Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2003, n. 14973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14973 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B 1 49 7 3 / 03 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano * La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Ass. soc. Dr. Sergio Mattone Presidente R.G. n. 8358/2001 Dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Cron. 30155 Dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. Dr. Francesco Antonio Maiorano Consigliere Ud. 08.05.2003. Dr. Aldo De Matteis Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Di AO SA, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Navach da Bari, gra giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Via Arefiluede 39 Roma presso lo studio Cristallini alla via Salaria n. 195, le da ultimo d'ufficio e/o Cancelleria Corte Suprema di Cassazione. ricorrente;
CONTRO
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 è per legge domiciliato, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari in data 2 novembre - 11 dicembre 2000, n. 2660/2000, n.709/1999 R.G.A.C.; 2853 · 1- udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza dell'8 maggio 2003; " udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 3.6.1997, il signor SA Di AO conveniva ÷ davanti al Pretore di Trani, giudice del lavoro, il Ministero dell'Interno per sentir accertare e dichiarare il suo diritto al trattamento economico pensionistico richiesto (con domanda amministrativa del 5.12.1995) di cui alla legge n.118 del 1971 nelle misure, modalità e decorrenze previste dalla legge, e per sentir condannare il Ministero convenuto a corrispondergli il trattamento riconosciuto, con la decorrenza richiesta, inclusi ratei già scaduti, oltre agli interessi legali fino al saldo effettivo, ed al danno da svalutazione monetaria, con vittoria di spese in distrazione. all Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, che deduceva di non avere alcuna competenza ad effettuare l'accertamento sanitario chiesto in ricorso, né alcuna responsabilità per le eventuali inerzie o ritardi o errori in cui erano incorse le Commissioni sanitarie, e di non vedere per quale motivo ed in quale veste essa dovesse partecipare al presente giudizio ed essere per di più condannata al pagamento delle competenze e spese di lite, oltre che alla corresponsione del compenso liquidato al C.T.U. Chiedeva quindi in via principale dichiararsi l'avverso ricorso inammissibile o improcedibile;
in subordine respingersi l'avversa domanda, perché infondata, con ulteriori richieste subordinate sugli accessori del credito, in relazione alla decorrenza degli stessi ed al divieto di cumulo, semprechè i crediti di controparte non risultassero prescritti;
vinte le spese. Espletata C.T.U. medico - legale, il Giudice adito, con sentenza resa il 18.10.1999, condannava il Ministero resistente alla corresponsione, in favore 3-0 del ricorrente, dell'assegno d'invalidità a decorrere dal 1° luglio 1998, oltre interessi come per legge e spese liquidate in complessive lire 850.000 e - distratte in favore del patrono dell'istante. Avverso tale decisione il Ministero soccombente, con ricorso depositato il 22.11.1999, interponeva appello a mezzo di due motivi, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, con il rigetto nei suoi confronti della domanda ex adverso spiegataged in subordine compensarsi le spese del primo grado del giudizio, vinte le spese del giudizio di gravame. Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del grado sempre in distrazione. Con sentenza in data 2.11. 11.12.2000 il Tribunale di Bari accoglieva in parte l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza del Tribunale di Trani e, per l'effetto, in parziale riforma di detta decisione, compensava integralmente tra le parti le spese del primo grado del giudizio, confermando nel resto la suddetta pronuncia;
compensava interamente tra le parti le spese del grado di appello. Osservava il Tribunale che l'appello era fondato e pertanto meritevole di accoglimento solo nei termini e nei limiti di cui appresso. Alla stregua di Cass. S.U. 12 luglio 2000 n.483, il Tribunale disattendeva il primo motivo di appello, in quanto la domanda di condanna al pagamento della provvidenza assistenziale era stata rettamente indirizzata nei confronti del Ministero dell'Interno. In ordine al secondo motivo, con il quale l'appellante sosteneva che era 4- ingiusta la sua condanna al pagamento delle spese di lite, atteso che lo stesso C.T.U. aveva riconosciuto il diritto con decorrenza ampiamente successiva rispetto alla visita effettuata dalla Commissione medica di primo grado, il Tribunale riteneva fondato tale motivo, risultando dalla narrativa che la domanda amministrativa risaliva al 5.12.1995, ed il ricorso al Pretore al 3 giugno 1997, mentre la sussistenza del diritto alla prestazione era stata accertata a far tempo dal 1° luglio 1998, sul che si era peraltro formato giudicato interno;
