per cani Pt_1
a sue spese.
3. All'udienza dell'otto ottobre 2024 si è proceduto all'ascolto della minore la quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ho 12 anni e frequento la terza media. La scuola mi piace abbastanza. Mi piacciono le materie umanistiche.
L'anno prossimo frequenterò il Adesso ho smesso di fare hip hop perché Per_3 sono scivolata e mi sono fatta male alla mano in casa. Dopo farò equitazione.
Adesso abito con la mamma. Io e la mamma litighiamo spesso, non andiamo tanto d'accordo. Io e la mamma non ci troviamo, litigavamo anche prima della separazione, adesso un po' di più. Litighiamo anche per cose banali, un po' stupide, più o meno tutti i giorni. Con il papà ci sto un po' meno, mi trovo abbastanza bene, mi sembra un po' meglio che con la mamma. I miei genitori litigavano molto spesso, adesso meno, va meglio. Prima della separazione stavo molto poco con il papà, lavorava molto, adesso stiamo più insieme, mi aiuta a fare i compiti e giochiamo. Adesso non ho la mia camera, ma presto ci sarà. Sto con mio papà due volte a settimana e a volte nel weekend. Vado abbastanza d'accordo con la compagna di papà e per ora non ci sono problemi. Vorrei stare un po' di più con il papà, preferibilmente più giorni a settimana. In estate abbiamo fatto una vacanza a Nocera e siamo andati a trovare i parenti di papà. I
pagina 2 di 6 parenti della mamma abitano sempre al sud, ogni tanto ci vado, questa estate ci sono andata con i nonni, senza la mamma”.
4. Con provvedimenti provvisori ed urgenti del 26 novembre 2024 la figlia minore
è stata affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione Per_1 prevalente presso il padre nella casa familiare sita in Carpi via Lenin 18, che veniva a lui assegnata, previsione di un calendario incontri madre-figlia e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del per la figlia Pt_1 ammontante ad euro 400,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
5. All'udienza del 18 marzo 2025 il Procuratore di parte resistente ha rappresentato che la sua assistita non poteva ospitare la figlia, vivendo in un appartamento con altre persone, ha chiesto quindi l'assegnazione alla
[...]
della casa familiare. CP_1
Tale richiesta è stata rigettata atteso che il godimento della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'”habitat” domestico non potendo la condizione economica della ricorrente un criterio valido per l'assegnazione.
5.In mancanza del raggiungimento di un accordo, prospettato dalle parti, in procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025.
6. Nelle note conclusive depositate in data 26 maggio 2025 il difensore di parte ricorrente ha chiesto la revoca del mantenimento della figlia, posto a carico del suo assistito ed a favore della madre della stessa, in considerazione del fatto che la minore trascorre un tempo esiguo con la madre non godendo quest'ultima di una abitazione adeguata a tenere la figlia presso di sé.
Il difensore di parte resistente, di contro, ha chiesto che la minore venisse nuovamente ascoltata sui cambiamenti intervenuti nelle more.
pagina 3 di 6 7. In primo luogo, con riguardo alla richiesta di rinnovazione dell'ascolto della minore, ritiene questo Collegio che il diritto della minore di partecipare al Per_1 giudizio sia stato pienamente soddisfatto con l'ascolto effettuato nell'ottobre
2024, con ciò recependo l'insegnamento della Corte di Cassazione la quale, con ordinanza 8.1.2024 n. 437, ha precisato che: “l'ascolto del minore non è un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito”.
8. Ciò premesso in questa sede, nel rispetto del principio della bigenitorialità ed in difetto di elementi di segno contrari emersi nel corso del giudizio, può trovare conferma la pronuncia di affidamento condiviso della minore . Per_1
Parimenti deve essere confermata la collocazione prevalente della minore presso il padre, nella casa familiare che resta allo stesso assegnata.
La circostanza emersa nel corso del giudizio della sporadica frequentazione della minore con la madre, in ragione della difficoltà della stessa di ospitarla (fatto non contestato ed anzi confermato dalla parte resistente) deve invece essere valutata in relazione al mantenimento che il ricorrente sta versando alla resistente per il mantenimento della figlia.
Come noto, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento della prole minorenne in proporzione alle proprie risorse. Nella determinazione del mantenimento, inoltre, devono essere valutati anche i tempi di permanenza di ciascun genitore con il minore.
Più segnatamente, la determinazione del contributo indiretto al mantenimento di figli deve essere operata in misura proporzionale ai redditi dei genitori, tenendo conto delle risorse di entrambi, ma anche della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, nell'osservanza dell'art. 337 ter c.c., comma 4 il tutto per un giudizio comprensivo, anche, del carattere prevalente del collocamento dei minori presso il padre e della sua corrispondente incidenza. pagina 4 di 6 Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto dei redditi dei genitori (medico di base il con introiti mensili dichiarati pari a circa €. 7.000, con onere mensile del Pt_1 mutuo della casa familiare pari ad euro 945,00 mensili, operaia presso un
Supermercato la De Angelis, con contratto a tempo determinato, con oneri locativi e stipendio mensile di circa 854 €delle risorse di entrambi, ma anche dei tempi di permanenza della minore presso il madre e quindi del carattere prevalente del collocamento della stessa con il genitore collocatario, si reputa equo prevedere che il con decorrenza dal presente provvedimento, versi Pt_1 alla madre n contributo al mantenimento della minore per i periodi in cui sarà presso di lei, pari ad €. 250,00 annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019).