la resistenza in giudizio del Ministero convenuto era quindi del tutto giustificata per tutta la durata del primo grado, anche dopo il deposito della relazione peritale, che non aveva alcuna rilevanza esterna e vincolante prima della sentenza del giudice. Secondo il Tribunale sussistevano giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di prime cure, a motivo della c.d. decorrenza notevolmente differita del diritto alla prestazione (v. in termini Cass. 27.11.1997 n. 11997). Né appariva valido in senso contrario l'argomento tratto dal disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che non era una norma riguardante il regime delle spese processuali, le quali, anche nelle controversie previdenziali e assistenziali, dovevano essere regolate secondo il principio della soccombenza, derogato unicamente dalla specifica norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - norma quest'ultima che non esonerava in alcun modo l'attore del giudizio previdenziale ed assistenziale dalla possibilità di applicazione della compensazione delle spese per giusti motivi, anche quando la sua domanda risultava si fondata, solo però in relazione ad un aggravamento delle sue infermità sopravvenuto nel corso del procedimento amministrativo o - 5- giudiziario, ma semplicemente lo esentava, in caso di soccombenza, dal pagamento di spese nei confronti della controparte, a meno che la pretesa non fosse manifestamente infondata e temeraria -. Né era dubbio che in caso di compensazione totale delle spese, o a maggior ragione nel caso di compensazione parziale delle stesse, tale regola particolare non era affatto violata, perché l'istante non pagava alcunchè alla controparte, ma rimaneva soltanto esposto al pagamento delle spese processuali da lui sopportate. Né si poteva obiettare che parte attrice aveva chiesto che la provvidenza dovesse essere corrisposta con la decorrenza che fosse stata accertata in giudizio a mezzo di C.T.U., rimanendo detta parte obiettivamente responsabile non solo dell'anticipata introduzione del giudizio, ma anche della difesa di parte convenuta per tutta la frazione di tempo del giudizio in cui la domanda non era suscettibile di accoglimento. Del che si può ben tenere conto secondo il Tribunale - in base al principio di causalità-soccombenza in tema di spese processuali, nel senso che è sempre parte attrice che ha dato causa alle spese sopportate dalla controparte per tutto il periodo fino a quando non sia maturato il presupposto sanitario. Osservava poi il Tribunale che quanto al regolamento delle spese del grado di appello, sussistevano pure giusti motivi per l'integrale compensazione, non solo tenendo conto del parziale accoglimento dell'appello con riferimento al secondo motivo, ma anche considerato che il primo mezzo di gravame, al momento della sua proposizione in data 22.11.1999, risultava conforme all'unica decisione di legittimità pronunziatasi ex professo sulla questione relativa, mentre soltanto nel corso del giudizio di appello era sopravvenuta la - 6 - decisione 12.7.2000 n. 483 delle S.U. Avverso detta sentenza il Di AO ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, articolato in più censure, ed illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Il ricorrente denunzia, in una con vizi di motivazione, la violazione dell'art. 91 c.p.c. e 149 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la difesa dei diritti. Deduce che il combinato disposto delle prime due norme interpretato alla stregua dei principi di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., del rilievo che il giudizio in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie non ha natura impugnatoria di provvedimenti amministrativi di diniego della prestazione, ma di accertamento del rapporto e, infine, del principio di gratuità, per la parte privata, di tale giudizio, emergente dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - induce a ritenere irrilevante, ai fini della valutazione della soccombenza, il momento della decorrenza della prestazione stessa, una volta stabilita l'effettiva sussistenza del relativo diritto, incoerente essendo con questo accertamento la previsione dell'impossibilità, per la parte vittoriosa, di riversare l'onere economico del processo sulla controparte, la cui resistenza ha reso necessario il ricorso al giudice. Aggiunge, poi, il ricorrente che una siffatta impossibilità arrecherebbe un vulnus al diritto, garantito alla parte vittoriosa dalla sopra citata normativa, 7 "al godimento sereno dei suoi beni", nella dimensione al medesimo conferita dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale ogni entrata futura, legittimamente rivendicabile, integra gli estremi di un possesso tutelabile alla stregua della normativa stessa. Le esposte censure sono prive di fondamento. La parte che agisca in giudizio per far valere il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale, assumendo che i relativi fatti costitutivi esistono fin dal momento della presentazione della domanda giudiziale o da epoca ad essa anteriore, rimane, rispetto a tale assunto, sicuramente soccombente, quante