Possono essere confermate nel resto le statuizioni contenute nei provvedimenti provvisori ed urgenti che vengono riportati in parte dispositiva.
9. Spese
Gli esiti della controversia, in ragione delle richieste sostanzialmente speculari delle parti con differenza solo in relazione alla quantificazione del mantenimento da disporsi per la minore, (con richiesta di euro 2.000,00 da parte del resistente e di euro 400,00 e di seguito di revoca del mantenimento da parte della ricorrente) consentono di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, sul ricorso promosso da nei confronti Parte_1
dispone nel seguente modo: Controparte_1
1) Affida la figlia ad entrambi i genitori e autorizza ciascuno di loro ad Per_1 esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che la minore suddetta abbia residenza abituale presso il padre nella casa familiare sita in
Carpi via Lenin 18, che assegna a quest'ultimo;
pagina 5 di 6 2) dispone che la madre veda la figlia a weekend alterni dal venerdì sera al lunedì mattina ed un giorno a settimana, dall'uscita da scuola, con pernotto
(due giorni a settimana dall'uscita da scuola con pernotto nelle settimane in cui nel fine settimana è col padre). Tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie e almeno due settimane, anche consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, sempre avuto riguardo alle esigenze e aspirazioni della minore;
3) dispone che versi a , in via Parte_1 Controparte_1 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019 da intendersi in questa sede integralmente riportate
4) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 10 luglio 2025
Il Giudice est.
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice re;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1825/2024 promossa da:
C.F. G rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
ASPREA SANDRA, giusta procura in atti;
RICORRENTE;
Contro
, C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'AVV.TROTTA LOREDANA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVAZIONE
1 e hanno avuto una relazione dalla Parte_1 Controparte_1 quale in data 7.2.2012 nasceva la figlia minore . Per_1
pagina 1 di 6 Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare l'odierno attore ha formulato le seguenti richieste: 1) affidamento congiunto della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare e conseguente assegnazione della stessa alla madre, 2) previsione di un calendario di frequentazione padre-figlia, 3) previsione di un assegno di mantenimento ordinario a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in atto presso il Tribunale di
Modena.
2. La resistente si è costituita in giudizio aderendo sostanzialmente alle conclusioni della ricorrente, ma con richiesta di un mantenimento per la figlia a carico del padre nella misura di euro 2000, 00 mensili, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie e previsione dell'assegno unico interamente a favore della ricorrente con previsione delle spese di cura del cane interamente a Per_2 carico del oltre all'obbligo di tenerlo con sé o presso una pensione per cani Pt_1
a sue spese.
3. All'udienza dell'otto ottobre 2024 si è proceduto all'ascolto della minore la quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ho 12 anni e frequento la terza media. La scuola mi piace abbastanza. Mi piacciono le materie umanistiche.
L'anno prossimo frequenterò il Adesso ho smesso di fare hip hop perché Per_3 sono scivolata e mi sono fatta male alla mano in casa. Dopo farò equitazione.
Adesso abito con la mamma. Io e la mamma litighiamo spesso, non andiamo tanto d'accordo. Io e la mamma non ci troviamo, litigavamo anche prima della separazione, adesso un po' di più. Litighiamo anche per cose banali, un po' stupide, più o meno tutti i giorni. Con il papà ci sto un po' meno, mi trovo abbastanza bene, mi sembra un po' meglio che con la mamma. I miei genitori litigavano molto spesso, adesso meno, va meglio. Prima della separazione stavo molto poco con il papà, lavorava molto, adesso stiamo più insieme, mi aiuta a fare i compiti e giochiamo. Adesso non ho la mia camera, ma presto ci sarà. Sto con mio papà due volte a settimana e a volte nel weekend. Vado abbastanza d'accordo con la compagna di papà e per ora non ci sono problemi. Vorrei stare un po' di più con il papà, preferibilmente più giorni a settimana. In estate abbiamo fatto una vacanza a Nocera e siamo andati a trovare i parenti di papà. I
pagina 2 di 6 parenti della mamma abitano sempre al sud, ogni tanto ci vado, questa estate ci sono andata con i nonni, senza la mamma”.