volte sia accertato che l'esistenza stessa si è perfezionata, come nella specie, soltanto in un momento successivo. Non rileva in contrario che le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria si caratterizzano, anche quando richiedono lo svolgimento di un preventivo procedimento amministrativo, per la loro strumentalità ad un finale giudizio sul rapporto e non sull'atto. E' vero, infatti, che l'esclusione della funzione meramente impugnatoria impedisce che il giudice si limiti allo scrutinio di legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, con riguardo alla situazione esistente al momento dell'atto stesso, e gli impone, invece, di tenere conto anche dei fatti costitutivi verificatisi in epoca successiva e perfino nel corso del giudizio;
ma è ugualmente vero che la postulazione giudiziale di illegittimità del diniego della prestazione è espressione di un petitum avente ad oggetto un rapporto di durata maggiore (perché implicitamente ne è allegato l'insorgere già al momento suddetto) di quello poi accertato dal -- 8 - giudice per effetto di tali sopravvenienze, ragion per cui è innegabile che il bene della vita effettivamente ottenuto si caratterizza in termini diversi e ridotti rispetto a quello postulato. La situazione che ne segue è già stata esaminata dalla giurisprudenza della Corte, che l'ha, in quest'ordine di idee, ricondotta ad un tipico fenomeno di soccombenza reciproca. Invero, con sentenza 27 novembre 1997 n. 11997, si è stabilito che è censurabile in sede di legittimità il diniego di compensazione delle spese processuali, nel caso in cui la pronuncia di merito abbia pretermesso di valutare la reciproca parziale soccombenza, implicita ogniqualvolta l'aggravamento di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., per il diritto alla prestazione previdenziale, sia insorto nel corso del procedimento. Reputa il Collegio di dovere dare continuità a questo orientamento che affida le sue ragioni ultime ad una corretta nozione della "soccombenza”, nella quale ravvisa non una stereotipa ripetizione dell'obsoleto principio victus victori, ma un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo. Non è inopportuno ricordare che la stessa teoria tradizionale - secondo cui "il giudizio come mezzo di attuazione della volontà della legge che garantisce ad ! alcuno un bene, non può che condurre al riconoscimento di questo bene nella maggiore possibile integrità" non si struttura affatto quale dogma della gratuità del processo per chi vi consegue un risultato utile, ma viene temperata dall'affermazione che per aversi condanna nelle spese occorre "che si sia resa · 9 ·- necessaria la lite per parte del vinto", con un implicito, ma non per questo meno evidente, richiamo al profilo della causalità. Orbene, alla luce di queste considerazioni, non è contestabile che non è priva di responsabilità, rilevante sul piano causale, la parte privata la quale si determini a pretendere dal competente organismo erogatore una provvidenza assistenziale allorchè non sia ancora in possesso dei requisiti di legge e ad intraprendere, dopo essersi visto opporre un legittimo rifiuto nella sede amministrativa, la via giudiziale il cui inizio si caratterizzi, a sua volta, per la persistente mancanza dei requisiti stessi, si da giustificare la resistenza almeno Hell iniziale della controparte. Ne consegue che tale responsabilità, non meno di quella gravante sulla controparte che abbia infondatamente perseverato nella sua resistenza, pur dopo l'utile (per l'attore) sopravvenienza dei requisiti originariamente carenti, non esime da onere di spese giudiziali e determina la condizione di reciprocità della soccombenza. Posta la questione nei termini predetti, appare del tutto inconferente qualsiasi richiamo all'art. 152 disp. att. c.p.c., che fa eccezione al principio della causalità nel limitato senso di impedire la condanna in favore dell'ente erogatore della provvidenza, non in quello di dovere sempre recuperare da questo le spese processuali, ossia anche in caso di corresponsabilità dell'assistito nell'avvio del processo. Così come è fuori luogo il riferimento alla protezione che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo accorda al patrimonio, anche nella dimensione potenziale, poiché si tratta di una tutela che nulla toglie 10 all'estensione del principio per cui non si può pretendere la piena gratuità del processo quando se ne sia corresponsabili. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. La peculiarità delle questioni prospettate le sottrae all'area della manifesta infondatezza e della temerarietà, ossia di operatività delle condizioni che, attesa la natura della controversia, potrebbero giustificare la condanna della parte privata al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'8 maggio 2003. Il Presidente (dr. Sergio Mattone) Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli)Figmill Vil a Ban IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI oggi, 7 OTT. 2003 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Ville Brin - 11 -