4. Con provvedimenti provvisori ed urgenti del 26 novembre 2024 la figlia minore
è stata affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione Per_1 prevalente presso il padre nella casa familiare sita in Carpi via Lenin 18, che veniva a lui assegnata, previsione di un calendario incontri madre-figlia e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del per la figlia Pt_1 ammontante ad euro 400,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
5. All'udienza del 18 marzo 2025 il Procuratore di parte resistente ha rappresentato che la sua assistita non poteva ospitare la figlia, vivendo in un appartamento con altre persone, ha chiesto quindi l'assegnazione alla
[...]
della casa familiare. CP_1
Tale richiesta è stata rigettata atteso che il godimento della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'”habitat” domestico non potendo la condizione economica della ricorrente un criterio valido per l'assegnazione.
5.In mancanza del raggiungimento di un accordo, prospettato dalle parti, in procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025.
6. Nelle note conclusive depositate in data 26 maggio 2025 il difensore di parte ricorrente ha chiesto la revoca del mantenimento della figlia, posto a carico del suo assistito ed a favore della madre della stessa, in considerazione del fatto che la minore trascorre un tempo esiguo con la madre non godendo quest'ultima di una abitazione adeguata a tenere la figlia presso di sé.
Il difensore di parte resistente, di contro, ha chiesto che la minore venisse nuovamente ascoltata sui cambiamenti intervenuti nelle more.
pagina 3 di 6 7. In primo luogo, con riguardo alla richiesta di rinnovazione dell'ascolto della minore, ritiene questo Collegio che il diritto della minore di partecipare al Per_1 giudizio sia stato pienamente soddisfatto con l'ascolto effettuato nell'ottobre
2024, con ciò recependo l'insegnamento della Corte di Cassazione la quale, con ordinanza 8.1.2024 n. 437, ha precisato che: “l'ascolto del minore non è un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito”.
8. Ciò premesso in questa sede, nel rispetto del principio della bigenitorialità ed in difetto di elementi di segno contrari emersi nel corso del giudizio, può trovare conferma la pronuncia di affidamento condiviso della minore . Per_1
Parimenti deve essere confermata la collocazione prevalente della minore presso il padre, nella casa familiare che resta allo stesso assegnata.
La circostanza emersa nel corso del giudizio della sporadica frequentazione della minore con la madre, in ragione della difficoltà della stessa di ospitarla (fatto non contestato ed anzi confermato dalla parte resistente) deve invece essere valutata in relazione al mantenimento che il ricorrente sta versando alla resistente per il mantenimento della figlia.
Come noto, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento della prole minorenne in proporzione alle proprie risorse. Nella determinazione del mantenimento, inoltre, devono essere valutati anche i tempi di permanenza di ciascun genitore con il minore.
Più segnatamente, la determinazione del contributo indiretto al mantenimento di figli deve essere operata in misura proporzionale ai redditi dei genitori, tenendo conto delle risorse di entrambi, ma anche della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, nell'osservanza dell'art. 337 ter c.c., comma 4 il tutto per un giudizio comprensivo, anche, del carattere prevalente del collocamento dei minori presso il padre e della sua corrispondente incidenza. pagina 4 di 6 Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto dei redditi dei genitori (medico di base il con introiti mensili dichiarati pari a circa €. 7.000, con onere mensile del Pt_1 mutuo della casa familiare pari ad euro 945,00 mensili, operaia presso un
Supermercato la De Angelis, con contratto a tempo determinato, con oneri locativi e stipendio mensile di circa 854 €delle risorse di entrambi, ma anche dei tempi di permanenza della minore presso il madre e quindi del carattere prevalente del collocamento della stessa con il genitore collocatario, si reputa equo prevedere che il con decorrenza dal presente provvedimento, versi Pt_1 alla madre n contributo al mantenimento della minore per i periodi in cui sarà presso di lei, pari ad €. 250,00 annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019).
Possono essere confermate nel resto le statuizioni contenute nei provvedimenti provvisori ed urgenti che vengono riportati in parte dispositiva.
9. Spese
Gli esiti della controversia, in ragione delle richieste sostanzialmente speculari delle parti con differenza solo in relazione alla quantificazione del mantenimento da disporsi per la minore, (con richiesta di euro 2.000,00 da parte del resistente e di euro 400,00 e di seguito di revoca del mantenimento da parte della ricorrente) consentono di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, sul ricorso promosso da nei confronti Parte_1
dispone nel seguente modo: Controparte_1
1) Affida la figlia ad entrambi i genitori e autorizza ciascuno di loro ad Per_1 esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che la minore suddetta abbia residenza abituale presso il padre nella casa familiare sita in
Carpi via Lenin 18, che assegna a quest'ultimo;
pagina 5 di 6 2) dispone che la madre veda la figlia a weekend alterni dal venerdì sera al lunedì mattina ed un giorno a settimana, dall'uscita da scuola, con pernotto
(due giorni a settimana dall'uscita da scuola con pernotto nelle settimane in cui nel fine settimana è col padre). Tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie e almeno due settimane, anche consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, sempre avuto riguardo alle esigenze e aspirazioni della minore;
3) dispone che versi a , in via Parte_1 Controparte_1 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019 da intendersi in questa sede integralmente riportate
4) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 10 luglio 2025
Il Giudice est.
Francesca Cerrone
Il Presidente
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